Detrazione 36% e Iva agevolata: vecchie e nuove regole
La detrazione sul
recupero è entrata nell’ottavo anno di validità e quindi si può affermare che i
suoi principi sono consolidati. Qualche sorpresa c’è però sempre: chi compilerà infatti quest’anno la dichiarazione dei redditi per le
opere eseguite nel 2006, dovrà fare attenzione alle date: i lavori pagati con
fattura al 20% di Iva emessa dall1 gennaio al 3° settembre, scontano comunque
il 41% di detrazione, mentre quelli fatturati con Iva al 10% dall’1 ottobre al
31 dicembre (e pagati entro la fine dell’anno) scontano comunque la detrazione
del 36%. Conta quindi la data della fattura e non, come negli altri anni, 2007
compreso, quella del bonifico.
Chi gode delle agevolazioni del
36%
Chi
ha pagato i lavori. Si può trattare; dei:proprietari e loro familiari conviventi; dei nudi
proprietari; dei titolari di diritti reali (uso, usufrutto, abitazione); degli inquilini
e dei comodatari (persone che usano gratuitamente la casa); dei futuri
acquirenti di un immobile, con compromesso registrato; dei soci di cooperative
in proprietà divisa e indivisa; dei soci di s.s, s.a.s. e s.n.c. (società semplici,
in accomandita semplice, in nome collettivo) nonché di imprese familiari.
Per familiari del
proprietario si intendono il coniuge, i parenti entro
il terzo grado (genitori, nonni, figli, nipoti, fratelli, zii, cugini) e gli
affini entro il secondo grado (suoceri, cognati, figli di primo matrimonio del
coniuge). Non è richiesto un contratto di comodato (uso gratuito dell'immobile)
da allegare al modulo di inizio lavori. Non è nemmeno
necessario presentare un certificato o una dichiarazione che provi il rapporto
di parentela. Solo in caso di controlli, gli uffici finanziari potranno
richiedere che il rapporto di parentela sia provato.
Nel caso che sia l’inquilino a fare la ristrutturazione, la locazione
deve risultare da un contratto di affitto regolarmente registrato. Gli estremi
della registrazione vanno indicati nell’apposita
casella del modello di comunicazione di inizio lavori da inviare al Centro
Servizi di Pescara. Occorre anche una comunicazione una
dichiarazione di consenso del proprietario all’esecuzione delle opere.
Chi esegue
direttamente lavori a casa sua può scontare il 36%, ma
solo sulle spese sostenute per l'acquisto dei materiali utilizzati (su cui
pagherà, però il 20% di Iva). Se però è un
imprenditore edile, il 36% varrà invece su tutta la spesa, purché ricorra
all'auto-fatturazione. L’Iva sarà al 10%.
In caso di
compravendita il diritto alla detrazione va all’acquirente dell’immobile, per
le rate non godute. Se il contribuente passa a miglior vita, si trasmette, per
intero, a quegli eredi che conservino “la detenzione materiale e diretta del
bene” (principio introdotto dalla Legge 289/2002), cioè
che usino la casa. La trasmissione agli eredi non scatta invece nel caso in cui
chi ha effettuatole opere è il detentore (inquilino o
comodatario).
Se
vi è comproprietà o più persone che hanno
diritti reali su uno stesso immobile, anche solo un contribuente tra quelli che
hanno sostenuto le spese può trasmettere la comunicazione a Pescara, con
allegata la documentazione.
Limiti di detrazione
Dal 2003 la spesa
massima agevolabile è di 48 mila euro, che corrisponde oggi a
un risparmio. massimo di 17.280 euro (il 36% di 48
mila, appunto).
Ormai il tetto vale
per ciascun lavoro eseguito in ciascun immobile, non importa quanti siano le persone che lo hanno pagato. Inoltre,tale tetto massimo di spesa detraibile (48 mila o 77.468
euro) va “spalmato” in più anni. Nel senso che se un’opera di ristrutturazione
è stata iniziata, per esempio, nel 2005 e terminata nel 2007, si potrà godere di 17.280 mila euro al massimo di detrazione per
tutto il periodo triennale.
