Il punto sulle norme regionali sul recupero di sottotetti e
seminterrati
Non sempre la fame di case, o i bisogni
di appartamenti più grandi, si risolvono innalzando
nuovi palazzi. Basta puntare lo sguardo in alto, ai sottotetti, o in basso, a interrati e seminterrati, per accorgersi che possono
esistere spazi poco utilizzati che resta possibile sfruttare. Si è dovuto
attendere fino alla seconda metà degli anni ’90 perché una regione, la
Lombardia, cogliesse al balzo l’occasione, varando una legge per il riutilizzo
dei sottostetti esistenti. L’iniziativa lombarda ha
fatto scuola e ora altre nove regioni
(Basilicata, Calabria, Campania, Emilia, Liguria, Piemonte, Puglia, Sicilia e Veneto) hanno varato norme
in proposito. Altre due regioni (Friuli e Val d’Aosta) e una provincia autonoma
(Bolzano), pur in assenza di norme specifiche, prevedono regole che agevolano
l’abitabilità delle soffitte. In Abruzzo è stata varata e prorogata una sorta
di “sanatoria”, giunta a scadenza a fine ottobre 2007.
E’ in programma però di rendere il recupero dei sottotetti “a regime” nel nuovo
testo unico dell’edilizia regionale, in via di preparazione. Infine in Toscana
e Lazio giacciono in esame alcuni disegni di legge,
ancora in fieri.
Come sempre, le norme hanno seguito con largo distacco di tempo costumi
consolidati. Non è un segreto che buona parte delle soffitte esistenti era già stata tramutata da tempo in abitazione, anche senza
i rigidi requisiti di abitabilità prescritti dalle norme statali (legge n. 457
del 1978 e Decreto del ministro della sanità del 5/7/1975). Ed è proprio questi
requisiti (altezza media dei locali di 2,7 metri, rapporto tra le finestre e il
pavimento delle stanze di 1/8) che le Regioni hanno voluto ammorbidire, per regolarizzare gli abusi del passato e per rendere leciti in
futuro, a certe condizioni naturalmente, il recupero degli spazi mal utilizzati
degli edifici.
Ecco quindi messe a confronto le norme
regionali, su sottotetti e cantine, messa a punto dall’Ufficio studi della Confappi (la Confederazione piccola proprietà
immobiliare). A tali regole hanno dovuto o debbono adeguarsi
regolamenti edilizi e norme di attuazione del piano regolatore dei comuni
interessati, fatte salve particolari zone di tutela individuate dalle
amministrazioni locali.
Condizioni nazionali e regionali per
ottenere l'abitabilità nei sottotetti
Regione e legge |
Leggi di
modifica |
Altitudine |
Altezza media |
Altezze minime (1) |
Rapporto areo-illuminante (2) |
Edifici realizzati o con assenso edilizio richiesto entro
il: |
||
locali
abitativi |
servizi |
locali
abitativi |
servizi |
|||||
Legge nazionale n. 457/1978
art. 43, Dm Sanità. 5 / 7 / 75 |
Dm 9/6/1999 |
- di 1.000 m |
2,7 m |
2,4 m |
- |
1/8 |
- |
|
+ di 1.000 m |
2,55 m |
2,4 m |
||||||
Abruzzo, L. 15/2004, art. 85 |
L. n.
6/2005, n. 33/2005, n. 41/2006 |
- di 1.000 m |
2,4 m |
1,4 m |
1/8 |
31/10/2007 |
||
+ di 1.000 m |
2,2 m |
1,2 m |
||||||
Basilicata, L. 8/2002 |
NO |
qualsiasi |
2,4 m |
1,4 m |
1/10 |
28/1/2002 |
||
Bolzano, Dpgp n. 5/1998, art. 47 e 52 |
Dpgp. n. 39/1998, n. 40/1998, |
qualsiasi |
2,2 m |
1,5 m |
1/15 |
nessun limite |
||
Calabria, L. 19/2002, art. 49 |
NO |
- di 800 m |
2,2 m |
1,5 m |
1/15 |
nessun limite |
||
+ di 800 m |
2 m |
1,5 m |
||||||
Campania, L. 15/2000 |
L. n.
19/2001 |
- di 600 m |
2,4 m |
1,4 m |
1/8 |
5/12/2000 |
||
+ di 600 m |
2,2 m |
1,4 m |
||||||
Emilia Romagna, L. 11/1998 |
NO |
pianura |
2,4 m |
2,2 m |
1,8 m |
1/16 |
28/04/1998 |
|
(3) |
2,2 m |
1,8 m |
||||||
Friuli, L.
