Di case, in Italia,
ce ne sono fin troppe e, stretti come siamo tra montagne e il mare, ogni nuova
edificazione è una perdita di spazio, di verde, di territorio. Occorre invece
sfruttare a fondo quanto già c'è, per soddisfare la fame di abitazioni. Questa
considerazione è stata alla base delle leggi di sette regioni (Lombardia, Piemonte,
Veneto, Emilia Romagna, Liguria, Campania e Basilicata),che puntano all'uso di
spazi che rischiano di essere destinati solo all'accumulo di vecchi mobili e
masserizie: i sottotetti. Anche perché, inutile nascondersi dietro un dito, una
parte dei solai, delle soffitte e delle mansarde esistenti sono da tempo
divenute abitazioni, perché inglobati negli appartamento sottostanti, senza per
questo aumentino gli abitanti delle città, con ripercussioni sociali (più
scuole, più servizi, più auto, maggiori oneri per utenze, come gas, luce ed
acqua). Perché impedire alla gente di vivere meglio, in spazi più ampi?
Per le regioni si
trattato di ammorbidire le prescrizioni previste da leggi nazionali risalenti a
più di vent'anni fa, abbassando i limiti di altezza media per cui un locale
poteva venir considerato abitabile (2,7 metri per soggiorni e camere da letto e
di 2,4 metri per i cosiddetti locali "a servizi", come bagni,
corridoi).
In tutte le regioni,
comunque, il recupero agevolato dei sottotetti "esistenti" è
consentito solo ai fini abitativi, con un'unica eccezione: la Liguria, dove
sono facilitate anche le strutture turistico ricettive (alberghi, pensioni e
residence). Una costante comune è il rispetto delle regole igienico-edilizie e
la particolare tutela prevista ai palazzi con vincoli storici, artistici o
ambientali (permessi ai lavori da parte delle soprintendenze).
Norme |
Altezza media (metri) |
Altezza media abitazioni montane (metri) |
Altezze minime (1) |
Rapporto areo-illuminante minimo (2) |
Principali previsioni |
||
locali abitativi |
servizi |
locali abitativi |
servizi |
||||
Legge nazionale n. 457/78 art. 43, Dm
Sanità. 5 / 7 / 75 |
2,7 m |
2,4 m |
2,55 m |
2,4 m |
- |
1/8 |
- |
Lreg Basilicata 10/2000 e 5/98 |
2,4 m |
2,4 m |
2,4 m |
2,4 m |
1,4 m |
1/10 |
Limiti validi per i sottotetti che divengono
abitazioni autonome: gli altri interventi sono liberalizzati , come opere
interne |
Lreg Campania 15/2000 |
2,4 m |
2,4 m |
2,2 m |
2,2 m |
1,4 m |
1/8 |
Sottotetti esistenti alla data del 17 10
2000 |
Lreg Emilia Romagna 11/98 |
2,4 m |
2,2 m |
2,2 m |
2,2 m |
1,8 m |
1/16 |
Spazi a parcheggi in conseguenza alla nuova
cubatura abitabile |
Lreg Liguria 24/2001 |
2,3 m |
2,1 m |
2,1 m |
2,0 m |
1,5 m (3) |
1/16 |
Sono innalzabili le falde del tetto fino a
raggiungere l'altezza necessaria. Vanno previsti spazi a parcheggi o
contributo per le abitazioni autonome. Oneri al 50% per i sottotetti che non
siano abitazioni autonome |
Lreg Lombardia 22/99 e 15/96 (6) |
2,4 m |
2,4 m |
2,1 m |
2,1 m |
1,5 m |
1/8 |
Sottotetti esistenti alla data della
richiesta della Dia o del permesso a costruire. Sono innalzabili le falde del
tetto fino a raggiungere l'altezza necessaria. Per i lavori, basta chiedere
una semplice D.i.a. |
Lreg Piemonte 21/98 |
2,4 m |
2,2 m |
2,2 m |
2,0 m |
1,6 m (4) |
1/8 |
Sottotetti esistenti alla data del 12 8
1998. Oneri al 50% per i sottotetti che non siano abitazioni autonome |
Lreg Veneto 12/99 |
2,4 m |
2,2 m |
2,2 m |
2,2 m |
1,8 m (5) |
1/16 |
Vanno previsti spazi a parcheggi in
conseguenza della nuova cubatura abitabile |
(1) Gli spazi inferiori vanno chiusi e utilizzati, tuttalpiù come
depositi o armadi.
