Un ombrello per
l’acquisto di case in costruzione
Di Franco Pagani, presidente Federamministratori-Confappi
Finalmente ci siamo. Con decenni
di ritardo rispetto alle altre nazioni evolute, anche in Italia gli acquirenti
di case in costruzione sono tutelati. Un decreto legislativo (20 giugno 2005,
n. 122) apre un vero e proprio ombrello protettivo su chi si accinge a comprare
una “casa sulla carta”, cioè non ancora edificata o
comunque in via di edificazione.
Tre sono gli scudi che
proteggeranno il cittadino dal fallimento dell’impresa o della cooperativa che
si è impegnata a renderlo proprietario di un’immobile “finito”.
Prima di tutto
una garanzia fideiussoria. Poi una polizza
danni di durata decennale. E infine alcune prescrizioni su
come devono essere fatti il compromesso e il rogito con cui si acquista.
Inoltre è promossa la costituzione di un Fondo
destinato a risarcire almeno in parte le vittime dei fallimenti passati. Ma vediamo, una ad una, le
principali novità.
La fideiussione. Il decreto legislativo impone ai
costruttori-venditori di nuovi complessi nonché alle
eventuali cooperative a proprietà indivisa e divisa che li fanno edificare di
garantire con una fideiussione bancaria o con una polizza assicurativa,
rilasciati da primari istituti, tutte le somme richieste ai candidati
acquirenti di immobili in via di costruzione prima del rogito. In sostanza, se
l’impresa edificatrice entra in crisi, chi ha anticipato denaro può richiederne
la restituzione all’istituto di credito o dalla compagnia di assicurazioni
che ha prestato la fideiussione, i quali a loro volta cercheranno (se riescono)
di rifarsi sull’impresa in crisi.
La spesa per la sottoscrizione
della garanzia è a carico dell’impresa
ma, probabilmente, si farà sentire sui candidati acquirenti, con un incremento
limitato del prezzo di vendita proposto. In cambio di questo esborso,
l’acquirente avrà due certezze: la prima è che si è rivolto a un’impresa solida
(altrimenti banche e compagnie non si sarebbero scomodate a garantirla), la
seconda è che, se le cose dovessero andar male, potrà comunque essere
rimborsato.
Il lancio della fideiussione avrà
un effetto indiretto: ridurre l’evasione fiscale. D’ora in poi gli acquirenti
che si faranno convincere a versare all’impresa di costruzione somme in
nero (per ridurre l’imposizione fiscale al momento dell’acquisto), sappiano che
corrono un grosso rischio: non solo quello di essere presi dal Fisco con le
mani nel sacco (cosa che accade di rado) quanto quello di non vedersi
restituito tutto quello che hanno anticipato in caso di crisi del costruttore
(cosa che è invece già successa a circa 200 mila famiglie italiane).
Meccanismo della fideiussione. La garanzia coprirà tutte le
somme di cui è previsto il versamento.
In tutte le situazioni di grave crisi dell’impresa e della coop (e non solo in caso di fallimento) il candidato
acquirente potrà inviare alla banca o alla compagnia che ha prestato la
garanzia una raccomandata con ricevuta di ritorno con allegata
la documentazione che dà prova del suo credito,. L’importo dovuto deve
essere liquidato entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.
L’istituto garante non potrà
pretendere che il cittadino tenti prima di ottenere il
denaro indietro dal costruttore né potrà lamentare, che l’azienda non ha pagato
tutti i premi previsti per la polizza.
Il rimborso non è previsto solo se
il curatore del fallimento si sarà assunto in proprio gli obblighi dell’impresa
di costruzione, sostituendosi completamente ad essa
negli obblighi che si è assunta (la consegna dell’immobile finito).
Polizza contro i gravi difetti
Oltre alla fideiussione il
costruttore sarà costretto a sottoscrivere una polizza che garantirà per dieci
anni l’immobile da gravi difetti della costruzione, rovina o pericolo di rovina
dell’immobile, ai sensi dell’articolo 1669 del codice civile. A questo proposito vale la pena
ricordare che tra i “gravi difetti” la giurisprudenza comprende anche quei vizi
che, pur non coinvolgendo la statica del fabbricato, compromettono in modo
grave la funzione cui esso è destinato. All’atto pratico, la Cassazione ha per
esempio valutato come tali anche le infiltrazioni d’acqua causate da
insufficiente impermeabilizzazione del tetto o dei
lastrici solari (sentenze n. 4692/1999, n. 1608/2000 e n. 117/2000).