Una scappatoia è
rimasta. Se su uno stesso immobile sono stati eseguiti più lavori, con diversi
titoli abilitativi comunali, il tetto massima vale per ciascuno di essi. Per esempio se rifaccio il tetto di una casa e
presento un’apposita Dia (dichiarazione di inizio
attività) e poi rifaccio le fognature, e presento un’altra Dia (non una
variante alla Dia precedente, però), posso godere per ciascuno di questi due
lavori di un tetto massimo di spesa di 48 mila euro. Salvo però che il mio operato sia sospettato di “elusione fiscale”, una spada di Damocle che pende sempre e comunque su tutti i
contribuenti.
A scanso di equivoci, niente impedisce di godere, anche
contemporaneamente, della detrazione per due abitazioni di proprietà (per
esempio per una prima e una seconda casa), con un tetto di 48 mila euro di
spesa ciascuna, né di godere della detrazione, sempre contemporaneamente, per
le spese affrontate dal proprio condominio e sulla propria abitazione nello
stesso condominio, sempre per un massimo di 48 mila euro ciascuna.
Immobili agevolabili
La detrazione è per
gli immobili adibiti ad abitazione e per le loro pertinenze (box, soffitte,
eccetera). Possono rientrare anche negozi, uffici e laboratori a due
condizioni. E cioè che la detrazione riguardi le opere
di recupero del condominio e che il palazzo abbia la maggior parte della
superficie adibita a residenze.
Lo sconto vale anche
per lavori che riguardano solo la pertinenza e per i rustici contadini, se
adibiti ad abitazione o pertinenza e, con regole particolari, per i box
acquistati nuovi.
Gli immobili ad uso
promiscuo (per esempio abitazione ed ufficio), hanno diritto a metà detrazione,
in altre parole, oggi come oggi, al 18% di detrazione sulle spese
effettivamente sostenute.
La Finanziaria 2007
non ha prorogato l’agevolazione a favore degli "interi fabbricati"
ristrutturati e venduti o assegnati frazionati ad uso abitazione da imprese o
cooperative edilizie.
Interventi con diritto alla detrazione fiscale
Con una prima
approssimazione si può dire che sono agevolate:
1.
le opere di manutenzione straordinaria, restauro e recupero conservativo,
ristrutturazione edilizia, per le unità immobiliari (appartamenti
o villette);
2.
anche le opere di manutenzione ordinaria nei condomini, per i quali sono
escluse però le opere sugli impianti e sui locali accessori (per esempio il
gabbiotto del portiere).
Detto ciò, la regola
ha un numerosissimo elenco di eccezioni, che perdipiù sono state ampliate via via
da interpretazioni favorevoli al contribuente
Tramite queste
eccezioni sono agevolate anche:
1.
le opere di messa in sicurezza degli impianti ai sensi della legge 46/90.
Quindi anche quelle effettuate in condominio;
2. le opere di
risparmio energetico. Quindi sì ai doppi vetri, alle
coibentazioni e alla semplice sostituzione di caldaie con altre a risparmio
energetico (manutenzione ordinaria negli appartamenti);
3. le opere antifurto (Finanziaria 2001). Sconti
fiscali quindi per le installazioni di porte blindate, di casseforti a muro, di
grate alle finestre, di tapparelle anti-sfondamento;
4.
le opere per l'eliminazione delle barriere architettoniche, se nello stabile o
nell'appartamento c'è un disabile (eliminazioni di gradini, ascensori adatti,
telecomandi per alzare le tapparelle o accendere le luci);
5.
le opere contro gli infortuni domestici (Finanziaria 2001) che si spingono fino
alla sostituzione della presa elettrica rotta o del tubo del gas (circolare n.
13 del 2001);
6. le opere
sull'alloggio del portiere, in quanto ad uso
abitativo;
7. gli interventi di
bonifica dall’amianto (Finanziaria 2003), un materiale oggi riconosciuto come
cancerogeno e utilizzato in passato per rivestimenti anti-incendio,
condutture, tegole, piastrelle.
Interventi senza "sconto"
E' più facile
elencare gli interventi esclusi. E cioè:
1.
le opere interne agli appartamenti di sostituzione dei pavimenti, dei sanitari
(tubature e scarichi esclusi), di tinteggiatura ed intonacatura,
di sostituzione degli infissi interni, se non connesse ad altre;
2. le opere di installazione di un impianto in condominio, come
l'ascensore (a meno che sia adatto agli handicappati).
