Il mutamento è ben nascosto in un allegato al
decreto sul rendimento termico nell’edilizia
Caldaie
termo-autonome: le verifiche passano da uno a due o a
quattro anni
Allungati i tempi per le
verifiche delle caldaie da riportare sul “libretto di impianto” (rendimento
termico inferiore a 35Kw) o sul libretto centrale (rendimento termico superiore).
Per rendere più difficile la vita ai cittadini e ai tecnici, non si è
provveduto a modificare in tal senso il Dpr n. 412
del 1994, ma si è varata una norma transitoria che è celata in uno dei tanti
allegati al nuovo Decreto legislativo sul rendimento termico in edilizia, un
documento chilometrico.
Per il termoautonomo passano da un anno
a:
-
un controllo ogni due anni (in genere prima del periodo di
accensione) per le caldaie con una anzianità di
installazione superiore a otto anni, nonché per gli scaldabagni a fiamma
aperta;
-
un controllo ogni 4 anni per le caldaie con una anzianità
di installazione inferiore a otto anni.
Per le caldaie centralizzate restano invece
annuali, salvo il fatto che quelle potenza termica nominale complessiva
maggiore o uguale a 350 kW devono
effettuare una seconda determinazione del solo rendimento di combustione da
effettuare normalmente alla metà del periodo di riscaldamento.
Il mutamento è, come dicevamo, introdotto come norma transitoria (in attesa di ulteriori Dpr) nell’articolo
12 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, completato dall’allegato L
dello stesso decreto, documenti che riportiamo qui sotto.
Attenzione, però: resta, come nella normativa previgente, il criterio che “Le operazioni di controllo ed
eventuale manutenzione dell'impianto termico devono essere eseguite
conformemente alle istruzioni tecniche per la regolazione, l'uso e la
manutenzione elaborate dal costruttore dell'impianto. Qualora non siano
disponibili tali istruzioni, le operazioni di controllo ed eventuale
manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi facenti parte dell'impianto
termico devono essere eseguite conformemente alle
istruzioni tecniche elaborate dal fabbricante ai sensi della normativa vigente”.
Il Dlgs 192/2005
provvede anche a sostituire, duplicandolo, , negli
allegati F e G (disponibili in banca dati) il “Rapporto di controllo tecnico per impianto termico”.
Decreto
legislativo 19.08.2005, n. 192
(S.O. n. 158 alla Gazzetta Ufficiale 23 settembre 2005, n. 222)
Attuazione della
Direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia.
Art. 12.
Esercizio,
manutenzione e ispezione degli impianti termici
1. Fino
alla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 4, comma 1, il
contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli
impianti termici esistenti per il riscaldamento invernale, le ispezioni
periodiche, e i requisiti minimi degli organismi esterni incaricati delle
ispezioni stesse sono disciplinati dagli articoli 7 e 9, dal decreto del
Presidente della Repubblica del 26 agosto 1993, n.
412, e successive modificazioni, e dalle disposizioni di cui all'allegato
L.
Art. 4.
Adozione di
criteri generali, di una metodologia di calcolo e requisiti della prestazione energetica
1. Entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con uno
o più decreti del Presidente della Repubblica, sono definiti:
a) i criteri
generali, le metodologie di calcolo e i requisiti minimi finalizzati al contenimento
dei consumi di energia e al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo
1, tenendo conto di quanto riportato nell'allegato «B»
e della destinazione d'uso degli edifici. Questi decreti disciplinano la
progettazione, l'installazione, l'esercizio, la manutenzione e l'ispezione
degli impianti termici per la climatizzazione
invernale ed estiva degli edifici, per la preparazione dell'acqua calda per usi
igienici sanitari e, limitatamente al settore terziario, per l'illuminazione
artificiale degli edifici;
b) i criteri
generali di prestazione energetica per l'edilizia sovvenzionata e
convenzionata, nonchè per l'edilizia pubblica e
privata, anche riguardo alla ristrutturazione degli edifici esistenti e sono
indicate le metodologie di calcolo e i requisiti minimi finalizzati al
raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, tenendo conto di quanto
riportato nell'allegato «B» e della destinazione d'uso
degli edifici;
c) i requisiti professionali e i criteri di accreditamento
per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti o degli
organismi a cui affidare la
certificazione energetica degli edifici e l'ispezione degli impianti di
climatizzazione. I requisiti minimi sono rivisti ogni cinque anni e aggiornati
in funzione dei progressi della tecnica.
