Toscana: necessario un elaborato tecnico per i lavori sui tetti
In Toscana, tutte le
opere edilizie eseguite sui tetti, fatta eccezione quelle di manutenzione
ordinaria (per esempio, la semplice sostituzione di tegole), dovranno prevedere
la redazione di un “elaborato tecnico di copertura” da parte del coordinatore
per la progettazione (o, quando non previsto, del progettista). L’elaborato va
consegnato al proprietario del fabbricato e messo a disposizione di imprese edili, manutentori, antennisti, in occasione di
ogni intervento successivo da eseguirsi sui tetti, per essere successivamente
aggiornato.
Lo stabilisce il
regolamento di attuazione dell’articolo 82, comma 16,
delle norme per il governo del territorio (legge Toscana 3 gennaio 2005, n. 1),
varato con il decreto presidente giunta Toscana n. 62 del 23 novembre 2005. Non
è finita: il regolamento stabilisce che i percorsi per l’accesso alla copertura
e quelli per l’esecuzione dei lavori sopra di essa abbiano
certe caratteristiche e soprattutto siano garantiti da elementi protettivi
permanenti, utili per gli accessi futuri e dimensionati in modo tale da
garantire anche il trasporto dei materiali edili.
Nel caso di interventi edilizi per i quali debba essere certificata
l’abitabilità o l’agibilità da parte del professionista incaricato , la
certificazione di conformità che presenta il professionista abilitato dovrà
allegare anche l’elaborato tecnico di copertura. Nel caso di appalti
pubblici, esso farà parte del progetto esecutivo.
Quando è presentata un’ istanza di permesso di costruire o una denuncia di
inizio dell’attività, l’elaborato deve comprendere almeno due contenuti minimi.
Innanzitutto
piantine grafiche in scala
adeguata in cui sono indicate le caratteristiche e l’ubicazione dei percorsi,
degli accessi, degli elementi protettivi per il transito e l’esecuzione dei
lavori di copertura. Poi una relazione tecnica sulle
soluzioni adottate, che eventualmente espliciti il perché non sia possibile adottare
misure di tipo permanente, ma solo di carattere provvisorio.
Nel caso invece in cui
si chieda l’abitabilità o l’agibilità, oppure quando
si presenta istanza di sanatoria ai sensi dell’articolo 140 della leggere
regionale n. 1/2005, l’elaborato dovrà contenere anche una planimetria dei
dispositivi e delle linee di ancoraggio o dei ganci di sicurezza da tetto,che
ne specifici il modello e le caratteristiche tecniche, una relazione di calcolo
che stabilisca la tenuta degli elementi strutturali alle sollecitazioni di questi dispositivi e una dichiarazione di
conformità sulla loro installazione.
I percorsi di accesso alla copertura dovranno essere illuminati, avere
larghezza minima di 60 centimetri, con ostacoli fissi ineliminabili segnalati e
protetti. Le scale dovranno essere preferibilmente fisse e a sviluppo
rettilineo. Gli accessi al tetto dovranno avere larghezza minima di 0,70 metri
ed altezza minima di 1,20 metri . Il passaggio sui
tetti, infine, dovrà essere messo in sicurezza da parapetti, linee di ancoraggio, passerelle, reti, impalcature o ganci (questi
ultimi utilizzabili solo come ultima risorsa, se è impossibile fare di meglio).
I comuni sono tenuti ad adeguare, entro il 29 maggio 2006, i propri regolamenti
edilizi alla nuova norma. In mancanza, il regolamento è direttamente
applicabile e prevale sulle disposizioni dei regolamenti edilizi comunali,
anche se in contrasto con esso.