Leggi decentrate. Continue modifiche su presupposti,
volumetrie e altezze
Recupero dei sottotetti a seconda della
Regione
Oramai nella maggior
parte del territorio italiano sono state emanate norme sul recupero dei
sottotetti, tanto che le altezze minime stabilite dal Decreto del ministero
della Sanità 5 luglio 1975 per i locali abitativi sono derogate quasi
dappertutto. Con regole che variano però a seconda delle
Regioni e spesso anche a seconda delle altitudini del comune (vedi la tabella a
fianco). Anche in Lombardia, dove una versione mal
scritta della legge urbanistica aveva bloccato per sette mesi i lavori, la
legge n. 20/2005 ha riparato al mal fatto. Tratto comune a quasi tutte le norme
è porre come condizione che il sottotetto venga
riutilizzato come abitazione (in Piemonte, anche solo in parte). Poi di
concedere deroghe alle norme urbanistiche vigenti, quindi la possibilità di
aggiungere superfici o volumetrie oltre quelle
consentite. Si prevedono spesso eccezioni alle regole sull’eliminazione delle
barriere a favore dei disabili previste per le nuove costruzioni o gli
ampliamenti: è possibile accedere ai solai ricavati
anche da scale ripide o comunque da passaggi assai stretti. Possono essere posti
requisiti di coibentazione mentre è facilitata l’apertura di finestre e
lucernari. Infine nei comuni nelle zone montane e (in qualche caso) nei centri
storici, le altezze minime sono ulteriormente ridotte (tranne che in
Basilicata, in Sicilia e in provincia di Bolzano). Tuttavia il concetto di
"montano" varia da regione a regione,da un
minimo di 400 a 1.100 metri d’altitudine.
Differenze. In Piemonte e in
Liguria gli oneri di urbanizzazione sono ridotti a
metà qualora le parti rese abitabili costituiscano pertinenza dell'unità
immobiliare. Occorrerà però a trascrivere, presso la conservatoria dei registri
immobiliari, una dichiarazione notarile in tal senso.
In Basilicata si
distingue tra sottotetti collegabili a un'abitazione
sottostante e quelli che vengono trasformati in un'unità immobiliare “ad uso
residenziale autonomo”. Nel primo caso si tratta di un recupero senza
condizioni, per cui è resuscitata la semplice
relazione asseverata per opere interne (abrogata dalle leggi nazionali). Si
possono realizzare, inoltre, aperture, botole e scale per l'accesso, senza
particolari permessi. Viceversa nuovi criteri di altezza
media e di rapporto di areoilluminazione si applicano
ai sottotetti che divengono abitazioni autonome. C'è da aggiungere che le
abitazioni realizzate non debbono superare il 15% del
volume urbanistico dell'intero edificio (volumi fuori terra, esclusi quelli
tecnici, come casotto caldaia o per l'argano dell'ascensore) e che le finestre
non possono superare in larghezza il 15% della falda del tetto.
In Liguria, quando
il sottotetto abitabile diviene parte dell'abitazione, non è possibile per
dieci anni frazionare l'appartamento stesso in più unità immobiliari (salvo
diverse norme comunali). In Campania è possibile recuperare volume abbassando
il piano di sotto, ma in tal caso i locali sottostanti debbono
essere adeguati alle altezze minime stabilite dalle norme dello Stato.
Friuli, Val d’Aosta
e provincia di Bolzano non hanno varato leggi specifiche sui sottotetti ma,
avvalendosi della loro autonomia, hanno da sempre stabilito requisiti di altezze minime diversi dalle norme nazionali, che si
riducono se l’edificio è situato in un centro storico e via via
che cresce l’altitudine. In Val d’Aosta le altezze minime sono limitate anche
quando è in ballo il recupero funzionale di edifici
storico-monumentali.
In Friuli nel caso di altezze non uniformi dei piani, esse possono essere
compensate l’una con l’altra abbassando soffitti o alzando pavimenti, purché
non siano in alcun punto inferiori a metri 1,50 nei vani abitabili e a metri
1,40 nei vani accessori e purché l'altezza media dei vani abitabili non sia
inferiore a metri 2,20.
Sopralzo e parcheggi
Solo due regioni
(Lombardia e Liguria), consentono di modificare le altezze di colmo e di
gronda, nonché le linee di pendenza delle falde,
purché nei limiti di altezza massima previsti per gli edifici ed unicamente al
fine di assicurare i parametri minimi di legge. Gli interventi debbono comunque garantire il rispetto delle caratteristiche
architettoniche dell’immobile e i piani paesistici. In Liguria tale
facilitazione è concessa sia alle abitazioni che agli immobili turistici e
ricettivi.
In condominio il
diritto al sopralzo prevede però, che siano rispettate le
regole dettata dall’articolo 1127 del codice civile. In particolare, va
corrisposta agli altri condomini un’indennità pari al valore di mercato
dell’area su cui sorge l’edificio, da dividersi per il numero dei piani (ivi
compreso il sottotetto). Va detratta la quota spettante al proprietario
dell’appartamento sottostante. La sopraelevazione può essere impedita se non lo
consentono le condizioni statiche dell’edificio, se pregiudica il suo aspetto
architettonico o diminuisce notevolmente l’aria o la luce dei piani
sottostanti. Si tratta di valutazioni che, in caso di contrasti, solo perito
nominato da un giudice può fare. Infine va ricordato che, secondo
un’interpretazione delle Entrate, i lavori di sopralzo non hanno diritto alla
detrazione del 36%, a meno che non si resti
all’interno dei volumi originariamente assentiti per il palazzo (cosa che
capita raramente).