44/1985 |
L. 26/1988,
37/1991, 37/1993, 31/1996 ,12/2003, 18/2003, 26/2004 |
- di 400 metri |
2,2 m |
1,5 m |
1,4 m |
1/10 |
nessun limite |
|
+ di 400 m |
2 m |
1 m |
1/12 |
|||||
centri
storici |
2,2 m |
2 m |
1,5 m |
1,4 m |
1/10 |
|||
Liguria, L. 24/2001 |
NO |
pianura |
2,3 m |
2,1 m |
1,5 m |
1,3 m |
1/16 |
11/09/2001 |
(3) |
2,1 m |
2 m |
1,3 m |
1,1 m |
||||
Lombardia, L. n. 12/2005 art. 63-65 |
L. n.
20/2005 |
- di 600 m |
2,4 m |
1,5 m |
1/8 |
31/12/2005 |
||
+ di 600 m |
2,1 m |
1,5 m |
||||||
Piemonte, L. 21/1998 |
NO |
pianura |
2,4 m |
2,2 m |
1,6 m |
1,4 m |
1/8 |
12/08/1998 |
(3) |
2,2 m |
2 m |
1,4 m |
1,2 m |
||||
Puglia,
L. 33/2007 |
NO |
- di 300 m |
2,4 m (6) |
1,4 m |
1/8 |
5/12/2007 |
||
+ di 300 m |
2,2 m (6) |
1,4 m |
||||||
Sicilia,
L. 4/2003, art. 18 |
L. n.
19/2005 |
qualsiasi |
2 m |
1,5 m |
1/8 |
30/11/2005 |
||
|
L. n.
21/2004 |
qualsiasi |
2,2-2,4 m |
1,2 m |
1/16 |
16/03/2004 |
||
Val d’Aosta,, L. 11/1998 art. 95 |
NO |
400-1.100 m |
2,5 m |
2,4 m |
- |
1/8 |
nessun limite |
|
+ di 1.100 m (4) |
2,4 m |
- |
||||||
centri
storici |
2,2 m |
2 m |
- |
1/32 |
||||
Veneto, L.
12/1999 |
NO |
pianura |
2,4 m |
2,2 m |
1,8 m |
1/16 |
31/12/1998 |
|
(3) |
2,2 m |
1,6 m |
1) Gli spazi inferiori vanno chiusi e
utilizzati, tuttalpiù come depositi o armadi.
(2) Rapporto minimo tra la superficie del
pavimento (esclusi gli spazi sotto le altezze minime) e quella delle finestre
(3) ) Comuni identificati singolarmente da una legge regionale (Emilia: 22/97; Liguria: 20/1996; Piemonte
16/1999, Veneto 19/1992)
(4) Norma valida per
tutti i locali abitativi (non solo i sottotetti) nei comuni a più di 1.100
metri s.l.m
(5) In Umbria eccezioni sono previste per gli
edifici esistenti alla data di entrata in vigore del d.m. 5 luglio 1975 o dietro parere Asl.
Si parla inoltre non di altezza media, ma massima: la
prima (2,2 m) per tetti piani e la seconda per tetti spioventi. Si può far
eccezione al rapporto areoilluminante con impianti di
ventilazione meccanizzata e un’adeguata illuminazione artificiale.
(6) Per i locali con soffitti a volta,
l’altezza media è calcolata come media aritmetica tra l’altezza dell’imposta e
quella del colmo della volta stessa, misurata dal pavimento al loro intradosso
con una tolleranza fino al 5 per cento
Tratti in comune
La maggior parte delle leggi regionali
approvate hanno diversi elementi in comune. Riguardano innanzitutto i
sottotetti “esistenti”, cioè posti in edifici realizzati
a una certa data prefissata (regola ora valida anche in Lombardia, dove un
tempo le cose stavano ben diversamente). Sono sempre maggiormente agevolati,
rispetto alle misure minime, (tranne che in Basilicata e in Sicilia) i comuni
nelle zone montane. Tuttavia il concetto di “montano” varia
notevolmente da regione a regione: si va da un minimo di 300 metri d’altitudine
fino a 1.100 metri.
