Sottotetto condonato e diritti dei condomini
L'art.
32 comma 25 della L.326/2003 dice che sono condonabili gli *ampliamenti* non superiori al 30% della
volumetria originaria o ,*in
alternativa*, a 750 metri cubi . Il successivo comma 31 dice che
il condono *non comporta limitazioni ai
diritti di terzi* .
Un
condomino proprietario di un appartamento di 100 mq. ha chiesto il condono per i 70 mq. del sottotetto di sua
proprietà trasformato in mansarda . Il
funzionario dell'ufficio tecnico avanza dubbi sulla correttezza della domanda , forse perché
nella *dichiarazione* ex art. 4
L.15/1968 (autocertificazione) si fa riferimento non ai 100 mq.
dell'appartamento ma ai 2.100
metri cubi dell'intero immobile . Qual'è la giusta interpretazione dell'espressione *in
alternativa* ?
Gli
altri condomini chiedono invece il ricalcolo dei millesimi condominiali e la corresponsione
dell'indennità di sopraelevazione
prevista dall'art. 1127 del Codice Civile in quanto , pur non
cambiando l'aspetto esterno
dell'immobile , ai fini catastali è stato creato un *nuovo piano* abitabile .
Sono corrette queste richieste ?
G.
. (Torino)
L’espressione “in alternativa” ci sembra che abbia una sola
interpretazione possibile: Settanta metri quadrati rientrano senz’altro nel
limite dei 750 metri cubi. Quanto al contenuto dell’autocertificazione,
esso è errato perché avrebbe dovuto
riferirsi all’unità immobiliare, non al palazzo..
La giurisprudenza fino a poco fa riteneva che il diritto
all’indennità per sopraelevazione spetta ai condomini se vi è stato
innalzamento del colmo del tetto, altrimenti no (sentenze Cassazione
10568 del 24/10/1998 e 5164 del 10 giugno 1997). Ultimamente il Tribunale di Milano e la Cassazione hanno optato
per criteri più rigidi (innalzamento di un piano) .
La necessità del mutamento
dei millesimi di proprietà è dubbia. Mentre di solito va cambiata
la tabella dei millesimi d'uso (causa, per esempio, l'installazione di nuovi
caloriferi o rubinetti), la giurisprudenza prevalente lascia intoccati quelli
di proprietà. Ci si appella infatti all'articolo 68 delle disposizioni di
attuazione del codice civile, che dice che non va tenuto conto dei
miglioramenti e dello stato di manutenzione di ciascun piano o porzione di
piano.