Non
c’è scampo se chi vende l’appartamento è moroso
Mi rivolgo a voi per avere un chiarimento di come mi devo
comportare in merito alla richiesta dell’amministratore di uno stabile di 12
appartamenti, di cui ne ho appena acquistato uno, di
saldare il debito del precedente proprietario, in quanto questo si rifiuta di
pagare.
Allego copia del rogito notarile con la clausola di non
dover saldare gli esercizi precedenti. Lorenzo Calizzano
(Novi Ligure)
Purtroppo
l’articolo 67 delle disposizioni di attuazione del
codice civile recita, al secondo comma “Ci subentra nei diritti di un condomino
è obbligato, solidalmente con questo, al pagamento dei contributi relativi
all’anno in corso e a quello precedente”. Il patto contrattuale contenuto nel
rogito, che è stato sottoscritto da venditori e acquirenti, lega soltanto i
venditori stessi, ma non pregiudica i diritti del condominio,che
potrà in effetti chiedere per intero il saldo di quanto non pagato “nell’anno
in corso e in quello precedente”, indifferentemente al venditore o
all’acquirente dell’appartamento, senza neppure dover dimostrare che ha
inutilmente provato a chiedere il rimborso ai venditori.
Come ovvio,
se Lei fosse costretto a pagare, potrà chiedere il
denaro indietro dai venditori, anche promuovendo una causa. A questo proposito l’unica
variazione che statuisce il suo rogito rispetto ai diritti che Lei avrebbe comunque nei confronti dei venditori, anche in mancanza di
una clausola nel rogito stesso, è che la data a partire dalla quale Le
competono le spese è quella della consegna dell’appartamento e non invece
quella del rogito. La giurisprudenza ha chiarito che con anno incorso e
precedente non si intendono gli anni solari, ma quelli
attraverso cui è scandito il singolo rendiconto condominiale (per esempio da
giugno di un anno a maggio di quello successivo).