Dichiarazione di
conformità sostitutiva per il passato
Impianti: riviste tutte le norme sulla sicurezza
Nuovi obblighi nei rogiti immobiliari
Abrogate e
sostituite, con un semplice decreto ministeriale, tutte
le norme-base sulla sicurezza degli impianti. Si va dalla legge 46/90 (di cui
sopravvivono solo tre articoli), al suo regolamento di attuazione
(Dpr 447/1991), fino a tutte le regole sugli impianti
contenute nel Testo unico dell’edilizia, il Dpr n.
380/2001. Queste ultime, a dire il vero, sono norme fantasma,
dal momento che, grazie una serie di proroghe, non sono mai entrate in
vigore. A lanciare questa “bomba” è il decreto del Ministero dello Sviluppo 22
gennaio 2008, n. 37, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 12 marzo2008, in
forza dell’articolo 3 della legge 26 febbraio 2007, n. 17.,
che gli conferiva tali poteri.
Le novità sono
tante: occupiamoci solo di quelle che coinvolgono la maggioranza dei cittadini.
Al decreto sono
allegati i nuovi modelli di dichiarazione di conformità degli impianti,
rilasciati dall’installatore, di cui “fanno parte integrante la relazione
contenente la tipologia dei materiali impiegati, nonché
il progetto”. Di per sé, i due modelli
(uno per l’impresa installatrice e uno per un tecnico esterno)non sono troppo
differenti da l’unico vecchio. Le vere novità sono
due. La prima è che il cittadino deve consegnare all’azienda del gas,
dell’energia elettrica o dell’acqua copia della dichiarazione di conformità dell'impianto al momento dell’allacciamento
(obbligo già attivo, ma solo per il metano, ai sensi dell’art. 16 della
delibera n. 40 del 2004 dell’Autorità per l’energia elettrica e gas). La
seconda novità sta nel fatto che per i vecchi impianti, in cui la dichiarazione
di conformità prevista non sia stata prodotta o non sia
più reperibile, anzichè da un installatore la
dichiarazione può essere compilata a posteriori da un professionista iscritto
all'albo che abbia esercitato la professione per almeno cinque anni nel settore
di competenza. Tale documento sostitutivo (che nella prassi è già stato
utilizzato, per risolvere alcuni problemi), diviene indispensabile in caso di
compravendita dell’immobile, perché dovrebbe essere allegato dal venditore al
rogito.
Il progetto è
necessario per tutti gli impianti, esclusi ascensori e i montacarichi (ma solo
perché se ne occupano altre norme apposite). Solo che
ne vengono varati due tipi: uno semplificato, che può
essere redatto dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice, e uno più
complesso, sottoscritto da un professionista iscritto agli albi professionali
secondo le specifiche competenze tecniche.
Quello semplificato
vede allegato un elaborato tecnico costituito almeno dallo schema dell'impianto
da realizzare eventualmente integrato con la necessaria documentazione tecnica con
le varianti introdotte in corso d'opera. Quello complesso è previsto per impianti
di un certo rilievo. Per esempio quelli elettrici di potenza oltre i 6 kw, quelli di riscaldamento con canne fumarie collettive
ramificate (abbastanza comuni nei condomini), quelli con caldaie centralizzate
che superano i 50 kw di potenza (condomini medio-grandi), gli impianti antincendio che necessitano del Cpi (certificato
di prevenzione), come per esempio i garage oltre i 9 posti auto o i locali che
ospitano caldaie centralizzate a metano.
I progetti vanno
depositati presso lo sportello unico per l'edilizia del comune (se non esiste,
è probabile che lo sostituisca l’Ufficio tecnico, comunale).
Viene
ribadito che per gli impianti elettrici costruiti prima del 1990 non è indispensabile
la messa a terra: basta un interruttore differenziale avente corrente
differenziale nominale non superiore a 30 mA.
L’articolo 9
riprende il dettato dell’articolo 115 del Testo unico dell’edilizia: per
ottenere il certificato di agibilità di un immobile
occorre sia la dichiarazione di conformità che il certificato di collaudo degli
impianti installati.
Una novità è nel
comma 3 dell’articolo 11: vi è un controllo incrociato delle Camere di
commercio, cui giungono copia dei certificati di
conformità, per vedere se l’impresa è iscritta agli appositi registri. Inoltre
l’articolo 12 impone che nel cartello informativo da apporre all'inizio dei
lavori per la costruzione o ristrutturazione dell'edificio, l’impresa
installatrice riporti i propri dati identificativi e
il nome dell’eventuale progettista. Parrebbe (ma non è certo) che il cartello
non sia necessario quando si installa semplicemente un
impianto e non si ristruttura l’edificio (è il caso, per esempio, della posa in
opera di un antenna Tv o di un padellone satellitare).
Infine le sanzioni:
per uno svarione legislativo non sono abrogate quelle della legge n. 46 del
1990 (raddoppiate dalla legge n. 17/2007), ma se ne varano di nuove. E cioè, da cento a mille euro per mancata dichiarazione di
conformità, da mille a diecimila “con riferimento all'entità e complessità
dell'impianto e al grado di pericolosità” per tutte le altre violazioni. Nulli
i contratti stipulati da imprese non abilitate.
Con “patti contrari” si evita di allegare i documenti ai rogiti
Nelle compravendite
di un immobile e, più in generale, in tutti gli atti di trasferimento “a
qualsiasi titolo”, occorrerà inserire una dichiarazione del venditore che garantisce
che gli impianti sono in regola con le norme vigenti sulla sicurezza degli
impianti. Non solo: bisognerà anche allegare le loro dichiarazioni
di conformità “salvo espressi patti contrari”.
La stessa
documentazione va consegnata anche al soggetto che utilizza, a qualsiasi
titolo, l'immobile (per esempio all’inquilino o al comodatario). La
dichiarazione di conformità dell’installatore potrà essere sostituita da una
“dichiarazione di rispondenza” compilata da un professionista iscritto all'albo
professionale per le specifiche competenze, qualora non sia stata resa in
passato o non sia reperibile (anche se così non ci si
pone al riparo dalle sanzioni previste, da cento a mille euro). E quanto stabilisce l’articolo 13 del nuovo decreto.
Come spesso accade, l’articolo è scritto male. Innanzitutto gli atti di
trasferimento “a qualsiasi titolo” non sono solo le compravendite. Quindi perché parlare solo degli obblighi del venditore? E chi dà l’immobile in donazione? Poi, l’utilizzatore,
sempre “a qualsiasi titolo” di un immobile è anche chi è ospitato dai parenti,
chi prende un appartamento turistico in affitto per un giorno, e così via.
Occorrerà consegnare anche a lui la documentazione?
Ma
il nocciolo della questione è un altro. A meno che l’acquirente di un immobile si impunti, forse le parti dichiareranno nell’atto che la
documentazione non è necessaria. Infatti il suo
reperimento potrebbe ritardare il rogito stesso, anche di molto tempo, e lo
stesso acquirente si è in genere impegnato a concluderlo a una certa data.
