Spese pregresse: le regole nel rapporto tra venditore e acquirente
Oggetto: attribuzione quote condominiali.
Premessa: la risposta pervenutami non mi è
chiara.
Forse avevo formulato il quesito in maniera
imprecisa.
Il fatto: l’assemblea di un condominio, in cui
sono proprietario di un’unità immobiliare, ha deliberato l’esecuzione di lavori
straordinari (rifacimento delle facciate) suddividendo l’importo a carico di
ciascun condominio in 26 rate mensili.
Domanda:
con l’acquisto il
proprietario si fa carico delle decisioni prese in condominio dall’assemblea,
anche se non dovesse esserne consapevole, ossia l’acquirente si fa carico delle
decisioni prese in condominio dall’assemblea, anche se deliberate ed approvate
prima del rogito?
Se così fosse, le
residue rate, emesse a scadenza mensile a mezzo invio di C/C postale
prestampato, a distanza di diversi mesi dal rogito, sono a carico del nuovo
proprietario?
Ovvero, le residue rate
in pagamento fanno capo al precedente proprietario o al nuovo proprietario,
sebbene quest’ultimo non fosse presente in assemblea? Savino Iorio
Vediamo
di esser più chiari nel rispondere al quesito. In merito alla suddivisione
delle spese, una cosa è il rapporto che intercorre tra acquirente e venditore,
un’altra è quello che intercorre tra vecchio e nuovo proprietario e condominio.
In particolare i patti contrattuali contenuti nel rogito, o comunque
stabiliti dalle leggi sulla compravendita, riguardano solo acquirente e
venditore e non hanno alcun rilievo per quanto riguarda i diritti esercitabili
dalla comunità condominiale.
Pertanto
il condominio ai sensi dell’articolo 63 delle disposizioni di
attuazione del codice civile ha il diritto di chiedere per intero,
indifferentemente dal vecchio o dal nuovo proprietario, il versamento delle
spese per l’anno di esercizio in corso e per quello precedente. Facciamo un
esempio: se l’esercizio condominiale intercorre tra il luglio 2005 e il giugno
2006 e il rogito è avvenuto a febbraio 2006, l’anno in
corso è, appunto quello tra il luglio 2005 e il giugno 2006 e quello precedente
quello tra il luglio 2004 e il giugno 2005. Quindi quanto non
pagato tra il luglio 2004 e il giugno 2006 può essere, indifferentemente,
richiesto dal condominio sia all’acquirente che al venditore. Ovviamente
quanto invece non è stato pagato prima del luglio 2004 potrà essere richiesto
solo al venditore.
E ora veniamo al rapporto
tra acquirente e venditore. La formula di rito di aver acquistato ““ a corpo e non a misura, nello stato di
fatto e di diritto nel quale l’immobile si trova ” non conta: essa non
“copre” infatti il discorso del versamento delle
spese. L’acquirente, però, subentra in pieno nei diritti e nei doveri del
condomino cedente: pertanto si prende carico delle scelte assunte in assemblea
anche quando non era ancora proprietario, compresa una
delibera in cui si siano decise spese di straordinaria manutenzione. In
mancanza di accordi contrattuali, inoltre, le spese
tra il vecchio e il nuovo proprietario vanno computate tra di loro secondo il
criterio giorni/anno con spartiacque la data del rogito. Pertanto,
se il rogito è avvenuto, per esempio, il 15 di febbraio, tutte le spese fino al
14 febbraio competono al venditore e quelle dal 15 febbraio in poi
all’acquirente. Occorrerà fare ovviamente dei calcoli percentuali.
Supponiamo
ora che il condominio chieda tutte le spese arretrate (per il rendiconto in
corso e per quello precedente) a solo una delle parti, per esempio al venditore
che, nell’esempio fatto prima, sarà perciò costretto a versare anche le spese
dal 15 febbraio 2006 al 30 giugno 2006, che non gli competerebbero. Il
venditore dovrà pagare il condominio e potrà poi chiedere il rimborso di quanto
non dovuto all’acquirente, compreso di interessi ed
eventuali danni documentati. Analogo discorso vale, ovviamente, se il
condominio chiede tutto al solo acquirente: egli dovrà pagare e chiedere il
rimborso di quanto non dovuto al venditore.