Casa. Un singolo proprietario può portare modifiche migliorative a proprie spese

I diritti del condomino sulle parti comuni

 

Il condominio è troppo spesso arena di lotte intestine, motivate più da inconfessabili invidie, rancori e antipatie che da concreti motivi. I più litigiosi considerano un delitto di lesa maestà soprattutto il fatto che uno dei proprietari utilizzi, o peggio, trasformi una delle parti comuni a suo esclusivo vantaggio, senza l’accordo di tutti. Per esempio apra una porta nel muro comune, un lucernario nel tetto, o pianti un albero in giardino.

Hanno torto. E’ vero, le parti comuni appartengono a tutti i condomini. Ma non per questo il singolo condomino deve sempre ottenere il loro assenso per servirsene.

L’articolo 1102 e le modifiche possibili. Anzi, in certi casi, ha perfino diritto di apportarvi, a proprie spese naturalmente, delle modifiche. Lo stabilisce l’articolo 1102 del codice civile, che dice;"Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa”. E aggiunge:"Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno agli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo in suo possesso”.

Le norme sul condominio. Purtroppo questa norma è sconosciuta non solo ai condomini ma perfino a molti amministratori: altrimenti sarebbero inconcepibili molte liti, finite anche in tribunale. Forse il motivo di tanta ignoranza sta nel fatto che l’articolo 1102 appena citato non rientra direttamente nelle norme del codice civile sul condominio (dall’articolo 1117 all’articolo 1939).Vi è però richiamato dall’articolo 1139 che dice:

“Per quanto non espressamente previsto da questo capo si osservano le norme sulla comunione in generale”. E, appunto, il 1102 è uno degli articoli che regolano la comunione.

Il principio non vale solo per i condomini, ma anche per i loro inquilini che, in un certo senso, “ereditano” i loro diritti.

Norma derogabile. L’articolo 1102 resta comunque una norma di legge derogabile, e pertanto si applica solo nel caso in cui il regolamento contrattuale non vi faccia espressa eccezione. Cosa che, a dire il vero, capita molto raramente.

 

Le innovazioni consentite e quelle vietate

 

L’articolo 1102 riguarda le opere che hanno lo scopo di:

q       migliorare i beni comuni;

q       usarli più comodamente;

q       farli rendere meglio.

Tali migliorie possono essere portate anche da un solo condomino, a proprie spese.

I divieti. Sono vietate però dall’articolo 1102 certi tipi di innovazioni, che non possono essere neanche approvate con maggioranze speciali in assemblea (maggioranza dei condomini e due terzi delle quote millesimali di proprietà).

Non bisogna, in particolare :

q       alterare la destinazione del bene comune

q       impedire agli altri condomini di fare ugualmente uso della cosa comune

q       estendere il diritto sulla cosa comune in danno agli altri partecipanti, a meno che si muti il titolo di possesso.

Altri divieti. A questi divieti l’articolo 1120 secondo comma ne aggiunge altri, previsti da diversi articoli del codice. E cioè il divieto a:

q       pregiudicare la stabilità e la sicurezza del fabbricato;

q       pregiudicarne il decoro architettonico

q       arrecare danni alle proprietà individuali dei condomini.

 

Cambio di destinazione

Il maggior comfort fa cadere il divieto

 

La giurisprudenza si è data da fare per chiarire il concetto di “alterazione della destinazione”. Ha affermato che si deve fare riferimento alla funzione originaria del bene. Ha precisato però che l’alterazione deve essere “rilevante” e che non è alterazione l’aggiunta di una nuova funzione a quella originaria.

Un esempio. Facciamo un esempio molto concreto: quello della costruzione da parte solo di alcuni condomini di un ascensore nuovo, a proprie spese, opera che i giudici hanno spesso ritenuto lecita (Cassazione. 1781/93, 4152/94, 3508/99). Non vi è dubbio che vi sia un mutamento di destinazione della tromba d’aria delle scale, occupata dall’ascensore. Tuttavia rispetto alla funzione originaria è offerto un godimento migliore, anche se di tipo diverso. In concreto non vi è alcun serio pregiudizio o grave sacrificio da parte degli altri condomini (Cass. n. 4152/94, Tribunale di Milano, 9 settembre 1991).

Inoltre l’ascensore è divenuto, con l’evoluzione delle necessità, un impianto quasi indispensabile (Tribunale Napoli, 16 novembre 1991). La legge n. 13 del 1989 sull’abbattimento delle barriere architettoniche a favore dei disabili ha dato una mano nell’ampliare la tolleranza dei tribunali, che hanno spesso consentito anche il taglio di gradini per alloggiare il vano corsa dell’apparecchio.

 

Diritti e doveri

Nessun utilizzo personale se limita la facoltà di altri.

Un vantaggio goduto da una persona non può pregiudicarne uno simile da parte di altri. Per esempio non sarà possibile per un solo condomino porre vasi lungo tutto un ballatoio comune, impedendo ad altri di scegliere piante diverse. Tuttavia, la Cassazione ha spiegato che l’uso che non si deve impedire non deve essere necessariamente identico. Nello stesso ballatoio, quindi, se non si altera il decoro architettonico, uno metterà delle piante e un altro un armadietto.