Inoltre si costringe il venditore non solo a pagare un tecnico specializzato,
ma anche ad auto-denunciarsi e a rischiare le sanzioni. E
la responsabilità dei notai? E’ limitata. Basta che facciano inserire la
dichiarazione del venditore, non sono certo obbligati a verificare se è vera.
Guida ai principali articoli
Art.
1 Specificati con più esattezza rispetto al passato gli impianti per cui vale la norma. Importante: i requisiti di sicurezza
imposti per uno specifico impianto, anche da norme passate o comunitarie,
prevalgono su questo decreto.
Art.
3 Imprese abilitate. C’è’incompatibilità del responsabile tecnico della
certificazione con l’attività continuativa in altre
imprese. Sancito il fatto che nella dichiarazione di
inizio attività dell’impresa vadano indicati per quale lettera e quale voce
dell’articolo 1 del decreto intendono esercitare l'attività, nonché il possesso
dei requisiti tecnico-professionali.
Art.
4 Requisiti. Passa da un anno a due anni il periodo continuativo
di inserimento in una impresa del settore, se si possiede un diploma di scuola
secondaria superiore specializzata. In caso di sola formazione professionale,
il periodo cresce da 2 a 4 anni.
Art.
5. Progettazione degli impianti. Necessaria per tutti, anche
se si distingue tra quella redatta dal responsabile tecnico dell'impresa
installatrice e quella redatta da un professionista iscritto agli albi
professionali.
Art.
6. Imprese responsabili della corretta installazione, che può
seguire anche le regole di un Paese estero, membro dell'Unione europea.
Per le attività produttive si applica il Dpcm 31
marzo 1989.
Art.
7 Nuovi modelli di conformità degli impianti. Nei rifacimenti parziali
progetto, conformità e collaudo si riferiscono alla sola parte degli impianti rifatti,
ma tengono conto della sicurezza e funzionalità
dell'intero impianto.
Art.
8. Responsabilità del proprietario. Comprendono non solo la nomina
dell’installatore qualificato, ma anche l’uso e la manutenzione tenendo conto
delle istruzioni del costruttore e dell’installatore. Prevista la sospensione
della fornitura di gas, energia elettrica o acqua, previo congruo avviso, se a
richiesta non si invia la documentazione relativa.
Art.
9. Certificato di agibilità. Per averlo, occorre la
certificazione e il collaudo degli impianti.
Art.
11. I documenti vanno depositati presso lo sportello unico per l'edilizia comunale.
Art.
12. Cartelli informativi nei cantieri su chi è l’installatore
e il progettista degli impianti.
Art.
13. Rogiti con allegata la certificazione.
Art.
15. Sanzioni per committenti e installatori. Per questi
ultimi, alla terza violazione, sospensione dell'iscrizione dal registro delle
imprese o dall'albo provinciale delle imprese artigiane e provvedimenti
disciplinari.
Pubblichiamo il
testo del Decreto Sviluppo - 22 gennaio 2008, n. 37
Regolamento
concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a)
della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in
materia di attività di installazione degli impianti
all'interno degli edifici. (GU n. 61 del 12-3-2008 )
testo in vigore dal:
27-3-2008
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL
TERRITORIO E DEL MARE
Visto l'articolo 87, comma quinto, della
Costituzione;
Visto l'articolo
11-quaterdecies, comma 13, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2005, n.
203, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, della
legge 2 dicembre 2005, n. 248, recante misure di contrasto all'evasione fiscale
e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria;
Visto l'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visti gli articoli 8, 14 e 16 della legge 5
marzo 1990, n. 46, recante norme per la sicurezza degli impianti;
Visto il decreto del Presidente della
Repubblica 18 aprile 1994, n. 392, recante il Regolamento recante disciplina
del procedimento di riconoscimento delle imprese ai fini della
installazione, ampliamento e trasformazione degli impianti nel rispetto
delle norme di sicurezza;
Vista la legge 5 gennaio 1996, n. 25, recante
differimento di termini previsti da disposizioni legislative nel settore delle
attività produttive ed altre disposizioni urgenti in materia e successive
modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della
Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558, recante il regolamento recante norme per
la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese, nonché per la semplificazione dei procedimenti relativi alla
denuncia di inizio di attività e per la domanda di iscrizione all'albo delle
imprese artigiane o al registro delle imprese per particolari categorie di
attività soggette alla verifica di determinati requisiti tecnici;
Visto il decreto del Presidente della
Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, recante il regolamento recante norme per
l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei
procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio e successive
modificazioni;
Visto l'articolo 1-quater del decreto-legge 12
maggio 2006, n. 173, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 12
luglio 2006, n. 228, recante proroga di termini per l'emanazione di atti di natura regolamentare.
Visto l'articolo 3,
comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300 (Proroga di termini
previsti da disposizioni legislative e disposizioni diverse),
convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 2007, n. 17;
Udito il parere del
Consiglio di Stato, Sezione Consultiva per gli Atti Normativi, espresso
nell'adunanza generale del 7 maggio 2007, n. 159/2007;
Vista la comunicazione al Presidente del
Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1998, effettuata con nota n. 0018603-17. 8. 2/1
del 16 novembre 2007;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto
si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente
dalla destinazione d'uso, collocati all'interno degli stessi o delle relative
pertinenze. Se l'impianto é connesso a reti di
distribuzione si applica a partire dal punto di consegna della fornitura.
2. Gli impianti di cui al comma 1 sono
classificati come segue:
a) impianti di produzione, trasformazione,
trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di
protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli
impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;
b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli
impianti elettronici in genere;
c) impianti di riscaldamento, di
climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o
specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti
della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;
d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi
natura o specie;
e) impianti per la distribuzione e
l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di
evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione
dei locali;
f) impianti di sollevamento di persone o di
cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale
mobili e simili;
g) impianti di protezione antincendio.
3. Gli impianti o parti di impianto
che sono soggetti a requisiti di sicurezza prescritti in attuazione della
normativa comunitaria, ovvero di normativa specifica, non sono disciplinati,
per tali aspetti, dalle disposizioni del presente decreto.
--------------------------------------------------------------------------------
Note alle
premesse:
-
L'articolo 87, comma quinto, della Costituzione conferisce, tra l'altro, al
Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i
decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Il
testo dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera
a), del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, recante «Misure
di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria
e finanziaria.
(pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 3 ottobre 2005, n. 230) e convertito in legge, con
modificazioni, dall'articolo 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248 (Gazzetta
Ufficiale 2 dicembre 2005, n. 281, S. O. ), é il seguente:
«13.
Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle
attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio, emana uno o più decreti, ai sensi dell'articolo 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400, volti a disciplinare:
a) il
riordino delle disposizioni in materia di attività di
installazione degli impianti all'interno degli edifici;
Il testo dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri. », (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.
214, 5. 0. ), é il seguente:
«Art. 17 (Regolamenti). - (1. - 2. Omissis).
3. Con
decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di
competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente
conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più
ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando
la necessità di apposita autorizzazione da parte della
legge.
I
regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono
essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro
emanazione.
