Certezze e dubbi sulla detrazione del 55% sul risparmio energetico
La detrazione fiscale
del 55% per cento sul risparmio energetico si applica, per le spese pagate nel
2007, in cinque diversi casi:
-
interventi di risparmio energetico in edifici esistenti alla data del 31
dicembre 2006 (decreto applicativo: ministero dell’Economia e Finanze
19 febbraio 2007);
- interventi in edifici
realizzati dall’1 gennaio 1007 di perlomeno10 mila metri cubi di volumetria
(decreto applicativo ancora da emanare);
-acquisto e installazione di
motori ad alta efficienza elettrica ed inverter, di fatto per impianti industriali e grandi
superfici commerciali (due decreti
applicativi del ministero dello Sviluppo 19 febbraio 2007);
- sostituzione di frigoriferi
e congelatori con apparecchi ad alto rendimento (decreto applicativo: ancora da emanare);
- impianti di illuminazione
negli edifici commerciali (circolare Entrate 27/04/2007 n. 24).
Ci occuperemo qui
solo della prima categoria di interventi, che riguarda
anche i condomini esistenti.
I lavori agevolati,
gli importi e le rateizzazioni sono riportati nella tabella: ci preme qui
ricordare che gli interventi definibili come di “riqualificazione energetica”
prevedono opere radicali (cappottatura dell’involucro
esterno dell’edificio con materiali isolanti, doppi vetri, installazione di
caldaie a condensazione di nuova generazione e contabilizzazione dell’impianto
centralizzato, cioè la possibilità di spegnere o
regolare il calore in ogni appartamento e, al limite, in ogni stanza). Ma anche quelli di coibentazione sono alquanto consistenti,
e comportano, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, non solo
l’installazione di pannelli coibentanti su strutture
verticali, pavimenti e soffitti, ma anche la sostituzione di tutti gli infissi
con altri a doppi vetri.
E’ probabile quindi
che nei condomini le opere più facilmente realizzabili siano la sostituzione di
caldaie tradizionali con altre a condensazione e, più raramente,
l’installazione di pannelli solari. Per quanto attiene alle caldaie, il più
grosso ostacolo da superare sarà il fatto che su tutti
i caloriferi negli appartamenti devono essere installate valvole termostatiche:
si tratta di dispositivi già presenti su tutti gli elementi radianti di recente
installazione, che possono però essere inesistenti sugli impianti costruiti
prima degli Anni ‘90. In tal caso i costi della trasformazione potrebbero
essere rilevanti.
Iter burocratico. Per ottenere la
detrazione occorrerà, nei condomini, pagare le spese per le opere tramite apposito bonifico bancario (è escluso solo per i titolari di
reddito d’impresa).
Altre tre condizioni
sono fissate dal Decreto del 19 febbraio. In particolare un
tecnico abilitato dovrà::
-
asseverare
la rispondenza degli interventi alle prescrizioni del decreto stesso;
-
compilare
l’attestato di qualificazione energetica (allegato A al decreto);
-
compilare
la scheda informativa sull’intervento (allegato F al decreto).
Questi tre documenti
vanno inviati all’Enea (Ente nazionale nuove tecnologie e ambiente). Due sono i
metodi per l’invio:
- loro compilazione tramite il sito www.acs.enea.it (i moduli saranno però disponibili dal 30 aprile):
- oppure
raccomandata con ricevuta semplice, al Dipartimento ambiente, cambiamenti globali e sviluppo sostenibile, via Anguillarese
n. 301 - 00123 Santa Maria di Galeria (Roma).
Burocrazia e requisiti: i dubbi Il decreto,
purtroppo, non risponde ad alcune domande fondamentali. Per esempio: occorre comunque inviare a al Centro servizi di Pescara (via Rio
Sparto 21), la comunicazione di inizio lavori, come accade per la detrazione
del 36%? L’inesistenza di un apposito modello, il
fatto che il decreto non ne faccia cenno e voci (non ufficiali, però) da parte
delle Entrate, farebbero propendere per il “no”. Tuttavia il comma 348 della
Finanziaria 2007 rimanda, per la concessione della detrazione, all'articolo 1
della legge 449/97 e al Dm 41/98, che prevedono
l'invio della comunicazione. Inoltre pare strano che
per il 36% si pretendano numerosi requisiti (per esempio pagamento dell’Ici dal 1997, tabelle millesimi condominiali di
ripartizione, assensi edilizi e quant’altro), mentre
per il 55% basti solo inviare prospetti tecnici all’Enea. Quindi, allo stato
dei fatti (e in attesa di chiarimenti), l’invio è
comunque consigliabile, così come lo è la compilazione dell’ultima parte del
modello di comunicazione che riporta l’autocertificazione di essere in possesso
di tutti i documenti necessari.
