A
cura dell’Ufficio Studi Confappi-Federamministratori
Successioni e donazioni:
la tassazione
Da
ottobre del 2001 le imposte di successione e donazione sono state abrogate in
Italia, unica in ciò tra i Paesi avanzati. Ciò non significa che non si paghi nulla al momento del trasferimento di beni: anzi
persistono certi tributi sugli immobili e alcune operazioni burocratiche che
prevedono l’intervento di notai o di altri professionisti e che possono costare
centinaia o perfino migliaia di euro.
Successione.
Gli eredi non pagano alcuna imposta il trasferimento
ereditario di denaro, di crediti, di strumenti finanziari, di partecipazioni
societarie, di aziende, eccetera. Se però l’eredità
comprende beni immobili restano tuttora dovute le imposte ipotecarie e
catastali (a causa della necessità di fare cambiamenti all’interno dei registri
immobiliari tenuti dalle Conservatorie e dai Catasti).
Esse
ammontano al 3% del valore degli immobili stessi. Per non subire accertamenti
dal fisco il valore minimo da denunciare è il cosiddetto “valore catastale” che
è quello che risulta dalla moltiplicazione della
rendita rivalutata per un certo parametro (120 per le abitazioni, 60 per gli
uffici, 40,8 per i negozi). Se però cade in eredità un
terreno edificabile, il valore, per evitare contestazioni, deve essere quello
di comune commercio.
Tuttavia le imposte ipotecarie e catastali si riducono in
misura fissa (168 euro ciascuna, per un totale di 336 euro), quando almeno uno
degli eredi possa invocare l’intenzione di adibire, appunto a “prima casa”
l’immobile ereditato. I requisiti sono gli stessi previsti per
l’acquisto di una abitazione, e cioè:
a)
deve trattarsi di una casa d’abitazione “non di lusso”;
b)
l’immobile deve essere ubicato nel territorio del
Comune in cui l’erede ha o stabilisce, entro diciotto mesi dall’apertura della
successione, la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l’erede svolge
la propria attività;
c)
l’erede deve dichiarare di non essere titolare esclusivo o in comunione con il
coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune in cui
è situato l’immobile ereditato;
d)
l’erede deve dichiarare di non essere titolare, neppure per quote, anche in
regime di comunione legale, su tutto il territorio nazionale, dei diritti di
proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge
con le agevolazioni "prima casa".
Particolari
esenzioni dai requisiti sono previsti per i cittadini
italiani emigrati all’estero, per quelli che vi lavorano nonché per il
personale di polizia e militare.
Imposte sulle successioni
di immobili
Chi è erede |
Prima casa |
Altro immobile |
Chiunque |
Imp. Ipotecaria e catastale: 336 euro |
Imp. Ipotecaria e catastale: 3% valore
immobili |
Nota: sono esclusi dal calcolo la Tassa d’archivio
notarile, la trascrizione in conservatoria e i certificati catastali necessari,
oltre l’onorario del notaio.
Fonte: Elaborazione Ufficio studi Confappi-Federamministratori
Donazione.
Le detassazione delle eredità ha coinvolto anche quella delle donazioni fatte
in vita, che sono considerate come una sorta di “anticipi” dell’eredità (tant’è vero che è possibile impugnarle per lesione di
legittima, cioè della quota di patrimonio riservata ai
familiari più stretti).
Qui però, sempre quando
passano di mano degli immobili, l’esclusione dai tradizionali tributi è meno
netta, almeno per le donazioni più ricche. Infatti, se ad essere beneficato è
qualcuno senza stretti legami di parentela (per esempio un convivente in una
famiglia di fatto), sono dovute, oltre alle imposte
ipotecarie e catastali calcolate secondo gli stessi principi della successione,
anche l’imposta di registro, al 7% del valore dell’immobile (vedi tabella). Tuttavia l’aliquota del 7% si applica solo oltre un certo valore
degli immobili donati, pari a 180.759,91 euro (350 milioni delle vecchie lire).
Va ricordato che con la detassazione, le donazioni sono cresciute
notevolmente di numero, creando non pochi problemi sociali (genitori che si
spossessano di un bene e che poi si trovano di fronte figli irriconoscenti al
momento del bisogno). Non mancano anche quelli
pratici : la vendita di un immobile donato è
più complessa, perché l’acquirente si trova, almeno per vent’anni
dalla donazione, a non essere sicuro di esserne davvero il nuovo proprietario,
in caso di impugnazioni per lesione di legittima. (1)
Con la detassazione di successioni e donazioni cessa
di fatto di avere senso il fatto che qualcuno ricorra alla donazione della nuda proprietà di un
immobile, serbandosene l’usufrutto, anche se qualcuno se ne serve ancora.