Il testo degli articoli 8, 14 e 16 della legge 5 marzo 1990,
n. 46, recante «Norme per la
sicurezza degli impianti» (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 marzo 1990,
n. 59), sono i seguenti:
«Art. 8 (Finanziamento dell'attività di
normazione tecnica). - 1. Il 3 per cento del contributo dovuto
annualmente dall'Istituto nazionale per la assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per l'attività di ricerca di cui
all'articolo 3, terzo comma, del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 597, é destinato
all'attività di normazione tecnica, di cui all'articolo 7 della presente legge,
svolta dall'UNI e dal CEI.
2. La somma di cui al comma 1, calcolata sull'ammontare del contributo
versato dall'INAIL nel corso dell'anno precedente, é iscritta a carico del
capitolo 3030, dello stato di previsione della spesa del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il 1990 e a carico delle
proiezioni del corrispondente capitolo per gli anni seguenti. ».
«Art. 14 (Verifiche). - 1. Per eseguire i collaudi, ove
previsti, e per accertare la conformità degli impianti alle disposizioni della
presente legge e della normativa vigente, i comuni, le unità sanitarie locali,
i comandi provinciali dei vigili del fuoco e l'Istituto superiore per la
prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) hanno facoltà di avvalersi della
collaborazione dei liberi professionisti, nell'ambito delle rispettive
competenze, di cui all'articolo 6, comma 1, secondo le modalità
stabilite dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 15.
2. Il
certificato di collaudo deve essere rilasciato entro tre mesi dalla
presentazione della relativa richiesta. ».
«Art. 16 (Sanzioni). - 1. Alla violazione di quanto previsto
dall'articolo 10 consegue, a carico del committente o del proprietario, secondo
le modalità previste dal regolamento di attuazione di
cui all'articolo 15, una sanzione amministrativa da lire centomila a lire
cinquecentomila. Alla violazione delle altre norme della presente legge
consegue, secondo le modalità previste dal medesimo
regolamento di attuazione, una sanzione amministrativa da lire un milione a
lire dieci milioni.
2. Il
regolamento di attuazione di cui all'articolo 15
determina le modalità della sospensione delle imprese dal registro o dall'albo
di cui all'articolo 2, comma 1, e dei provvedimenti disciplinari a carico dei
professionisti iscritti nei rispettivi albi, dopo la terza violazione delle
norme relative alla sicurezza degli impianti, nonché gli aggiornamenti
dell'entità delle sanzioni amministrative di cui al comma 1. ».
Il
decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 392,
«Regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle
imprese ai fini della installazione, ampliamento e
trasformazione degli impianti nel rispetto delle norme di sicurezza. », é pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 giugno 1994, n. 141,
Supplemento Ordinario.
La legge 5 gennaio 1996, n. 25, recante « Differimento di
termini previsti da disposizioni legislative nel settore delle attività
produttive ed altre disposizioni
urgenti in materia. », é pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 gennaio 1996,
n. 16.
Il decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre
1999, n. 558, recante «Regolamento
recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro
delle imprese, nonché per la semplificazione dei procedimenti relativi alla
denuncia di inizio di attività e per la domanda di iscrizione all'albo delle
imprese artigiane o al registro delle imprese per particolari categorie di
attività soggette alla verifica di determinati requisiti tecnici (numeri
94-97-98 dell'allegato 1 della legge. 15 marzo 1997, n. 59). é
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 novembre 2000, n. 272.
Il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999,
n. 162, recante «Regolamento
recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di
semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per
ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio. », é
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 giugno 1999, n. 134.
Il testo dell'articolo 1-quater del decreto-legge 12
maggio 2006, n. 173, (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 maggio 2006, n.
110) convertito in legge 12
luglio 2006, n. 228, recante «Proroga di termini per l'emanazione di atti di natura regolamentare. Ulteriori
proroghe per l'esercizio di deleghe legislative e in materia di istruzione.
»(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 luglio 2006, n. 160), é il seguente:
«1-quater.
(Proroga di termine in materia di patrimonio abitativo).
- 1. Il termine previsto dall'articolo 5-bis, comma 2, del decreto-legge 27
maggio 2005, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005,
n. 148, é prorogato fino all'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma
13, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e comunque non
oltre il 1° gennaio 2007.
- Il
testo dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300,(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2006, n.
300), convertito, con modificazioni, in legge 26 febbraio 2007, n. 17, recante
« Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
Disposizioni
di delegazione legislativa. » (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 26 febbraio
2007, n. 47, Supplemento Ordinario), é il seguente:
«Art. 3. (Disposizioni in materia di costruzioni, opere
infrastrutturali e lavori in edilizia). - 1. Il termine previsto dall'articolo
1-quater, comma 1, del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2006, n. 228, é prorogato fino alla data di entrata in vigore del regolamento recante norme sulla
sicurezza degli impianti, di cui all'articolo 11-quaterdecies, comma 13,
lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e, comunque, non oltre il
31 dicembre 2007. A decorrere dalla data di entrata in
vigore del regolamento di cui al primo periodo del presente comma, sono
abrogati il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6
dicembre 1991, n. 447, gli articoli da 107 a 121 del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e la legge 5
marzo 1990, n. 46, ad eccezione degli articoli 8, 14 e 16, le cui sanzioni
trovano applicazione in misura raddoppiata per le violazioni degli obblighi
previsti dallo stesso regolamento di cui al primo periodo del presente comma.
Art. 2.
Definizioni relative agli
impianti
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) punto di consegna delle forniture: il punto
in cui l'azienda fornitrice o distributrice rende disponibile all'utente
l'energia elettrica, il gas naturale o diverso, l'acqua, ovvero il punto di immissione del combustibile nel deposito collocato, anche
mediante comodato, presso l'utente;
b) potenza impegnata: il valore maggiore tra
la potenza impegnata contrattualmente con l'eventuale fornitore di energia, e la potenza nominale complessiva degli impianti
di autoproduzione eventualmente installati;
c) uffici tecnici interni: strutture
costituite da risorse umane e strumentali preposte all'impiantistica,
alla realizzazione degli impianti aziendali ed alla loro manutenzione i cui
responsabili posseggono i requisiti tecnico-professionali previsti
dall'articolo 4;
d) ordinaria manutenzione: gli interventi
finalizzati a contenere il degrado normale d'uso, nonché
a far fronte ad eventi accidentali che comportano la necessità di primi
interventi, che comunque non modificano la struttura dell'impianto su cui si
interviene o la sua destinazione d'uso secondo le prescrizioni previste dalla
normativa tecnica vigente e dal libretto di uso e manutenzione del costruttore;
e) impianti di produzione, trasformazione,
trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica: i circuiti di alimentazione degli apparecchi utilizzatori e delle prese
a spina con esclusione degli equipaggiamenti elettrici delle macchine, degli
utensili, degli apparecchi elettrici in genere. Nell'ambito degli impianti elettrici
rientrano anche quelli di autoproduzione
di energia fino a 20 kw nominale, gli impianti per
l'automazione di porte, cancelli e barriere, nonché quelli posti all'esterno di
edifici se gli stessi sono collegati, anche solo funzionalmente, agli edifici;
f) impianti radiotelevisivi ed elettronici: le
componenti impiantistiche necessarie alla trasmissione
ed alla ricezione dei segnali e dei dati, anche relativi agli impianti di
sicurezza, ad installazione fissa alimentati a tensione inferiore a 50 V in corrente
alternata e 120 V in corrente continua, mentre le componenti alimentate a
tensione superiore, nonché i sistemi di protezione contro le sovratensioni sono
da ritenersi appartenenti all'impianto elettrico; ai fini dell'autorizzazione,
dell'installazione e degli ampliamenti degli impianti telefonici e di
telecomunicazione interni collegati alla rete pubblica, si applica la normativa
specifica vigente;
g) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas:
l'insieme delle
tubazioni, dei serbatoi e dei loro accessori, dal punto di consegna del gas,
anche in forma liquida, fino agli apparecchi utilizzatori, l'installazione ed i
collegamenti dei medesimi, le predisposizioni edili e meccaniche per
l'aerazione e la ventilazione dei locali in cui deve essere installato
l'impianto, le predisposizioni edili e meccaniche per lo scarico all'esterno
dei prodotti della combustione;
h) impianti di protezione antincendio: gli
impianti di alimentazione di idranti, gli impianti di
estinzione di tipo automatico e manuale nonché gli impianti di rilevazione di
gas, di fumo e d'incendio;
i) CEI: Comitato Elettrotecnico Italiano;.
