Trasformazione
in riscaldamento individuale e certificazione energetica
Nel
caso di trasformazione di impianto centralizzato a
gasolio in impianti autonomi a gas, è tutt'ora applicabile per la delibera la
maggioranza "agevolata" a seguito dellA L. 10/91 (1/3+1 E 1/2 MILL.)
anche se oggi è riconosciuto che non è la via migliore per ottenere un
risparmio energetico?
2.
nel caso di trasformazione di impianto centralizzato a
gasolio in metano,sempre centralizzato, occorre che venga rilasciata e quindi,
successivamente con le scadenze previste "rinnovata", la
certificazione energetica?
Grazie,
saluti.
ROSA
RM 1476
La legge n.
10/1991 stabilire, al comma. 2
dell’articolo 36 che “ Per gli interventi in parti comuni di edifici,
volti al contenimento del consumo energetico degli edifici stessi ed
all'utilizzazione delle fonti di energia di cui all'art. 1, ivi compresi quelli
di cui all'art. 8, sono valide le relative decisioni prese a maggioranza delle
quote millesimali.”, ed è ancora pienamente valida. Il risparmio energetico va comunque provato attraverso una relazione tecnica e l’intervento va attuato attraverso un unico
progetto condominiale e non con il semplice distacco dei singoli (consultare il
sito). La certificazione energetica recentemente istituita dal decreto legislativo
19 agosto 2005, n. 192 riguarda soprattutto gli edifici nuovi e verrà limitata solo a specifici parametri nei
casi di ristrutturazioni con superficie uguale o inferiore a mille metri
quadrati, nuova installazione o ristrutturazione integrale di impianti,
termici, sostituzione di caldaie (vedi articolo in data 28/11/2005 sulla
sezione “notizie” del sito)