Il Testo unico dell'edilizia ha radicalmente semplificato l'iter per gli assensi comunali, riducendo le procedure a due: denuncia di inizio attività e permesso a costruire. Cancellata quindi l'autorizzazione edilizia con silenzio-assenso e risolto definitivamente il dubbio sulla sopravvivenza o meno della relazione asseverata per le opere interne agli edifici.

Denuncia di inizio attività La Dia è un documento che il proprietario dell'immobile dovrà presentare al neo-nato Sportello Unico dell'edilizia del Comune, almeno 30 giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori (20 giorni fino al 31 dicembre 2001). Alla Dia va allegata da una dettagliata relazione tecnica a firma di un progettista abilitato che si prende la responsabilità di garantire il rispetto delle norme urbanistiche, igieniche e di sicurezza esistenti. Quando è il caso, vanno allegati anche gli elaborati progettuali.

Se gli uffici preposti nel Comune entro 30 giorni non sollevano obiezioni, è possibile dare il via libera al cantiere. Se, invece, nello stesso lasso di tempo il Comune richiede altri documenti, il termine di 30 giorni slitta a partire dalla data della presentazione dei documenti stessi. Se , infine, il Comune rifiuta il permesso, deve motivare in modo convincente il suo veto. La Dia ha validità triennale. Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, con il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato .

Permesso a costruire. Il permesso a costruire sostituirà, a partire dal 2002, la concessione edilizia. Non è un mutamento formale: mentre prima tutti gli interventi erano sottoposti a concessione, salvo quelli sottoposti a procedure semplificate, da domani accadrà il contrario: possono essere sottoposti al permesso solo gli interventi espressamente specificati dal Testo Unico ed, eventualmente, da leggi regionali. Il permesso consiste in un assenso esplicito da parte del Comune reso attraverso lo Sportello Unico. Può essere concesso solo se l'intervento è conforme agli strumenti urbanistici adottati (con deroga solo per le opere pubbliche) e se sono esistenti o previste le opere di urbanizzazione primaria. La richiesta del permesso non ha una forma specifica: essa dipenderà dall'opera che si intende realizzare e dalle previsioni comunali. L'inizio dei lavori non può avvenire oltre un anno dal rilascio e il termine non può prorogarsi oltre tre anni, salvo proroga motivata.

Il contributo di costruzione. A prescindere dal tipo di assenso comunale (permesso o Dia), quando l'opera é di un certo rilievo (nuove costruzioni, ampliamenti e ristrutturazioni edilizie), occorrerà versare una certa somma al Comune, a titolo di contributo di costruzione. Tale contributo è ripartito in due quote, la prima relativa ai cosiddetti "oneri di urbanizzazione", la seconda invece relativa al "costo di costruzione".

Gli oneri di urbanizzazione rappresentano il costo che il Comune dove affrontare per fognature, strade, reti idriche , impianti sportivi, scuole, eccetera, e vanno versati in genere al momento della presentazione della denuncia di inizio attività. L'importo corrispondente in denaro è stabilito da delibere comunali. E' anche possibile che il privato si metta d'accordo con il Comune per realizzare direttamente alcune di queste opere e non pagare gli oneri. Il contributo sul costo di costruzione è corrisposto invece in corso d'opera, secondo meccanismi stabiliti dal Comune, e il suo importo è fissato dalla Regione.

Da abitabilità a agibilità Da gennaio 2002, cambia nome, sostanza e procedure il vecchio certificato di abitabilità, che diviene "di agibilità".

Previsto in caso di nuove costruzioni, ricostruzioni, sopraelevazioni o interventi di ristrutturazione che influiscano, appunto, sull'agibilità stessa (per esempio il sottotetto reso abitabile), il certificato attesterà le condizioni di sicurezza, salubrità e risparmio energetico degli edifici, impianti compresi. In sua mancanza, è prevista una sanzione da 258 a 464 euro (da 500 a 900 mila lire).

La richiesta va presentata allo Sportello Unico, insieme all'istanza di accatastamento dell'edificio, alla dichiarazione di conformità dell'opera al progetto, e alle dichiarazioni di conformità degli impianti ai sensi della sicurezza (legge 46/90) e del risparmio energetico (legge 10/91). A seconda delle evenienze, andrà verificata l'esistenza del certificati di collaudo statico per le opere in cemento armato, di quello di rispondenza alle norme anti-sismiche e di quello di conformità alla normativa sul superamento delle barriere architettoniche.

Entro 10 giorni dalla domanda lo sportello comunicherà il nome del responsabile del procedimento e, entro 30 giorni, rilascerà il certificato. Quest'ultimo termine slitta a 60 giorni se l'assenso delle Asl è sostituito da un'autocertificazione. Trascorsi inutilmente questi periodi, si applica il "silenzio-assenso" e l'agibilità si considera attestata.