La privacy non
impedisce di chiedere informazioni per far causa
Il
consenso dell’interessato al trattamento dei dati personali non è necessario
quando, conoscere i dati personali richiesti per difendere i propri diritti in
giudizio sia indispensabile non solo alla persona a cui i dati si riferiscono,
ma anche a un terzo estraneo. Per ottenere tali dati
non è necessario promuovere un’azione in giudizio.
L’importante
principio scaturisce dalla sentenza del Tribunale di Milano, IV Sezione Civile
– estensore Formica – 10 dicembre 2007, numero 13.988.
Nel
caso esaminato dal Tribunale, due coniugi avevano chiamato in giudizio una
Compagnia di Assicurazioni, chiedendo che a
quest’ultima esibisse le polizze assicurative intestate alla loro nuora e
stipulate con il ricavo della vendita di un appartamento di proprietà esclusiva
del loro figlio deceduto. Secondo i genitori, infatti, l’aver il figlio consentito
alla propria moglie di prelevare somme ricavate dalla compravendita di un appartamento
costituiva una donazione indiretta, con conseguente lesione della quota di
legittima a loro spettante.
La
Compagnia di Assicurazioni resisteva alla domanda eccependo
la carenza di legittimazione attiva dei genitori, posto che l’articolo 24 del
Decreto Legislativo 196/2003, non consentiva la comunicazione dei dati
personali ai terzi - quali erano i genitori – e deducendo che l’esibizione dei
documenti avrebbe potuto essere chiesta solo nell’eventuale causa, contro la
nuora, per lesione di legittima.
Il
Tribunale di Milano, nell’accogliere la domanda dei coniugi, ha richiamato il
proprio precedente orientamento giurisprudenziale, secondo cui a norma
dell’articolo 24, comma 1, lettera f), del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, numero
196, “si esclude la necessità del consenso del titolare dei dati personali ove
il trattamento di essi – esclusa la diffusione – sia
necessario per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria”
(Tribunale di Milano, 8 novembre 2005).
Senonchè - e in
questo sta la novità della sentenza del Tribunale di Milano
13988/2007 - nel caso esaminato, la richiesta dei dati personali
proveniva da terzi, quali erano i genitori, estromessi dall’eredità con
testamento olografo del proprio figlio, con cui quest’ultimo aveva nominato
erede universale la moglie.
Si
legge nella pronuncia del Tribunale: “i ricorrenti
sono terzi rispetto al de cuius (di cui è unica erede
testamentaria la moglie) e tuttavia essi hanno diritto alla riduzione delle
disposizioni testamentarie nonché delle donazioni lesive della quota dei
legittimari, ed è evidente che, al fine di tutelare in giudizio tale diritto, è
loro necessario disporre dei dati richiesti in questa sede”. Deve comunque ritenersi sufficiente che con il ricorso siano
allegati elementi circa l’esistenza del diritto invocato (nella specie, il
diritto di legittimari dei ricorrenti alla riduzione delle disposizioni lesive)
e che questo sia suscettibile di tutela in sede giudiziaria, senza che occorra
una delibazione del fondamento in concreto dei presupposti della azione. Diversamente
– ha osservato il Tribunale - il giudizio sul trattamento dei dati personali si
tradurrebbe in un irragionevole doppione del giudizio
per lesione di legittima, che i genitori intendevano esperire. Le esigenze di
comunicazione dei dati personali infatti possono
essere finalizzate anche solo a verificare se sussistano i presupposti per
procedere con l’azione giudiziaria per lesione di legittima, non solo in
astratto, ma anche in concreto.
La
pronuncia del Tribunale milanese sembra convincente e da condividere anche alla
stregua dell’orientamento dei giudici di merito, secondo
cui l’utilizzo in sede processuale dei dati personali non costituisce e non può
costituire diffusione degli stessi. Da un lato è infatti
noto che l’udienza istruttoria non è pubblica e che i fascicoli processuali non
sono accessibili se non alle persone autorizzate; dall’altro, proprio la
disciplina speciale dell’utilizzo probatorio dei dati esclude che possa essere
sollevato qualsivoglia problema attinente la diffusione (Tribunale di Bari 16
febbraio 2007). D’altra parte, anche per il Tribunale di Roma, 9 febbraio 2007,
una parte può ottenere che il Giudice disponga l’esibizione oppure richieda le
informazioni alla controparte, volte ad ottenere l’ostensione dei dati necessari
all’individuazione di soggetti terzi autori di una violazione.
Matteo
Rezzonico
www.studiolegalerezzonico.it