In arrivo una nuova legge per 12 milioni di famiglie
Le novità
della riforma del condominio, dai quorum ai debiti
Le
modifiche che la riforma del condominio porterà al codice civile e alle sue
disposizioni di attuazione sono profonde e incisive.
Ne sintetizziamo solo alcune tra le più importanti, quali risultano
dal testo del disegno di legge con gli ultimi (e spesso radicali) cambiamenti
approvati in sede deliberante dalla Commissione Giustizia del Senato.
Assemblea
Ai fini degli assensi assembleari, i proprietari di più appartamenti
contano per il numero di alloggi che possiedono (e non
più con un unico voto) . Salvo espresso patto contrario è l’inquilino, e non
più il proprietario, a decidere sulle
delibere di ordinaria amministrazione e a rispondere
direttamente rispetto al condominio del mancato versamento delle spese.
La
maggior parte dei presenti in assemblea che possieda
due terzi dei millesimi può modificare l’uso delle parti comuni. La
deliberazione, a pena di nullità, deve essere però assunta con atto pubblico,
davanti a un notaio. I condomini eventualmente
danneggiati, debbono essere risarciti. I
proprietari possono contrastare in
assemblea e in giudizio un uso diverso da quello
concesso dalla legge delle singole unità immobiliari.
E’
dichiarata comunque espressamente la facoltà da parte
del proprietario a un uso singolo e particolare delle parti comuni, purchè non danneggi gli altri .
Amministratore
La durata dell’incarico all’amministratore passa da uno a due
anni. Tra le sue responsabilità rientrano gli adempimenti fiscali e la tenuta
dell’anagrafe condominiale con generalità, diritti sugli appartamenti e
regolarità dei loro impianti. Chi svolge questa attività,
anche se è un condomino, deve essere iscritto in un apposito Elenco presso le Camere
di Commercio, pena sanzioni. Dall’Elenco risulta anche
il numero di condominii amministrati. Esso è
consultabile liberamente da chiunque, salvo il pagamento dei diritti di
segreteria.
Se
un amministratore non attua una delibera, ciascun condomino può farlo un mese
dopo averlo diffidato inutilmente e senza che l’amministratore sia opposto per
iscritto. In caso di opposizione, il condomino può
chiedere l’autorizzazione del tribunale.
Debiti
e crediti.
L’amministratore che entro un mese non ricorre contro il condomino
moroso, risponde in solido dei suoi debiti. I creditori devono rivalersi contro i morosi
prima di rifarsi contro chi ha pagato regolarmente.
L’acquirente di un appartamento non risponde più dei debiti di chi glielo ha
venduto. Viceversa quest’ultimo risponde di quelli
del compratore fino a che non abbia comunicato
all’amministratore copia autentica del rogito.
Trascrizione.
Il regolamento contrattuale e le sue modifiche divengono trascrivibili presso i
registri immobiliari. Le modifiche dei millesimi di proprietà e delle
destinazioni d’uso devono essere parimenti trascritte.
Impianti.
Gli impianti e le opere condominiali e privati devono essere adeguati alle
norme di sicurezza. Sono possibili ispezioni negli appartamenti da parte di
tecnici, dietro iniziativa dell’amministratore e anche su
richiesta di un solo condomino.
E’
possibile distaccarsi dalla caldaia centralizzata se non ne derivano squilibri
di funzionamento e purché si continui a contribuire alle sue spese di
manutenzione straordinaria.
L’installazione
di impianti centralizzati televisivi, satellitari o
via cavo si può decidere con il voto di un terzo dei condomini che rappresenti
almeno un terzo dei millesimi. L’assemblea può regolamentare
dove installare antenne private radio-tv, ma non può vietarle.
Rendiconto.
Il rendiconto condominiale va redatto secondo i criteri di cassa e accompagnato
annualmente da una relazione esplicativa dell’amministratore con l'indicazione
anche degli eventuali problemi risolti e da risolvere nel condominio.
Diviene
obbligatorio il conto corrente condominiale, su cui devono transitare tutte le
somme: in sua mancanza l’incarico all’amministratore può essere revocato per
giusta causa anche su iniziativa di un solo condomino. Altri motivi di revoca
sono la confusione tra patrimoni di più condomini o di quello del condominio e
del suo amministratore.
