Spese per lastrico solare ad uso esclusivo
In un condominio esiste un lastricato solare che funge da tetto all'appartamento sottostante mentre e di uso esclusivo del condomino dell'ultimo piano (viene utilizzato come ingresso e giardinetto). in caso di infiltrazioni d'acqua nell'appartamento sottostante, come dovrebbero essere suddivise le spese per la riparazione? e di chi è la responsabilità?
grazie.
G.F.Sgromo
Le spese di manutenzione straordinaria o ricostruzione del lastrico solare vanno ripartite per un terzo a carico del proprietario o di chi la usa e i rimanenti due terzi a carico di tutto il condominio, proprietario compreso, per quanto riguarda la sua quota millesimale di proprietà (articolo 1126 del codice civile). Le spese di ordinaria conservazione sono invece a carico del proprietario o di chi ne fa uso esclusivo.
Una questione che è stata controversa per anni è comunque restata: chi paga i danni all'appartamento di sotto, il cui proprietario ha avuto non solo il soffitto, ma magari anche mobili e pareti rovinate rovinati e, nei casi più gravi, ha lamentato persone ferite da crolli delle struttura? Il dubbio sorgeva perché, in qualche caso, il proprietario del lastrico, o a chi ne ha l’uso esclusivo, poteva essere accusato di non aver provveduto alla piccola manutenzione (che compete a lui) e di non aver segnalato che vi erano problemi, contravvenendo ai suoi obblighi di "custode" del lastrico. E' stato però risolto dalla Cassazione che, per l'occasione, ha deciso in Sezioni Unite, che vengono "scomodate" solo in casi eccezionali: anche in questo caso la ripartizione dei danni è a carico per due terzi del condominio, e per un terzo del proprietario del lastrico, o di chi lo ha in uso esclusivo: infatti è compito dell’intero condominio la responsabilità di controllare se il lastrico solare è in buona efficienza e perfino di accertarsi se la piccola manutenzione sia eseguita (sentenza n. 3672 del 1997). Solo se il proprietario impedisce di entrare in casa sua per verificare se il lastrico solare è in buone condizioni, può essere considerato colpevole dei danni causati da infiltrazioni.
Vale anche la pena ricordare che se il danno da infiltrazione è causato da gravi difetti nella costruzione è possibile rivalersi contro la ditta costruttrice del palazzo.