Un secondo dubbio è:
valgono, per il 55%, tutta quella serie di precisazioni fornite in occasione di
circolari, risoluzioni, tavole rotonde e guide al contribuente emanate
dall’Agenzia delle Entrate per la detrazione del 36%? Stiamo parlando, ovviamente,
di quei chiarimenti che logicamente possono adattarsi a questo nuovo tipo di
detrazione. Lo stesso comma 348 della Finanziaria 2007
farebbe ritenere di sì, ma, ancora una volta, il decreto non spende una riga a
proposito.
Un esempio. C’è la possibilità
dei familiari di chi esegue i lavori di contribuire alla spesa (e detrarne
percentualmente l’importo dalle proprie dichiarazione dei redditi)? Si tratta
di una facilitazione-chiave, dal momento che la detrazione del 55% si gode in
tre sole rate (e non in 10) e quindi il contribuente potrebbe non avere
“capienza fiscale” per goderne per intero. Ma la lista
degli altri dubbi possibili è lunga. I tetti di spesa agevolabile sono
rapportati a ciascuna unità immobiliare o a ciascuna
abilitazione edilizia? L’imprenditore edile-impiantistico,
che esegue i lavori sulla propria casa, deve autofatturarli,
senza bonifico? Si può godere contemporaneamente delle due detrazioni, del 55 e
del 36%, la prima solo per gli interventi di risparmio energetico e l’altra per
opere di altro tipo? E via
elencando…
Infine un ultimo
dubbio, tipico solo della detrazione sul risparmio energetico. Gli impianti
fotovoltaici, se componenti integranti delle opere per
ottenere la cosiddetta “riqualificazione energetica dell’edificio”,
raggiungendo gli standard di risparmio previsto, possono cumulare la detrazione
del 55% alle agevolazioni previste per il cosiddetto “conto energia”? Si tratta
della possibilità di ottenere un contributo per ogni chilowatt prodotto anche a
proprio uso e consumo, previsto attualmente dal
decreto sul fotovoltaico del ministero dello Sviluppo 19/2/2007. La risposta è
forse negativa. Benché né la Finanziaria né il Decreto delle Entrate lo escludano, lo stesso Decreto del Ministero dello Sviluppo
(articolo 9) impedisce espressamente il cumulo con la detrazione del 36%,
nonché con altri contributi statali in conto capitale o interessi (per quanto
non parli espressamente del 55%). Quindi, l’interpretazione più logica sarebbe
che solo se non si accede ai contributi del conto
energia, l’installazione di pannelli fotovoltaici, può essere agevolata dalla
detrazione del 55%, perché sia integrata all’interno di altre opere di
riqualificazione energetica,.:Ma anche su ciò possono esistere incertezze, dal
momento che la mera installazione del fotovoltaico, senza altre opere di
riqualificazione, non è agevolata dalla detrazione (solo i pannelli solari lo
sono).
Tipo di intervento |
Detrazione |
Tetto di spesa (euro) |
“Sconto” max (euro) |
N. rate |
Obiettivi da conseguire |
Edifici esistenti |
|||||
Riqualificazione
energetica di edifici esistenti |
55% |
181.818 |
100.000 |
3 |
Valore limite di
fabbisogno inferiore al 20% di quelli in allegato C, commi 1, tab. 1 Dlgs n. 192/2005 |
Coibentazione
coperture, pavimenti, infissi |
55% |
109.091 |
60.000 |
3 |
Requisiti di
trasmittanza predeterminati dalla finanziaria 2007 e dal Dlgs n. 192/2005 |
Pannelli solari |
55% |
109.091 |
60.000 |
3 |
garanzia di 5 anni dei
pannelli e di 2 anni delle componenti e certificazione di qualità conforme
alle norme UNI 12975 |
Caldaie a
condensazione |
55% |
54.545 |
30.000 |
3 |
Valvole
termostatiche su tutti i caloriferi, tranne nei casi di
riscaldamento a pavimento. Per le caldaie centralizzate da 100 kw in su, bruciatore di tipo
modulante, centralina di regolazione che agisce sul bruciatore, pompa di tipo
elettronico a giri variabili. |
Nuovi edifici |
|||||
Determinato valore
di risparmio energetico conseguito |
55% |
extra costi sopportati per raggiungere
valore |
- |
1 |
Valore limite di
fabbisogno inferiore 50% valori in allegato C, commi 1, tab. 1 Dlgs n.
192/2005 per metro quadrato utile |
Fonte: elaborazione
Ufficio Studi Confappi-Federamministratori