La Cassazione ha quindi valutato come lecito che un commerciante ponesse delle vetrinette sull’androne per reclamizzare i propri prodotti, anche se occupava gran parte dello spazio: gli altri condomini non avrebbero avuto la necessità di porre a loro volta vetrinette oppure oggetti altrettanto ingombranti, ma al massimo targhe, caselle postali o oggetti simili (Cassazione 1499/98, 1554/1997).

L’uso a cui si fa riferimento non è solo quello attualmente possibile, ma quello puramente potenziale. Un esempio : la Cassazione ha affermato che se una strada o accesso serve solo alcuni condomini, niente vieta che un altro condomino apra una porta nel muro comune per accedervi anche lui (Cassazione 10453/2001). Infatti non si muta né la destinazione della strada né quella del muro.

L’estensione del diritto di possesso Il divieto ad appropriasi delle parti comuni è quantomeno logico. Un esempio potrebbe essere l’occupazione da parte di un condomino di un locale comune (per esempio un ex portineria), per usi personali. Come sempre, occorre serbare il senso della proporzione. Per esempio, la Cassazione (sentenza 6921/2001)ha ritenuto illecito lo scavo nel terreno del condominio di un vasto locale ad uso cantina di un solo condominio. Viceversa, ha consentito una simile scavo per disporre due serbatoi del gasolio e di vaso di espansione per l'impianto di riscaldamento a servizio di un sola famiglia (sentenza 12344/1997).

 

Il decoro architettonico

La facciata va protetta dagli abusi

Il pregiudizio alla stabilita e sicurezza del fabbricato o i danni alla proprietà singole sono limiti tutto sommato comprensibili: sulla loro esistenza sarà il giudice di merito a pronunciarsi, con sentenza motivata. Viceversa le liti sull’applicazione dell’articolo 1102 del codice civile sorgono quando è coinvolto il decoro architettonico dell’edificio, dal momento che spesso è coinvolto l’esterno dell’edificio.

Va subito chiarito un equivoco: il decoro architettonico non è, come spesso condomini litigiosi ritengono, il valore estetico dell’edificio. Tant’è vero che perfino stabili di edilizia popolare, di qualità artistica molto discutibile, hanno un loro decoro architettonico.

Al contrario si tratta di un dato abbastanza oggettivo: è l’insieme delle linee e delle strutture ornamentali che danno al palazzo nel suo insieme una armonica fisionomia. In questo senso, anche una vetrata piombata di altissimo pregio, realizzata da un’artista di grido, può essere considerata lesiva del decoro architettonico, anche quando è inserita nella facciata di un brutto edificio. E nello stesso senso, un lucernaio sul tetto, anche se di qualità discutibile, non lede il decoro se non è visibile. Starà piuttosto ai regolamenti del comune, all’esistenza di vincoli sul tipo di materiale all’esterno e all’accoglimento o meno dei pareri della locale commissione edilizia, stabilire se quella particolare opera è lecita.

La lesione del decoro, deve essere rilevante e può causare un deprezzamento economico dell’edificio. E’ quindi più facile che sia rilevata sulla facciata esterna di un edificio piuttosto che su quella che dà sul cortile, che spesso,soprattutto negli edifici recenti, è di qualità inferiore e utilizzata per varie funzioni (scarichi, canne fumarie esterne e via elencando).

 

Decisioni autonome del singolo e ruolo dell’assemblea

Per esercitare i diritti garantiti dall’articolo 1102 il singolo condomino non ha alcun bisogno di rivolgersi all’amministratore o all’assemblea condominiale per avere il loro consenso, se il regolamento condominiale non lo impone.

Riflessione. Tuttavia i pro e i contro del farlo vanno soppesati caso per caso: motivi di opportunità e di quieto vivere possono indurlo comunque a farlo.

Se comunque l’amministratore è interpellato, resta opportuno che riporti in assemblea la richiesta. Qualora ritenga che esistano seri motivi di opposizione sarà prudente che si munisca di una seria relazione tecnica per sostenere la sua opposizione: in caso contrario rischia di trascinare il condominio in una causa perdente.

 

I vincoli alle costruzioni

Bisogna rispettare distanze e “vista”

L’applicabilità o meno dell’articolo 1102 è stato tema di infuocati dibattiti quando i lavori fatti dal singolo comportanoil mancato rispetto di altri articoli del codice civile (e di altre leggi) sulle distanze legali tra le costruzioni o sulle vedute.

La giurisprudenza più consolidata dà una sorta di diritto di predominio alle norme su comunione e condominio (e quindi all’articolo1102) su quelle sulle distanze legali. Con limiti ben definiti, però. Le distanze legali prescritte dal codice civile e dalle altre leggi (Decreto ministeriale 1444 del 1968, norme regionali e comunali) vanno applicate anche in condominio. Tuttavia, se l’esecuzione di un opera diviene impossibile senza infrangere le norme delle distanze, e tale opera è utile o necessaria, le norme sulle distanze non si applicano. Un caso del genere raramente si verifica quando un singolo condomino, sfruttando l’articolo 1102 del codice civile, crea un vantaggio non necessario solo per sé. Le distanze legali, infine, devono comunque essere rispettate tra le proprietà esclusive in condominio.

