L’offensiva
del Fisco contro gli affitti in nero: quali rischi si corrono
Locazioni ad
universitari: tutte le formule
Affitti
in nero nelle aree universitarie nel mirino della Guardia di Finanza:
l’obiettivo di “incastrare” gli evasori è stato posto
tra quelli prioritari del nuovo Governo e, del resto, l’anno scorso sono stati
3.800 gli interventi della GdF, che hanno consentito
di rilevare oltre 50 milioni di euro di imponibile e quasi 7 milioni di euro di
Iva evasa (dato però comprensivo del settore delle locazioni turistiche)..
I contratti
inesistenti o quelli “fantasia” sono una piaga particolarmente diffusa quando
ad essere coinvolti sono gli studenti universitari. Purtroppo sono in pochi a
ribellarsi, benché gli stratagemmi per locare senza regole siano spesso rozzi.
Pertanto se l’inquilino si rivolge al giudice, ha la quasi assoluta certezza di
vedersi dare ragione, vedendosi applicate le condizioni contrattuali previste
dai contratti a canone concordato (affitti più bassi) e rimborsato quanto
pagato in più, interessi compresi.
Tipi di
contratti. Anche quando la
locazione è perfettamente regolare, è di fatto il
proprietario di casa a decidere il contratto da applicare. Qual è il suo ambito
di scelta? Abbastanza limitato: può optare tra due
tipi di contratti, entrambi prescritti dalla legge n. 431 del 1998. Il primo è
quello a canone libero, di quattro più quattro anni di durata. Il secondo quello a canone concordato, appositamente previsto per
la locazione ad universitari, di durata variabile tra sei mesi e tre anni.
Le altre alternative che in teoria si possono
imboccare (canone concordato di 3 + 2 anni o locazione transitoria di 1 - 18
mesi) offrono solo svantaggi: durate superiori o mancanza di agevolazioni
fiscali.
Contratto
a canone libero. E’ quello più diffuso. Permette
di determinare liberamente il canone iniziale da applicare nonché
gli aggiornamenti periodici (in genere annuali e fissati al 100% del costo
della vita, come rilevato dall’Istat). Anche la suddivisione delle spese tra proprietario e
studente è liberamente trattabile, in genere allegando al contratto una tabella
che, voce per voce, stabilisca chi paga.
Rispetto
all’apposito contratto di locazione per studenti
universitari, le magagne dal punto di vista dei proprietario sono due. La
prima, che è meno importante, è il limitata deduzione fiscale
sul canone annuo da denunciare sulla dichiarazione dei redditi: è possibile decuratare gli introiti avuti solo del 15% a titolo di
forfait. Per esempio, se si sono incassati 6.000 euro di canone, spese
escluse), l’imponibile da denunciare è pari a 5.100 euro.
Il
secondo svantaggio per i proprietari, molto più rilevante, è
il fatto che il contratto dura ben 8 anni: solo in certe particolari
situazioni può essere ridotto a 4 (le più importanti sono il subentro
nell’appartamento del proprietario o di un suo familiare stretto, la vendita
della casa, la sua ristrutturazione integrale). Talora il rischio vale la
candela: i proprietari possono puntare sul fatto che sia lo studente a dare
disdetta, perché non ha interesse a prolungare per ben otto anni la sua
permanenza lontano da casa, continuando a versare un
canone. Tuttavia esiste un margine di rischio. Ci sono
i fuori-corso, che prolungano gli studi. C’è chi pensa di trasferirsi nella
città dove ormai ha coltivato nuove abitudini e intrecciato amicizie, lasciando
quella di residenza. E c’è chi tenta di farsi rimpiazzare
da un altro studente o amico, senza comunicare niente al proprietario. In
quest’ultimo caso il padrone di casa può accorgersene dopo mesi o, più
raramente, dopo anni e per potere sfrattare è costretto a fornire delle prove
di questa occupazione senza titolo.