l) UNI: Ente Nazionale Italiano di Unificazione.
Art. 3.
Imprese abilitate
1. Le imprese, iscritte nel registro delle
imprese di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n.
581 e successive modificazioni, di seguito registro delle imprese, o nell'Albo
provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, di
seguito albo delle imprese artigiane, sono abilitate all'esercizio delle
attività di cui all'articolo 1, se l'imprenditore individuale o il legale
rappresentante ovvero il responsabile tecnico da essi
preposto con atto formale, é in possesso dei requisiti professionali di cui
all'articolo 4.
2. Il responsabile tecnico di cui al comma 1
svolge tale funzione per una sola impresa e la qualifica é incompatibile con
ogni altra attività continuativa.
3. Le imprese che intendono esercitare le
attività relative agli impianti di cui all'articolo 1
presentano la dichiarazione di inizio attività, ai sensi dell'articolo 19 della
legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, indicando
specificatamente per quali lettera e quale voce, di quelle elencate nel
medesimo articolo 1, comma 2, intendono esercitare l'attività e dichiarano,
altresì, il possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all'articolo 4,
richiesti per i lavori da realizzare.
4. Le imprese artigiane presentano la
dichiarazione di cui al comma 3, unitamente alla
domanda d'iscrizione all'albo delle imprese artigiane per la verifica del
possesso dei prescritti requisiti tecnico-professionali e il conseguente
riconoscimento della qualifica artigiana. Le altre imprese presentano la
dichiarazione di cui al comma 3, unitamente alla domanda di iscrizione,
presso l'ufficio del registro delle imprese.
5. Le imprese non installatrici, che dispongono di uffici tecnici interni sono autorizzate
all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento e alla manutenzione
degli impianti, relativi esclusivamente alle proprie strutture interne e nei
limiti della tipologia di lavori per i quali il responsabile possiede i
requisiti previsti all'articolo 4.
6. Le imprese, di cui ai commi 1, 3, 4 e 5,
alle quali sono stati riconosciuti i requisiti tecnico-professionali,
hanno diritto ad un certificato di riconoscimento, secondo i modelli approvati
con decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
dell'11 giugno 1992. Il certificato é rilasciato dalle
competenti commissioni provinciali per l'artigianato, di cui alla legge 8
agosto 1985, n. 443, e successive modificazioni, o dalle competenti
camere di commercio, di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive
modificazioni.
Note
all'articolo 3:
Il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre
1995, n. 581, recante «Regolamento di attuazione dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993,
n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui
all'articolo 2188 del codice civile. », é pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 3 febbraio 1996, n. 28, Supplemento Ordinario.
La legge
8 agosto 1985, n. 443, recante «Legge-quadro
per l'artigianato», é pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 agosto 1985, n.
199.
Il testo dell'articolo l9 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi» (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto
1990, n. 192), é il seguente:
«Art. 19. (Dichiarazione di inizio attivita). - 1. Ogni atto di autorizzazione,
licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque
denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per
l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui
rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei requisiti e presupposti
di legge o di atti amministrativi a contenuto generale e non sia previsto alcun
limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione
settoriale per il rilascio degli atti stessi, con la sola esclusione degli atti
rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica
sicurezza, all'immigrazione, all'amministrazione della giustizia, alla
amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione
del gettito, anche derivante dal gioco, alla tutela della salute e della
pubblica incolumità, del patrimonio culturale e paesaggistico e dell'ambiente,
nonché degli atti imposti dalla normativa comunitaria, é sostituito da una
dichiarazione dell'interessato corredata, anche per mezzo di
autocertificazioni, delle certificazioni e delle attestazioni normativamente richieste. L'amministrazione competente può
richiedere informazioni o certificazioni relative a
fatti, stati o qualità soltanto qualora non siano attestati in documenti già in
possesso dell'amministrazione stessa o non siano direttamente acquisibili
presso altre pubbliche amministrazioni.
2. L'attività oggetto della dichiarazione può essere iniziata
decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione
all'amministrazione competente.
Contestualmente
all'inizio dell'attività, l'interessato ne dà comunicazione all'amministrazione
competente.
3.
L'amministrazione competente, in caso di accertata
carenza delle condizioni, modalità e fatti legittimanti, nel termine di trenta
giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, adotta motivati
provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi
effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare
alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine
fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. É
fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione
competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli
articoli 21-quinquies e 21-nonies. Nei casi in cui la legge prevede
l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi, il
termine per l'adozione dei provvedimenti di divieto di prosecuzione
dell'attività e di rimozione dei suoi effetti sono sospesi, fino
all'acquisizione dei pareri, fino a un massimo di trenta giorni, scaduti i
quali l'amministrazione può adottare i propri provvedimenti indipendentemente
dall'acquisizione del parere. Della sospensione é data comunicazione
all'interessato.
4.
Restano ferme le disposizioni di legge vigenti che prevedono termini diversi da
quelli di cui ai commi 2 e 3 per l'inizio dell'attività e per l'adozione da
parte dell'amministrazione competente di provvedimenti di
divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti.
5. Ogni
controversia relativa all'applicazione dei commi 1, 2
e 3 é devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Il decreto del Ministro dell'industria del commercio e
dell'artigianato 11 giugno1992, recante «Approvazione dei modelli dei certificati di riconoscimento dei
requisiti tecnico-professionali delle imprese e del responsabile tecnico ai fini
della sicurezza degli impianti. », é pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 giugno
1992, n. 142.
La legge
29 dicembre 1993, n. 580, recante «Riordinamento delle camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura. »,
é pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 1994, n. 7, supplemento
ordinario.
Art. 4.