(2) Rapporto tra la superficie del pavimento e
quella delle finestre
(3) 1,3 m per i servizi delle abitazioni e per
i locali abitativi montani, 1,1m per i
servizi delle abitazioni montane;
(4) 1,4 metri per i servizi delle abitazioni e
per i locali abitativi montani; 1,2m
per i servizi delle abitazioni montane
(5) 1,4 metri per i servizi di tutte le
abitazioni, 1,6 m per i locali abitativi montani.
(6) Un ulteriore legge
regionale è stata approvata il 13 novembre ed è in pubblicazione
Fonte: Ufficio Studi Confappi
Il concetto di
"esistente"
Sei regioni su sette
hanno, sin dalla prima stesura di legge, ben chiarito cosa si intende per
"sottotetto esistente". E cioè, sottotetto realizzato alla data di
entrata in vigore della legge o comunque a una data predeterminata (il 17
ottobre 2000 per la Campania e il 31 dicembre 1998 per il Veneto). L'unica a
lasciare a lungo in dubbio il concetto è stata la Lombardia, per chiarirlo solo
molto di recente, con modifiche alla legge regionale approvate a novembre del
2001: esistente è il sottotetto di cui sia stato eseguito il rustico e completata
la copertura al momento della presentazione della domanda per il recupero del
sottotetto stesso.
A dire il vero
un'interpretazione simile già c'era, ad opera di una circolare dell'Assessorato
all'Urbanistica del 13 gennaio 1997, ma era stata rigettata da una sentenza del
Tar che poneva come data-limite quella del varo della legge del 1996.
La legge lombarda
comunque non mancherà di provocare ulteriori polemiche. Infatti rende possibile
un trucco: seguire le regole del massimo di volumetria abitativa concessa fino
a che un edificio è ultimato. Immediatamente dopo, però, presentare un
ulteriore progetto per il recupero del sottotetto, ottenendo così un ulteriore
aumento di volume. Per evitare costi eccessivi, ci si può servire dello
stratagemma di rimuovere le controsoffittature poste in opera al momento della
costruzione al dichiarato scopo di ottenere risparmi energetici, per poi essere
demolite per ottenere le altezze minime necessarie perché i locali siano
abitabili. Il rischio è insomma quello di ottenere un condono permanente, in
spregio agli standard massimi di densità edilizia previsti per le aree.
La deroga agli
strumenti urbanistici Le norme regionali permettono il
recupero abitativo dei sottotetti, ricompresso in genere nella definizione di
"ristrutturazione edilizia" anziché in quella di nuova costruzione o
incremento volumetrico, con deroga agli strumenti urbanistici, ai piani
regolatori e ai regolamenti edilizi vigenti.
Tale deroga però non
è sempre incondizionata. Resta infatti sempre vivo il rischio di scontrarsi con
le norme urbanistiche nazionali. Rispetto a tali norme, le Regioni assumono
atteggiamenti diversi: talvolta le accettano in toto, talora trovano buone
ragioni per aggirarle, talvolta infine le contestano apertamente o le ignorano,
sulla base del fatto che le competenze urbanistiche sarebbero ormai demandate
agli Enti locali. I motivi del contendere sono soprattutto le regole sui
parcheggi, quelle sull'abbattimento delle barriere architettoniche e quelle
distanze legali.
Parcheggi.
Due regioni, Emilia e Romagna e Piemonte, si richiamano espressamente alla
legge Tognoli, che prevede per le nuove costruzioni la destinazione di spazi a
parcheggi in misura pari a 1 metro quadrato per ogni 10 metri cubi di
costruzione. Tuttavia, in entrambi i casi, consci del fatto che recuperare aree
a posteggio negli edifici esistenti può essere impossibile, si dà come
alternativa il pagamento di una somma, se il regolamento edilizio (Piemonte) o
il consiglio comunale (Emilia) lo consentono.
Liguria e Basilicata
seguono una via intermedia. La prima prevede i parcheggi solo in caso di unità
abitativa autonoma nel sottotetto, la seconda dà la stessa prescrizione, ma in
più aggiunge che perché i parcheggi siano necessari deve esserci un aumento
oltre il 15% del volume dell'edificio. La monetizzazione è, anche in questo
caso, un alternativa, ai costi correnti di esproprio in Basilicata e ai prezzi
di mercato in Liguria.