E’ probabile che l’assenza di
gravi difetti nel progetto o nella sua realizzazione pratica verrà
garantita da una ditta di specialisti esterna incaricata dalla compagnia di
assicurazione, che rilascerà una apposita “certificazione”.
Compromesso e rogito. Praticamente
tutti gli impegni che portano alla firma del contratto dovranno prevedere certe
clausole e avere determinati allegati. Li elenchiamo nel riquadro in pagina.
I contenuti più importanti di
compromesso e rogito sono la descrizione di come la casa verrà costruita (almeno per
quanto riguarda le strutture portanti e le finiture), i tempi in cui verrà
realizzata, la forma e le rate di pagamento, gli estremi degli assensi comunali
a costruire.
Attenzione però. Non è ( e non
avrebbe potuto essere) garantito da
fideiussione l’impegno unilaterale ad acquistare preso dal candidato acquirente
(la cosiddetta “prenotazione” dell’immobile). Non si
tratta infatti di un contratto vero e proprio
sottoscritto da compratore e venditore. Il cittadino deve quindi fare grande attenzione a non firmare pezzi di carta che non siano
sottoscritti anche da chi vende, anticipando grosse somme di denaro che
potrebbe anche non essergli restituite.
Inoltre il decreto legislativo
chiarisce che vanno allegate le planimetrie in base alle quali “ è stato
richiesto o rilasciato il permesso di costruire o l’ultima variazione al
progetto originario” Tra il fatto che un permesso a costruire sia stato solo richiesto
o anche rilasciato passa una grandissima differenza. Perciò ancora oggi
un cittadino potrà correre il rischio di pagare una somma per acquistare un
immobile che non è esattamente quello che credeva di comprare. Infatti se il permesso di costruire e negato e il Comune ,
per concederlo, chiede delle varianti al progetto, inevitabilmente l’immobile
costruito sarà differente da quello che si è promesso di vendere..
Morale: se si vuole essere certi
di che cosa, esattamente, si va a
comprare, è bene che il permesso di costruire sia già stato concesso.
Cambiano le norme sul fallimento. Il decreto contiene alcune
importantissime modifiche alle norme che regolavano fino a
ieri la crisi delle ditte edili a tutto svantaggio del consumatore. Per esempio
fino a poco fa ciascuno degli acquirenti di un palazzo composto da diversi appartamenti rispondeva rispetto ai creditori del
versamento delle rate non pagate del mutuo di tutto il palazzo (e non solo del
suo appartamento). Oggi, invece, tutti gli interessati possono chiedere alla
banca che siano accatastate, non appena possibile, le
singole unità immobiliari, anche se ancora in corso di costruzione, e
pretendere che entro 90 giorni dalla richiesta il prestito dato dalla banca sia
suddiviso in quote, appartamento per appartamento. Così ciascuno risponderà
solo del proprio mutuo, e non anche di quello degli altri.
Non è finita: anche se
l’acquirente ha richiesto ed ottenuto il rimborso delle somme versato, serba il
diritto di prelazione sull’immobile venduto all’asta giudiziaria. Potrà cioè acquistare lui, al prezzo più alto raggiunto dall’asta,
la casa che è stata messa in vendita dai creditori del costruttore fallito. Tutto ciò a patto che l’immobile messo all’asta fosse destinato a
prima casa sua o di un parente di primo grado (figlio o genitore).
Sono
infine posti limiti alla possibilità di revocare un rogito di vendita, a vantaggio
dei creditori della ditta fallita, se lo stesso rogito era stato concluso nei due anni
antecedenti alla dichiarazione di fallimento del costruttore. La revoca del
rogito è in sostanza possibile se si prova che la ditta fallita aveva promesso
in vendita l’immobile a un prezzo troppo basso. Cosa,
che nel caso di immobili in costruzione, capita
abbastanza di frequente, perché una parte della cifra pagata per l’acquisto finisce
nelle tasche della ditta in nero per evitare di pagare troppo imposte sulla compravendita.
Perciò il prezzo
ufficialmente dichiarato è effettivamente molto ridotto. Risultato: i
creditori dell’azienda edile fallita, per avvalersi delle norme sulla revoca
del rogito, arrivavano ad affermare che
gli acquirenti si sono comportati da strozzini, costringendo la ditta edile in
crisi a vendere sottocosto pur di avere denaro liquido per evitare il fallimento. Cosa
ovviamente non vera, ma come dimostrarlo?