Requisiti tecnico-professionali
1. I requisiti
tecnico-professionali sono, in alternativa, uno dei seguenti:
a) diploma di laurea in materia tecnica
specifica conseguito presso una università statale o
legalmente riconosciuta;
b) diploma o qualifica conseguita al termine di
scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa
al settore delle attività di cui all'articolo 1, presso un istituto
statale o legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento, di
almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del
settore. Il periodo di inserimento per le attività di
cui all'articolo 1, comma 2, lettera d) é di un anno;
c) titolo o attestato conseguito ai sensi
della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un
periodo di inserimento, di almeno quattro anni
consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività di cui all'articolo 1, comma
2, lettera d) é di due anni;
d) prestazione lavorativa svolta, alle dirette
dipendenze di una impresa abilitata nel ramo di
attività cui si riferisce la prestazione dell'operaio installatore per un
periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini
dell'apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, in qualità di
operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di
installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli
impianti di cui all'articolo 1.
2. I periodi di inserimento
di cui alle lettere b) e c) e le prestazioni lavorative di cui alla lettera d)
del comma 1 possono svolgersi anche in forma di collaborazione tecnica
continuativa nell'ambito dell'impresa da parte del titolare, dei soci e dei
collaboratori familiari. Si considerano, altresì, in possesso dei requisiti
tecnico-professionali ai sensi dell'articolo 4 il titolare dell'impresa, i soci
ed i collaboratori familiari che hanno svolto attività di collaborazione
tecnica continuativa nell'ambito di imprese abilitate
del settore per un periodo non inferiore a sei anni. Per le attività di cui
alla lettera d) dell'articolo 1, comma 2, tale periodo
non può essere inferiore a quattro anni.
Art. 5.
Progettazione degli impianti
1. Per l'installazione, la
trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui all'articolo 1, comma 2,
lettere a), b), c), d), e), g), é redatto un progetto. Fatta salva
l'osservanza delle normative più rigorose in materia di progettazione, nei casi
indicati al comma 2, il progetto é redatto da un professionista iscritto negli
albi professionali secondo la specifica competenza tecnica richiesta mentre,
negli altri casi, il progetto, come specificato all'articolo 7, comma 2, é
redatto, in alternativa, dal responsabile tecnico
dell'impresa installatrice.
2. Il progetto per l'installazione, trasformazione
e ampliamento, é redatto da un professionista iscritto agli albi professionali
secondo le specifiche competenze tecniche richieste, nei seguenti casi:
a) impianti di cui
all'articolo 1, comma 2, lettera a), per tutte le utenze condominiali e per utenze
domestiche di singole unità abitative aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o per utenze domestiche di singole unità abitative di
superficie superiore a 400 mq;
b) impianti elettrici realizzati con lampade
fluorescenti a catodo freddo, collegati ad impianti elettrici, per i quali é
obbligatorio il progetto e in ogni caso per impianti di potenza complessiva
maggiore di 1200 VA resa dagli alimentatori;
c) impianti di cui all'articolo
1, comma 2, lettera a), relativi agli immobili adibiti ad attività
produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono
alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o
quando le utenze sono alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata
superiore a 6 kw o qualora la superficie superi i 200
mq;
d) impianti elettrici relativi ad unità
immobiliari provviste, anche solo parzialmente, di ambienti
soggetti a normativa specifica del CEI, in caso di locali adibiti ad uso medico
o per i quali sussista pericolo di esplosione o a maggior rischio di incendio,
nonché per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici di
volume superiore a 200 mc;
e) impianti di cui
all'articolo 1, comma 2, lettera b), relativi agli impianti elettronici in
genere quando coesistono con impianti elettrici con obbligo di progettazione;
f) impianti di cui all'articolo 1, comma 2,
lettera c), dotati di canne fumarie collettive ramificate, nonché
impianti di climatizzazione per tutte le utilizzazioni aventi una potenzialità
frigorifera pari o superiore a 40. 000 frigorie/ora;
g) impianti di cui all'articolo 1, comma 2,
lettera e), relativi alla distribuzione e l'utilizzazione di gas combustibili
con portata termica superiore a 50 kw o dotati di
canne fumarie collettive ramificate, o impianti relativi a gas medicali per uso ospedaliero e simili, compreso lo
stoccaggio;
h) impianti di cui all'articolo 1, comma 2,
lettera g), se sono inseriti in un'attività soggetta al rilascio del
certificato prevenzione incendi e, comunque, quando
gli idranti sono in numero pari o superiore a 4 o gli apparecchi di rilevamento
sono in numero pari o superiore a 10.
3. I progetti degli impianti sono elaborati
secondo la regola dell'arte. I progetti elaborati in conformità alla vigente
normativa e alle indicazioni delle guide e alle norme dell'UNI,
del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri
dell'Unione europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio
economico europeo, si considerano redatti secondo la regola dell'arte.
4. I progetti contengono almeno gli schemi
dell'impianto e i disegni planimetrici nonché una
relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell'installazione, della
trasformazione o dell'ampliamento dell'impianto stesso, con particolare riguardo
alla tipologia e alle caratteristiche dei materiali e componenti da utilizzare
e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare.
Nei luoghi a maggior rischio di incendio e in quelli con pericoli di esplosione,
particolare attenzione é posta nella scelta dei materiali e componenti da
utilizzare nel rispetto della specifica normativa tecnica vigente.
5. Se l'impianto a base di
progetto é variato in corso d'opera, il progetto presentato é integrato con la
necessaria documentazione tecnica attestante le varianti, alle quali,
oltre che al progetto, l'installatore é tenuto a fare riferimento nella
dichiarazione di conformità.
6. Il progetto, di
cui al comma 2, é depositato presso lo sportello unico per l'edilizia del
comune in cui deve essere realizzato l'impianto nei termini previsti
all'articolo 11.
Art. 6.
Realizzazione ed installazione degli impianti
1. Le imprese realizzano gli
impianti secondo la regola dell'arte, in conformità alla normativa
vigente e sono responsabili della corretta esecuzione degli stessi. Gli
impianti realizzati in conformità alla vigente normativa e alle norme dell'UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione
appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea o che sono parti contraenti
dell'accordo sullo spazio economico europeo, si considerano eseguiti secondo la
regola dell'arte.
2. Con riferimento alle attività produttive,
si applicano le norme generali di sicurezza di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31
marzo 1989 e le relative modificazioni.
3. Gli impianti elettrici nelle unità
immobiliari ad uso abitativo realizzati prima del 13 marzo 1990 si considerano
adeguati se dotati di sezionamento e protezione contro le sovracorrenti posti
all'origine dell'impianto, di protezione contro i contatti diretti, di
protezione contro i contatti indiretti o protezione con interruttore
differenziale avente corrente differenziale nominale non superiore a 30 mA.
