Vecchie e nuove regole per la detrazione del 55%
La detrazione sulle
opere di recupero per il risparmio energetico riguarda quattro particolari tipi
di lavori. Occorre raggiungere certi particolari livelli di risparmio fissati
dal Decreto del Ministero dello Sviluppo 11 marzo 2008
(solo un tecnico è in grado di valutarli).
Le opere sono:
1. Qualsiasi opera
di riqualificazione globale dell'edificio che permetta
di raggiungere determinati parametri di fabbisogno termico Gli obiettivi da
conseguire variano a seconda dell’anno in cui si sono terminati i lavori. Infatti i parametri sono due, il primo valido per il biennio
2008-2009, il secondo, più rigido, per il 2010. L’agevolazione scatta solo se
il fabbisogno termico ridotto si consegue in edifici completi (condomini e
villette): esclusi i singoli appartamenti. In genere si tratta dell'azione
combinata dei punti 2) e 4).
2. Le coibentazioni
degli edifici con particolari requisiti di “trasmittanza termica” (misura del
flusso di calore che passa attraverso una parete per metro quadrato di
superficie), prefissati dallo stesso Decreto dello Sviluppo. che
riguardino:
a) pareti che danno
sull'esterno;
b) finestre e
portefinestre che danno sull'esterno e che racchiudono zone riscaldate
(escluse, per esempio, le finestre sulle scale condominiali o le porte di ingresso degli appartamenti);
c) pavimenti e
soffitti.
3. L’installazione
di pannelli solari termici. Requisiti: garanzia minima di 5 anni per pannelli e
i bollitori e di 2 anni per accessori e i componenti
tecnici, nonché conformità alle norme UNI 12975 e UNI 12976.;
4. La sostituzione
di caldaie esistenti con modelli a condensazione. Necessari: un certo rendimento
termico utile; bruciatore di tipo modulante su sui agisce direttamente la
regolazione climatica, pompa di tipo elettronico a giri variabili;valvole termostatiche su tutti i caloriferi (con esclusione
del riscaldamento a pavimento). Oppure sostituzione
delle caldaie esistenti con impianti geotermici a bassa entalpia.
Tetti di spesa Sono variabili a seconda del tipo di opera. Li riportiamo in tabella.
Importante: è possibile cumulare (cioè godere di più
detrazioni e di più tetti di spesa) le agevolazioni elencate nei punti 2), 3) e
4) (coibentazioni, pannelli solari e caldaie) eseguendo ciascuna di queste
opere. Viceversa l’agevolazione del punto 1) (la riqualificazione globale) è cumulabile solo con l’agevolazione del punto 3)
(i pannelli solari). I tetti di spesa previsti sono relativi
a ciascuna unità immobiliare (se ci sono più comproprietari, vanno
ripartiti tra essi). Fa eccezione l’intervento di riqualificazione totale per cui il tetto di 1000 mila euro di detrazione è relativo
a tutto il fabbricato.
Rateizzazione. Per le opere eseguite nel 2009 e 2010 (anche se
terminate negli anni successivi, fino al 2010), la detrazione avviene in 5 rate
di uguale importo.
Ricordiamo che per quelle eseguite nel 2008 (anche se terminate negli anni
successivi, fino al 2010), il contribuente aveva
possibilità di scelta tra 3 e 10 rate e per quelle del 2007, invece, erano
previste 3 rate.
Quanto dura l’agevolazione Al
momento (salvo proroga) per le opere pagate entro il 31 dicembre 2010.
Per quali immobili Tutti i tipi di immobili, purché i lavori siano eseguiti per proprio
utilizzo (non per la vendita, da parte di imprese di costruzione).
Pagamenti.
Occorre naturalmente conservare le regolari fatture. Per i
contribuenti che non siano titolari di reddito d’impresa, è necessario che i
versamenti siano fatti con apposito bonifico bancario
o postale, salvo casi particolari (oneri dovuti alla pubblica amministrazione,
ritenute di acconto operate sui compensi dei professionisti, che non
risulteranno nel bonifico, ma saranno riportate solo sulla fattura). Nel
bonifico, vanno riportati la causale del versamento; il codice fiscale del
beneficiario della detrazione;il numero di partita Iva
o il codice fiscale del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico
(ditta o professionista che ha effettuato i lavori).
