Ingrandire la propria casa inglobando nei locali il sottotetto o trasformando l'ex soffitta in un appartamento autonomo fa gola a molti. Tant'è vero che c'è chi lo ha fatto, senza chiedere permesso a nessuno. Con gravi rischi, perché così ha commesso un abuso edilizio denunciabile anche ad anni di distanza dal fattaccio da chiunque, per esempio da un vicino di casa invidioso.
Un tempo, forse, il gioco valeva la candela: prima o poi capitava un condono edilizio e, pagando una multa, si metteva a posto tutto. Oggi le cose sembrano cambiate: ci si è resi conto, in Parlamento, che ogni sanatoria era più occasione di commettere nuovi abusi piuttosto che di mettere le cose in regola. In compenso, in varie regioni sono state varate leggi che rendono più semplice rendere i sottotetti abitabili, pur restando nella legalità. Con questo articolo l'Ufficio Studi della Confappi ha voluto sintetizzare, per Cose di Casa, tutte le norme in proposito.
Le prime due domande da farsi
Prima di rimboccarsi le maniche e dare il via ai lavori, bisogna saper rispondere a due domande cruciali. E cioè:
1) Di chi è il sottotetto? E' senz'altro mio od appartiene a qualcun altro (per esempio il condominio)? Per saperlo, leggete il box a parte.
2) Come voglio utilizzarlo? Come parte dell'abitazione (stanze da letto, studio o soggiorno)? Oppure come parte dei servizi (bagno in più, guardaroba, corridoio di collegamento)? O, infine, come semplice deposito per oggetti e mobili che ingombrano la casa? Nei primi due casi il solaio dovrà avere quasi sempre la caratteristica dell' <abitabilità>, di cui parleremo nel prossimo paragrafo.
Sottotetti ed abitabilità
Perché un sottotetto sia "abitabile", cioè permetta la permanenza al suo interno di persone, le leggi nazionali fissano due parametri-base:
Cioè se il pavimento (ripostigli chiusi esclusi) misura per esempio 40 metri quadrati, la parte vetrata delle finestre deve essere perlomeno di 5 metri quadrati (1/8 di 40 metri quadri).
Queste norme rigide e che risalgono a diversi anni fa (decreto ministeriale 5 luglio 1977, legge 457/78) sono state però notevolmente ammorbidite da varie leggi regionali (vedi tabella).
Altezza dei sottotetti
Le leggi regionali fissano due parametri: l'altezza minima e l'altezza "media ponderale". Per l'altezza minima vale quanto già detto. Per esempio, in Lombardia essa è pari a 1,5 metri: gli spazi inferiori a questa misura vanno chiusi da armadietti. L'altezza media è invece, sempre in Lombardia, uguale a 2,4 metri per i locali normali. Si fa quindi una media tra l'altezza massima del sottotetto e l'altezza minima di 1,5 metri consentita.
Il calcolo non è semplice e va eseguito da un tecnico, perché esistono solai con tetto a pendenza regolare ed altri che, invece, sono pieni di nicchie e sbalzi. Tuttavia anche un inesperto, con un metro in mano, può cercare di capire se non raggiungerà mai le misure minime consentite o se, forse, ha possibilità di rendere del tutto abitabile il sottotetto.
Rapporto areolluminante
Si chiama così, perché ci sono da assicurare due condizioni: luce e ricambio d'aria sufficiente.
Per le leggi regionali è in genere il rapporto tra la grandezza delle finestre è il pavimento del sottotetto. Ma non tutto il pavimento, solo quella parte dove si supera l'altezza minima consentita (per esempio in Veneto e in Emilia Romagna 1,8 metri).
Alcune leggi , come appunto quelle di queste due regioni, consentono per i sottotetti un rapporto areolliminante più basso di quello deciso dalle norme nazionali. Ripreso l'esempio del sottotetto di 40 metri quadrati di superficie utile, lucernai e finestre mansardate in Emilia Romagna e Veneto devono avere superfici vetrate minime di solo 1/16 (anziché 1/8). E cioè di 2,5 metri quadrati (anziché di 8 metri quadrati).