Le circolari delle
Entrate hanno fatto le pulci anche all'inglobamento di sottotetti negli
appartamenti, affermando che occorre che la volumetria del il sottotetto divenuto abitabile debba
restare all’interno di quella “originariamente assentita”. Si tratta di una interpretazione che è, a parere di molti, opinabile e
ambigua. Opinabile perché la detrazione si applica
anche alle pertinenze di un’abitazione e perché la maggior parte delle regioni
qualifica il recupero dei sottostetti come “ristrutturazione edilizia”, cioè un
opera ammesso all’agevolazione. Ambigua, perché non si
capisce se la “volumetria originariamente assentita” sia quella concessa alla
costruzione del palazzo come abitabile o anche quella concessa come non
abitabile. Nel primo caso sarebbe rarissimo poter godere
della detrazione (chi a suo tempo ha costruito, ha sempre sfruttato
tutta la volumetria possibile). Nel secondo caso non sarebbero agevolabili solo
i sottotetti per cui è stato concesso l’innalzamento
del colmo, per raggiungere le altezze minime per l’abitabilità (come permettono
le leggi lombarde e liguri).
Va però aggiunto
che, per costante giurisprudenza, se un'opera di manutenzione ordinaria viene eseguita insieme a un'altra di categoria superiore
(per esempio manutenzione straordinaria o ristrutturazione), tutto l'intervento
va catalogato nella categoria superiore.
Per esempio, la
tinteggiatura delle pareti di un appartamento non gode dello
sconto. Ma se, contemporaneamente, si abbatte e si
ricostruisce un tramezzo interno (opera interna di manutenzione straordinaria),
entrambi gli interventi sono agevolati.
Tipo di spese agevolate Rientrano,
nelle spese che hanno diritto alla detrazione:
1. l’imposta sul valore aggiunto sulle spese;
2. la progettazione
lavori;
3. l’acquisto dei materiali;
4. l’esecuzione dei lavori;
5. le altre
prestazioni professionali richieste;
6. la relazione di
conformità per gli impianti;
7. le perizie e i
sopralluoghi;
8. i diritti pagati
per concessioni, autorizzazioni, dichiarazioni inizio
attività;
9. i bolli relativi alla documentazione;
10. gli oneri di urbanizzazione.
E' stato chiarito
che l’acquisto diretto di materiale (per esempio piastrelle o sanitari) da
parte di chi ristruttura, anche se non incluso nelle fatture della ditta edile,
è comunque agevolato, purché eseguito con bonifico.
Spese agevolate: criteri temporali
Va premesso che, per
godere della detrazione, occorre pagare con bonifico
bancario: nessun altro mezzo di pagamento (assegno, cambiale, contanti) è
ammesso (salvo le eccezioni riportate nel box).. Ovviamente, occorre anche
regolare fattura.
Va ricordato inoltre
che:
- dal 4 luglio 2006,
quando ad eseguire i lavori è un impresa con
dipendenti, sulle fatture va evidenziato il costo della mano d’opera, pena la
perdita della detrazione;
- dall’1
gennaio 2007 va trattenuto il 4% di ritenuta fiscale sulle fatture di chi
esegue i lavori (impresa o artigiano);
- dal 1998 va
trattenuto il 20% di ritenuta fiscale sulle fatture di direttore dei lavori e
progettista..
La prima rata di
detrazione, da inserire nella dichiarazione dei redditi, si gode sempre e comunque per le spese pagate l'anno prima, con bonifico
bancario, all'impresa o all'artigiano.
Per esempio, nella
dichiarazione dei redditi compilata nel 2008, si inseriranno
i bonifici effettuati nel 2007. Attenzione: non ha importanza invece la data in
cui si è anticipato il denaro all'amministratore condominiale per pagare le
spese, ma la data in cui l'amministratore ha effettivamente pagato i lavori
eseguiti.
Burocrazia necessaria.