Art. 7 Dpr 412/93 (Termoregolazione e contabilizzazione)
1.Fermo restando
che gli edifici la cui concessione edilizia sia stata rilasciata
antecedentemente all’entrata in vigore del presente decreto devono disporre dei
sistemi di regolazione e controllo previsti dalle precedenti normative, le
disposizioni contenute nel presente articolo si applicano agli impianti termici
di nuova installazione e nei casi di ristrutturazione degli impianti termici.
2.Negli impianti termici centralizzati adibiti al riscaldamento
ambientale per una pluralità di utenze, qualora la potenza nominale del
generatore di calore o quella complessiva dei generatori di calore sia uguale o
superiore a 35 kW, è prescritta l’adozione di un
gruppo termoregolatore dotato di programmatore che consenta la regolazione
della temperatura ambiente almeno su due livelli a valori sigillabili nell’arco
delle 24 ore. Il gruppo termoregolatore deve essere pilotato da una sonda
termometrica di rilevamento della temperatura esterna. La temperatura esterna e
le temperature di mandata e di ritorno del fluido termovettore
devono essere misurate con una incertezza non
superiore a + 2°C.
3.Ai sensi del
comma 6 dell’articolo 26 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, gli impianti di
riscaldamento al servizio di edifici di nuova costruzione, la cui concessione
edilizia sia stata rilasciata dopo il 18 luglio 1991, data di entrata in vigore
di detto articolo 26, devono essere progettati e realizzati in modo tale da
consentire l’adozione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del
calore per ogni singola unità immobiliare.
4. Il sistema di
termoregolazione di cui al comma 2 del presente articolo può essere dotato di
un programmatore che consenta la regolazione su un solo livello di temperatura
ambiente qualora in ogni singola unità immobiliare sia effettivamente
installato e funzionante un sistema di contabilizzazione del calore e un
sistema di termoregolazione pilotato da una o più sonde di misura della
temperatura ambiente dell’unità immobiliare e dotato di programmatore che
consenta la regolazione di questa temperatura almeno su due livelli nell’arco
delle 24 ore.
5. Gli edifici o le porzioni di
edificio che in relazione alla loro destinazione d’uso sono normalmente
soggetti ad una occupazione discontinua nel corso della settimana o del
mese devono inoltre disporre di un programmatore settimanale o mensile che
consenta lo spegnimento del generatore di calore o l’intercettazione o il
funzionamento in regime di attenuazione del sistema di riscaldamento nei
periodi di non occupazione.
6. Gli impianti termici per singole unità
immobiliari destinati, anche se non
esclusivamente, alla climatizzazione invernale devono essere parimenti dotati
di un sistema di termoregolazione pilotato da una o più sonde di misura della
temperatura ambiente con programmatore che consenta la
regolazione di questa temperatura su almeno due livelli di temperatura
nell’arco delle 24 ore.
7. Comma
abrogato dal Dlgs 19/8/2005, n. 192.
8. Comma
abrogato dal Dlgs 19/8/2005, n. 192.
9. Comma abrogato dal Dlgs 19/8/2005, n. 192
Art. 9 Dpr 412/93 (Limiti
di esercizio degli impianti termici)
1. Gli impianti termici destinati alla climatizzazione
invernale degli ambienti devono essere condotti in modo che, durante il loro
funzionamento, non vengano superati i valori massimi
di temperatura fissati dall’articolo 4 del precedente decreto.