Il
decreto fissa queste regole: per gli immobili nei quali l'acquirente si impegni a stabilire, entro dodici mesi dall'acquisto o
dal l'ultimazione degli stessi, la residenza propria o di suoi parenti o affini
entro il terzo grado, la valutazione se il prezzo è giusto è anticipata al
momento della firma del preliminare di acquisto (il cosiddetto compromesso). Perciò non può più essere richiesta in seguito la
revocatoria del rogito. *
Fondo di solidarietà
I cittadini più attendevano con
ansia il varo del nuovo decreto non solo quelli che compreranno
in futuro un immobile in costruzione, ma quelli che lo hanno fatto in passato
(o hanno tentato di farlo), e sono stati truffati. Si tratterebbe, secondo le
stime di Conafi, l’associazione delle vittime, di
almeno 200 mila famiglie italiane. Sono in molti tra loro a sapere, infatti,
che parte del decreto è dedicata alla costituzione di un Fondo per risarcire
con indennità le vittime dei fallimenti avvenuti dal 1994 fino a luglio di quest’anno.
Vanno però raffreddate un po’le legittime attese di chi ha spesso pagato la propria
casa due volte oppure non l’hai mai avuta, perdendo il denaro investito. Il
Fondo è per il momento uno scrigno vuoto, destinato a riempirsi via via con un prelievo in percentuale sul costo delle
fideiussioni emesse ogni volta che un altro cittadino acquista una casa “sulla
carta”. Inoltre le modalità per fare domanda per il
rimborso sono ancora da stabilire, con un altro decreto. Dopo il suo varo ci
saranno sei mesi di tempo per presentare la richiesta di indennizzo.
Va inoltre chiarito che
difficilmente gli indennizzi copriranno tutti i soldi perduti. Inoltre saranno erogati “a rate”, nel corso di numerosi
anni, forse fino a quindici. La prima delle rate di risarcimento, ad essere
ottimisti, verrà versata nel 2007. Quindi, in alcuni
casi, a godere di parte dei rimborsi non saranno i
truffati, ma i loro figli.
Resta logico e conveniente far domanda per l’indennizzo, non appena ciò
sarà possibile. Sono però esclusi per
ora dalle prestazioni del Fondo gli acquirenti di immobili
abusivi e quelli che sono riusciti a stipulare un rogito di acquisto. Per ora,
perché le associazioni di consumatori che hanno lavorato a lungo perché la
tutela degli acquirenti divenisse legge, stanno dandosi ancora da fare:
vogliono che il decreto sia modificato, includendo anche chi non poteva sapere
che l’edificio era abusivo e chi, pur essendo riuscito a “rogitare”,
ha comunque versato molto più di quello che era stato
deciso all’inizio.
.
Compromesso e rogito: cosa deve esserci scritto
1)
Estremi identificativi
delle parti , compresi codici fiscali, partita Iva,
regime patrimoniale della famiglia, rappresentati legali per le società.
2)
Estremi identificativi
dell’immobile (comune, via, dati identificazione catastali
dell’immobile o, in mancanza, del terreno). Descrizione dell’immobile e delle
sue pertinenze.
3)
Estremi delle eventuali
convenzioni urbanistiche e elencazione dei vincoli
urbanistici, artistici e ambientali eventualmente previsti;
4)
Caratteristiche
tecniche della costruzione (in particolare, struttura portante, fondazioni,
tamponature, tipo di solai, copertura, infissi ed impianti);
5)
Tempi
in cui si prevede l’edificazione, eventualmente ripartiti per le varie fasi di
lavorazione (fondamenta, struttura, edificio al rustico, edificio finito);
6)
Prezzo (in denaro o
altro corrispettivo). Termini e modalità pagamento.
Somme a titolo di caparra. Forma di pagamento, che deve
essere tale da garantire prova certa del versamento (bonifici bancari o
postali, versamenti su conti correnti);
7)
Estremi della
fideiussione;
8)
Esistenza e ammontare di ipoteche e/o trascrizioni pregiudizievoli (per esempio
servitù). Indicazione di chi ne gode e degli obblighi
del costruttore a proposito. Indicazione se debbono
essere adempiuti prima o dopo la stipula del rogito.
9)
Estremi del permesso a
costruire o della Dia, richiesti o rilasciati, nonché
di ogni altro assenso previsto (per esempio della Soprintendenza monumenti);
10)
Esistenza e
identificazione delle imprese appaltatrici i lavori;
11)
Capitolato allegato dei
materiali, comprensivo delle rifiniture e degli accessori;
12)
Elaborati grafici del
progetto in base al quale è stato richiesto o
rilasciato il permesso di costruire o l’ultima variazione al progetto
originario.
Fonte:
Ufficio studi Confappi-Federamministratori