Il supercondominio e il quasi-condominio.
Patto obbligatorio anche nelle maxi-case
La riforma in
preparazione decreta la nascita ufficiale di un’entità da decenni riconosciuta
dalla giurisprudenza: il supercondominio. La riforma lo definisce così: “quando più unità
immobiliari o più edifici ovvero più condominii di
unità immobiliari o di edifici abbiano parti che servono all’uso comune, quali
aree, opere, installazioni e manufatti di qualunque genere”. Per esso valgono le regole condominiali. Si tratta di una definizione
molto estensiva: per esempio pare inglobare anche i complessi di villette che
abbiano un giardino e una recinzione in comune o anche una piscina, campi da
tennis , una portineria. Finora costituire tali
complessi in condominio, anziché in semplice comunione, era da considerarsi più
una scelta che un obbligo (consigliabile
quando esisteva un custode di tutto il complesso, nello
spirito della Finanziaria 98, che prevede il pagamento della ritenuta
d’acconto sullo stipendio del dipendente). Non solo, una definizione del genere
sembra includere anche i cosiddetti “consorzi condominiali” ,
cioè quei complessi di per sé autonomi, ma con in comune sin dalla nascita
strade di collegamento, la loro illuminazione e la rete idrica e quella
fognaria.
Queste inclusioni
paiono particolarmente significative anche perché un
altro articolo della riforma prevede che, per i supercondomini, che ogni
palazzo elegga a maggioranza delle "teste" e a due terzi delle quote,
un rappresentante. Se non ci si riesce, si procede
(addirittura) per sorteggio. Tale rappresentante ha grandissimi poteri. Cioè tutti quelli «inerenti al diritto di proprietà sulle
parti comuni, incluso quello di concorrere a formare il regolamento, a
precisare il valore proporzionale delle singole proprietà e ad esprimerlo con
apposita tabella ad esso allegata, nonché di concorrere all'approvazione delle
delibere» sulla modifica d'uso delle parti comuni, compresa l’esecuzione delle relative
trascrizioni. Questi poteri non possono essere limitati, nemmeno con un mandato
circostanziato scritto. Insomma, l'abdicazione dei diritti dei condomini in
favore del rappresentante è pressoché totale.
La “dittatura” dei
rappresentanti pare, a dir poco, eccessiva per i complessi costituiti da
supercondomini. E’ inefficace invece per i complessi di villette (in cui
ciascuno diviene rappresentante di se stesso). E’ chiaramente squilibrata per i
consorzi condominiali, in cui possono convivere diverse realtà immobiliari: un
palazzo con 80 condomini avrà l’identico “peso” decisionale di una villetta singola
collegata da una stessa strada. E’, infine, pericolosa, se il supercondominio è
un complesso in multiproprietà in una località di vacanze, in cui in genere
l'assemblea condominiale è una finzione e persone designate dal gestore del
complesso finiscono per accentrare quasi tutte le deleghe dei comproprietari.
La riforma “dimentica”
poi le situazioni di confine tra proprietà singola e condominio. Un esempio sono le villette bifamiliari. Ne esistono di due tipi: nel primo le due famiglie risiedono
una al pian terreno, l'altra a quello superiore, anche se hanno ingressi
distinti. Di fatto, siamo in presenza di una struttura
verticale, con tetto e pareti portanti in comune. Insomma un minuscolo
condominio. Anche se i piani sono solo due, potrebbero
essere di più. Nel secondo, invece, i due appartamenti sono confinanti di lato,
e hanno in comune solo un muro (in genere anche i due giardini sono autonomi).
In questa situazione non è il caso di parlare di condominio. Tuttavia
l’applicazione delle norme condominiali alle villette a sviluppo verticale crea
non pochi problemi. Prendiamo per esempio il caso di un terrazzo
dell’appartamento sopra che copra in parte quello di
sotto. Ai sensi delle norme condominiali sui lastrici solari la sua
manutenzione straordinaria farebbe carico per un solo terzo
al proprietario del terrazzo stesso è per due terzi a quello
dell’appartamento di sotto. Una spartizione evidentemente
squilibrata, che ha senso solo se l’edificio ha molti piani.