Teoricamente
niente vieta ai proprietari di locare l’appartamento anche a
un gruppo di studenti. Capita comunque raramente: in
genere si preferisce firmare il contratto solo con lo studente di cui si fida
di più, magari chiedendo una fideiussione ai suoi genitori (un impegno,
inserito nel contratto, in cui gli adulti si impegnano, se il figlio è moroso, a
versare al suo posto il canone, più eventuali interessi). Se
però il locatore è consapevole che nei locali abiterà un gruppo di studenti
paganti, qualche rischio esiste. Un giudice potrebbe imporre il riconoscimento
del contratto per tutti o quantomeno la nullità della locazione se il
contraente principale se ne va e il rimborso dei canoni pagato in più alla sua
dipartita.
Dove vivono gli studenti universitari in Europa
Paese |
Con genitori o parenti |
In appartamenti di proprietà o affittati |
In residence universitari |
Italia |
76% |
23% |
2% |
Germania |
23% |
35% |
12% |
Spagna |
69% |
23% |
12% |
Francia |
42% |
42% |
16% |
Gran
Bretagna |
22% |
49% |
29% |
Irlanda |
35% |
59% |
6% |
Olanda |
37% |
31% |
32% |
Fonte: Elaborazione Confappi-Fna su
rapporto Eurostudent 2005
Grandi e piccole città: la ripartizione per tipo di residenza
Paese |
Città sopra i 500 mila abitanti |
Città sotto i 100 mila abitanti |
||
Con genitori o parenti |
In appartamenti di proprietà o affittati |
Con genitori o parenti |
In appartamenti di proprietà o affittati |
|
Italia |
81% |
18% |
75% |
23% |
Germania |
25% |
67% |
23% |
62% |
Spagna |
76% |
15% |
70% |
22% |
Francia |
59% |
33% |
39% |
40% |
Gran Bretagna |
29% |
48% |
11% |
48% |
Irlanda |
41% |
54% |
28% |
65% |
Olanda |
41% |
38% |
40% |
28% |
Fonte: Elaborazione Confappi-Fna su
rapporto Eurostudent 2005
La disponibilità di residence, college o case
dello studente per l’alloggio degli universitari è, in Italia, la più bassa d’Europa
(il 2% della necessita, contro il 32% dei Paesi Bassi
e il 29% del Regno Unito). Dato l’alto
livello dei canoni, un altro record negativo è il numero di studenti costretto
a risiedere presso parenti (il 76%, contro il 22% della Gran Bretagna e il 23% della Germania). Naturalmente tale trend è ancora più
marcato nella grandi città universitarie, dove gli
affitti sono alle stelle.
Sconti fiscali ma tetti
al canone per le locazioni per il contratto ad hoc
La
legge n. 431 del 1998 prevede per gli universitari una formula ad hoc. Si tratta di un contratto di durata che, secondo
accordi, può essere variabile da un minimo di sei mesi e un massimo di tre
anni. Alla prima scadenza, però, la disdetta può
essere data solo dall’inquilino studente. Pertanto la durata reale, nell’ottica del proprietario, è in realtà da 1 a 6 anni. Nei
fatti, la maggioranza di coloro che concedono
l’immobile sarà quindi orientata verso uno durata semestrale (che, in realtà,
si trasforma in annuale).
Per
redigere questo tipo di contratto è obbligatorio avvalersi di un apposito modulo, allegato al Decreto Ministeriale 30
dicembre 2002. Lo stesso decreto riporta anche una tabella in cui si prevede la
spartizione delle spese (condominiali e dell’appartamento) tra proprietario e
inquilino. Anch’essa è obbligatoria. Nell’eventualità
(rara) in cui il proprietario lochi a più inquilini, è consentito che anche a uno solo dei firmatari comunichi tre mesi prima, via
raccomandata, che vuole andarsene. In tal caso la locazione prosegue nei
confronti degli altri. L'inquilino che se ne va resta comunque
obbligato al pagamento, se gli altri sono morosi.
