Sottotetti:
il recupero in 16 regioni
Friuli Venezia Giulia, Sardegna e
Lazio: sono le tre regioni che negli ultimi mesi hanno varato norme (stabili,
non straordinarie come quelle sul Piano casa) per il
recupero abitativo dei sottotetti. Salgono così a quattordici le regioni che
hanno permesso di inglobare nelle abitazioni questi spazi inutilizzati allo
scopo di soddisfare la fame di case. Ma anche un’altra
regione (
Le leggi sul recupero dei
sottotetti si mettono in diretta concorrenza con quelle, straordinarie, sugli
incrementi di superfici e volumi dettate dai vari
“piani casa” regionali. Alcune regioni (il Piemonte,
Tratti in comune. Con recupero dei sottotetti si intende
la possibilità di ricavare spazi abitabili laddove le norme nazionali o quelle
urbanistiche locali non lo permetterebbero, perché non si raggiungono le
altezze minime dei locali (in genere,
Condizione comune è che il
sottotetto venga riutilizzato a fini abitativi.
Si concedono deroghe alle norme, quelle previste per le nuove costruzioni e quelle sull'abbattimento delle barriere architettoniche: talora è possibile accedere ai solai ricavati anche da scale ripide o comunque da passaggi assai stretti, altre volte invece si insiste sulla visitabilità da parte dei disabili. Consentita l’apertura di finestre e lucernari esclusivamente per assicurare l'osservanza dei requisiti di aeroilluminazione.
Sei regioni (Lombardia, Liguria, Umbria, a cui si sono aggiunte, nel 2009, Lazio, Sardegna e Friuli Venezia Giulia) prevedono la possibilità di innalzare le altezze di colmo e di gronda e delle linee di pendenza delle falde, unicamente allo scopo di raggiungere i parametri di altezza minima per l'abitabilità. Le altre, al contrario, lo escludono. Sono tracciati però alcuni limiti. In Umbria la pendenza delle falde deve essere contenuta tra il 25 e il 35% e l’incremento di volumetria non può superare il 5% di quella dell’edificio: sono quindi privilegiati i condomini rispetto alle villette. In Liguria vanno comunque rispettati i limiti di altezza massima degli edifici posti dallo strumento urbanistico, le caratteristiche tipologiche ed architettoniche dell’edificio e i piani paesistici. In Lazio il limite di volumetria aggiungibile è del 20%. In Sardegna il sopralzo è possibile solo nelle zone B e in Friuli sono escluse le zone A e B0. Alle sei regioni si può aggiungere una settima, il Piemonte per situazioni particolari il diritto a sopraelevare è escluso, ma “,salvi restando gli eventuali incrementi consentiti dagli strumenti urbanistici vigenti”, che (chiarisce il parere della Regione n. 49/2009) debbono essere però consentiti a fini abitativi e non per semplici locali accessori, come le soffitte. In provincia di Bolzano possono essere realizzati abbaini in eccesso alla volumetria consentita, per consentire l'aerazione, rispettando solo le distanze previste dal codice civile.
Per i palazzi condominiali vale la pena ricordare che l’articolo 1127 del codice civile prevede, quando si sopraeleva l’edificio, che si corrisponda ai condomini un'indennità pari "al valore attuale dell'area da occuparsi con la nuova fabbrica, diviso il numero di piani, ivi compreso quello da edificare, e detratto l'importo della quota spettante a chi esegue la sopraelevazione”. In soldoni, l'indennità sarà tanto più costosa quanto più l'edificio sorge in una zona pregiata e quanto meno piani ha.