2. L’esercizio degli impianti termici è consentito con i
seguenti limiti massimi relativi al periodo annuale di esercizio dell’impianto
termico ed alla durata giornaliera di attivazione:
Zona A: ore 6 giornaliere dal 1° dicembre al 15 marzo;
Zona B: ore 8 giornaliere dal 1° dicembre al 31 marzo;
Zona C: ore 10 giornaliere dal 15 novembre al 31 marzo;
Zona D: ore 12 giornaliere dal 1° novembre al 15 aprile;
Zona E: ore 14 giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile;
Zona F: nessuna limitazione.
Al di fuori di tali periodi gli impianti termici
possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l’esercizio e comunque con una durata giornaliera
non superiore alla metà di quella consentita a pieno regime.
3. E’ consentito il frazionamento dell’orario giornaliero di
riscaldamento in due o più sezioni.
4. La durata di attivazione degli impianti non ubicati nella
zona F deve essere comunque compresa tra le ore 5 e le
ore 23 di ciascun giorno:
5. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 4, relative alla
limitazione del periodo annuale di esercizio ed alla durata giornaliera di
attivazione non si applicano:
a)
agli edifici
rientranti nella categoria E.3;
b)
alle sedi delle
rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali;
c)
agli edifici
rientranti nella categoria E.7, solo se adibiti a
scuole materne e asili nido;
d)
agli edifici
rientranti nella categoria E.1 (3), adibiti ad
alberghi, pensioni ed attività assimilabili;
e)
agli edifici
rientranti nella categoria E.6 (1), adibiti a piscine
saune e assimilabili;
f)
agli edifici rientranti
nella categoria E.8, nei casi in cui ostino esigenze tecnologie o di produzione.
6. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 4 non si
applicano, limitatamente alla sola durata giornaliera di attivazione degli
impianti termici per il riscaldamento degli edifici, nei seguenti casi:
a) edifici rientranti nella categoria E.2 ed E.5, limitatamente alle
parti adibite a servizi senza interruzione giornaliera delle attività;
b) impianti termici che utilizzano calore proveniente da
centrali di cogenerazione con produzione combinata di
elettricità e calore;
c) impianti termici che utilizzano sistemi di riscaldamento di
tipo a pannelli radianti incassati nell’opera muraria;
d) impianti termici al servizio di uno o più edifici
dotati di circuito primario, al solo fine di alimentare gli edifici di cui alle
deroghe previste al comma 5, di
produrre acqua calda per usi igienici e sanitari, nonché al fine di mantenere
la temperatura dell’acqua nel circuito primario al valore necessario a
garantire il funzionamento dei circuiti secondari nei tempi previsti;
e) impianti termici centralizzati di qualsivoglia potenza,
dotati di apparecchi per la produzione di calore aventi valori minimi di
rendimento non inferiori a quelli richiesti per i generatori di calore
installati dopo l’entrata in vigore del presente regolamento
e dotati di gruppo termoregolatore pilotato da una sonda di rilevamento della
temperatura esterna con programmatore che consenta la regolazione almeno su due
livelli della temperatura ambiente nell’arco delle 24 ore; questi impianti
possono essere condotti in esercizio continuo purché il programmatore
giornaliero venga tarato e sigillato per il raggiungimento di una temperatura
degli ambienti pari a 16°C + 2°C di tolleranza nelle ore al di fuori della
durata giornaliera di attivazione di cui al comma 2 del presente articolo;
f)
impianti termici
centralizzati di qualsivoglia potenza, dotati di apparecchi per la produzione
di calore aventi valori minimi di rendimento non inferiori a quelli richiesti
per i generatori di calore installati dopo l’entrata in vigore del presente regolamento e nei quali sia installato e funzionante, in
ogni singola unità immobiliare, un sistema di contabilizzazione del calore ed
un sistema di termoregolazione della temperatura ambiente dell’unità
immobiliare stessa dotato di un programmatore che consenta la regolazione
almeno su due livelli di detta temperatura nell’arco delle 24 ore;
g) impianti termici per singole unità immobiliari dotati di
apparecchi per la produzione di calore aventi valori minimi di rendimento non
inferiori a quelli richiesti per i generatori di calore installati dopo
l’entrata in vigore del presente regolamento e dotati
di un sistema di termoregolazione della temperatura ambiente con programmatore
giornaliero che consenta la regolazione di detta temperatura almeno su due
livelli nell’arco delle 24 ore nonché lo spegnimento del generatore di calore
sulla base delle necessità dell’utente;
h) impianti termici condotti mediante “contratti di
servizio energia” i cui corrispettivi siano essenzialmente correlati al
raggiungimento del comfort ambientale nei limiti consentiti dal presente
regolamento, purché si provveda, durante le ore al di fuori della durata di
attivazione degli impianti consentita dal comma 2 ad attenuare la potenza
erogata dall’impianto nei limiti indicati alla lettera e);
7. In caso di fabbricato in condominio ciascun
condomino o locatario può richiedere che, a cura delle Autorità competenti di
cui all’art. 31 comma 3 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 e a proprie spese, venga verificata l’osservanza delle disposizioni del
presente regolamento.