Viene in genere e posta la condizione che
il sottotetto venga riutilizzato a fini abitativi.
Fanno eccezione Puglia, Umbria e Liguria, dove sono
previste anche le destinazioni a servizi o commerciali. Si concedono deroghe
alle norme, quelle previste per le nuove costruzioni e quelle sull'abbattimento
delle barriere architettoniche: talora è possibile accedere
ai solai ricavati anche da scale ripide o comunque da passaggi assai stretti,
altre volte invece si insiste sulla visitabilità da parte dei disabili.
Consentita l’apertura di finestre e lucernari esclusivamente per assicurare l'osservanza
dei requisiti di aereoilluminazione.
E’ esclusa (ma non in Lombardia, in
Liguria e in Umbria) la sopraelevazione, per consentire il rispetto delle
altezze minime. In compenso si possono abbassare i soffitti
dei locali sottostanti per recuperare spazio, purchè
la loro altezza non divenga inferiore a 2,7 metri.
Infine, quasi tutte le leggi impongono
corrette coibentazioni, a scopo di risparmio energetico e il rispetto delle
caratteristiche tipologiche ed architettoniche dell’edificio e dei piani
paesistici..
Il diritto al sopralzo
Tre regioni (Lombardia, Liguria e
Umbria) prevedono la possibilità di innalzare le altezze di colmo e di gronda e
delle linee di pendenza delle falde, unicamente allo scopo di raggiungere i
parametri di altezza minima per l'abitabilità. Le
altre, al contrario, lo escludono.. Sono tracciati
però alcuni limiti. In Umbria la pendenza delle falde deve essere contenuta tra
il 25 e il 35% e l’incremento di volumetria non può superare il 5% di quella
dell’edificio: sono quindi privilegiati i condomini rispetto alle villette. In
Liguria vanno comunque rispettati i i limiti di altezza massima degli edifici posti dallo
strumento urbanistico, le caratteristiche tipologiche ed architettoniche
dell’edificio e i piani paesistici.
Per i palazzi
condominiali vale la pena ricordare che l’articolo 1127 del codice civile prevede,
quando si sopraeleva l’edificio, che si corrisponda ai condomini un'indennità
pari "al valore attuale dell'area da occuparsi con la nuova fabbrica,
diviso il numero di piani, ivi compreso quello da edificare, e detratto
l'importo della quota spettante a chi esegue la sopraelevazione”. In soldoni, l'indennità sarà tanto più costosa quanto più
l'edificio sorge in una zona pregiata e quanto meno piani ha.
In Campania, Veneto ed Emilia i comuni hanno comunque la possibilità di delimitare zone o tipologie di
palazzi particolarmente meritevoli di tutela, e pertanto escluse dalle
agevolazioni urbanistiche sui sottotetti.
Viceversa in Basilicata, Liguria,
Calabria, Piemonte e Lombardia i comuni avevano tempo solo fino a 180 giorni
dal varo delle rispettive norme locali per dare indicazioni sui quali quartieri
dovevano essere particolarmente salvaguardati. In Lombardia, anzi, le
esclusioni erano ulteriormente limitate alle zone periferiche (zone C e D di
cui al D.M. 2 aprile 1968).
Costi urbanistici
In genere l’opera di recupero del
sottotetto è catalogata sotto la categoria della “ristrutturazione edilizia”.
Occorre quindi pagare il cosiddetto “contributo di costruzione”, che è spezzato
in due:gli “oneri di urbanizzazione primaria e secondaria”
che coprono una quota dei servizi comunali (reti, tubature, scuole, biblioteche
eccetera), nonché il “costo di costruzione”.
Alcune regioni sono però di manica
larga. Per esempio Basilicata e Puglia, che prevedono
il versamento del contributo solo se il sottotetto diviene un’unità
residenziale autonoma o comunque non pertinenziale ad un appartamento sotto,
oppure Liguria e Piemonte, che lo riducono alla metà, sempre a patto che non
sia realizzato un appartamento a sé
stante. Altre regioni, invece, rendono più oneroso il recupero. La Lombardia
prevede che i comuni possano deliberare una maggiorazione massima del 20% del
contributo; in Sicilia, oltre al contributo, va versata alla Regione una somma
pari al 20 per cento dell’incremento avuto del valore catastale; in Abruzzo era
previsto il raddoppio dei soli oneri di urbanizzazione
primaria e secondaria.