E' indispensabile
inviare al Centro operativo di Pescara (via Rio
Sparto, 21, 65100 Pescara), tramite raccomandata, una "Comunicazione di
inizio lavori", di cui riproduciamo il modello. E' necessario che sia
mandata prima che i lavori comincino. La comunicazione può essere trasmessa, in
caso di acquisto di box o posti auto pertinenziali,
anche successivamente alla data di inizio dei lavori, purchè
venga inviata entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi
relativa all’anno d’imposta nel quale si può fruire della detrazione.
La comunicazione
riporta anche la data di inizio lavori: pertanto in
caso di Dia (denuncia di inizio attività) essa dovrà essere uguale o posteriore
a un mese dalla presentazione della Dia stessa (20 giorni in Emilia Romagna).
Inoltre,
occorrerebbe allegare anche una consistente documentazione, che cambia a seconda delle circostanze, sostituibile però da una
autocertificazione di essere in possesso della documentazione stessa (contenuta
nello stesso modulo di comunicazione inizio lavori da inviare a Pescara).
Per i lavori che superano
l'importo di 51.645,69 euro (100 milioni di lire), vanno presentate particolari
attestazioni da parte di un tecnico.
Box nuovi: documentazione per il 36%
Per l’acquisto di
box in costruzione o già realizzati, la documentazione cambia. Occorre infatti una dichiarazione dell'impresa che quantifichi le
spese di realizzazione del box o del posto auto (che non sono la stessa cosa
del prezzo a cui è stato venduto). Esse escludono, infatti, le spese generali,
i costi per l'installazione del cantiere, il valore dell'area e il profitto
dell'impresa conseguito dalla vendita. Comprendono invece quelle sostenute per
la progettazione e l'esecuzione dei lavori, per l'eventuale relazione di
conformità degli stessi alle leggi vigenti, per le prestazioni professionali
richieste dal tipo d'intervento, per l'imposta sul valore aggiunto, l'imposta
di bollo e i diritti pagati per le concessioni, per le autorizzazioni, per le
denuncie di inizio lavori, per gli oneri di
urbanizzazione.
Nel caso di acquisto contemporaneo di box e casa in costruzione i
costi di realizzazione del posto auto vanno fatturati a parte, per consentire
il relativo bonifico di pagamento.
Le fatture vanno
pagate con l'apposito bollettino di bonifico bancario.
Va inviata, al Centro operativo di Pescara (via Rio
Sparto, 21, 65100 Pescara), la comunicazione di inizio lavori entro il termine
per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa alla prima delle
rate di detrazione. Sulla comunicazione vanno riportati gli estremi del rogito
o, quantomeno, del compromesso trascritto. Alla comunicazione va allegata copia
della concessione edilizia o del permesso a costruire. Nel rogito va dichiarato
l'intento di destinare il posto auto a pertinenza dell'appartamento.
L'Iva agevolata al 10%
La finanziaria 2000
ha poi portato, come novità, la discesa dal 20 al 10 per cento dell’aliquota
Iva sulle fatture per molte opere di recupero, e, più esattamente, per quelle
di manutenzione ordinaria e straordinaria. Viceversa le opere di restauro,
risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia avevano già concessa l'Iva al 10%. L’Iva è ritornata
al 20% per sette mesi (da gennaio a fine settembre 2006), ma poi è stato
ripristinato lo “sconto”.
A differenza di
quanto accade per la detrazione del 36%, l’Iva al 10% (agevolata o non, poco
importa) si gode ora su tutte le opere di recupero degli immobili (quelle che,
inesattamente dal punto di vista delle norme urbanistiche, vengono
comunemente definite come “ristrutturazioni”). Con alcuni, rari, limiti, come
vedremo.
Sull’acquisto di box
nuovi (che non è opera di recupero, ma è agevolata comunque
ai sensi della detrazione del 36%), l’aliquota Iva può variare invece dal 4%
(unico box di pertinenza di abitazioni acquistate come prima casa), al 10%
(altri box di pertinenza costruiti ai sensi della legge Tognoli)
e fino al 20% (altri casi). Da luglio 2006, in alcuni
casi particolari (box venduti da impresa costruttrice dopo 4 anni
dall’ultimazione), si applica invece l’imposta di registro, al 3% del valore.