Posti auto. L’aumento di
volumetrie abitabili dovrebbe imporre, per le leggi nazionali, il fatto di reperire nuovi spazi a parcheggio, cosa che spesso può
essere impossibile. Questa prescrizione è in effetti
valida in Emilia-Romagna e Veneto che però danno come alternativa il pagamento
di una somma (a patto che il consiglio comunale lo consenta). Liguria,
Basilicata e Calabria seguono vie intermedie: parcheggi o monetizzazione sì, ma
se si incrementa la volumetria oltre certi limiti. In
Lombardia, Piemonte e Sicilia, nessun obbligo.
L’opera
è in genere qualificata come “ristrutturazione
edilizia” è occorre versare il relativo contributo di costruzione (che in
Sicilia e Abruzzo viene incrementato).
Condizioni nazionali e
regionali per ottenere l'abitabilità nei sottotetti
Regione
e legge |
Leggi di modifica |
Altitudine |
Altezza media |
Altezze minime (1) |
Rapporto areo-illuminante (2) |
Edifici realizzati o
con assenso edilizio richiesto entro il: |
||
locali abitativi |
servizi |
locali abitativi |
servizi |
|||||
Legge nazionale n. 457/1978 art. 43,
Dm Sanità. 5 / 7 / 75 |
Dm 9/6/1999 |
- di 1.000 m |
2,7 m |
2,4 m |
- |
1/8 |
- |
|
+ di 1.000 m |
2,55 m |
2,4 m |
||||||
Abruzzo, L.
15/2004, art. 85 |
L. 6/2005, 33/2005, 41/2006 |
- di 1.000 m |
2,4 m |
1,4 m |
1/8 |
31/10/2007 |
||
+ di 1.000 m |
2,2 m |
1,2 m |
||||||
Basilicata, L.
8/2002 |
NO |
qualsiasi |
2,4 m |
1,4 m |
1/10 |
28/1/2002 |
||
Bolzano, Dpgp
n. 5/1998, art. 47 e 52 |
Dpgp. n.
39/1998, n. 40/1998, |
qualsiasi |
2,2 m |
1,5 m |
1/15 |
nessun limite |
||
Calabria, L.
19/2002, art. 49 |
NO |
- di 800 m |
2,2 m |
1,5 m |
1/15 |
nessun limite |
||
+ di 800 m |
2 m |
1,5 m |
||||||
Campania, L.
15/2000 |
L. 19/2001 |
- di 600 m |
2,4 m |
1,4 m |
1/8 |
5/12/2000 |
||
+ di 600 m |
2,2 m |
1,4 m |
||||||
Emilia Romagna, L.
11/1998 |
NO |
pianura |
2,4 m |
2,2 m |
1,8 m |
1/16 |
28/04/1998 |
|
(3) |
2,2 m |
1,8 m |
||||||
Friuli, L.
44/1985 |
L. 26/1988, 37/1991,
37/1993, 31/1996 ,12/2003, 18/2003, 26/2004 |
- di 400 metri |
2,2 m |
1,5 m |
1,4 m |
1/10 |
nessun limite |
|
+ di 400 m |
2 m |
1 m |
1/12 |
|||||
centri storici |
2,2 m |
2 m |
1,5 m |
1,4 m |
1/10 |
|||
Liguria, L.
24/2001 |
NO |
pianura |
2,3 m |
2,1 m |
1,5 m |
1,3 m |
1/16 |
11/09/2001 |
(3) |
2,1 m |
2 m |
1,3 m |
1,1 m |
||||
Lombardia, L.
n. 12/2005 art. 63-65 |
L. 20/2005 |
- di 600 m |
2,4 m |
1,5 m |
1/8 |
1-31/12/2005 |
||
+ di 600 m |
2,1 m |
1,5 m |
||||||
Piemonte, L.
21/1998 |
NO |
pianura |
2,4 m |
2,2 m |
1,6 m |
1,4 m |
1/8 |
12/08/1998 |
(3) |
2,2 m |
2 m |
1,4 m |
1,2 m |
||||
Sicilia, L. 4/2003, art. 18 |
L. 19/2005 |
qualsiasi |
2 m |
1,5 m |
1/8 |
30/11/2005 |
||
Umbria, L. 1/2004,
art. 34-35 (5) |
L. 21/2004 |
qualsiasi |
2,2-2,4 m |
1,2 m |
1/16 |
16/03/2004 |
||
Val d’Aosta,,
L. 11/1998 art. 95 |
NO |
400-1.100 m |
2,5 m |
2,4 m |
- |
1/8 |
nessun limite |
|
+ di 1.100 m (4) |
2,4 m |
- |
||||||
centri storici |
2,2 m |
2 m |
- |
1/32 |
||||
Veneto, L.
12/1999 |
NO |
pianura |
2,4 m |
2,2 m |
1,8 m |
1/16 |
31/12/1998 |
|
(3) |
2,2 m |
1,6 m |
(1) Gli spazi inferiori vanno chiusi e utilizzati, tuttalpiù come depositi o armadi.
(2) Rapporto minimo tra la superficie del pavimento (esclusi gli
spazi sotto le altezze minime) e quella delle finestre
(3) )
Comuni identificati singolarmente da una legge regionale (Emilia: 22/97; Liguria: 20/1996; Piemonte
16/1999, Veneto 19/1992)
(4) Norma valida per tutti i locali
abitativi (non solo i sottotetti) nei comuni a più di 1.100 metri s.l.m
(5) In Umbria eccezioni sono previste per gli edifici esistenti
alla data di entrata in vigore del d.m.
5 luglio 1975 o dietro parere Asl. Si parla inoltre
non di altezza media, ma massima: la prima (2,2 m) per
tetti piani e la seconda per tetti spioventi. Si può far eccezione al rapporto areoilluminante con impianti di ventilazione meccanizzata e
un’adeguata illuminazione artificiale.