Certezze e dubbi sulla detrazione del 55% sul risparmio energetico

 

La detrazione fiscale del 55% per cento sul risparmio energetico si applica, per le spese pagate nel 2007, in cinque diversi casi:

- interventi di risparmio energetico in edifici esistenti alla data del 31 dicembre 2006 (decreto applicativo: ministero dell’Economia e Finanze 19 febbraio 2007);

 - interventi in edifici realizzati dall’1 gennaio 1007 di perlomeno10 mila metri cubi di volumetria (decreto applicativo ancora da emanare);

 -acquisto e installazione di motori ad alta efficienza elettrica ed inverter, di fatto per impianti industriali e grandi superfici commerciali (due decreti applicativi del ministero dello Sviluppo 19 febbraio 2007);

 - sostituzione di frigoriferi e congelatori con apparecchi ad alto rendimento (decreto applicativo: ancora da emanare);

 - impianti di illuminazione negli edifici commerciali (circolare Entrate 27/04/2007 n. 24).

Ci occuperemo qui solo della prima categoria di interventi, che riguarda anche i condomini esistenti.

I lavori agevolati, gli importi e le rateizzazioni sono riportati nella tabella: ci preme qui ricordare che gli interventi definibili come di “riqualificazione energetica” prevedono opere radicali (cappottatura dell’involucro esterno dell’edificio con materiali isolanti, doppi vetri, installazione di caldaie a condensazione di nuova generazione e contabilizzazione dell’impianto centralizzato, cioè la possibilità di spegnere o regolare il calore in ogni appartamento e, al limite, in ogni stanza). Ma anche quelli di coibentazione sono alquanto consistenti, e comportano, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, non solo l’installazione di pannelli coibentanti su strutture verticali, pavimenti e soffitti, ma anche la sostituzione di tutti gli infissi con altri a doppi vetri.

E’ probabile quindi che nei condomini le opere più facilmente realizzabili siano la sostituzione di caldaie tradizionali con altre a condensazione e, più raramente, l’installazione di pannelli solari. Per quanto attiene alle caldaie, il più grosso ostacolo da superare sarà il fatto che su tutti i caloriferi negli appartamenti devono essere installate valvole termostatiche: si tratta di dispositivi già presenti su tutti gli elementi radianti di recente installazione, che possono però essere inesistenti sugli impianti costruiti prima degli Anni ‘90. In tal caso i costi della trasformazione potrebbero essere rilevanti.

Iter burocratico. Per ottenere la detrazione occorrerà, nei condomini, pagare le spese per le opere tramite apposito bonifico bancario (è escluso solo per i titolari di reddito d’impresa).

Altre tre condizioni sono fissate dal Decreto del 19 febbraio. In particolare un tecnico abilitato dovrà::

-          asseverare la rispondenza degli interventi alle prescrizioni del decreto stesso;

-          compilare l’attestato di qualificazione energetica (allegato A al decreto);

-          compilare la scheda informativa sull’intervento (allegato F al decreto).

Questi tre documenti vanno inviati all’Enea (Ente nazionale nuove tecnologie e ambiente). Due sono i metodi per l’invio:

- loro compilazione tramite il sito www.acs.enea.it (i moduli saranno però disponibili dal 30 aprile):

- oppure raccomandata con ricevuta semplice, al Dipartimento ambiente, cambiamenti globali e sviluppo sostenibile, via Anguillarese n. 301 - 00123 Santa Maria di Galeria (Roma).

 

Burocrazia e requisiti: i dubbi Il decreto, purtroppo, non risponde ad alcune domande fondamentali. Per esempio: occorre comunque inviare a al Centro servizi di Pescara (via Rio Sparto 21), la comunicazione di inizio lavori, come accade per la detrazione del 36%? L’inesistenza di un apposito modello, il fatto che il decreto non ne faccia cenno e voci (non ufficiali, però) da parte delle Entrate, farebbero propendere per il “no”. Tuttavia il comma 348 della Finanziaria 2007 rimanda, per la concessione della detrazione, all'articolo 1 della legge 449/97 e al Dm 41/98, che prevedono l'invio della comunicazione. Inoltre pare strano che per il 36% si pretendano numerosi requisiti (per esempio pagamento dell’Ici dal 1997, tabelle millesimi condominiali di ripartizione, assensi edilizi e quant’altro), mentre per il 55% basti solo inviare prospetti tecnici all’Enea. Quindi, allo stato dei fatti (e in attesa di chiarimenti), l’invio è comunque consigliabile, così come lo è la compilazione dell’ultima parte del modello di comunicazione che riporta l’autocertificazione di essere in possesso di tutti i documenti necessari.

