Trasformazione in riscaldamento individuale e certificazione energetica  

 

Nel caso di trasformazione di impianto centralizzato a gasolio in impianti autonomi a gas, è tutt'ora applicabile per la delibera la maggioranza "agevolata" a seguito dellA L. 10/91 (1/3+1 E 1/2 MILL.) anche se oggi è riconosciuto che non è la via migliore per ottenere un risparmio energetico?

2. nel caso di trasformazione di impianto centralizzato a gasolio in metano,sempre centralizzato, occorre che venga rilasciata e quindi, successivamente con le scadenze previste "rinnovata", la certificazione energetica?

Grazie, saluti.

ROSA RM 1476

 

La legge n. 10/1991  stabilire, al comma. 2 dell’articolo 36 che “ Per gli interventi in parti comuni di edifici, volti al contenimento del consumo energetico degli edifici stessi ed all'utilizzazione delle fonti di energia di cui all'art. 1, ivi compresi quelli di cui all'art. 8, sono valide le relative decisioni prese a maggioranza delle quote millesimali.”, ed è ancora pienamente valida. Il risparmio energetico va comunque provato attraverso una relazione tecnica  e l’intervento va attuato attraverso un unico progetto condominiale e non con il semplice distacco dei singoli (consultare il sito). La certificazione energetica recentemente istituita dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 riguarda soprattutto gli edifici nuovi e verrà limitata solo a specifici parametri nei casi di ristrutturazioni con superficie uguale o inferiore a mille metri quadrati, nuova installazione o ristrutturazione integrale di impianti, termici, sostituzione di caldaie (vedi articolo in data 28/11/2005 sulla sezione “notizie” del sito)