Come è noto l'inquilino di un immobile commerciale, al termine del contratto di locazione, ha diritto a un'indennità per la perdita dell'avviamento, cioè per quel patrimonio intangibile di capacità di mercato e di rapporto con la clientela che ha saputo instaurare con il suo lavoro.

L'indennità è stabilita rigidamente in 18 mesi di canone (spese escluse) per gli esercizi commerciali e in 21 mesi per gli alberghi, senza che né il proprietario né l'inquilino possano chiedere di più o di meno.

Il vero dibattito della giurisprudenza è nato però su cosa si intenda per attività commerciale. È stato senz'altro riconosciuto che essa debba prevedere deve sussistere un diretto contatto con il pubblico degli utenti o dei consumatori. E’ : è quindi pacifico che il negoziante che abbia come unico scopo la vendita al dettaglio di beni o servizi abbia diritto all'avviamento. Altrettanto pacifico è che il diritto all'indennità non sorga qualora l'inquilino sia un professionista, al quale ci si rivolge non tanto in quanto il locale in cui esercita è situato in una determinata zona, quanto in base a un rapporto personale di fiducia rispetto alle sue capacità. Infine sembra sicuro che, qualora l'attività artigianale o di vendita sia esercitata all'ingrosso, verso altri negozianti o verso aziende, l'avviamento non competa.

Restano tuttavia scoperte numerose situazioni di "confine", in cui è difficile identificare se prevalga l'aspetto professionale o quello puramente commerciale e in cui l'ubicazione dei locali può avere un'importanza prevalente. Un esempio tipico è quello delle palestre sportive: l'avviamento è stato valutato come dovuto a una palestra di karatè (Cassazione 12252/97) e a una di ginnastica terapeutica (Cassazione, 1620/96), sulla base della considerazione che l'organizzazione aziendale prevaleva sulla capacità professionale del personale impiegato e, per un motivo opposto (a contare era l'identità del maestro titolare, nonostante avesse due collaboratori, e non l'ubicazione) l'indennità è stata negata a una scuola di danza (Cassazione, 5089/96)..Analogo discorso vale per le scuole private: per aver diritto all'avviamento l'insegnamento deve essere a fini di lucro e con struttura imprenditoriale.

Sulla base di considerazioni simili la Cassazione ha riconosciuto l'avviamento agli uffici direzionali di una banca (sentenza 12720/97), a un cinema (4009/96), a un'impresa assicuratrice (1706/97): e un ottico (8847/95), mentre l'ha negata a un laboratorio di analisi (prevaleva l'aspetto professionale, sentenza 1762/96), a un odontotecnico (lavorava essenzialmente per dentisti, sentenza 8847/95), a un corriere spedizioniere (Tribunale di Milano 16/1/97). Incerta la situazione di un estetista (Cassazione 2421/97): il giudizio dipendeva dal tipo di organizzazione, non trattandosi di attività imprenditoriale ma di impresa artigiana. attività professionale.

Molto contraddittorio è stato poi il giudizio della Cassazione nel caso in cui l'attività di vendita al dettaglio di beni non fosse quella prevalente, (ma, per esempio, contasse di meno di quella di vendita all'ingrosso).

Talvolta la Corte ha negato senz'altro l'avviamento, talaltra l'ha concesso, ma in proporzione alla parte dei locali destinata alla vendita al pubblico.

Varie sentenze hanno infine ribadito che i locali adibiti a semplice magazzino, anche se collegati con quelli di vendita, non meritano l'avviamento. Un discorso che vale (Cassazione 1332/96 ) anche per i locali di esposizione non aperti al pubblico, ma in cui il cliente può essere accompagnato da un commesso per visionare la merce. Viceversa per le vetrine sulla strada, staccate dal negozio e a scopo di semplice esposizione di merci le cose si complicano. Se sono locate con un unico contratto insieme al negozio, l'avviamento vale. è dovuto. Se, viceversa, sono locate con contratti distinti, l'indennità è dovuta solo per i locali "nei quali avviene il contatto, anche a fini negoziali, con il pubblico degli utenti e dei consumatori. (Cassazione 1435/99).

Giovanni Tomassoli, segretario nazionale Confappi-Fna