Non c’è scampo se chi vende l’appartamento è moroso

 

Mi rivolgo a voi per avere un chiarimento di come mi devo comportare in merito alla richiesta dell’amministratore di uno stabile di 12 appartamenti, di cui ne ho appena acquistato uno, di saldare il debito del precedente proprietario, in quanto questo si rifiuta di pagare.

Allego copia del rogito notarile con la clausola di non dover saldare gli esercizi precedenti. Lorenzo Calizzano (Novi Ligure)

 

 

 

Purtroppo l’articolo 67 delle disposizioni di attuazione del codice civile recita, al secondo comma “Ci subentra nei diritti di un condomino è obbligato, solidalmente con questo, al pagamento dei contributi relativi all’anno in corso e a quello precedente”. Il patto contrattuale contenuto nel rogito, che è stato sottoscritto da venditori e acquirenti, lega soltanto i venditori stessi, ma non pregiudica i diritti del condominio,che potrà in effetti chiedere per intero il saldo di quanto non pagato “nell’anno in corso e in quello precedente”, indifferentemente al venditore o all’acquirente dell’appartamento, senza neppure dover dimostrare che ha inutilmente provato a chiedere il rimborso ai venditori.

 

Come ovvio, se Lei fosse costretto a pagare, potrà chiedere il denaro indietro dai venditori, anche promuovendo una causa. A questo proposito l’unica variazione che statuisce il suo rogito rispetto ai diritti che Lei avrebbe comunque nei confronti dei venditori, anche in mancanza di una clausola nel rogito stesso, è che la data a partire dalla quale Le competono le spese è quella della consegna dell’appartamento e non invece quella del rogito. La giurisprudenza ha chiarito che con anno incorso e precedente non si intendono gli anni solari, ma quelli attraverso cui è scandito il singolo rendiconto condominiale (per esempio da giugno di un anno a maggio di quello successivo).