Prestazioni agevolabili
L'aliquota agevolata
del 10% vale anche per l'acquisto di materiali e di altri
beni necessari per i lavori, a condizione che:
a) i materiali non vengano forniti da un soggetto diverso di quello che esegue
i lavori. Quindi non si può acquistarli direttamente;
b)che i materiali
non costituiscano "beni significativi" il
cui costo superi il 50% del costo dell'intervento edile.
Sono beni significativi gli:ascensori e i montacarichi; gli infissi
esterni ed interni; le caldaie; i videocitofoni; le apparecchiature di
condizionamento e riciclo dell’aria; i sanitari e rubinetterie da bagno; gli
impianti di sicurezza.
L'esclusione dei
beni significativi il cui costo supera la metà della
fattura (che si applica con un complesso calcolo) non sembra però granché importante,
perché è assai raro che il costo di questi beni incida tanto e perché talora
può essere facile sottovalutarne opportunamente il costo. La circolare delle
finanze n. 71/E del 7 aprile 2000, chiarisce che l’Iva
agevolata non può applicarsi:
-
alle prestazioni professionali, anche se inerenti agli interventi di recupero
edilizio (per esempio la fattura del direttore dei lavori);
- alle fatture
dell'appaltatore verso i subappaltatori. I beni e i servizi subappaltati verranno assoggettati all’aliquota del 10 per cento solo se
saranno addebitati al committente finale (cioè a chi ha chiesto di eseguire i
lavori).
Norme particolari
Quando il bonifico
non serve
Non
sempre è indispensabile che la spesa sia giustificata dall’apposito
bonifico. Per esempio, sono esclusi:
- i pagamenti effettuati a soggetti non tenuti alle
disposizioni del Dpr n. 633/1978.
Sono quelli effettuati ad amministrazioni pubbliche: per esempio gli oneri di urbanizzazione relativi alle opere eseguite, l’imposta di
bollo e i diritti pagati per i permessi di costruire, le denuncie di inizio
attività, le eventuali autorizzazioni;
-
le ritenute di acconto operate sui compensi dei
professionisti. Inevitabilmente esse non risulteranno
nel bonifico, ma saranno riportate solo sulla fattura;
-le
spese sostenute per il personale dall’imprenditore edile che fa
un intervento a casa propria. L’utilizzo risulterà
comunque dalla contabilità tenuta dall’imprenditore stesso.
-le detrazione sugli acquisti di
case da imprese che hanno interamente ristrutturato il palazzo (non più in
vigore nel 2007, ma che si continua ad operare per gli acquisti dal 2003 al
2006.
Rate per gli over-74. Per le spese
sopportate dal 2003 in poi è possibile per i contribuenti con età tra i 75 e i
79 anni rateizzare la detrazione in “soli” 5 anni e
per quelli con 80 anni in più ottenerla ripartita in 3 anni. Quando il
contribuente, nell’anno in cui ha redatto la dichiarazione dei redditi, supera
una di queste due soglie di età, può riconvertire la
detrazione da 10 a 5 rate o da 5 rate a 3.
Può anche capitare
il contrario: per esempio che si passi da 3 anni di rateizzazione
a 10 anni. Succede quando qualcun altro acquista, o eredita, l’immobile da una
persona nella terza età e non può godere della
riduzione del periodo per mancati requisiti di età propri. Il meccanismo non è
dei più semplici, anche seguendo le istruzioni alla dichiarazione dei redditi:gli incerti possono farsi assistere dal Caf
o dal commercialista, oppure utilizzare un programma online,
come quelli messi a punto dall’Agenzia delle Entrate.
Cumulo di agevolazioni
L’installazione
di un ascensore adatto ai disabili può permettere il cumulo di due diverse
detrazioni: quella del 36% e quella, del 19%, per le spese sanitarie per i
portatori di handicap (rigo E3 del modello 730). Tuttavia la
seconda detrazione (quella del 19%) è fruibile solo per quella parte di spesa
che supera il tetto di 48 mila euro previsto per le 1’agevolazione sul recupero.
Quindi, prevedibilmente, si riuscirà a goderne solo nel caso in cui il nuovo
ascensore sarà solo una delle opere nel quadro di una
ristrutturazione di notevole entità.
