Una
per una, le principali agevolazioni sul recupero
Elenchiamo qui sotto le regole di tutte
le principale agevolazioni al recupero previste dalle norme nazionali:
Detrazione fiscale del 36%;
Iva agevolata al 10%;
Detrazione fiscale del 55% sul risparmio
energetico;
Conto energia per il fotovoltaico;
Acquisto di televisori digitali;
Sostituzione di frigoriferi e congelatori.
Abbiamo
tralasciato di elencare le agevolazioni previste per le fonti rinnovabili di energia diverse dal fotovoltaico (meccanismo dei
certificati verdi-tariffe omnicomprensive). Vale la pena ricordare che non sono
qui non sono nemmeno menzionate alcune agevolazioni previste a livello statale
ma erogate dalle Regioni, come quella sull’abbattimento delle barriere
architettoniche a favore dei disabili o quella della bonifica dell’amianto.
Inoltre
ulteriori contributi a particolari opere possono essere
previsti dagli Enti Locali (Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane) e, periodicamente,
rese disponibili attraverso bandi.
DETRAZIONE DEL 36%SULLE OPERE DI RECUPERO
Quanto dura l’agevolazione
Al
momento (salvo proroga) per le opere pagate entro il 31 dicembre 2011.
Per quali immobili
1)
Abitazioni e loro pertinenze
2)
Negozi, uffici e laboratori, purchè il palazzo abbia la maggior parte della superficie
adibita a residenze e solo per le opere condominiali.
Chi gode del 36%:
Chi ha pagato i
lavori se sono:
1)
Proprietari o titolari di diritti reali
(usufrutto, uso, diritto di abitazione, enfiteusi,
superficie), loro familiari(parenti entro il 3° grado e affini fino al 2°) ed
eredi;
2)
Inquilini e comodatari e loro familiari
(stessi gradi di parentela);
3)
Soci di cooperative in proprietà divisa e indivisa;
4)
Soci di s.s, s.a.s. e s.n.c. (società semplici,
in accomandita semplice, in nome collettivo) nonché di imprese familiari.
In caso di
compravendita il diritto alla detrazione va all’acquirente dell’immobile, per
le rate non godute. Se il contribuente passa a miglior
vita, si trasmette, per intero, a quegli eredi che conservino “la detenzione materiale
e diretta del bene” (inquilini e comodatari esclusi).
Spese agevolate dal 36%
1. l’imposta sul valore aggiunto sulle spese;
2. la progettazione
lavori;
3. l’acquisto dei materiali;
4. l’esecuzione dei lavori;
5. le altre
prestazioni professionali richieste;
6. la relazione di
conformità per gli impianti;
7. le perizie e i
sopralluoghi;
8. i diritti pagati
per concessioni, autorizzazioni, dichiarazioni inizio
attività;
9. i bolli relativi alla documentazione;
10. gli oneri di urbanizzazione.
Tetto di spesa detraibile
E’ di 48 mila euro,
corrispondente a una detrazione massima di 17.280 euro
(il 36% di 48.000). Vale per ogni opera assentita su ciascun immobile, a
prescindere da quanti pagano i lavori e anche se i pagamenti si protraggono per
più anni.
Rateizzazione della detrazione
In 10 rate di uguale importo. Con le seguenti eccezioni:
-
contribuenti
da75 anni a 79 anni di età: possono scegliere 5 rate;
-
contribuenti oltre gli 80 anni: possono scegliere 3 rate.
Nell’anno in cui si
supera l’età prevista, è possibile riconvertire le 10 o le 5 rate,
rispettivamente, in 5 o 3 rate. Gli eredi o gli acquirenti, anche se sotto tali
età, continuano a fruire delle rate in periodi ridotti.
Bonifico e tempi
Si ha diritto allo
“sconto fiscale” per l’anno in cui si è pagata la spesa con apposito
bonifico bancario o postale, privato o condominiale.
Il bonifico non è
necessario per:
- i pagamenti
effettuati effettuati ad amministrazioni pubbliche:
per esempio gli oneri di urbanizzazione relativi alle
opere eseguite, l’imposta di bollo e i diritti pagati per i permessi di
costruire, le denuncie di inizio attività, le eventuali autorizzazioni;
- le ritenute di acconto operate sui compensi dei professionisti. Esse non
risulteranno nel bonifico, ma saranno riportate solo
sulla fattura;
-le spese sostenute
per il personale dall’imprenditore edile che fa un
intervento a casa propria;
-le
detrazione sugli acquisti di case da imprese che hanno
interamente ristrutturato il palazzo.
Burocrazia necessaria
1)
Invio con raccomandata al Centro
operativo di Pescara (via Rio Sparto, 21, 65100
Pescara), di una "Comunicazione di inizio lavori", su
prestampato reperibile nelle librerie
tecniche o sul sito dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.it),
siglando le caselle relative
all’autocertificazione della documentazione non inviata.