Questo stratagemma legittimo permetteva di ridurre di una certa percentuale
l’imposizione in capo ai propri cari al momento in cui si passava a miglior
vita. Oggi avrebbe teoricamente ancora utilità per limare un po’ l’importo
dell’imposta ipotecaria e catastale e, nel caso di grandi patrimoni, anche
l’importo di quella di registro: tuttavia i costi notarili e burocratici che è necessario sborsare per la
donazione di nuda proprietà finiscono per azzerare, quasi sempre, i
limitati vantaggi fiscali. (2)
Imposte sulle donazioni di immobili
Chi riceve la donazione |
valore immobili donati |
Prima casa |
altro immobile |
Coniuge o parente
fino al 4° grado |
qualsiasi |
Imp. Ipotecaria e catastale: 336 euro, Imposta di Bollo: 203 euro |
Imp. Ipotecaria e catastale: 3% valore immobili; Imposta di Bollo:
203 euro |
Altre persone |
Fino a 180.759,91
euro |
||
Oltre* |
Imp. Ipotecaria e catastale: 336 euro; Imposta di registro: 7% del
valore; Imposta di Bollo: 203 euro |
Imp. Ipotecaria e catastale: 3% valore immobili; Imposta di registro:
7% del valore; Imposta di Bollo: 203 euro |
* Il 7% di
imposta di registro si paga solo sul valore eccedente la franchigia di
180.759,91 euro a beneficiario della donazione. Per esempio, se il valore
dell’immobile donato a una sola persona è di 250.000
euro, il 7% si applica a 250.000-180.759,81 = 69.240,09 euro ed è pari a
4.846,81 euro.
Nota: sono esclusi dal
calcolo la Tassa d’archivio notarile, la trascrizione in conservatoria e i
certificati catastali necessari, oltre l’onorario del notaio
Fonte: Elaborazione
Ufficio studi Confappi-Federamministratori
Divisione di comunione
ereditaria. Spartire tra eredi denaro o titoli è un’operazione piuttosto semplice, una volta che non ci
siano dubbi sulle quote che spettano a ciascuno. Diversamente accade per gli
immobili ereditati. Se essi, infatti, non sono messi in vendita (e il denaro è
diviso tra tutti), oppure non sono stati attribuiti, per testamento e senza
contestazioni, a ciascuno degli eredi, capita spesso
che siano ereditati in comunione tra tutti. Ciò crea contestazioni a non finire
quando anche uno solo degli eredi, come è suo diritto,
chiede la divisione della comunione. Ma crea anche
occasione per l’applicazione di un altro tributo, l’imposta di registro sulla
divisione ereditaria, che è pari all’1% del valore del bene in divisione.
Imposte sulla divisione
di comunione ereditaria tra immobili
Imposta catastale |
168 euro |
Imposta di registro |
1% valore |
Imposta di bollo
telematico |
203 euro |
Nota: sono esclusi dal calcolo la Tassa
d’archivio notarile, la trascrizione in conservatoria e i certificati catastali
necessari, oltre l’onorario del notaio. Quest’ultimo,
in un caso concreto (massa ereditaria 100.000 euro, tariffe vigenti a Como-Lecco), è stato calcolato pari a 2.213,21 euro, Iva
inclusa)
Fonte: Elaborazione
Ufficio studi Confappi-Federamministratori
Altri tributi. Ogni
volta che si produce un atto che deve essere in bollo, quest’ultimo
deve essere pagato. Ogni volta che si fa una variazione in Catasto (per esempio
una voltura, cioè un cambiamento di intestazione di un
immobile), o si chiede un certificato o una mappa , si deve pagare. Ogni volta che si compie un’indagine alla Conservatoria dei
Registri, per vedere se su un immobile gravano ipoteche o diritti trascritti,
occorre versare un obolo, grande o piccolo che sia. Tutte le variazioni
pagano infine una “tassa d’archivio notarile” che è una somma, per quanto
piccola, che è versata per adeguare gli archivi dei notai a quelli dello Stato,
prevista dalla legge e comunque rapportata al valore
dell’atto. Si tratta di operazioni quasi sempre
necessarie, negli atti conseguenti a una successione e a una donazione:
ciascuno di questi “balzelli” non è particolarmente esoso, ma tutti, messi insieme,
possono fare una bella cifretta.