Note
all'articolo 6:
Il testo dell'articolo 1 del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 31 marzo1989, recante «Applicazione dell'articolo 12
del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, concernente
rischi rilevanti connessi a determinate attività industriali. », (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1989, n. 93, S. O. ), é il seguente:
«Art. 1. (Norme generali di sicurezza). - 1. Nella
progettazione, nella realizzazione e nella gestione
delle attività industriali i fabbricanti sono tenuti a conformarsi a tutte le
disposizioni vigenti in materia di sicurezza del lavoro, di prevenzione incendi
e di tutela della popolazione e dell'ambiente. In particolare i fabbricanti
devono ottenere dal competente Comando dei vigili del fuoco le autorizzazioni concernenti la prevenzione incendi previste dalle norme vigenti
ed uniformarsi alle disposizioni contenute nel:
a) regio
decreto 9 gennaio 1927, n. 147;
b) regio
decreto 12 maggio 1927, n. 824;
c) testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
d)
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;
e) decreto del
Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303;
f) legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modifiche,
integrazioni e decreti applicativi;
g)
decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;
h) legge
7 dicembre 1984, n. 818;
i)
decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
l)
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
2. Il
richiamo alle disposizioni di cui al comma 1 va esteso alle successive
modificazioni ed integrazioni nonché ai decreti
applicativi.
Art. 7.
Dichiarazione di conformità
1. Al termine dei lavori, previa effettuazione
delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese
quelle di funzionalità dell'impianto, l'impresa installatrice rilascia
al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel
rispetto delle norme di cui all'articolo 6. Di tale dichiarazione, resa sulla
base del modello di cui all'allegato I, fanno parte
integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati, nonché
il progetto di cui all'articolo 5.
2. Nei casi in cui il
progetto é redatto dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice
l'elaborato tecnico é costituito almeno dallo schema dell'impianto da
realizzare, inteso come descrizione funzionale ed effettiva dell'opera da
eseguire eventualmente integrato con la necessaria documentazione tecnica
attestante le varianti introdotte in corso d'opera.
3. In caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto, la dichiarazione di conformità, e
l'attestazione di collaudo ove previsto, si riferiscono alla sola parte degli
impianti oggetto dell'opera di rifacimento, ma tengono conto della sicurezza e
funzionalità dell'intero impianto. Nella dichiarazione di cui
al comma 1 e nel progetto di cui all'articolo 5, é espressamente indicata la
compatibilità tecnica con le condizioni preesistenti dell'impianto.
4. La dichiarazione di
conformità é rilasciata anche dai responsabili degli uffici tecnici interni
delle imprese non installatrici di cui all'articolo 3, comma 3, secondo
il modello di cui all'allegato II del presente decreto.
5. Il contenuto dei modelli di cui agli
allegati I e II può essere modificato o integrato con decreto ministeriale per
esigenze di aggiornamento di natura tecnica.
6. Nel caso in cui la dichiarazione di
conformità prevista dal presente articolo, salvo quanto previsto all'articolo
15, non sia stata prodotta o non sia più reperibile, tale atto é sostituito -
per gli impianti eseguiti prima dell'entrata in vigore del presente decreto - da
una dichiarazione di rispondenza, resa da un professionista iscritto all'albo
professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, che ha
esercitato la professione, per almeno cinque anni, nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione, sotto personale
responsabilità, in esito a sopralluogo ed accertamenti, ovvero, per gli
impianti non ricadenti nel campo di applicazione dell'articolo 5, comma 2, da
un soggetto che ricopre, da almeno 5 anni, il ruolo di responsabile tecnico di
un'impresa abilitata di cui all'articolo 3, operante nel settore impiantistico
a cui si riferisce la dichiarazione.
Art. 8.
Obblighi del committente o del proprietario
1. Il committente é tenuto ad affidare i
lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento
e di manutenzione straordinaria degli impianti indicati all'articolo 1, comma
2, ad imprese abilitate ai sensi dell'articolo 3.
2. Il proprietario dell'impianto adotta le
misure necessarie per conservarne le caratteristiche di sicurezza previste dalla
normativa vigente in materia, tenendo conto delle istruzioni per l'uso e la manutenzione predisposte dall'impresa
installatrice dell'impianto e dai fabbricanti delle apparecchiature installate.
Resta ferma la responsabilità delle aziende fornitrici o distributrici, per le
parti dell'impianto e delle relative componenti
tecniche da loro installate o gestite.
3. Il committente entro 30 giorni
dall'allacciamento di una nuova fornitura di gas, energia elettrica, acqua,
negli edifici di qualsiasi destinazione d'uso, consegna al distributore o al
venditore copia della dichiarazione di conformità dell'impianto, resa secondo
l'allegato I, esclusi i relativi allegati obbligatori,
o copia della dichiarazione di rispondenza prevista dall'articolo 7, comma 6.
La medesima documentazione é consegnata nel caso di richiesta di aumento di potenza impegnata a seguito di interventi
sull'impianto, o di un aumento di potenza che senza interventi sull'impianto
determina il raggiungimento dei livelli di potenza impegnata di cui
all'articolo 5, comma 2 o comunque, per gli impianti elettrici, la potenza di 6
kw.
4. Le prescrizioni di
cui al comma 3 si applicano in tutti i casi di richiesta di nuova fornitura e
di variazione della portata termica di gas.
5. Fatti salvi i
provvedimenti da parte delle autorità competenti, decorso il termine di cui al
comma 3 senza che sia prodotta la dichiarazione di conformità di cui
all'articolo 7, comma 1, il fornitore o il distributore di gas, energia
elettrica o acqua, previo congruo avviso, sospende la fornitura.
Art. 9.
Certificato di agibilità
1. Il certificato di agibilità
é rilasciato dalle autorità competenti previa acquisizione della dichiarazione
di conformità di cui all'articolo 7, nonché del certificato di collaudo degli
impianti installati, ove previsto dalle norme vigenti.
Art. 10.
Manutenzione degli impianti
1. La manutenzione
ordinaria degli impianti di cui all'articolo 1 non comporta la redazione del
progetto né il rilascio dell'attestazione di collaudo, né l'osservanza
dell'obbligo di cui all'articolo 8, comma 1, fatto salvo il disposto del
successivo comma 3.
2. Sono esclusi dagli obblighi della redazione
del progetto e dell'attestazione di collaudo le installazioni per apparecchi
per usi domestici e la fornitura provvisoria di energia
elettrica per gli impianti di cantiere e similari, fermo restando l'obbligo del
rilascio della dichiarazione di conformità.
3. Per la manutenzione degli impianti di ascensori e montacarichi in servizio privato si applica
il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 e le altre
disposizioni specifiche.
Nota
all'articolo 10:
Per il
decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, si vedano la
nota alle premesse.
Art. 11.
Deposito presso lo
sportello unico per l'edilizia del progetto, della dichiarazione di conformità
o del certificato di collaudo.
1. Per il rifacimento o l'installazione di
nuovi impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), g)
ed h), relativi ad edifici per i quali é già stato rilasciato il certificato di agibilità, fermi restando gli obblighi di acquisizione di
atti di assenso comunque denominati, l'impresa installatrice deposita, entro 30
giorni dalla conclusione dei lavori, presso lo sportello unico per l'edilizia,
di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380 del comune ove ha sede l'impianto, la dichiarazione di conformità
ed il progetto redatto ai sensi dell'articolo 5, o il certificato di collaudo
degli impianti installati, ove previsto dalle norme vigenti.
