Sottotetti in Lombardia: il Tar riapre al recupero
Bocciato dal Tar il
blocco del recupero dei sottotetti in Lombardia. Con due ordinanze datate 24
maggio e riferite ad atrettanti ricorsi, uno relativo a
un immobile in via Ludovico il Moro a Milano e un altro relativo ad un altro a
Gessate, il Tar ha interpretato come pienamente “permissivi” gli articoli dal
63 al 65 della nuova legge urbanistica lombarda (la n.12 dell’11 marzo 2005)
che recepiva la prima legge sul recupero dei sottotetti esistenti mai emanata
da una regione italiana (la n. 15 del 1996). Sulla stessa linea un ulteriore
ricorso al Tar di Brescia.
In sostanza la nuova
legge 13/2005 aveva quasi letteralmente copiato la vecchia, con l’esclusione dell’articolo 3. In esso
si stabiliva espressamente la deroga agli indici o parametri urbanistici ed
edilizi previsti dagli strumenti urbanistici generali vigenti ed adottati. Si
aggiungeva che non era necessaria la preliminare adozione ed approvazione di
piani attuativi e si ponevano limiti all’applicazione delle norme
sull’abbattimento delle barriere architettoniche. Tanto è bastato perché i
comuni lombardi bloccassero tutte le iniziative in corso, perfino alcune per cui era stata presentata dichiarazione di inizio
attività prima dell’entrata in vigore della nuova legge.
Il Tar tuttavia ha
preferito una interpretazione letterale della nuova
norma che ancora, nel testo in vigore, al comma 5 dell’articolo 63 dichiara “Il
recupero abitativo dei sottotetti è consentito, previo titolo abilitativo,
attraverso interventi edilizi, purché siano rispettate tutte le prescrizioni
igienico-sanitarie riguardanti le condizioni di abitabilità previste dai
regolamenti vigenti”. Le uniche condizioni citate sono
presenza di tutte le urbanizzazioni primarie (o l’impegno del privato a
realizzarle), il rispetto delle altezze minime interne dei locali e quello
dell’altezza massima consentita dal singolo comune per gli edifici.
In sostanza il Tar ha
ritenuto che l’articolo 3 della vecchia legge dettasse solo ulteriori
prescrizioni di dettaglio, comunque non indispensabili. La sua cancellazione
era stata dovuta a un “blitz” dei Verdi lombardi, che
si erano avvalsi in Consiglio regionale, delle assenze del centro-destra e del
voto segreto.
Resta incerto se la
Regione intenda o meno ricorrere al Consiglio di Stato
per contrastare la sospensiva del Tar che, va detto, per ora riguarda solo il
blocco dei due interventi immobiliari citati (la delibera è all’ordine del
giorno il 14 giugno). La soluzione vera, che va già profilandosi, è però
politica. I Verdi stessi hanno dichiarato che il loro obiettivo non era
contrastare il recupero dei sottotetti nei vecchi palazzi. Era invece impedire
che i costruttori ne edificassero dei nuovi nel
rispetto degli indici urbanistici, con sottotetti inabitabili e, per poi
chiedere con una successiva dichiarazione di inizio attività la trasformazione
in abitabili dei sottotetti stessi. Uno stratagemma in spregio a ogni programmazione dei limiti di fabbricabilità ma
largamente diffuso in Lombardia. Al contrario, un simile espediente è
impossibile in altre regioni italiane, perché il recupero dei sottotetti è
concesso solo per gli stabili edificati con assensi comunali rilasciati fino a una data prescritta.
Il neo assessore
all’Urbanistica lombarda Davide Boni promette indicazioni operative e non
sembra escludere il vaglio della proposta dei Verdi. Del resto già in passato
il Tar (nel luglio 2001 e poi con l’ordinanza 13/2/2002) aveva contrastato
l’abuso della legge n. 15/1996 per le nuove costruzioni. Una pianificata revisione degli articoli di legge potrebbe eliminare ogni
ulteriore ambiguità.
Confronto
le misure nazionali e quelle lombarde
|
Altitudine s.l.m. località |
Altezza media
ponderale* |
Altitudine s.l.m.
località |
Altezza media
ponderale* |
Altezza minima** |
||
Locali abitativi |
Servizi |
Locali abitativi |
Servizi |
||||
Legge nazionale |
0-1000 m |
2,7 m |
2,4 m |
oltre 1000 |
2,55 m |
2,4 m |
- |
Legge lombarda |
0-600 m |
2,4 m |
2,4 m |
oltre 600 m. |
2,1 m. |
2,1 m. |
1,5 m |
* Va calcolata
dividendo il volume della parte di sottotetto la cui altezza superi quella
minima, per la superficie relativa.
** Gli spazi
inferiori vanno chiusi e utilizzati,
tuttalpiù come depositi o armadi.
Riferimenti Internet
http://www.consiglio.regione.lombardia.it/Nuovo/scrivial/leggionline/
oppure
http://camera.mac.ancitel.it/lrec/