Quando c’è lo sconto
del 36%: casi dubbi |
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|
1 |
Sostituzione di gradini con scivoli all’interno
dell’appartamento. |
Agevolata se i tratta di opere per
l’abbattimento delle barriere architettoniche, fatte a favore di portatori di
handicap. |
2 |
Riparazione balconi , terrazze,
soffitte e cantine, comprese le pavimentazioni., serrande box |
Essendo opere di manutenzione ordinaria, non sono agevolate
per il singolo proprietario. Se però sono comprese
(come spesso capita) nell’ambito di lavori condominiali di rifacimento delle
facciate, dei garages, dei locali nel sottosuolo
oppure delle soffitte del palazzo sono agevolabili. |
3 |
Doppi vetri. |
Devono avere caratteristiche tecniche certificate. Comunque l’agevolazione, ai sensi delle leggi del
risparmio energetico, è ammessa solo nelle località classificate nelle zone
climatiche D,E,F, quindi esclusi i comuni nelle aree più calde della
Penisola. Se ci si rifà alle leggi per il
contenimento dell’inquinamento acustico, invece, devono essere garantiti
certi parametri di miglioramento. |
4 |
Pannelli di coibentazione |
purché portino a un contenimento del
fabbisogno energetico di almeno il 10 per cento e purché realizzati con certe
regole tecniche (legge 9 gennaio 1991, n. 10, tabella A). che
variano a seconda della loro dislocazione del pannello (sottotetti, terrazzi
e porticati, tipo di pareti) |
5 |
Termostati e cronotermostati |
sempre agevolati, se all'interno delle
singole unità immobiliari. Agevolati anche se all’interno
dei singoli ambienti dell’appartamento purché applicati almeno al 70 percento
degli ambienti stessi; |
6 |
Sostituzione caldaia individuale. |
Purché, a regime, abbiano un rendimento,
misurato con metodo diretto, non inferiore al 90%.Agevolato anche il passaggio
da caldaia centralizzata a caldaiette individuali,
purché dalla trasformazione derivi un risparmio di energia
non inferiore al 20% e purché gli impianti unifamiliari siano dotati di
cronotermostato. |
7 |
Sostituzione o integrazione antenna Tv privata |
Quasi sempre agevolata, purché
l’intervento sia considerabile come "riqualificazione"
dell’impianto esistente, e non una mera sostituzione di antenna |
8 |
Ascensori adatti ai portatori di handicap |
debbono avere certe caratteristiche tecniche
(cabina grande almeno 120 per 86 cm, porte aperte che lascino libero un
passaggio di 75 cm). Inoltre i pianerottoli devono essere abbastanza ampi per permettere la manovra di una carrozzella. |
9 |
Riparazione ascensore esistente |
Scontate solo le opere di adeguamento
alle norme sicurezza Cee e Cei
(ad esempio impianto di messa a terra ascensore, paratia sotto cabina
anti-cadute, luci di sicurezza nella tromba, interruttore elettrico di
sicurezza) |
10 |
Realizzazione di nuova canna fumaria o di areazione |
Se l’opera è eseguita dal privato è
agevolata. Se è condominiale, lo è quasi sempre ,
purché sia dimostrabile l’adeguamento alle leggi sulla sicurezza o sul
risparmio energetico |
11 |
Sostituzione caldaia condominiale |
Purché abbia requisiti di rendimento termico che permettano un
determinato risparmio energetico |
12 |
Riparazioni di impianti elettrici di
riscaldamento eccetera |
Sia che sia eseguita nell’appartamento,
che nel condominio, è agevolata solo e per la spesa necessaria per portare
all’adeguamento dell’impianto stesso alle leggi sulla sicurezza. |
13 |
Illuminazione sulle scale o in giardino |
Di per sé l’impianto condominiale non è agevolato. E’
possibile farsi risparmiare comunque le spese di
lampadine ad alto risparmio energetico. |
14 |
Semplice sostituzione citofoni |
Dubbio che sia agevolabile, dal momento che si tratta di opera condominiale su un impianto a basso voltaggio,
che non è incluso negli standard della sicurezza previsti dalla legge 46/90.
Viceversa i video-citofoni possono considerarsi opere per la sicurezza
anti-furto. |
Fonte:
Ufficio studi Confappi-Federamministratori