2)
Da allegare obbligatoriamente:
a) Per i lavori che
superano l'importo di 51.645,69 euro, “dichiarazione di esecuzione
dei lavori” da parte del professionista abilitato (ai sensi del Dm 8 Febbraio 1998 n. 41);
b) Cantieri con
impiego personale da 200 uomini/giorno
(per esempio, un lavoratore èper 200 giorni, 2 per
100 giorni, 5 per 40 giorni):e cantieri con presenza di più
imprese, anche non contemporanea: copia della notifica con raccomandata A. R.
alla Asl (art. 99, Dlgs n. 81/2008).
3)
Da conservare ed esibire, in caso di autocertificazione nella Comunicazione inizio lavori:
a)
Copia dei bonifici effettuati.
b)
Ricevute di
pagamento dell’Ici sull’immobile interessato, dal 1997 in poi (se dovuto);
c)
Copia dell’assenso comunale necessario
ai lavori (Dia o permesso di costruire), se è necessario chiederlo;
d)
Se
si è inquilini o comodatari: dichiarazione di consenso del proprietario o del
titolare di diritto reale alle opere;
e)
Se le opere sono condominiali: delibera
assembleare delle opere e tabella di ripartizione
millesimali della spesa;
f)
Immobili non accatastati: copia della
domanda di accatastamento;
Chi non autocertifica nella comunicazione,deve
allegare i documenti previsti nel punto 3).
Casi particolari:
Acquisto di box nuovi
Valgono le regole
generali sopra elencate, salvo che:
1)
Occorre allegare una dichiarazione
dell'impresa che quantifichi le spese di realizzazione
del box o del posto auto (che non sono la stessa cosa del prezzo a cui è stato
venduto). Esse escludono, infatti, le spese generali, i costi per
l'installazione del cantiere, il valore dell'area e il profitto dell'impresa
conseguito dalla vendita. Comprendono invece quelle sostenute per la
progettazione e l'esecuzione dei lavori, per l'eventuale relazione di
conformità degli stessi alle leggi vigenti, per le prestazioni professionali
richieste dal tipo d'intervento, per l'imposta sul valore aggiunto, l'imposta
di bollo e i diritti pagati per le concessioni, per le autorizzazioni, per le
denuncie di inizio lavori, per gli oneri di
urbanizzazione;
2)
La detrazione va
commisurata a tali spese;
3)
La comunicazione a Pescara non va
inviata prima dell’ inizio lavori, ma entro il termine per la presentazione della
dichiarazione dei redditi relativa alla prima delle rate di detrazione;
4)
Nel rogito di acquisto
va dichiarato l'intento di destinare il posto auto a pertinenza
dell'appartamento.
Edifici completamente ristrutturati da imprese
Valgono le regole
generali sopra elencate, salvo che:
1)
I lavori devono essere terminati entro
l’anno di competenza dell’agevolazione. Perciò tutti
gli anni dal 2002 al 2011 sono validi.
2)
Le spese detraibili sono pari a un quarto del prezzo dell'unità immobiliare risultante
nell'atto pubblico di compravendita o di assegnazione (sempre nei limiti di
spesa di 48 mila euro e di detrazione di 17.280 euro).
3)
Non è necessaria la Comunicazione a
Pescara;
4)
Non sarebbe necessario il pagamento con
bonifico (resta consigliabile).
IVA AGEVOLATA AL 10%
Riguarda le opere
classificate dal Comune nelle categorie della
“manutenzione ordinaria e straordinaria”, che altrimenti sconterebbero
l’Iva al 20% sulle fatture delle ditte edili.
Viceversa le opere
classificate come di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione
edilizia hanno già concessa
l'Iva al 10% (non è un’agevolazione).
Quanto dura l’agevolazione
Al
momento (salvo proroga) per le fatture pagate entro il 31 dicembre 2011.
Per quali immobili
Tutti i tipi di immobili e opere.
Limiti.
L'aliquota agevolata
del 10% vale anche per l'acquisto di materiali e di altri
beni necessari per i lavori, a condizione che:
1.
· materiali non vengano
forniti da un soggetto diverso di quello che esegue i lavori. Quindi non si può acquistarli direttamente;
2.
che
i materiali non costituiscano "beni significativi" il cui costo
superi il 50% del costo dell'intervento edile. In tale (raro) caso l’Iva agevolata si applica solo parzialmente.
Beni significativi
Sono:
1. ascensori e
montacarichi;
2. infissi esterni
ed interni;
3. caldaie;
4. videocitofoni;
5. apparecchiature
di condizionamento e riciclo dell’aria;
6. sanitari e
rubinetterie da bagno;
7. impianti di
sicurezza.
