Termini decadenza sanzioni dichiarazione
Ici e rimborsi per rendita sopravvalutata
Egr. Dr. Glauco
Maggi la disturbo per avere un suo parere in merito alla seguente problematica:
Nel mese di ottobre
2004 il Comune di Pragelato mi ha notificato una sanzione per omessa denuncia
ai fini ICI, che avrei dovuto effettuare nel 1994 anno di acquisto di un
appartamento. Applicandomi la sanzione ho constatato
che l'importo da pagare era stato decurtato della maggiore imposta ICI versata,
relativamente al 1999, in quanto l'immobile era stato declassato da A2 ad A3 e
pertanto la rendita catastale definitiva
era diminuita rispetto a quella presunta sempre applicata. L'agenzia del
Territorio mi ha comunicato la variazione catastale nel mese
di gennaio 2005.
Ho contestato al Comune di Pragelato
l'applicazione della sanzione, in quanto a mio avviso
la violazione dell'obbligo della dichiarazione può essere sanzionata solo per
il primo anno nel quale si concretizza il presupposto e non dieci anni dopo.
Inoltre
ho richiesto il rimborso delle maggiori imposte ICI versate a partire dall'anno
2000.
Il Comune mi ha risposto che la sanzione è dovuta in quanto, in base al D.Lgs 504/1992, ero obbligato
a presentare la dichiarazione e che la restituzione delle maggiori imposte ICI
versate, utilizzando la rendita presunta, non può essere concessa in quanto a
decorrere dal 1° gennaio 2000, gli atti attributivi o modificati delle rendite
catastali sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, a cura
dell'ufficio del territorio competente.
Ringrazio sentitamente e porgo distinti
saluti.
Giorgio
Bardella
Indirizzo e-mail per la risposta
c.bardella@tiscalinet.it
Più esattamente Lei avrebbe dovuto fare la denuncia Ici entro i
termini di presentazione della dichiarazione dei
redditi dell’anno seguente all’acquisto (1995). Comunque
il termine degli accertamenti per gli acquisti è il 31 dicembre del quinto anno
successivo a quello in cui Lei doveva presentare la dichiarazione. Quindi il 31 dicembre 2000. Se ne deduce che, se i dati che
ci ha fornito sono corretti, al Comune
di Pregelato è meglio si informino meglio.
Quanto alll’Ici pagata in più, in seguito
alla riduzione della rendita, a nostro avviso Lei ha diritto al rimborso. Infatti la sua
situazione non è assimilabile a quella (a cui si riferisce probabilmente la
risposta del Comune) analizzata dalla circolare del dipartimento delle
Politiche Fiscali n. 7/2002, che ha affermato la non retroattività delle
rendite il cui importo è calato in seguito alla revisione degli Estimi
catastali.
Sull’argomento si è espressa più volte in questo senso la
giurisprudenza tributaria, nonché nel gennaio 2003 il
Servizio consulenza giuridica degli enti locali. Ci si richiamandosi al comma 1 dell’articolo 13 del Dlgs 504/92, che
afferma che il contribuente può chiedere al comune impositore competente il rimborso
delle somme versate e non dovute, entro il termine di tre anni dal giorno del
pagamento “ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto
alla restituzione”. Sulla
base di queste parole alcuni comuni hanno tentato di sostenere che il
rimborso è dovuto per gli ultimi tre anni, tesi contestabile, perché l’accertamento
del diritto alla restituzione contempla
anche il momento di attribuzione della rendita catastale (vedi, tra i tanti,
Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione VII, sentenza 85 del 7
luglio 2005; Commissione tributaria provinciale di Milano, sezione L, sentenza
106 del 29 maggio 2002; sezione XXXVI, sentenza 358 del 17 gennaio 2001).