L'importanza dei regolamenti edilizi
Attenzione: i singoli comuni sono liberi di stabilire, attraverso regolamenti edilizi e norme tecniche urbanistiche, misure diverse, anche per singole parti del loro territorio (quartieri storici per esempio, oppure palazzi con valore artistico).
In ogni caso non potranno stabilire regole più favorevoli per il cittadino, ma solo norme più rigide.
Inoltre bisogna tener contoche esistono regole sia nazionali che, soprattutto, locali che impongono certe caratteristiche minime di volume dei locali abitabili, oltre a vari altri accorgimenti (per esempio un bagno quasi sempre non può dare direttamente su una stanza, ma deve avere uno spazietto prima, l'anti-bagno).
Le nuove regole regionali
Oltre alle condizioni in tabella, le leggi delle singole regioni ne elencano altre. Tra quelle comuni (Basilicata esclusa) , esiste il fatto che la trasformazione in locali abitabili dei sottotetti impone di versare al comune i cosiddetti "oneri di urbanizzazione" e il cosiddetto "contributo sul costo di costruzione". Sono somme in denaro che cambiano da comune a comune.
Lombardia
Emilia Romagna e Veneto
Piemonte
Basilicata
Se il sottotetto è collegato a un'abitazione esistente, è un' "opera interna". Quindi basta presentare una relazione da parte di un tecnico in comune: non occorre avere un permesso esplicito e non si paga l'amministrazione pubblica . In tal caso si possono anche realizzare tranquillamente scale, botole per il collegamento eccetera.
Se il sottotetto diviene un'abitazione autonoma, invece:
Condizioni per ottenere l'abitabilità nei sottotetti
Regione (legge) |
Altezza media locali ad abitazione | Altezza media locali a servizi | Altezza media locali abitazioni montane | Rapporto areoilluminante minimo* |
Legge nazionale n. 457/78 art. 43, Dm Sanità . 5 / 7 / 75 | 2,70 metri | 2,40 metri | 2,55 metri | 1/8 |
Lombardia Lreg Lombardia 19 11 99 n 22 e 15 07 96 n 15 |
240 m per la parte sopra 1,50 m | 2,10 m per la parte sopra 1,50 m | - |
|
Veneto Lreg Veneto 6 4 99 n 12 |
2,40 m per la parte sopra 1,80 m | 2,20 m per la parte sopra 1,80 m | 2,20 m per la parte sopra 1,60 m | 1/16 |
Emilia Romagna L Reg Emilia 6 4 98 n 11 |
2,40 m per la parte sopra 1,80 m | 2,20 m per la parte sopra 1,80 m | 2,20 m per la parte sopra 1,80 m | 1/16 |
Piemonte L Reg Piemonte 6 8 98 n 21 |
2,40 m per la parte sopra 1,60 m | 2,20 m per la parte sopra 1,40 m | 2,20 m per la parte sopra 1,40 (locali abitazione) 2,00 m per la parte sopra 1,20 (servizi) | - |
Basilicata* Lreg Basilicata 22 2 00 n 10 e 26 1 98 n 5 |
2,40 per la parte sopra 1,40 |
1/10 |
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Provincia Trento*** (Dpgp 23 2 98 n 5) |
2,05 su metà della superficie calpestabile, altezza minima 1,50, ferma restando la cubatura minima per vano abitabile | - |
1/25 |
*Rapporto tra la superficie del pavimento e quella delle finestre
Fonte: Ufficio Studi Confappi (Confederazione piccola proprietà immobiliare)
Di chi è il sottotetto
E' del proprietario dell'appartamento sottostante, quando:
risulta esse suo da un atto di proprietà
oppure
E' del condominio, quando:
risulta esse suo da un atto di proprietà
oppure