Sottotetti in Lombardia: il Tar riapre al recupero

 

Bocciato dal Tar il blocco del recupero dei sottotetti in Lombardia. Con due ordinanze datate 24 maggio e riferite ad atrettanti ricorsi, uno relativo a un immobile in via Ludovico il Moro a Milano e un altro relativo ad un altro a Gessate, il Tar ha interpretato come pienamente “permissivi” gli articoli dal 63 al 65 della nuova legge urbanistica lombarda (la n.12 dell’11 marzo 2005) che recepiva la prima legge sul recupero dei sottotetti esistenti mai emanata da una regione italiana (la n. 15 del 1996). Sulla stessa linea un ulteriore ricorso al Tar di Brescia.

In sostanza la nuova legge 13/2005 aveva quasi letteralmente copiato la vecchia, con l’esclusione dell’articolo 3. In esso si stabiliva espressamente la deroga agli indici o parametri urbanistici ed edilizi previsti dagli strumenti urbanistici generali vigenti ed adottati. Si aggiungeva che non era necessaria la preliminare adozione ed approvazione di piani attuativi e si ponevano limiti all’applicazione delle norme sull’abbattimento delle barriere architettoniche. Tanto è bastato perché i comuni lombardi bloccassero tutte le iniziative in corso, perfino alcune per cui era stata presentata dichiarazione di inizio attività prima dell’entrata in vigore della nuova legge.

Il Tar tuttavia ha preferito una interpretazione letterale della nuova norma che ancora, nel testo in vigore, al comma 5 dell’articolo 63 dichiara “Il recupero abitativo dei sottotetti è consentito, previo titolo abilitativo, attraverso interventi edilizi, purché siano rispettate tutte le prescrizioni igienico-sanitarie riguardanti le condizioni di abitabilità previste dai regolamenti vigenti”. Le uniche condizioni citate sono presenza di tutte le urbanizzazioni primarie (o l’impegno del privato a realizzarle), il rispetto delle altezze minime interne dei locali e quello dell’altezza massima consentita dal singolo comune per gli edifici.

In sostanza il Tar ha ritenuto che l’articolo 3 della vecchia legge dettasse solo ulteriori prescrizioni di dettaglio, comunque non indispensabili. La sua cancellazione era stata dovuta a un “blitz” dei Verdi lombardi, che si erano avvalsi in Consiglio regionale, delle assenze del centro-destra e del voto segreto.

Resta incerto se la Regione intenda o meno ricorrere al Consiglio di Stato per contrastare la sospensiva del Tar che, va detto, per ora riguarda solo il blocco dei due interventi immobiliari citati (la delibera è all’ordine del giorno il 14 giugno). La soluzione vera, che va già profilandosi, è però politica. I Verdi stessi hanno dichiarato che il loro obiettivo non era contrastare il recupero dei sottotetti nei vecchi palazzi. Era invece impedire che i costruttori ne edificassero dei nuovi nel rispetto degli indici urbanistici, con sottotetti inabitabili e, per poi chiedere con una successiva dichiarazione di inizio attività la trasformazione in abitabili dei sottotetti stessi. Uno stratagemma in spregio a ogni programmazione dei limiti di fabbricabilità ma largamente diffuso in Lombardia. Al contrario, un simile espediente è impossibile in altre regioni italiane, perché il recupero dei sottotetti è concesso solo per gli stabili edificati con assensi comunali rilasciati fino a una data prescritta.

Il neo assessore all’Urbanistica lombarda Davide Boni promette indicazioni operative e non sembra escludere il vaglio della proposta dei Verdi. Del resto già in passato il Tar (nel luglio 2001 e poi con l’ordinanza 13/2/2002) aveva contrastato l’abuso della legge n. 15/1996 per le nuove costruzioni. Una pianificata revisione degli articoli di legge potrebbe eliminare ogni ulteriore ambiguità.

 

 

Confronto le misure nazionali e quelle lombarde

 

 

 

Altitudine s.l.m. località

Altezza media ponderale*

Altitudine s.l.m. località

Altezza media ponderale*

Altezza minima**

Locali abitativi

Servizi

Locali abitativi

Servizi

Legge nazionale

0-1000 m

2,7 m

2,4 m

oltre 1000

2,55 m

2,4 m

-

Legge lombarda

0-600 m

2,4 m

2,4 m

oltre 600 m.

2,1 m.

2,1 m.

1,5 m

 

* Va calcolata dividendo il volume della parte di sottotetto la cui altezza superi quella minima, per la superficie relativa.

** Gli spazi inferiori  vanno chiusi e utilizzati, tuttalpiù come depositi o armadi.

 

 

 

 

Riferimenti Internet

 

http://www.consiglio.regione.lombardia.it/Nuovo/scrivial/leggionline/

 

oppure

 

http://camera.mac.ancitel.it/lrec/