Parcheggi
Le norme nazionali prevedono per le
nuove costruzioni la destinazione di spazi a parcheggi in misura pari a 1 metro
quadrato per ogni 10 metri cubi di costruzione. Nelle leggi sui sottotetti
questa disposizione è resa valida anche per rendere abitabili i sottotetti. Con
una correzione, però: se gli spazi a parcheggi non possono essere resi disponibili, si paga una certa somma a titolo di “risarcimento”
(in genere pari al contributo di costruzione).
Anche questa
regola ha le sue brave eccezioni. In Piemonte (circolare urbanistica n. 1 del
1999 ) , in Umbria (Decreto giunta n. 452/2005) e, a
suo tempo, in Abruzzo, non esiste obbligo di standard parcheggi. . In
Basilicata e in Lombardia si giunge a un compromesso:
gli standard a parcheggi sono previsti solo se il sottotetto si trasforma in
unità abitativa autonoma. In Calabria, infine, si paga solo per quei recuperi
che eccedono il 25% del volume urbanistico dell’intero edificio (privilegiati i condomini rispetto alle villette, quindi).
Bolzano (provincia autonoma). Le norme sulle altezze e l’aereoilluminazione
sono comunque in deroga a quelle nazionale .e non
riguardano specificamente i sottotetti, per cui non esiste una legge a sè.
Lombardia Non occorre, neanche in caso di sopraelevazione, rispettare le distanze
legali tra le costruzioni. Va aggiunto che la legge 20 aprile 1995 n. 26 aveva già stabilito che le coibentazioni dei sottotetti,
anche con la creazione di elementi "sovrastrutturali" (quali
un'intercapedine tra il tetto e il soffitto) non sono considerate nel calcolo
della volumetria dell'edificio.
Liguria Come in
Lombardia, niente rispetto delle distanze legali. Le
facilitazioni sono concesse non solo alle abitazioni, ma anche agli immobili
con fini turistici e ricettivi. E’ introdotto poi un vincolo: quando il
sottotetto abitabile diviene parte dell'abitazione, non è possibile per 10 anni
frazionare l'appartamento stesso in più unità immobiliari (salvo diverse norme
comunali).
Emilia Romagna e Veneto Le due leggi (che
sono praticamente fotocopia l’una dell’altra) stabiliscono
che i regolamenti edilizi debbano determinare i requisiti per aprire finestre
sul tetto, anche nel rispetto degli aspetti paesistici, ambientali e
monumentali. La disciplina generale dell’edilizia dell’Emilia (legge n.
31/2002) sottopone il recupero dei sottotetti a denuncia di inizio
attività obbligatoria (senza possibilità di ricorrere in alternativa a
concessione o permesso a costruire, come stabiliscono le norme nazionali).
Friuli Il Friuli non ha varato
leggi specifiche sul recupero dei sottotetti. Una norma tutt’altro
che recente, la legge 44/1985, più volte modificata
nel tempo, è però dedicata alle “ altezze minime e principali requisiti
igienico - sanitari dei locali adibiti ad abitazione, uffici pubblici e privati
ed alberghi” e stabilisce regole più morbide della legge nazionali. In più nel
caso di altezze non uniformi dei piani, esse possono
essere compensate purché non siano in alcun punto inferiori a metri 1,50 nei
vani abitabili e a metri 1,40 nei vani accessori e purché l'altezza media dei
vani abitabili non sia inferiore a metri 2,20,. Infine
un capitolo particolare è aperto per i sottotetti nei centri storici.
Piemonte Per la
riduzione degli oneri a metà occorre trascrivere, presso la conservatoria dei
registri immobiliari, una dichiarazione notarile sulla pertinenzialità
dell’immobile.
Umbria. Le regole fissate dalla legge sono
derogabili in due casi. Il primo riguarda tutti gli edifici: possibile fare
eccezione a tutti i limiti posti, su
specifico parere della ASL,che debbono però accertare l’idoneità
dei vani alla destinazione prevista, compresi i servizi igienici. Il secondo
attiene agli edifici esistenti prima dell’agosto del 1975, nei quali è
possibile non rispettare i rapporti aereoilluminanti.