Nelle regioni in cui la
sopraelevazione è concessa, gli spazi sotto la copertura che possono
giustificare il recupero sono in genere minimi: bastano semplici camere d’aria
che a suo tempo erano previste solo per facilitare la coibentazione
dei locali sottostanti. Ciò ha causato non poche polemiche. L’unica a tirare le
redini sulla questione è stata
Anche nelle
regioni in cui non è possibile sopraelevare, però, resta possibile abbassare i
soffitti dei locali sottostanti per recuperare spazio, purché la loro altezza
non divenga inferiore a
Naturalmente, laddove la
sopraelevazione non è fattibile con norme regionale stabile, resta possibile
ricorrere agli aumenti volumetrici permessi dalle norme sul
Piano casa.
Norme specifiche
I limiti al recupero variano da località e località. In Lazio e in Friuli, per esempio, non è previsto il recupero nei centri storici e in Umbria occorre in tal caso un piano attuativo. Ovunque i comuni hanno avuto un certo lasso di tempo (per lo più ormai scaduto) per decidere ulteriori esclusioni o limiti. Occorre informarsi, quindi.
Parcheggi. Le norme nazionali prevedono per le nuove costruzioni
uno “standard”di destinazione di spazi a parcheggi in misura pari a
Contributi di costruzione. L’opera è sempre inquadrata nella
categoria della “ristrutturazione edilizia” e quindi è assentibile con semplice
Dia (Denuncia di inizio attività). Quasi
dappertutto occorre versare un contributo di costruzione commisurato
all’incremento di superficie o volume, nella misura standard. Queste le eccezioni.
In Lazio e Lombardia i comuni possono, se vogliono, deliberare un incremento,
entro il tetto massimo del 20%. In Liguria, al contrario, il contributo può
essere ridotto al 50%, se non è realizzata un’unità immobiliare autonoma o se
c’è ampliamento di strutture turistiche o case popolari. Stessa
riduzione in Piemonte se è trascritta una dichiarazione notarile di pertinenza
dei locali all’abitazione principale.
Risparmio energetico. Le leggi più recenti impongono il rispetto
delle caratteristiche tipologiche ed architettoniche dell’edificio e dei piani
paesistici nonché corrette coibentazioni,
a scopo di risparmio energetico .
Regione e legge |
Leggi
di modifica (eliminabile) |
Altitudine |
Altezza media |
Altezze minime (1) |
Rapporto areo-illuminante (2) |
Edifici
ultimati alla data |
||
locali abitativi |
servizi |
locali abitativi |
servizi |
|||||
Legge nazionale n. 457/1978 art. 43, Dm Sanità. 5 / 7 / 75 |
Dm 9/6/1999 |
-
di |
|
|
- |
1/8 |
- |
|
+
di |
|
|
||||||
+
di |
|
|
||||||
Basilicata, L. 8/2002 |
NO |
qualsiasi |
|
|
1/10 |
23/1/2002 (8) |
||
Bolzano, Dpgp n. 5/1998, art. 47 e 52 |
Dpgp. n. 39/1998,
n. 40/1998, |
qualsiasi |
|
|
1/15 |
nessun limite |
||
Calabria, L. 19/2002, art. 49 |
NO |
-
di |
|
|
1/15 |
nessun limite |
||
+
di |
|
|
||||||
Campania, L. 15/2000 |
L. n. 19/2001 |
-
di |
|
|
1/8 |
5/12/2000 |
||
+
di |
|
|
||||||
Emilia Romagna, L. 11/1998; Cir 22188/2001 |
NO |
pianura |
|
|
|
1/16 |
23/04/1998 |
|
(3) |
|
|
||||||
Friuli, L. 44/1985; L.
19/2009, art. 39 |
L. 26/1988, 37/1991, 37/1993, 31/1996 ,12/2003, 18/2003, 26/2004 |
-
di |
|
|
|
1/10 |
19/11/2009 |
|
+
di |
|
|
1/12 |
|||||
centri storici |
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1/10 |
|||
Lazio, L. 13/2009* |
L. n. 21/2009 |
pianura |
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|
|
1/16 |
6/5/2009 |
(3) |
|
|
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||||
Liguria, L. 24/2001, Circolare
16/11/2005, n. 160220; Circolare 16/1/2002, n. 8135 |
NO |
pianura |
|
|
|
|
1/16 |
6/09/2001 |
(3) |
|
|
|
|
||||
Lombardia, L. n.
