Toscana: necessario un elaborato tecnico per i lavori sui tetti

 

In Toscana, tutte le opere edilizie eseguite sui tetti, fatta eccezione quelle di manutenzione ordinaria (per esempio, la semplice sostituzione di tegole), dovranno prevedere la redazione di un “elaborato tecnico di copertura” da parte del coordinatore per la progettazione (o, quando non previsto, del progettista). L’elaborato va consegnato al proprietario del fabbricato e messo a disposizione di imprese edili, manutentori, antennisti, in occasione di ogni intervento successivo da eseguirsi sui tetti, per essere successivamente aggiornato.

Lo stabilisce il regolamento di attuazione dell’articolo 82, comma 16, delle norme per il governo del territorio (legge Toscana 3 gennaio 2005, n. 1), varato con il decreto presidente giunta Toscana n. 62 del 23 novembre 2005. Non è finita: il regolamento stabilisce che i percorsi per l’accesso alla copertura e quelli per l’esecuzione dei lavori sopra di essa abbiano certe caratteristiche e soprattutto siano garantiti da elementi protettivi permanenti, utili per gli accessi futuri e dimensionati in modo tale da garantire anche il trasporto dei materiali edili.

Nel caso di interventi edilizi per i quali debba essere certificata l’abitabilità o l’agibilità da parte del professionista incaricato , la certificazione di conformità che presenta il professionista abilitato dovrà allegare anche l’elaborato tecnico di copertura. Nel caso di appalti pubblici, esso farà parte del progetto esecutivo.

Quando è presentata un’ istanza di permesso di costruire o una denuncia di inizio dell’attività, l’elaborato deve comprendere almeno due contenuti minimi. Innanzitutto  piantine  grafiche in scala adeguata in cui sono indicate le caratteristiche e l’ubicazione dei percorsi, degli accessi, degli elementi protettivi per il transito e l’esecuzione dei lavori di copertura. Poi una relazione tecnica sulle soluzioni adottate, che eventualmente espliciti il perché non sia possibile adottare misure di tipo permanente, ma solo di carattere provvisorio.

Nel caso invece in cui si chieda l’abitabilità o l’agibilità, oppure quando si presenta istanza di sanatoria ai sensi dell’articolo 140 della leggere regionale n. 1/2005, l’elaborato dovrà contenere anche una planimetria dei dispositivi e delle linee di ancoraggio o dei ganci di sicurezza da tetto,che ne specifici il modello e le caratteristiche tecniche, una relazione di calcolo che stabilisca la tenuta degli elementi strutturali alle sollecitazioni  di questi dispositivi e una dichiarazione di conformità sulla loro installazione.

I percorsi di accesso alla copertura dovranno essere illuminati, avere larghezza minima di 60 centimetri, con ostacoli fissi ineliminabili segnalati e protetti. Le scale dovranno essere preferibilmente fisse e a sviluppo rettilineo. Gli accessi al tetto dovranno avere larghezza minima di 0,70 metri ed altezza minima di 1,20 metri . Il passaggio sui tetti, infine, dovrà essere messo in sicurezza da parapetti, linee di ancoraggio, passerelle, reti, impalcature o ganci (questi ultimi utilizzabili solo come ultima risorsa, se è impossibile fare di meglio).

I comuni sono tenuti ad adeguare, entro il 29 maggio 2006, i propri regolamenti edilizi alla nuova norma. In mancanza, il regolamento è direttamente applicabile e prevale sulle disposizioni dei regolamenti edilizi comunali, anche se in contrasto con esso.