Acque potabili in condominio: le responsabilità dell’amministratore
Riceviamo dalla CSDM-Acque potabili e pubblichiamo la seguente
comunicazione volta a sensibilizzare gli amministratori immobiliari in ordine
alla attuazione del DLGS 31/01 (Direttiva 98/83/CE sulla qualità dell'acqua e
destinata al consumo umano).
E’ una buona occasione
per noi per approfondire l’argomento.
La comunicazione CSDM-Acque
potabili
Ad
oltre un anno dall’entrata in vigore del D.Lgs 31/01
e sue successive modifiche, si è finalmente creata una situazione di estrema incertezza riguardo la sua applicabilità in
condominio, e sulle pesanti responsabilità gravanti sulla figura
dell’amministratore, destinate purtroppo ad aumentare in futuro, in virtù della
progressiva applicazione di tutte le nuove direttive europee di nuovo approccio
nei vari settori di competenza immobiliare.
Dunque
l’amministratore, da un lato è pressato dalle esigenze economiche del
condominio e deve applicare una politica di massimo contenimento dei costi,
dall’altra si trova sempre più responsabilizzato
quando non obbligato, con un aumento delle sue incombenze quotidiane.
La
soluzione?
Come
già indicato in nostre precedenti informative, consiste nel saper individuare
il partner giusto per l’espletamento di tutte le incombenze, sia di carattere
operativo che per quanto concerne gli aspetti burocratici e gestionali
che tanto impegnano la giornata lavorativa, in proposito il nostro ente ha già
dato ampia dimostrazione dell’operatività in altri settori della vita
condominiale.
Per
quanto concerne l’importanza dell’effettuazione delle analisi delle acque in
condominio, ci teniamo ad evidenziare i requisiti minimi da richiedere a chi effettuerà il servizio di analisi delle acque in condominio,
che qui riassumiamo sinteticamente.
Importanza
di un serio piano di analisi e un laboratorio accreditato SINAL ed autorizzato dalla regione
Lombardia e Ministero della Sanità.
Il nostro approfondimento sul tema
Nel mentre confermiamo il
nostro precedente comunicato (si veda la news del 26/01/2004 del sito), non
possiamo non dare atto che al di là degli adempimenti
specifici imposti dal DLGS 31/01, sussiste pur sempre l’obbligo
dell’amministratore condominiale, a norma dell’art. 1130 c.c.,
di rendersi parte diligente nella adduzione dell’acqua nelle tubature
condominiali a valle degli impianti del gestore.
A parte
infatti la responsabilità diretta dell’amministratore e del condominio,
laddove l’acqua sia fornita per il tramite di pozzi artesiani o di cassonetti
autoclave presenti in condominio – ipotesi in cui la responsabilità
dell’amministratore è fuori discussione –
rimane pacifico che la responsabilità dell’amministratore non rientra nella
previsione di cui all’art. 5 (DLGS 36/01), né l’amministratore può configurarsi
come “gestore” del servizio idrico.
Ciò nonostante,
l’amministratore può essere ritenuto responsabile della salubrità dell’acqua
che viene erogata ai condomini, a norma dell’art. 2043
(a titolo di colpa) o dell’art. 2051 c.c. (a titolo di custodia), posto che qualunque
fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui
che ha commesso il fatto a risarcire il danno e posto che ciascuno è
responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi
il caso fortuito.
In quest’ottica,
l’amministratore deve esercitare il controllo sulla salubrità dell’acqua che
arriva ai condomini, soprattutto allorché, considerata la vetustà dei tubi e il
materiale in cui sono stati realizzati, sia prevedibile un possibile
inquinamento dell’acqua destinata al consumo umano. Il controllo deve essere
ancor più intenso, laddove nello stabile condominiale siano esercitate attività
aperte al pubblico (bar, ristoranti, studi medici, ecc.)
Lo screening dell’impianto idrico consente
dunque di evitare addebiti di colpa concorrente allorché l’acqua per un
qualsiasi motivo entri nel circuito condominiale inquinata, sia pure per fatto dell’ente
gestore del servizio.