La data che conta, ai fini della detrazione, è
quella del bonifico (perciò, in condominio, non ha rilievo quella del
versamento delle rate all’amministratore). I titolari di reddito di impresa sono invece esonerati dall’obbligo del bonifico:,
la prova delle spese può essere costituita da altra idonea documentazione.
Lo sconto del 55% sul risparmio energetico
(edifici e impianti esistenti)
Spesa detraibile al 55
per cento |
Tetto
massimo della spesa detraibile (euro) |
Spesa
massima su cui esercitare la detrazione (euro) |
Riqualificazione
energetica di edifici esistenti |
100.000 |
181.818 |
Interventi su edifici
esistenti, parti di edifici esistenti o unita immobiliari,
riguardanti strutture opache verticali o orizzontali (coperture e pavimenti),
finestre comprensive di infissi |
60.
000 |
109.091 |
Installazione di pannelli
solari per la produzione di acqua calda per usi
domestici, industriali e per piscine, strutture sportive, case di ricovero e
cura, istituti scolastici e università |
60.000 |
109.091 |
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti
dotati di caldaie a condensazione |
30.000 |
54.545 |
Fonte:
Ufficio studi Confappi-Federamministratori
Tutte le procedure per ottenere lo sconto
A regolare l’iter
per lo “sconto” fiscale del 55% è il Decreto dello sviluppo
19/2/207, modificato dai decreti 26/10/2007 e 7/4/2008.
La documentazione di
cui bisogna disporre può essere ripartita in due categorie: quella che va
conservata in un cassetto, ed esibita a richiesta e quella che va inviata.
Documentazione da conservare:
1) Asseverazione da
parte di un tecnico abilitato attestante il rispetto dei requisiti tecnici
prescritti. In caso di esecuzione
di più interventi sul medesimo edificio l’asseverazione può essere unitaria e
fornire in modo complessivo i dati e le informazioni richieste. Questo documento,
se riguarda gli interventi di sostituzione di finestre e infissi, e nel caso di
caldaie a condensazione con potenza inferiore a 100 kW,
può essere sostituito da una certificazione dei produttori.
2) fatture o le
ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute per la
realizzazione degli interventi. Secondo
interpretazioni delle Entrate, anche
l’agevolazione della detrazione del 55% (e non solo quella del 36%), è
condizionata all’indicazione in fattura del costo della manodopera utilizzata
per la realizzazione dell’intervento
3) Ricevuta del bonifico bancario o postale
attraverso il quale è stato effettuato il pagamento
(per i non titolari di reddito d’impresa).
4) Per i lavori condominiali, copia della
delibera assembleare e quella della tabella
millesimale di ripartizione delle spese.
5) Per i lavori eseguiti dall’inquilino o dal
comodatario, dichiarazione di assenso del
proprietario.
6) Ricevuta di invio
tramite internet della documentazione tecnica all’Enea.
7) Nelle regioni in cui è stata varata, è
necessario conservare in un cassetto anche la certificazione energetica,
redatta secondo i criteri locali.
Documentazione
da inviare telematicamente
1) All’Enea, entro 90 giorni dalla fine
lavori: scheda informativa dell’intervento, redatta dal tecnico abilitato
secondo lo schema riportato nell’allegato E del decreto o nell’allegato F, se
l’intervento riguarda la sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari o l’installazione di
pannelli solari.La scheda riporta i dati
identificativi del soggetto che ha sostenuto le spesa,
dell’edificio su cui i lavori sono stati eseguiti, la tipologia di intervento
eseguito ed il risparmio di energia conseguito, nonché il relativo costo,
specificando l’importo per le spese professionali, e quello utilizzato per il
calcolo della detrazione.
2) All’Enea entro 90 giorni dalla fine lavori:
Attestato di qualificazione energetica conforme allo schema riportato
nell’allegato A del decreto. L’invio dell’attestato non è necessario in caso di
sostituzione di finestre comprensive di infissi in
singole unità immobiliari e di installazione di pannelli solari.