2. Per le opere di installazione,
di trasformazione e di ampliamento di impianti che sono connesse ad interventi
edilizi subordinati a permesso di costruire ovvero a denuncia di inizio di
attività, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, il soggetto titolare del permesso di costruire o il oggetto che ha
presentato la denuncia di inizio di attività deposita il progetto degli
impianti da realizzare presso lo sportello unico per l'edilizia del comune ove
deve essere realizzato l'intervento, contestualmente al progetto edilizio.
3. Lo sportello unico di cui all'articolo 5
del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, inoltra
copia della dichiarazione di conformità alla Camera di commercio industria
artigianato e agricoltura nella cui circoscrizione ha sede l'impresa esecutrice
dell'impianto, che provvede ai conseguenti riscontri con le risultanze
del registro delle imprese o dell'albo provinciale delle imprese artigiane,
alle contestazioni e notificazioni, a norma dell'articolo 14 della legge 24
novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, delle eventuali violazioni
accertate, ed alla irrogazione delle sanzioni pecuniarie ai sensi degli
articoli 20, comma 1, e 42, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
Note
all'articolo 11:
Il testo dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, recante «testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia. (Testo A). », (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 ottobre
2001, n. 245, S. O. ), é il seguente:
«Art. 5. (R) (Sportello unico per
l'edilizia) (decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, articolo 4, commi 1, 2, 3,
4, 5 e 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n.
493; articolo 220, regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265). - 1. Le
amministrazioni comunali, nell'ambito della propria autonomia organizzativa
provvedono, anche mediante esercizio in forma associata delle strutture ai
sensi del capo V, Titolo II del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
ovvero accorpamento disarticolazione, soppressione di uffici
o organi già esistenti, a costituire un ufficio denominato sportello unico per
l'edilizia, che cura tutti i rapporti fra il privato, l'amministrazione e, ove
occorra, le altre amministrazioni tenute a pronunciarsi in ordine
all'intervento edilizio oggetto della richiesta di permesso o di denuncia di
inizio attività. (7) 2. Tale ufficio provvede in particolare:
a) alla
ricezione delle denunce di inizio attività e delle
domande per il rilascio di permessi di costruire e di ogni altro atto di
assenso comunque denominato in materia di attività edilizia, ivi compreso il
certificato di agibilità, nonché dei progetti approvati dalla Soprintendenza ai
sensi e per gli effetti degli articoli 36, 38 e 46 del decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 490;
b) a
fornire informazioni sulle materie di cui al punto a), anche mediante
predisposizione di un archivio informatico contenente i necessari elementi
normativi, che consenta a chi vi abbia interesse l'accesso gratuito, anche in
via telematica, alle informazioni sugli adempimenti necessari per lo
svolgimento delle procedure previste dal presente regolamento, all'elenco delle
domande presentate, allo stato del loro iter procedurale, nonché
a tutte le possibili informazioni utili disponibili;
d)
all'adozione, nelle medesime materie, dei provvedimenti in tema di accesso ai documenti amministrativi in favore di chiunque
vi abbia interesse ai sensi dell'articolo 22 e seguenti della legge 7 agosto
1990, n. 241, nonché delle norme comunali di attuazione;
e) al
rilascio dei permessi di costruire, dei certificati di agibilità,
nonché delle certificazioni attestanti le prescrizioni normative e le
determinazioni provvedimentali a carattere
urbanistico, paesaggistico-ambientale, edilizio e di
qualsiasi altro tipo comunque rilevanti ai fini degli interventi di
trasformazione edilizia del territorio;
f) alla
cura dei rapporti tra l'amministrazione comunale, il privato e le altre amministrazioni
chiamate a pronunciarsi in ordine all'intervento
edilizio oggetto dell'istanza o denuncia, con particolare riferimento agli
adempimenti connessi all'applicazione della parte seconda del testo unico.
3. Ai
fini del rilascio del permesso di costruire o del certificato di agibilità, l'ufficio di cui al comma 1 acquisisce
direttamente, ove questi non siano stati già allegati dal richiedente:
a) il
parere dell'A. S. L. nel caso in cui non possa essere
sostituito da una autocertificazione ai sensi dell'articolo
20, comma 1;
b) il
parere dei vigili del fuoco, ove necessario, in ordine al
rispetto della normativa antincendio.
4.
L'ufficio cura altresì gli incombenti necessari ai fini dell'acquisizione,
anche mediante conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis,
14-ter, 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, degli atti di assenso, comunque denominati, necessari ai fini della
realizzazione dell'intervento edilizio.
Nel
novero di detti assensi rientrano, in particolare:
a) le autorizzazioni e certificazioni del competente
ufficio tecnico della regione, per le costruzioni in zone sismiche di cui agli
articoli 61, 94 e 62;
b)
l'assenso dell'amministrazione militare per le costruzioni nelle zone di salvaguardia contigue ad opere di difesa dello Stato o a
stabilimenti militari, di cui all'articolo 16 della legge 24 dicembre 1976, n.
898;
c)
l'autorizzazione del direttore della circoscrizione doganale in caso di
costruzione, spostamento e modifica di edifici nelle
zone di salvaguardia in prossimità della linea doganale e nel mare
territoriale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19 del decreto
legislativo 8 novembre 1990, n. 374;
d) l'autorizzazione dell'autorità competente per le
costruzioni su terreni confinanti con il demanio marittimo, ai sensi e per gli
effetti dell'articolo 55 del
codice della navigazione;
e) gli
atti di assenso, comunque denominati, previsti per gli
interventi edilizi su immobili vincolati ai sensi degli articoli 21, 23, 24, e
151 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, fermo restando che, in
caso di dissenso manifestato dall'amministrazione preposta alla tutela dei beni
culturali, si procede ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 490;
f) il
parere vincolante della Commissione per la salvaguardia
di Venezia, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 della legge 16 aprile
1973, n. 171, e successive modificazioni, salvi i casi in cui vi sia stato
l'adeguamento al piano comprensoriale previsto dall'articolo 5 della stessa
legge, per l'attività edilizia nella laguna veneta, nonché nel territorio dei
centri storici di Chioggia e di Sottomanna e nelle
isole di Pellestrina, Lido e Sant'Erasmo;
g) il
parere dell'autorità competente in tema di assetti e
vincoli idrogeologici;
h) gli assensi in materia di servitù viarie, ferroviarie,
portuali ed aeroportuali;
i) il
nulla-osta dell'autorità competente ai sensi dell'articolo 13 della legge 6
dicembre 1991, n. 394, in tema di aree naturali
protette. ».
Il testo dell'articolo 14 della legge 24 novembre1981, n.
689, recante «Modifiche al sistema
penale», (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329, S. O.
), é il seguente:
«Art. 14. (Contestazione e notificazione). - La violazione,
quando é possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore
quanto alla persona che sia obbligata in solido al
pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
Se non é
avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone
indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono
essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica
entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il
termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.
Quando
gli atti relativi alla violazione sono trasmessi
all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini
di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione.
Per la
forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le
disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può
essere effettuata, con le modalità previste dal codice
di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha
accertato la violazione. Quando la notificazione non può essere eseguita in
mani proprie del destinatario, si osservano le modalità
previste dall'articolo 137, terzo comma, del medesimo codice. Per i residenti
all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non é obbligatoria e resta salva la
facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto
nel secondo comma dell'articolo 22 per il giudizio di opposizione.
