La privacy non impedisce di chiedere informazioni per far causa

 

Il consenso dell’interessato al trattamento dei dati personali non è necessario quando, conoscere i dati personali richiesti per difendere i propri diritti in giudizio sia indispensabile non solo alla persona a cui i dati si riferiscono, ma anche a un terzo estraneo. Per ottenere tali dati non è necessario promuovere un’azione in giudizio.

L’importante principio scaturisce dalla sentenza del Tribunale di Milano, IV Sezione Civile – estensore Formica – 10 dicembre 2007, numero 13.988.

Nel caso esaminato dal Tribunale, due coniugi avevano chiamato in giudizio una Compagnia di Assicurazioni, chiedendo che a quest’ultima esibisse le polizze assicurative intestate alla loro nuora e stipulate con il ricavo della vendita di un appartamento di proprietà esclusiva del loro figlio deceduto. Secondo i genitori, infatti, l’aver il figlio consentito alla propria moglie di prelevare somme ricavate dalla compravendita di un appartamento costituiva una donazione indiretta, con conseguente lesione della quota di legittima a loro spettante.

La Compagnia di Assicurazioni resisteva alla domanda eccependo la carenza di legittimazione attiva dei genitori, posto che l’articolo 24 del Decreto Legislativo 196/2003, non consentiva la comunicazione dei dati personali ai terzi - quali erano i genitori – e deducendo che l’esibizione dei documenti avrebbe potuto essere chiesta solo nell’eventuale causa, contro la nuora, per lesione di legittima.

Il Tribunale di Milano, nell’accogliere la domanda dei coniugi, ha richiamato il proprio precedente orientamento giurisprudenziale, secondo cui a norma dell’articolo 24, comma 1, lettera f), del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, numero 196, “si esclude la necessità del consenso del titolare dei dati personali ove il trattamento di essi – esclusa la diffusione – sia necessario per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria” (Tribunale di Milano, 8 novembre 2005).

Senonchè - e in questo sta la novità della sentenza del Tribunale di Milano 13988/2007 - nel caso esaminato, la richiesta dei dati personali proveniva da terzi, quali erano i genitori, estromessi dall’eredità con testamento olografo del proprio figlio, con cui quest’ultimo aveva nominato erede universale la moglie.

Si legge nella pronuncia del Tribunale: “i ricorrenti sono terzi rispetto al de cuius (di cui è unica erede testamentaria la moglie) e tuttavia essi hanno diritto alla riduzione delle disposizioni testamentarie nonché delle donazioni lesive della quota dei legittimari, ed è evidente che, al fine di tutelare in giudizio tale diritto, è loro necessario disporre dei dati richiesti in questa sede”. Deve comunque ritenersi sufficiente che con il ricorso siano allegati elementi circa l’esistenza del diritto invocato (nella specie, il diritto di legittimari dei ricorrenti alla riduzione delle disposizioni lesive) e che questo sia suscettibile di tutela in sede giudiziaria, senza che occorra una delibazione del fondamento in concreto dei presupposti della azione. Diversamente – ha osservato il Tribunale - il giudizio sul trattamento dei dati personali si tradurrebbe in un irragionevole doppione del giudizio per lesione di legittima, che i genitori intendevano esperire. Le esigenze di comunicazione dei dati personali infatti possono essere finalizzate anche solo a verificare se sussistano i presupposti per procedere con l’azione giudiziaria per lesione di legittima, non solo in astratto, ma anche in concreto.

La pronuncia del Tribunale milanese sembra convincente e da condividere anche alla stregua dell’orientamento dei giudici di merito, secondo cui l’utilizzo in sede processuale dei dati personali non costituisce e non può costituire diffusione degli stessi. Da un lato è infatti noto che l’udienza istruttoria non è pubblica e che i fascicoli processuali non sono accessibili se non alle persone autorizzate; dall’altro, proprio la disciplina speciale dell’utilizzo probatorio dei dati esclude che possa essere sollevato qualsivoglia problema attinente la diffusione (Tribunale di Bari 16 febbraio 2007). D’altra parte, anche per il Tribunale di Roma, 9 febbraio 2007, una parte può ottenere che il Giudice disponga l’esibizione oppure richieda le informazioni alla controparte, volte ad ottenere l’ostensione dei dati necessari all’individuazione di soggetti terzi autori di una violazione.

 

Matteo Rezzonico

www.studiolegalerezzonico.it