Le rimanenti tre
regioni (Lombardia, Campania e Veneto), ignorano il problema. Volutamente,
almeno nel caso della Lombardia. perché, come afferma la circolare
dell'Urbanistica 13 gennaio '97, perché gli spazi a parcheggio sono previsti
per legge per le nuove costruzioni, mentre l'incremento volumetrico dei
sottotetti è, per legge regionale,classificato come "ristrutturazione
edilizia".
Barriere
architettoniche Le leggi regionali stabiliscono in
genere che, ai fini dell'eliminazione delle barriere architettoniche, occorra
garantire perlomeno la "visitabilità" dell'edificio da parte di
persone disabili. Se non è possibile rendere adatto l'ascensore esistente al
trasporto di carrozzelle e farlo salire al nuovo piano, bisogna perlomeno che
la scala che porta al sottotetto sia adattabile a un servoscala, l' apparecchio
che trasporta le carrozzelle sui gradini servendosi di apposite rotaie lungo i
muri.
Distanze legali
In Lombardia e in Liguria, dove è ammessa la sopraelevazione dell'edificio alla
sagoma esistente facendo eccezione ai parametri urbanistici, i comuni non
chiedono in genere che siano rispettate le distanze legali dalle costruzioni
limitrofe (per esempio, i condomini circostanti il palazzo). Una prassi che
qualcuno potrebbe mettere in dubbio, appellandosi al fatto che il codice
civile, che ha valore nazionale, stabilisce comunque il rispetto di certe
distanze minime.
Altrove, dove per
ottenere il diritto a sopraelevare occorre adempiere a certi standard
urbanistici (per esempio aree a parcheggi e a servizi rapportate alla nuova
volumetria) , possono valere non solo le distanze legali previste dal codice,
ma anche quelle, più rigide, decretate a livello locale.
Autonomia comunale. In
Campania, Veneto ed Emilia i comuni hanno comunque la possibilità di delimitare
zone o tipologie di palazzi particolarmente meritevoli di tutela, e pertanto
escluse dalle agevolazioni regionali sui sottotetti.
Viceversa in
Basilicata, Liguria, Piemonte e Lombardia i comuni avevano tempo solo fino a
180 giorni dal varo delle rispettive norme locali per dare indicazioni sui
quali quartieri dovevano essere particolarmente salvaguardati. In Lombardia,
anzi, le esclusioni erano ulteriormente limitate alle zone periferiche (zone C
e D di cui al D.M. 2 aprile 1968).
Disposizioni
particolari. La
Basilicata è la regione più determinata nel rimuovere ostacoli all'utilizzo dei
sottotetti compresi nella sagoma dell'edificio esistente: i relativi lavori,
infatti, sono considerati opere interne , e quindi non necessitano del
pagamento di oneri di concessione, a meno che non si crei un'unità autonoma. In
Liguria e in Piemonte il contributo di costruzione e gli oneri concessori sono
ridotti alla metà.
In Liguria è
introdotto un vincolo: quando il sottotetto abitabile diviene parte
dell'abitazione, non è possibile per 10 anni frazionare l'appartamento stesso
in più unità immobiliari (salvo diverse norme comunali)
Non solo soffitte
Perchè solo le soffitte? Tra gli spazi recuperabili, ci sono anche le cantine…
Così debbono essersi detti giunte e consigli di due Regioni, la Basilicata e la
Liguria.
La prima ha anzi
dettato norme specifiche per seminterrati e interrati: altezza media 2,70
metri, aerazione assicurata da finestre di almeno un ottavo della superficie
del pavimento o da apparecchi meccanici con portata equivalente, soppalchi solo
quando è assicurata un'altezza totale di 5 metri. I locali ricavati possono
però solo essere adibiti ad usi terziari e commerciali, non si possono occupare
garages esistenti (salvo spostarli altrove), vanno rispettate le norme
igieniche e quelle sull'abbattimento delle barriere architettoniche. In
Liguria, al contrario, le norme sono estese "anche agli interventi di
recupero ai fini abitativi o turistico ricettivi di altri volumi o superfici
collocati in parti dell’edificio diverse dai sottotetti", purché non vi siano
modifiche alle sagome del palazzo e purché non si ottengano volumi con scavo o
sbancamento del terreno.