DETRAZIONE DEL 55% SUL RISPARMIO ENERGETICO
Riguarda quattro
particolari tipi di opere di recupero negli edifici,
con il raggiungimento di certi particolari parametri tecnici di risparmio
energetico fissati dal Decreto del
Ministero dello Sviluppo 11 marzo 2008 (solo un tecnico è in grado di
valutarli).
Le opere sono:
1)
Qualsiasi opera di riqualificazione globale dell'edificio che permetta di raggiungere
determinati parametri di fabbisogno termico. Vale per edifici completi
(condomini e villette), non per i singoli appartamenti. In genere si tratta
dell'azione combinata dei punti 2) e 4).
2)
Le coibentazioni degli edifici con
particolari requisiti di “trasmittanza termica” , che
riguardino:
a) pareti che danno
sull'esterno;
b) infissi che danno
sull'esterno e che racchiudono zone riscaldate (non, per esempio, le finestre
delle scale condominiali);
c) pavimenti e
soffitti.
3) L’installazione
di pannelli solari termici;
4) Sostituzione
di caldaie esistenti con modelli a condensazione e contemporanea installazione
sui caloriferi di valvole termostatiche (a meno che il riscaldamento sia a
pavimento). Oppure sostituzione con impianti geotermici a
bassa entalpia.
Quanto dura l’agevolazione
Al
momento (salvo proroga) per le opere pagate entro il 31 dicembre 2010.
Per quali immobili
Tutti i tipi di immobili, purchè i lavori siano
eseguiti per proprio utilizzo (non per la vendita, da parte di imprese di
costruzione).
Regole per la detrazione
Per essa valgono tutte le indicazioni date per la detrazione del
36%, se non sono fatte espresse eccezioni nei paragrafi qui sotto.
Tetti di spesa
Sono variabili a seconda del tipo di opera. Li riportiamo in tabella.
Importante: è possibile cumulare (cioè godere di più
detrazioni e di più tetti di spesa) le agevolazioni elencate nei punti 2), 3) e
4) (coibentazioni, pannelli solari e caldaie) eseguendo ciascuna di queste
opere. Viceversa l’agevolazione del punto 1) (la riqualificazione globale) è cumulabile solo con l’agevolazione del punto 3)
(i pannelli solari).
Rateizzazione della detrazione
a)
Opere eseguite nel 2007 (anche se
pagate negli anni successivi, fino al 2010): 3 rate di uguale
importo;
b)
Opere eseguite nel 2008 (anche se
terminate negli anni successivi, fino al 2010): da 3 a 10 rate di uguale
importo, a scelta irrevocabile del contribuente alla prima rata;
c)
Opere eseguite nel 2009 e 2010 (anche
se terminate negli anni successivi, fino al 2010): 5 rate di uguale
importo;
Burocrazia necessaria
1)
Asseverazione da parte di un tecnico abilitato attestante il rispetto dei
requisiti tecnici prescritti, da conservare presso il contribuente;
2) Scheda
informativa dell’intervento, che il tecnico abilitato deve compilare
telematicamente sul sito dell’Enea.
3) Attestato di
qualificazione energetica, che va anch’esso compilato via computer dal tecnico
abilitato sullo schema previsto dall’Enea. L’invio dell’attestato non è
necessario in caso di sostituzione di finestre comprensive di
infissi in singole unità immobiliari e di installazione di pannelli
solari.
4) Solo per opere
eseguite nel 2009 e il 2010: invio di comunicazione inizio lavori all’Agenzia delle Entrare (le regole sono ancora da stabilire);
5) Nelle regioni in
cui è stata varata, è necessario redigere e conservare in un cassetto anche la
certificazione energetica, esibendola a richiesta.
INSTALLAZIONE DI PANNELLI FOTOVOLTAICI
Quanto dura l’agevolazione
Nessun limite di
tempo per l’installazione. Dalla fine dei lavori l’agevolazione si ha per 20
anni.
In che cosa consiste.
1) Se l’impianto è di
potenza fino a 200 kw (dal 2009):
a) Tariffe
incentivanti ad ogni kw prodotto, variabili a seconda della potenza e del tipo di impianto installato
(vedi tabella)
b) Possibilità di
cedere alla rete elettrica l’energia che non si consuma per poi prelevarla in
qualsiasi momento, quando se ne ha bisogno (il cosiddetto “scambio energia,
valido dal 2009 per gli impianti fino a 200 kw di
potenza nominale).
c) Incremento del 5%
delle tariffe per impianti di potenza superiore a 3 Kw , quando si consuma almeno il 70% dell’energia elettrica prodotta
e per gli impianti integrati in cui il vengono sostituiti i tetti che
contengono amianto;
d) premio aggiuntivo
per chi garantisce una riduzione minima del 10% del fabbisogno energetico degli edifici, proporzionata tale riduzione (con un massimo
del 30% in più della tariffa).