12/2005 art. 63-65 * |
L. n. 20/2005 |
-
di |
|
|
1/8 |
31/12/2005 |
||
+
di |
|
|
||||||
Molise, L. n. 25/2008 |
L. n. 6/2009 |
-
di |
|
|
1/10 |
5/8/2008 |
||
+
di |
|
|
||||||
Piemonte, L. 21/1998; Circolare 25/1/1999, n. 1, Parere n. 34/2009 |
NO |
pianura |
|
|
|
|
1/8 |
31/12/2008 |
(3) |
|
|
|
|
||||
Puglia, L. 33/2007; Dgr
11/3/2009, n. 324 |
NO |
-
di |
|
|
1/8 |
4/12/2007 |
||
+
di |
|
|
||||||
Sardegna, L. 4/2009, art. 15 (7) * |
NO |
-
di |
|
|
|
1/8 |
24/10/2009 |
|
+
di |
|
|
|
|||||
Sicilia, L. 4/2003, art. 18 |
L. n. 19/2005 |
qualsiasi |
|
|
1/8 |
30/11/2005 |
||
|
L. n. 21/2004 |
qualsiasi |
2,2- |
|
1/16 |
11/03/2004 (9) |
||
Val d’Aosta, L. 11/1998 art. 95 |
NO |
400- |
|
|
- |
1/8 |
nessun limite |
|
+
di |
|
- |
||||||
centri storici |
|
|
- |
1/32 |
||||
Veneto, L. 12/1999 |
NO |
pianura |
|
|
|
1/16 |
21/04/1999 |
|
(3) |
|
|
* Sottolineate le regione che anche la modifica delle
altezze di colmo e di gronda
1) Gli spazi inferiori vanno
chiusi e utilizzati, tuttalpiù come depositi o
armadi.
(2) Rapporto minimo tra la superficie del pavimento
(esclusi gli spazi sotto le altezze minime) e quella delle finestre
(3) ) Comuni
identificati singolarmente da una legge regionale (Emilia: 22/97; Liguria: 20/1996; Piemonte
16/1999, Veneto 19/1992, Lazio L. n. 9/1999)
(4) Norma valida per tutti i locali abitativi (non solo i
sottotetti) nei comuni a più di
(5) In Umbria eccezioni sono previste per gli edifici
esistenti alla data di entrata in vigore del d.m. 5
luglio 1975 o dietro parere Asl. Si parla inoltre non
di altezza media, ma massima: la prima (
(6) Per i
locali con soffitti a volta, l’altezza media è calcolata come media aritmetica
tra l’altezza dell’imposta e quella del colmo della volta stessa, misurata dal
pavimento al loro intradosso con una tolleranza fino al 5 per cento
(7) il
recupero è possibile solo nelle zone A,B,C e E:. La
chiusura degli spazi inferiori a
(8) Data entro
cui doveva essere presentata la richiesta di concessione edilizia;
(9)
L’edificio può essere in costruzione, purché siano completate le parti
strutturali;
Glossario:
Altezza di gronda: è quella relativa alla
linea in cui il tetto si appoggia ai muri portanti di un edificio
Altezza media ponderale.
Si calcola così: si sottrae dalla superficie totale del sottotetto le superfici
dove l'altezza è inferiore a una certa cifra (per
esempio
Colmo:
la trave portante che sorregge un tetto inclinato e corrisponde al punto più
alto della struttura dell’edificio.
Pendenza delle falde: è l’angolo d’inclinazione di un tetto, espresso in gradi
o in percentuale.
Rapporto di areoilluminazione. Si
calcola così: si tien conto
solo della superficie dove l'altezza è uguale o superiore a una certa misura
(per esempio,