8. In tutti gli edifici di cui all’art. 3 l’amministratore e,
dove questo manchi, il proprietario o i proprietari
sono tenuti ad esporre, presso ogni impianto termico centralizzato al servizio
di una pluralità di utenti, una tabella concernente:
a) l’indicazione del periodo annuale di
esercizio dell’impianto termico e dell’orario di attivazione giornaliera
prescelto nei limiti di quanto disposto dal presente
articolo;
b) la generalità e il domicilio del soggetto
responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico.
Decreto
legislativo 19.08.2005, n. 192
(S.O. n. 158 alla Gazzetta Ufficiale 23 settembre 2005, n. 222)
Attuazione della
Direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia.
Allegato L
Regime transitorio per
esercizio e manutenzione degli impianti termici
(Articolo 12)
REGIME TRANSITORIO PER ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI
TERMICI
1. Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione
dell'impianto termico devono essere eseguite conformemente alle istruzioni
tecniche per la regolazione, l'uso e la manutenzione elaborate dal costruttore
dell'impianto. Qualora non siano disponibili tali istruzioni, le operazioni di
controllo ed eventuale manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi facenti
parte dell'impianto termico devono essere eseguite
conformemente alle istruzioni tecniche elaborate dal fabbricante ai sensi della
normativa vigente.
Le operazioni di controllo e manutenzione delle restanti parti dell'impianto
termico e degli apparecchi e dispositivi per i quali non siano
disponibili le istruzioni del fabbricante relative allo specifico modello,
devono essere eseguite secondo le prescrizioni e con la periodicità prevista
dalle normative UNI e GEI per lo specifico elemento o tipo di apparecchio o
dispositivo.
In mancanza di tali indicazioni specifiche, i controlli di cui
all'allegato F al presente decreto per gli impianti di potenza nominale del
focolare maggiori o uguali a 35 kW, e all'allegato G
per quelli di potenza nominale del focolare inferiori a 35 kW
devono essere effettuati, fermo restando quanto stabilito al successivo comma 2
e all'art. 11, comma 13, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modifiche e integrazioni,
almeno con le seguenti scadenze temporali:
a) ogni anno per gli impianti alimentati a combustibile liquido o
solido indipendentemente dalla potenza, ovvero alimentati a gas di potenza
nominale del focolare maggiore o uguale a 35 kW;
b) ogni due anni per gli impianti, diversi da quelli individuati al
punto a), di potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW
dotati di generatore di calore con una anzianità di
installazione superiore a otto anni e per gli impianti dotati di generatore di
calore ad acqua calda a focolare aperto installati all'interno di locali
abitati, in considerazione del maggior sporcamento
delle superfici di scambio dovuto ad un aria comburente che risente delle
normali attività che sono svolte all'interno delle abitazioni;
c) ogni quattro anni per tutti gli altri impianti
di potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW.