Canone contratto studenti. Non è
libero: la sua entità massima è infatti predeterminata
da appositi “accordi territoriali” conclusi in ciascun comune dalle
organizzazioni dei proprietari e degli inquilini. Il suo ammontare dipende da
molte variabili, che mutano da municipio a municipio: le più comuni sono
l’ampiezza dei locali (in metri quadrati calpestabili), il quartiere della
città, lo stato di manutenzione e la presenza o meno di mobilio.
Novità
recenti sono state portate, a partire dall’8 giugno,
dal decreto ministeriale 10 marzo 2006 del ministero delle Infrastrutture. Esso
impone di aggiornare al 100% dell’indice Istat i
valori a suo tempo previsti negli accordi territoriali. Più esattamente, la
variazione va calcolata a partire dal mese successivo alla data di
sottoscrizione dell’ultimo accordo comunale, fino al
mese precedente la data di sottoscrizione del nuovo contratto di locazione da
stipularsi.
Nel
corso del contratto sarà possibile che il proprietario chieda nuovi aggiornamenti
del canone , ma al 75% dell’indice Istat.
Un’altra novità del decreto è la possibilità di stipulare contratti di
locazione anche nei comuni dove non esiste alcun accordo, rifacendosi a quello
“del comune demograficamente omogeneo di minore distanza territoriale, anche
situato in altra regione”. Si tratta però di un’ipotesi “di scuola”: infatti in tutti o quasi tutti i comuni sedi di Università o
di corsi universitari nonché in quelli limitrofi o confinanti gli accordi
esistano già.
Vantaggi
fiscali. Lo sconto sull’imponibile dei canoni al
momento della dichiarazione dei redditi sale dal 15%
(previsto per tutte le locazioni) al 40,5%. E’ però concesso solo nei 717
comuni “ad alta tensione abitativa”, identificati dalla delibera Cipe del 13/11/2003, che comprendono tutti i capoluoghi di
provincia, i comuni confinanti alle undici grandi città ed altri municipi, in
genere quelli con un elevato numero di residenti. .Sempre negli stessi comuni, al
momento della registrazione dei contratti, si paga un po’ meno. Anziché versare il 2% sul canone di locazione annuo (a metà tra
proprietario e inquilino), si paga solo l’1,4%. Infine in molti comuni è
concessa anche un’aliquota Ici ridotta (è necessario
informarsi).
Esempi di canone concordato in 7 città universitarie
Criteri: canoni
massimi per bilocale di 45 mq ben arredato, in buone condizioni, in zona
semicentrale. Canoni aggiornati all'Istat
Città e quartiere |
Euro/mese |
Aliquota Ici ridotta (per mille) |
Bologna (semicentrale) |
466 |
0 |
Firenze (san Jacopino) |
445 |
6 |
Napoli (via Ricci) |
461 |
non c’è |
Padova (semicentrale) |
284 |
2 |
Palermo (S. Erasmo) |
224 |
3,8 |
Pavia (quartiere San Lanfranco) |
364 |
2 |
Roma (piazza Tuscolo) |
455 |
4,9 |
Fonte: Ufficio Studi Confappi-Federamministratori
La registrazione
del contratto
Le
locazioni di più di 30 giorni di durata vanno
registrate entro 30 giorni dalla firma del contratto, versando ogni anno il 2%
del canone (a metà tra proprietario e inquilino). Tra le
eccezioni quelle a canone concordato per universitari, che scontano solo l’1,4%
del canone annuo. Vantaggi però se si sceglie una registrazione
pluriennale: meno pratiche burocratiche e un tributo che scende, per esempio
per 3 anni di contratto, all’1,26% del canone annuo.
Prima di recarsi all’Ufficio di registro bisogna andare in posta o in banca,
chiedendo il modello F23, ed effettuare il versamento.