Una strada non asfaltata serve, oltre la mia, altre villette e
dei condomini. Il comune ha manifestato l’intenzione di farsi carico della
gestione una volta che sia asfaltata e sta predisponendo fognature e
illuminazione. Non esiste un regolamento di condominio per la via. Come posso
ottenere che si faccia? Occorre dare a un tecnico l’incarico di calcolare i millesimi? Chi si oppone
all’asfaltatura, deve contribuire alle spese?
G.A. Bibiana (Torino)
Occorre vedere se la strada è semplicemente
privata o asservita ad uso pubblico.
Nel primo caso, si tratterà di comunione
semplice. Ciascuno dei partecipanti alla comunione ha diritto di convocare
l’assemblea della comunione. Se l’assemblea della comunione va deserta, si può
ricorrere all’articolo 1105 del codice civile e richiedere all’autorità
giudiziaria la nomina di un amministratore. In mancanza di un regolamento della
comunione, le quote si presumono uguali (anche se, ovviamente, la suddivisione
più logica è un’altra, e tiene conto dei fronti degli edifici sulla strada e
del tratto di percorrenza di ciascuno).
Se invece la strada è asservita ad uso pubblico,
l’articolo 14 della legge 12 febbraio 1958, n. 126, rende obbligatoria la
costituzione di un consorzio, a cui
parteciperà anche il Comune, che è costretto a contribuire, in misura variabile
tra un quinto e la metà dell’importo, a seconda dell’importanza della strada
stessa alle spese di manutenzione.
I consorzi, dal punto di vista pratico, sono
regolati dalle norme su condominio e comunione (codice civile, articoli
1110-1139). Sono in definitiva una sorta di"supercondomini”. Come il
condominio, hanno bisogno di varare un regolamento, che in questo caso si
chiamerà “statuto consortile”, in cui è stabilito il criterio della
ripartizione delle spese (che, come dice il lettore, potrà essere delegato a un
tecnico). Nel caso che decisioni siano prese sull’asfaltatura a maggioranza
delle quote (e dei condomini in caso di consorzio), i dissenzienti dovranno a loro
volta contribuire.