2. Al termine delle operazioni di controllo ed eventuale
manutenzione dell'impianto, l'operatore provvede a redigere e sottoscrivere un
rapporto, conformemente all'art. 7, comma 2 del presente decreto, da rilasciare
al responsabile dell'impianto. L'originale del rapporto sarà da questi
conservato ed allegato ai libretti di cui all'art. 11, comma 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412.
Nel caso di impianti di riscaldamento di potenza nominale del
focolare superiore o uguale a 35 kW, il rapporto di
controllo e manutenzione dovrà essere redatto e
sottoscritto conformemente al modello di cui all'allegato F al presente decreto
legislativo. Nel caso di impianti di riscaldamento di potenza nominale del
focolare inferiore a 35 kW, il rapporto di controllo
e manutenzione dovrà essere redatto e sottoscritto
conformemente al modello di cui all'allegato G al presente decreto legislativo.
Con la medesima procedura potranno essere adottati modelli standard per altre
tipologie di impianto.
3. In occasione delle operazioni di controllo e manutenzione sui
generatori di calore, vanno effettuate anche le verifiche di rendimento. Gli
elementi da sottoporre a verifica sono quelli
riportati sul "libretto di centrale" o sul "libretto di
impianto" di cui all'art. 11, comma 9, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, aggiornati con decreto del Ministro delle
attività produttive del 17 marzo 2003 e successive modificazioni.
Le suddette verifiche vanno comunque
effettuate almeno una volta l'anno, normalmente all'inizio del periodo di
riscaldamento, per i generatori di calore con potenza nominale superiore o
uguale a 35 kW e almeno con periodicità quadriennale
per i generatori di calore con potenza nominale inferiore. Per le centrali
termiche alimentate a combustibili liquidi o solidi ovvero dotate di generatore
di calore o di generatori di calore con potenza termica nominale complessiva
maggiore o uguale a 350 kW è inoltre prescritta una
seconda determinazione del solo rendimento di combustione da effettuare
normalmente alla metà del periodo di riscaldamento.
4. Il rendimento di combustione, rilevato nel corso delle verifiche
di cui al precedente comma 3 e all'art. 11, comma 13 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive
modifiche, misurato alla massima potenza termica effettiva del focolare nelle
condizioni di normale funzionamento, in conformità alle norme tecniche UNI,
deve risultare conforme ai valori riportati nell'allegato H al presente
decreto.
5. I generatori di calore per i quali, durante le operazioni di
verifica in esercizio, siano stati rilevati rendimenti
di combustione inferiori ai limiti fissati all'allegato H al presente decreto,
non riconducibili a tali valori mediante operazioni di manutenzione, devono
essere sostituiti entro 300 giorni solari a partire dalla data della verifica.
6. I generatori di calore per i quali, durante le operazioni di
verifica in esercizio, siano stati rilevati rendimenti di combustione inferiori
a quelli indicati al punto 1), lettera a) e punto 2), lettera a) dell'allegato
H al presente decreto, sono comunque esclusi dalla
conduzione in esercizio continuo prevista alle lettere e), f), g) ed h),
dell'art. 9, comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto
1993, n. 412, e successive modifiche.
7. Ai sensi dell'art. 9, commi 1, 2, 3 e 4 del presente decreto, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e le autorità competenti,
nell'ambito delle proprie competenze territoriali, in un quadro di azioni che promuova la tutela degli interessi degli utenti e dei
consumatori, ivi comprese informazione, sensibilizzazione ed assistenza
all'utenza, effettuano gli accertamenti e le ispezioni necessarie
all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia
nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici.
I risultati delle ispezioni eseguite sugli impianti termici devono
essere allegati al libretto di centrale o al libretto di impianto di cui
all'art. 11, comma 9, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modifiche, annotando i
riferimenti negli spazi appositamente previsti.