Tributi che possono essere dovuti per le prassi burocratiche
Imposta di bollo
(telematico, tutto l’atto) (1) |
230 euro |
Imposta di bollo
(ciascun foglio) (1) |
14,62 euro |
Imposta catastale
fissa |
168 euro |
Imposta di registro
fissa |
168 euro |
Annotazione alla
conservatoria |
35 euro |
Voltura catastale |
35 euro |
Tassa d’archivio
notarile |
3,7 -113,30 euro (2) |
Visura ipo-catastale ventennale |
100-250 euro (3) |
(1) Ipotesi alternative (o una o l’altra)
(2) A seconda del valore
dell’atto
(3) Stima, a seconda della
complessità della misura ( per esempio, più passaggi di proprietà)
Fonte: Elaborazione Ufficio studi Confappi-Federamministratori
La detrazione
del 36% sul recupero.
Si eredita il diritto alla detrazione del 36% per le rate annuali non
intermente godute dal defunto? Sì, ma non sempre. Innanzitutto se chi ha
eseguito i lavori non era il proprietario ma l’inquilino o il comodatario (cioè la persona che ha in uso gratuito l’immobile), la detrazione
non passa di mano (circolare Entrate n. 57/1998) . Poi, la Finanziaria 2003 ha
disposto che “la fruizione del beneficio fiscale si
trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conservi la detenzione
dell’immobile”. Con “detenzione” si intende la
possibilità dell’uso materiale: pertanto se più eredi sono proprietari, magari
in comunione, dello stesso immobile, ma uno solo lo usa, solo lui gode della
detrazione. Viceversa, se hanno un uso a turni (per esempio di una seconda
casa) ciascuno eredita la detrazione in misura proporzionale alla quota di eredità spettante (e non alla quota di immobile di cui è
possessore). Questo è, almeno, il parere delle Entrate espresso con la
circolare n. 24/2004. Viceversa, in caso di dono dell’immobile il diritto alla
detrazione si trasmette per intero a chi gode la donazione. *
Dichiarazione di
successione. Vi è un’unica pratica conseguente a una eredità che è possibile far da sé: la dichiarazione di
successione. E’ prevista solo nel caso in cui nell’eredità sono compresi beni
immobili. Ad essa vanno di regola allegati il
certificato di morte del defunto, il suo eventuale testamento, lo stato di
famiglia storico del defunto stesso e lo stato di famiglia di ciascun
beneficiario della trasmissione patrimoniale per causa di morte.
In pratica, si tratta
di compilare un modulo che, come la denuncia dei redditi
annuale, il contribuente completare da solo oppure affidare a un
professionista, per esempio un notaio, un commercialista, un esperto tributario.
Il costo di tale prestazione è libero: quindi conviene farsi fare più
preventivi, non accontentandosi però di scegliere quello più basso in caso di eredità complicata, perché allora vale il principio che
“chi più spende, meno spende”(purchè ovviamente si
rivolga a chi sa quel che fa). Se invece la dichiarazione non è particolarmente
complessa, può valer la pena, per risparmiare, coinvolgere i Caf, i centri di assistenza
fiscale.
Notaio e avvocato.
I trasferimenti di beni immobili, anche se dovuti a successione e donazione,
prevedono comunque l’intervento del notaio (salvo in
casi particolari, in cui la sentenza di un giudice può avere gli stessi effetti
di un atto notarile). Ma il notaio è indispensabile
anche per altri atti, come la (rara) redazione di un testamento pubblico e la
(molto più frequente) pubblicazione di quello olografo, per renderlo valido di
fronte a tutti dopo che il testatario è passato a
miglior vita. Stesso discorso per l’accettazione o la rinuncia all’eredità.
Ciascuna di queste prassi burocratiche prevede quindi il pagamento di questo
professionista, versando parcelle che spesso superano l’importo dei tributi
previsti per gli stessi atti. Se poi la successione
crea problemi tra gli eredi, il notaio stesso, o un avvocato, finiranno per
causare ulteriori spese, dovute al pagamento di consulenze, assistenza in causa
o arbitrati.
Onorari notarili
indicativi per atti connessi alla successione*
Atto |
Onorario + Iva |
Pubblicazione di
testamento olografo |
660 euro |
Trascrizioni di accettazione tacita d’eredità |
168 euro |
Accettazione con
beneficio d’inventario |
480 euro |
Rinuncia all’eredità |
360 euro |
* La stima è basata sulle tariffe in uso nel
distretto di Lecco e Como. L’ammontare della tariffa dipende comunque
da diversi fattori ed esclude eventuali imposte, derivanti per esempio da bollo,
.tassa d’archivio, registro fisso, eccetera. Nel caso
della pubblicazione di un testamento olografo, per esempio, possono essere
stimati circa 363 euro di imposte aggiuntive.