Un secondo dubbio è: valgono, per il 55%, tutta quella serie di precisazioni fornite in occasione di circolari, risoluzioni, tavole rotonde e guide al contribuente emanate dall’Agenzia delle Entrate per la detrazione del 36%? Stiamo parlando, ovviamente, di quei chiarimenti che logicamente possono adattarsi a questo nuovo tipo di detrazione. Lo stesso comma 348 della Finanziaria 2007 farebbe ritenere di sì, ma, ancora una volta, il decreto non spende una riga a proposito.

Un esempio. C’è la possibilità dei familiari di chi esegue i lavori di contribuire alla spesa (e detrarne percentualmente l’importo dalle proprie dichiarazione dei redditi)? Si tratta di una facilitazione-chiave, dal momento che la detrazione del 55% si gode in tre sole rate (e non in 10) e quindi il contribuente potrebbe non avere “capienza fiscale” per goderne per intero. Ma la lista degli altri dubbi possibili è lunga. I tetti di spesa agevolabile sono rapportati a ciascuna unità immobiliare o a ciascuna abilitazione edilizia? L’imprenditore edile-impiantistico, che esegue i lavori sulla propria casa, deve autofatturarli, senza bonifico? Si può godere contemporaneamente delle due detrazioni, del 55 e del 36%, la prima solo per gli interventi di risparmio energetico e l’altra per opere di altro tipo? E via elencando…

Infine un ultimo dubbio, tipico solo della detrazione sul risparmio energetico. Gli impianti fotovoltaici, se componenti integranti delle opere per ottenere la cosiddetta “riqualificazione energetica dell’edificio”, raggiungendo gli standard di risparmio previsto, possono cumulare la detrazione del 55% alle agevolazioni previste per il cosiddetto “conto energia”? Si tratta della possibilità di ottenere un contributo per ogni chilowatt prodotto anche a proprio uso e consumo, previsto attualmente dal decreto sul fotovoltaico del ministero dello Sviluppo 19/2/2007. La risposta è forse negativa. Benché né la Finanziaria né il Decreto delle Entrate lo escludano, lo stesso Decreto del Ministero dello Sviluppo (articolo 9) impedisce espressamente il cumulo con la detrazione del 36%, nonché con altri contributi statali in conto capitale o interessi (per quanto non parli espressamente del 55%). Quindi, l’interpretazione più logica sarebbe che solo se non si accede ai contributi del conto energia, l’installazione di pannelli fotovoltaici, può essere agevolata dalla detrazione del 55%, perché sia integrata all’interno di altre opere di riqualificazione energetica,.:Ma anche su ciò possono esistere incertezze, dal momento che la mera installazione del fotovoltaico, senza altre opere di riqualificazione, non è agevolata dalla detrazione (solo i pannelli solari lo sono).

 

 

Tipo di intervento

Detrazione

Tetto di spesa (euro)

“Sconto” max (euro)

N. rate

Obiettivi da conseguire

Edifici esistenti

Riqualificazione energetica di edifici esistenti

55%

181.818

100.000

3

Valore limite di fabbisogno inferiore al 20% di quelli in allegato C, commi 1, tab. 1 Dlgs n. 192/2005

Coibentazione coperture, pavimenti, infissi

55%

109.091

60.000

3

Requisiti di trasmittanza predeterminati dalla finanziaria 2007 e dal Dlgs n. 192/2005

Pannelli solari

55%

109.091

60.000

3

garanzia di 5 anni dei pannelli e di 2 anni delle componenti e certificazione di qualità conforme alle norme UNI 12975

Caldaie a condensazione

55%

54.545

30.000

3

Valvole termostatiche su tutti i caloriferi, tranne nei casi di riscaldamento a pavimento. Per le caldaie centralizzate da 100 kw in su, bruciatore di tipo modulante, centralina di regolazione che agisce sul bruciatore, pompa di tipo elettronico a giri variabili.

Nuovi edifici

Determinato valore di risparmio energetico conseguito

55%

extra costi sopportati per raggiungere valore

-

1

Valore limite di fabbisogno inferiore 50% valori in allegato C, commi 1, tab. 1 Dlgs n. 192/2005 per metro quadrato utile

 

Fonte: elaborazione Ufficio Studi Confappi-Federamministratori