La Cassazione è ancor più rigida se è in gioco il diritto di veduta, cioè il divieto a costruire a meno di un metro e mezzo da una finestra sui cui ci si può sporgere (75 cm per la veduta laterale o obliqua). Tradizionalmente si è affermato infatti che il diritto ad usare la cosa comune soccombe di fronte a quello di veduta.

 

Diritto all’uso delle parti comuni e suoi limiti

nelle decisioni dei tribunali

 

Bene comune

Decisione

Sentenza

Antenne telefoniche

Le antenne telefoniche e i relativi cablaggi, se di modeste dimensioni e non lesive del decoro architettonico, sono un uso legittimo della cosa comune

Tribunale di Venezia, 1224/2000, Tribunale di Piacenza, 51/1998

Ascensore

L'installazione a carico di un solo condomino di un ascensore è lecita, anche in presenza di una delibera contraria dell'assemblea

Cassazione 3508/1999, 4252/1994

Autoclave

Un autoclave, collocata in una parte non altrimenti utilizzabile dell'androne comune e predisposta per l'utilizzazione da parte di tutti gli altri condomini, non costituisce innovazione ma uso lecito ai sensi dell’art. 1102

Cassazione 2746/1989

Canne fumarie

L'installazione, in appoggio al muro condominiale e vicino alla finestra di un condominio, della canna fumaria di un locale di altro condomino (o del suo inquilino), e un'iniziativa lecita.

Cassazione 2998/2001, 15394/2000

Caselle postali, campanelli

E' nulla la delibera che, stabilendo di modificare la pulsantiera e la dislocazione delle cassette postali impedisce a un condomino di installare un campanello e una cassetta postale supplementare a proprie spese

Tribunale di Firenze 1003/1995

Cortile

Non costituisce abusiva utilizzazione dell'intercapedine comune di un edificio in condominio, accessibile soltanto dal giardino del condomino interessato, la collocazione,di due serbatoi in lamiera per il gasolio e di un vaso di espansione per l'impianto di riscaldamento

Cassazione, 12344/1997

Fabbricati singoli

L'innesto sul muro perimetrale dell’edificio comune di una costruzione di esclusiva proprietà di un condomino non è lecito senza il consenso di tutti, in quanto non è volto al miglior godimento della parte di fabbricato di proprietà esclusiva, ma non a favore di un immobile distinto dall’edificio comune.

Cassazione, 16117/2000

Finestre

Non ci si può appellare all'articolo 1102 del codice quando il regolamento condominiale vieti, pena il ripristino dello stato di fatto, certe opere e in particolare una doppia finestra, mediante installazione di un secondo telaio.

Cassazione, 24509/1997

Impianti

L'installazione di un impianto che debba considerarsi indispensabile ai fini della effettiva abitabilità dell'appartamento può derogare dalle distanze legali ma non dai divieti stabiliti dall'articolo 1102 del codice civile.Un condomino non può eseguire innovazioni sul tratto di pertinenza del proprio appartamento dell'impianto comune di riscaldamento, interrompendo il percorso delle tubature, così da impedire l'utilizzazione dell'impianto da parte degli altri condomini.

Cassazione 13285/2001, 7752/1995, 4023/1996

Locazione

L'articolo 1102 tutela l'uso diretto e non quello indiretto dei beni comuni. Pertanto, in caso di impossibilità d'uso dei beni comuni, è possibile locarli a terzi, preferendoli a condomini, anche a condizioni economiche meno vantaggiose

Cassazione, 4131/2001

Pianerottoli, scale

L'apertura di una porta su un pianerottolo avente le medesime caratteristiche di quella già esistente nella parete di fronte è lecita. Viceversa è lesiva del decoro architettonico se è aperta a un livello inferiore a quello del pianerottolo della scala condominiale.

Cassazione 12413/2001, 5400/1998

Porte

Un'apertura nel muro comune al fine di mettere in comunicazione due unità immobiliari comprese nello stesso condominio è legittima. Non lo è se mette in comunicazione locali di sua esclusiva proprietà con altri estranei al condominio,

Cassazione 6069/1998, 360/1995

Scarico

E' possibile l'utilizzazione di uno scarico comune senza alterarne la destinazione e senza impedirne il pari uso

Cassazione 5660/2000

Servoscala

L'installazione di un servoscala servizio di un portatore di handicap non abbisogna di assenso assembleare

Tribunale di Torre Annunziata 5/5/2000

Sottosuolo

E' violato l'articolo 1102 con la costruzione nel sottosuolo del fabbricato condominiale di un ampio vano destinato a un solo condomino,impedendo agli altri condomini di fare simile uso del sottosuolo

Cassazione 6921/2001

Vetrine

L'apposizione da parte di un commerciante di una vetrina nell'androne condominiale è uso lecito della cosa comune, in quanto la nozione di pari uso non va intesa nel senso di uso identico e contemporaneo.

Cassazione 1499/1998, 1554/1997

 

                   Fonte: Ufficio Studi Confappi-Fna