3) All’agenzia delle Entrate: apposita comunicazione, ma solo in caso di prosecuzione di
lavori iniziati nel 2009, nel 2010 (vedi articolo a fianco).
Casi
dubbi. Le interpretazioni dell’Agenzia e dell’Enea
hanno riguardato tra l’altro il caso della sostituzione di impianti
di riscaldamento esistenti: non sono considerati tali caminetti, cucine
economiche o stufe a legna. Si e’ poi esclusa la detrazione alle imprese per i quali gli immobili sono destinati alla vendita o alla
locazione. Non godono dell’agevolazione anche gli
interventi correlati ma non direttamente connessi al risparmio energetico (che
possono al più godere della detrazione del 36%). Non agevolabili le spese per
pannelli solari termici con funzione esclusiva di climatizzazione
estiva né quelle per la sostituzione di porte con infissi coibentati.
Ammesse invece le opere di demolizione e fedele
ricostruzione, che rientrano nella ristrutturazione edilizia. Se vi sono più edifici che però costituiscono catastalmente
un’unica unità, non ha rilievo la definizione catastale: la detrazione si può
godere per ciascun edificio.
Introdotto il divieto di cumulo
Per le stesse spese
affrontate è naturalmente impossibile chiedere sia la detrazione fiscale del
36% che quella del 55%. Niente impedisce però che esse operino “in tandem”. In
caso, infatti, di opere che siano in parte di semplice
recupero edilizio e in parte di risparmio energetico con gli standard di legge,
la spesa relativa alle prime sarà detraibile con la percentuale minore e quella
relativa alle seconde con quella maggiore. Ovviamente occorrerà affrontare due
iter burocratici differenti ed evidenziare in fatture distinte le due spese,
anche qualora sia la stessa impresa a fatturarle.
Con la risoluzione 7
luglio 2008, n. 283, l’agenzia delle Entrate ha per esempio affrontato il caso
di un contribuente che per sostituire i caloriferi con pannelli radianti a
pavimento, ha dovuto ovviamente demolire il pavimento preesistente, porne in
opera una nuovo,, accorciare gli infissi, e così via.
Tutte queste opere sulle strutture, secondo le Entrate, non hanno di per sé
come scopo la riduzione dei consumi e perciò sono agevolabili solo ai sensi del
36%, mentre l’impianto di riscaldamento a pannelli radianti lo è ai sensi del
55%.
Un discorso a parte
è la cumulabilità del 55% con altri incentivi statali o locali. La detrazione
non è applicabile ai pannelli fotovoltaici, per i quali opera già il cosiddetto
“conto energia”. Lo stesso vale per le altre fonti rinnovabili, se agevolate
per mezzo dei certificati verdi o tariffe omnicomprensive, per espressa
disposizione delle norme che le regolano.
Delicato invece il
discorso dei contributi regionali, provinciali, o comunali. Il regolamento di applicazione del 55% consente il cumulo, anche se la
circolare Entrate 31/05/2007 n. 36 (punto 8), ha chiarito che “le somme
ottenute a titolo di rimborso delle spese detratte fiscalmente in periodi
d’imposta precedenti, vanno assoggettate a tassazione separata”. In seguito,
però, è entrato in vigore il Dlgs n. 115/2008 sull’efficienza energetica che
stabilisce, nell’articolo 6, comma 3: “A decorrere dal 1° gennaio 2009 gli
strumenti di incentivazione di ogni natura attivati
dallo Stato per la promozione dell'efficienza energetica, non sono cumulabili
con ulteriori contributi comunitari, regionali o locali, fatta salva la
possibilità di cumulo con i certificati bianchi e fatto salvo quanto previsto
dal comma 4”. A sua volta il comma 4 prevede un decreto che stabilisca,
in certi casi particolari, limiti di cumulabilità. Non è però mai stato varato.
Quindi la cumulabilità con i contributi locali era
possibile fino al 2008. Ora non più.