Tariffe per il 2009
Potenza (Kw) |
Impianto non integrato (euro per Kw/ora
prodotto) |
Impianto integrato parzialmente (euro per Kw/ora prodotto) |
Impianto integrato (euro per Kw/ora
prodotto) |
Da 1 a 3 Kw |
0,39 |
0,43 |
0,48 |
Da 3 a 20 |
0,37 |
0,41 |
0,45 |
Più di 20 |
0,35 |
0,39 |
0,43 |
2) Se l’impianto è
di potenza oltre i 200 kw (dal 2009):
E’ impossibile lo
“scambio sul posto”. Sono previste tariffe incentivanti la vendita di energia elettrica con cifre variabili ogni anno. Si
tratta comunque di grandi impianti.
Burocrazia
Della burocrazia si
occupa in toto il tecnico abilitato. Ne facciamo un
rapido cenno:
1) Impianti
fino a 20 kw: Dichiarazione di inizio
attività;
2) Impianto
oltre i 20 kw: richiesta di una autorizzazione
unica per le l’installazione di fonti rinnovabili da rilasciarsi a seguito di
un procedimento della durata massima di 180 giorni, nel rispetto delle norme in
materia ambientale, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico.
3) Domanda
da compilare online sul sito del Gse (gestore del servizio elettrico) con relativi
allegati ;
4) Allegati
e dichiarazioni da inviare al Gse;
5) Versamento
di una cauzione pari a 1.000 euro per ogni kW di
potenza nominale 8impianti sopra i 50 kW);
6) Firma
di una convenzione con il Gse;
7) Richiesta
di connessione in rete al distributore dell’elettricità.
ACQUISTO DI TELEVISORI DIGITALI
Quanto dura l’agevolazione
Al
momento (salvo proroga) per gli acquisti eseguiti entro il 31 dicembre 2010.
Per quali acquisti
Apparecchio televisivi digitali con sintonizzatore digitale integrato,
con caratteristiche elencate nell’allegato A al Decreto Comunicazioni 3 agosto
2007. Chiedere al rivenditore: comunque sul sito www.comunicazioni.it,
dovrebbe essere pubblicato un elenco
aggiornato degli apparecchi ammessi all'incentivo.
Tipo di agevolazione
Detrazione fiscale
del 20% fino ad un importo massimo 1.000 euro.
Requisiti
1)
Essere in regola con il pagamento del
canone di abbonamento;
2)
conservare
ed esibire ad eventuali controllo la fattura o lo scontrino fiscale rilasciato
per l'acquisto, con i dati identificativi dell'acquirente e dal
quale risulti la marca e il modello dall'apparecchio medesimo.
SOSTITUZIONE DI FRIGORIFERI E CONGELATORI
Quanto dura l’agevolazione
Al
momento (salvo proroga) per gli acquisti eseguiti entro il 31 dicembre 2010.
Per quali acquisti
Acquisto di apparecchi di classe energetica non inferiore ad A+ e contemporanea sostituzione del vecchio apparecchio.
Tipo di agevolazione
Detrazione fiscale
del 20% fino ad un importo massimo di
spesa 1.000 euro (200 euro max di detrazione) . Sono compresi anche i costi di trasporto e le spese
connesse allo smaltimento dell'apparecchio dismesso, purché debitamente
documentati.
Requisiti
Conservare ed
esibire, in caso di controlli:
a)
Autodichiarazione
che attesti la tipologia dell'apparecchio sostituito e le modalità
utilizzate per il suo smaltimento e
l’impresa che vi ha provveduto.
b)
Fattura o scontrino
Tutte le agevolazioni
Tipo di
opera |
Tetto
massimo della spesa detraibile (euro) |
Spesa
massima su cui esercitare la detrazione (euro) |
Detrazione 36% sul
recupero |
17.280 |
48.000 |
Detrazione 55% sulla
riqualificazione energetica di edifici esistenti |
100.000 |
181.818 |
Detrazione 55% sulla
coibentazione |
60.
000 |
109.091 |
Detrazione
55%sull’installazione di pannelli solari termici |
60.000 |
109.091 |
Detrazione 55% sulla
sostituzione di caldaie con modelli a condensazione |
30.000 |
54.545 |
Detrazione 20% sulla
sostituzione di frigoriferi e congelatori |
200 |
1.000 |
Detrazione 20% sulla
sostituzione apparecchi Tv con televisori digitali |
200 |
1.000 |
Incentivi del conto
energia su pannelli solari fotovoltaici |
Nessun
limite* |
Nessun
limite* |
Incentivi dei certificati
verdi sulla produzione di elettricità da fonti
rinnovabili |
Nessun
limite* |
Nessun
limite* |
*
Non applicano comunque detrazioni fiscali, bensì altre
forme di incentivi
Fonte:
Ufficio Studi Confappi-Federamministratori