Val d’Aosta Norme
particolari sulle altezze di tutti i locali (sottotetti compresi), sono state manate in Val d’Aosta, per quattro situazioni
particolari: località sopra i 400 metri di altitudine, sopra i 1000, edifici
vincolati e risanamento conservativo e ristrutturazione nelle zone A (centri
storici) o comunque dichiarate di pregio. In quest’ultimo caso la realizzazione di locali dichiarati abitabili è vincolata a
misure minime per le stanze da letto, singole o matrimoniali. Nel restauro o
nel risanamento funzionale degli immobili vincolati è consentito mantenere
l'attuale situazione di fatto, quanto ad altezze, superficie stanze da letto e
di soggiorno e finestre. I fabbricati destinati ad abitazione, ad albergo,
commercio o uffici devono essere serviti da canne fumarie per permettere il
riscaldamento autonomo di tutti i vani. Per ogni 100 metri quadrati di
superficie utile abitabile o, in ogni caso, per ogni unità d'immobile, vi è
l'obbligo di installare una canna fumaria.
Abruzzo. Erano una
sorta di “condono”, scaduto il 31 ottobre 2007.
Basilicata
L'originalità e sta nel distinguere radicalmente due tipi diversi di recupero
dei sottotetti: quelli collegabili a un'abitazione
sottostante e quelli che vengono trasformati in un'unità immobiliare autonoma. Nel
primo caso si ha una pressoché totale liberalizzazione.
Infatti si tratta di un recupero senza condizioni,
ottenibile con un semplice relazione tecnica per opere interne da presentare
almeno quindici giorni prima dell'inizio dei lavori. Si possono realizzare,
inoltre, aperture, botole e scale per l'accesso, senza particolari permessi.
Viceversa nuovi criteri di altezza media e di rapporto
di aereoilluminazione (vedi tabella) si applicano ai sottotetti che divengono
abitazioni autonome. C'è da aggiungere che le abitazioni realizzate non debbono superare il 15% del volume urbanistico dell'intero
edificio (volumi fuori terra, esclusi quelli tecnici, come casotto caldaia o
per l'argano dell'ascensore) e che le finestre non possono superare in
larghezza il 15% della falda del tetto.
Calabria. Il recupero
è consentito nei centri storici e nelle zone totalmente costruite dei
centri abitati. Vanno provati i requisiti di idoneità
statica con certificato di collaudo a firma di tecnico abilitato, con allegati
collaudi. In caso di compensazione di altezza trai
piani, quella dei piani sottostanti non può essere ridotta a meno di 2,7 metri.
E’ sottoposta a Dia la realizzazione di aperture,
botole, scale, collegamenti con locali sottostanti. Viene
chiaramente affermato che non sono considerati nei computi per la
determinazione dei volumi e dei rapporti di copertura tamponamenti nei muri
perimetrali, maggiore spessore dei solai, orizzontali od inclinati, purché
contribuiscano al risparmio energetico. Restano valide le distanze legali tra
le costruzioni, ma solo quelle decretate dal codice
civile (non quelle, in genere più rigide, decise dal Comune).
Campania La deroga
alle norme urbanistiche e paesaggistiche regionali e comunali è totale, salvo per quanto riguarda le zone di riserva
integrale dei parchi regionali.
Puglia. La
peculiarità più importante è un’altra: oltre i sottotetti è
possibile recuperare a uso residenziale o a uso terziario e/o commerciale anche
i porticati, la cui altezza minima deve però essere di 2,70 metri.
Sicilia. Il recupero
è consentito solo se sono completati anche i prospetti dell'intero edificio e
delle relative pertinenze.
Recupero sottotetti e detrazione del 36%
E’ applicabile la detrazione del 36%
per il recupero dei sottotetti? La circolare Entrate n. 121/1998 ha affermato
che sono detraibili costi degli ampliamenti degli edifici esistenti “purché con
tale ampliamento non si realizzino unità immobiliari utilizzabili
autonomamente: a titolo esemplificativo, è ammesso alla detrazione fiscale il
costo sostenuto per rendere abitabile un sottotetto esistente, purché ciò
avvenga senza aumento della volumetria originariamente assentita”.
