Vendita immobiliare e tassa rifiuti
Venderò un appartamento ereditato nel 1991 non in regola
con la tassa dei rifiuti: non l’ho mai pagata.
Vorrei sapere:
È vero quanto detto nella sotto riportata fotocopia?
Il rogito farà menzione di tale manchevolezza?
Dovrò concedere uno sconto corrispondente all’arretrato
che il compratore pagherà per mettersi in regola? Amorese
Contenuto della fotocopia:
Una lettrice ci scrive: ho acquistato un appartamento il
cui proprietario precedente per alcuni anni non aveva pagato la tassa dei rifiuti.
Ho fatto la denuncia all’ufficio imposte per notificare la data certa da cui
ero la nuova proprietari e alcuni mesi dopo mi sono
stati recapitati i bollettini per effettuare i pagamenti. Sorpresa: gli importi
(nell’ordine di circa 3 milioni, more comprese) comprendevano gli anni
precedenti alla data d’acquisto per il 90 per cento del debito! All’ufficio imposte ho appreso che acquistando l’immobile
sono diventata automaticamente debitrice dei debiti pregressi non pagati dai
precedenti proprietari.
Non siamo per nulla
d’accordo con quanto comunicato dall’ufficio imposte comunale.
La solidarietà fiscale tra acquirente e venditore deve
essere stabilita da precise norme di legge (come accade in qualche caso, per
esempio sui debiti condominiali o sulle sanzioni Iva all’acquisto) e non può
essere determinata dal comune. Il Dlgs 15 novembre 1993, n. 507,
istitutivo della tassa rifiuti,
stabilisce al contrario, nell’articolo 64 comma 4 che: “4. In caso di
mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno
di cessazione, il tributo non é dovuto per le annualità successive se l'utente
che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato
l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata
assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero
d'ufficio”. Pertanto, anche nel frequente caso in cui l’acquirente si dimentica di presentare al comune, entro
il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, la denuncia
di nuova occupazione, il venditore che ha presentato la denuncia di cessazione
ha diritto di prova di non abitare i locali. E’ vero comunque , l’acquirente può pagare in luogo del venditore, e
ciò può essere oggetto di una clausola nel rogito (ma può, non si è costretti).
. Ricordiamo che “la cessazione, nel
corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, dà diritto
all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare
successivo a quello in cui é stata presentata la denuncia della cessazione
debitamente accertata”.
La solidarietà nel
debito scatta solo tra occupanti dell’alloggio, anche se non intestatari del
contratto, perché anch’essi fruiscono del servizio (art. 63, comma 1).
Il notaio non ha comunque l’obbligo, in sede di compravendita, di verificare
l’effettivo versamento della tassa, né l’atto viene inficiato dal mancato
versamento.
Naturalmente è bene
che Lei regolarizzi la sua situazione, tenendo conto
che con autodenuncia le sanzioni sono ridotte a un
quarto.
In merito alla vostra recente consulenza riguardo a un arretrato nel pagamento della tassa rifiuti, specifico
che nell’imminenza della vendita dell’appartamento non me la sento di
affrontare fastidiosi iter burocratici per regolarizzare la tassa rifiuti.
Preferisco inserire nel rogito questa clausola: “Il compratore si impegna a farsi carico di eventuali pendenze inerenti
alla tassa rifiuti”.
Posso farlo? Come devo formulare esattamente la clausola? Amorese
La clausola va
benissimo così, anche se nel caso è meglio scrivere “tassa o canone per la
raccolta dei rifiuti urbani” (in qualche comune è canone) ma :
a)
Sarebbe meglio (anche se non
strettamente necessario) che attraverso
scrittura privata non allegata al rogito, sottoscritta da entrambi, si
riconosca l’ammontare delle pendenze esistenti in merito, e il fatto che il
prezzo di vendita ne tiene conto. Tutto ciò a garanzia di
entrambi, per evitare eventuali futuri litigi. Meglio ancora sarebbe
fare registrare la scrittura perché abbia data certa;
b)
L’accordo tra Lei e l’acquirente non impedisce al Comune di pretendere solo da Lei le pendenze
relative alla tassa rifiuti, se l’acquirente non le salda. Lei potrà tuttalpiù tentare di rifarsi in seguito sull’acquirente
stesso, in base anche alla scrittura privata più sopra richiamata.