8. In caso di affidamento ad organismi esterni delle attività di
cui al comma 7 del presente allegato, le amministrazioni pubbliche affidatarie dovranno stipulare con detti organismi apposite
convenzioni, previo accertamento che gli stessi soddisfino,
con riferimento alla specifica attività prevista, i requisiti minimi di cui
all'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n.
412, e successive modifiche. Requisito essenziale degli organismi esterni è la
qualificazione individuale dei tecnici che opereranno direttamente presso gli
impianti dei cittadini.
9. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e le
autorità competenti, eventualmente attraverso gli enti e gli organismi da esse
delegati, provvedono ai compiti di cui al comma 7 del presente allegato,
accertano la rispondenza alle norme di legge degli impianti termici presenti
nel territorio di competenza e, nell'ambito della propria autonomia, con
provvedimento reso noto alle popolazioni interessate, stabiliscono le modalità per l'acquisizione dei dati necessari alla
costituzione di un sistema informativo relativo agli impianti termici. Tra gli
elementi informativi è resa obbligatoria la trasmissione, da parte dei
manutentori degli impianti termici o dei terzi responsabili dell'esercizio e
manutenzione o dei proprietari degli stessi, con le modalità
ed entro i termini stabiliti dal predetto provvedimento, apposita
dichiarazione, conforme al rapporto di controllo e manutenzione redatto secondo
il modello di cui all'allegato F al presente decreto, per gli impianti di
potenza nominale del focolare maggiori o uguali a 35 kW,
e al rapporto di controllo e manutenzione redatto secondo il modello di cui
all'allegato G al presente decreto, per gli impianti di potenza nominale del
focolare inferiore a 35 kW.
10. La dichiarazione di cui al comma precedente deve pervenire
all'amministrazione competente o all'organismo incaricato con timbro e firma
del terzo responsabile o dell'operatore, nel caso la prima figura non esista
per l'impianto specifico, e con connessa assunzione di responsabilità,
attestante il rispetto delle norme del presente regolamento, con particolare
riferimento ai risultati dell'ultima delle verifiche periodiche di cui al comma 3 del presente allegato. La trasmissione
della suddetta dichiarazione avviene con scadenze temporali correlate ai
termini previsti allo stesso comma 3 del presente allegato.
11. L'amministrazione competente o l'organismo incaricato provvedono all'accertamento di tutte le dichiarazioni
pervenute e, qualora ne rilevino la necessità, ad attivarsi presso gli utenti
finali affinché questi ultimi procedano agli adeguamenti che si rendono
necessari. I medesimi soggetti provvedono annualmente ad ispezioni da
effettuarsi presso gli utenti finali ai fini del riscontro del rispondenza alle
norme di legge e della veridicità delle dichiarazioni trasmesse per almeno il
5% degli impianti presenti nel territorio di competenza, privilegiando quelli
per i quali non sia pervenuta alcuna dichiarazione.
Nel condurre la fase ispettiva presso gli utenti finali
l'amministrazione competente o l'organismo incaricato pongono attenzione
ai casi in cui si evidenzino situazioni di non conformità alle norme vigenti e
possono programmare le ispezioni a campione dando priorità agli impianti più vecchi
o per i quali si abbia una indicazione di maggiore criticità, avendo cura di
predisporre il campione in modo da evitare distorsioni di mercato.
12. Entro il 31 dicembre 2007 le amministrazione
competenti, se diverse dalle regioni e dalle province autonome di Trento e
Bolzano, o gli organismi incaricati di cui sopra inviano alla regione o
provincia autonoma di appartenenza, una relazione sulle caratteristiche e sullo
stato di efficienza e manutenzione degli impianti termici nel territorio di
propria competenza, con particolare riferimento alle risultanze delle ispezioni
effettuati nell'ultimo biennio. La relazione è aggiornata con frequenza
biennale.
13. Le attività di accertamento e ispezione avviate dagli enti
locali ai sensi dell'art. 31, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n.10, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, conservano la loro validità e possono
essere portate a compimento secondo la normativa preesistente per un biennio a
partire dalla predetta data di entrata in vigore.