L’esempio fatto non è però calzante:
non è detto che aumentando volumetria, come accade alzando il colmo del tetto,
si realizzi un’unità immobiliare autonoma (essa può divenire
infatti parte di un’abitazione sottostante, di cui il sottotetto era
pertinenza).
L’ultima Guida delle Entrate alla
detrazione del 36% d sposa una tesi più morbida: per essa
“la formazione di una unità immobiliare abitabile nel sottotetto mediante
l’esecuzione di opere edilizie varie” è
“detraibile “purché già compreso nel volume”. Il che fa pensare che l’unico
caso in cui non si applicherebbe la detrazione è quando ricorrono
contemporaneamente due circostanze: quando si incrementa
il volume e quando nel sottotetto si ricava un’abitazione autonoma.
Le norme di sei regioni, insieme ai
sottotetti affrontano il nodo dei locali seminterrati e interrati, recuperabili
però solo nei centri e semicentri cittadini, in Calabria. I fini non sono sempre
gli stessi. In Basilicata e Calabria sono ammessi solo
gli usi commerciali, in Puglia sia quelli commerciali e terziari che quelli
abitativi (ma questi ultimi non per gli interrati), in Liguria infine solo
quelli abitativi e turistico-ricettivi.
In metà dei casi si pone il limite di
un’altezza minima di 2,7 metri. I rapporti aereoilluminanti richiesti sono
quelli imposti dalle leggi nazionali in Basilicata,Puglia
e Sicilia, mentre si riducono altrove. In quattro regioni però è permessa in mancanza di adeguato
finestrato, la ventilazione forzata con apparecchi
meccanici che assicurino un simile ricambio d’aria.
Lo standard a parcheggi non è espressamente
previsto in Calabria e Umbria. In Basilicata è possibile realizzare
soppalchi che occupino un massimo del 75% della superficie dei locali, purché
l’altezza minima del locale da suddividere sia di 5 metri. In Calabria non vi
sono limiti di occupazione di spazi, ma l’altezza
minima resta in ogni caso di 2,7 metri (perciò il locale da suddividere dovrà
comunque essere di più di 5,4 metri, o comunque occorreranno in altri modi
recuperare spazi in altezza). Imposto l’accesso ai disabili in Puglia.
Le norme liguri ammettono il recupero
ai fini abitativi o turistico ricettivi alle stesse
condizioni previste per i sottotetti, anche di altri locali (e quindi anche di
seminterrati e interrati), purché non ci siano scavi e non sia modificata la
sagoma dell’edificio né le caratteristiche architettoniche essenziali
dell’edificio. Infine va notato che in Puglia è possibile anche il recupero dei
porticati, sempre ad uso terziario e/o commerciale, con altezza minima di piano
diversa, comunque non inferiore a 2,70 metri..
Seminterrati e interrati: le regole regionali
Regione |
Altezza minima
|
Rapporto aereo-illuminante
minimo |
Note |
Basilicata
(solo locali commerciali) |
2,7 metri |
1/8 |
In mancanza del rapporto aereoilluminante,
aerazione forzata |
Calabria (solo locali commerciali) |
2,7 metri |
1/15 |
In mancanza del rapporto aereoilluminante,
aerazione forzata. Soppalcabili i locali di più di 5 metri di
altezza |
Liguria (locali abitativi e per il turistico-ricettivo) |
2,3 metri |
1/16 |
Vietati gli scavi e la modifica della
sagoma dell’edificio. Rispetto dei requisiti
igienico-edilizi comunali |
Puglia (solo seminterrati se
residenziali, anche interrati se terziari e commerciali) |
2,7 metri |
1/8 |
In mancanza del rapporto aereoilluminante,
aerazione forzata. Necessaria l’accessibilità totale anche
ai soggetti con ridotta capacità motoria. Rispetto norme su consumi
energetici, sicurezza del lavoro e antincendio |
Sicilia (residenze) |
2,4 metri |
1/8 |
- |
Umbria (seminterrati, a residenza o a
servizi) |
2,2 metri |
1/16 |
Idonee
soluzioni per l’isolamento e la ventilazione delle pareti interrate e dei
pavimenti. In mancanza del rapporto aereoilluminante, aerazione
forzata. |
Fonte: Ufficio Studi Confappi-Federamministratori