L'obbligazione
di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui
confronti é stata omessa la notificazione nel termine prescritto.
Il testo
degli articoli 20, comma 1, e 42,comma 1, del decreto
legislativo 31 marzo1998, n. 112, recante «Conferimento di
funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali,
in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59. »,
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998, n. 92, S. O. ), sono i
seguenti:
«Art. 20. (Funzioni delle camere di
commercio, industria artigianato e agricoltura). - 1. Sono attribuite
alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura le funzioni
esercitate dagli uffici metrici provinciali e dagli uffici provinciali per
l'industria, il commercio e l'artigianato, ivi comprese quelle relative ai brevetti e alla tutela della proprietà
industriale. ».
«Art. 42. (Abrogazioni). - 1. Sono abrogate le disposizioni
dell'articolo 60, comma 10, del decreto 4 agosto 1988, n. 375 del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'articolo 23, comma 6,
del decreto 4 giugno 1993, n. 248 del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, dell'articolo io, comma 4, della legge 25 agosto 1991, n. 287,
nella parte in cui individuano l'ufficio provinciale dell'industria, del
commercio e dell'artigianato come organo competente per l'irrogazione delle
sanzioni pecuniarie, nonché tutte le disposizioni
incompatibili con la normativa vigente per effetto dell'abrogazione delle
menzionate disposizioni.
Art. 12.
Contenuto del cartello informativo
1. All'inizio dei lavori per la costruzione o
ristrutturazione dell'edificio contenente gli impianti di cui all'articolo 1
l'impresa installatrice affigge un cartello da cui risultino
i propri dati identificativi, se é prevista la redazione del progetto da parte
dei soggetti indicati all'articolo 5, comma 2, il nome del progettista
dell'impianto o degli impianti.
Art. 13.
Documentazione
1. I soggetti destinatari delle prescrizioni
previste dal presente decreto conservano la documentazione amministrativa e tecnica,
nonché il libretto di uso e manutenzione e, in caso di
trasferimento dell'immobile, a qualsiasi titolo, la consegnano all'avente
causa.
L'atto di trasferimento riporta la garanzia
del venditore in ordine alla conformità degli impianti
alla vigente normativa in materia di sicurezza e contiene in allegato, salvo
espressi patti contrari, la dichiarazione di conformità ovvero la dichiarazione
di rispondenza di cui all'articolo 7, comma 6. Copia della stessa
documentazione é consegnata anche al soggetto che utilizza, a qualsiasi titolo,
l'immobile.
Art. 14.
Finanziamento dell'attività di normazione tecnica
1. In attuazione dell'articolo 8 della legge
n. 46/1990, all'attività di normazione tecnica svolta dall'UNI
e dal CEI é destinato il tre per cento del contributo dovuto annualmente
dall'Istituto nazionale per la assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
(INAIL) per l'attività di ricerca ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del
decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 agosto 1982, n. 597.
2. La somma di cui al comma 1, calcolata
sull'ammontare del contributo versato dall'INAIL é iscritta a carico di un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del
Ministero dello sviluppo economico per il 2007 e a carico delle proiezioni del
corrispondente capitolo per gli anni seguenti.
Note
all'articolo 14:
Per
l'articolo 8 della legge 5 marzo 1990, n. 46, si vedano le note alle premesse.
Il testo dell'articolo 3, terzo comma, decreto-legge 30
giugno 1982, n. 390, recante «Disciplina delle funzioni prevenzionali
e omologative delle unità sanitarie locali e
dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro»,
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 luglio 1982, n. 179). Convertito in
legge, con modificazioni, con legge 12 agosto 1982, n. 597 (Gazzetta Ufficiale
25 agosto 1982, n. 233), é il seguente:
Il
contributo di cui all'articolo 3, secondo comma, della legge 19 dicembre 1952,
n. 2390, viene assegnato al fondo sanitario nazionale
di cui all'articolo 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, per essere
destinato ad attività di ricerca nel campo della prevenzione degli infortuni e
delle malattie professionali, a partire dalla cessazione dell'attività
commissariale dell'ENPI.
Art. 15.
Sanzioni
1. Alle violazioni degli obblighi derivanti
dall'articolo 7 del presente decreto si applicano le
sanzioni amministrative da euro 100,00 ad euro 1. 000,00 con
riferimento all'entità e complessità dell'impianto, al grado di pericolosità ed
alle altre circostanze obiettive e soggettive della violazione.
2. Alle violazioni degli altri obblighi
derivanti dal presente decreto si applicano le
sanzioni amministrative da euro 1. 000,00 ad euro 10. 000,00
con riferimento all'entità e complessità dell'impianto, al grado di
pericolosità ed alle altre circostanze obiettive e soggettive della
violazione.
3. Le violazioni comunque
accertate, anche attraverso verifica, a carico delle imprese installatrici sono
comunicate alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
competente per territorio, che provvede all'annotazione nell'albo provinciale
delle imprese artigiane o nel registro delle imprese in cui l'impresa
inadempiente risulta iscritta, mediante apposito verbale.
4. La violazione reiterata tre volte delle
norme relative alla sicurezza degli impianti da parte
delle imprese abilitate comporta altresì, in casi di particolare gravità, la
sospensione temporanea dell'iscrizione delle medesime imprese dal registro
delle imprese o dall'albo provinciale delle imprese artigiane, su proposta dei
soggetti accertatori e su giudizio delle commissioni che sovrintendono alla
tenuta dei registri e degli albi.
5. Alla terza violazione delle norme
riguardanti la progettazione ed i collaudi, i soggetti accertatori propongono agli
ordini professionali provvedimenti disciplinari a carico dei professionisti
iscritti nei rispettivi albi.
6. All'irrogazione delle
sanzioni di cui al presente articolo provvedono le Camere di commercio,
industria, artigianato ed agricoltura.
7. Sono nulli, ai sensi
dell'articolo 1418 del Codice Civile, i patti relativi alle
attività disciplinate dal presente regolamento stipulati da imprese non
abilitate ai sensi dell'articolo 3, salvo il diritto al risarcimento di
eventuali danni.
Il presente decreto, munito del sigillo dello
Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 22 gennaio 2008
Il Ministro dello sviluppo economico Bersani
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare Pecoraro Scanio
Visto, il Guardasigilli (ad interim): Prodi
Registrato alla Corte dei conti il 22 febbraio
2008 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n.
1, foglio n. 182
Note
all'articolo 15:
Il testo dell'articolo 1418 del Codice Civile, é il seguente:
«Art. 1418. (Cause di nullità del contratto). - Il contratto é nullo quando é contrario a norme
imperative, salvo che la legge disponga diversamente.
Producono
nullità del contratto la mancanza di uno dei requisiti
indicati dall'articolo 1325, l'illiceità della causa, l'illiceità dei motivi
nel caso indicato dall'articolo 1345 e la mancanza nell'oggetto dei requisiti
stabiliti dall'articolo 1346.
Il
contratto é altresì nullo negli altri casi stabiliti dalla legge. ».