Sicurezza antincendio portiere

E' obbligatoria la formazione del portinaio (o anche addetto alle pulizie) sui rischi di incendio ?

Con l'entrata in vigore del Dlgs 626/1994 - modificato e integrato dal Dlgs 242/1996 - l'amministratore, nella sua qualita' di legale rappresentante del condominio (circolare 5 marzo 1997, n. 28/97 del ministero del Lavoro) diventa destinatario del dovere di sicurezza; un dovere, sanzionato penalmente, nei confronti dei lavoratori (portiere, manutentore, giardiniere eccetera).
L'inosservanza e' punita con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da tre a otto milioni di vecchie lire.
CONDOMINIO CON UN SOLO DIPENDENTE (portiere)
- Si applicano solo gli articoli 21 e 22 del decreto 626 : il dipendente deve frequentare il corso di formazione sulla sicurezza dei luoghi di lavoro (a meno che, nel caso in cui l’assunzione sia precedente al 1.1.1997, l’amministratore lo abbia precedentemente "reso edotto degli specifici rischi cui sono esposti": DPR 547/55, art.4) ; devono essergli fornite le informazioni sullo stato dei luoghi di lavoro in merito alla prevenzione infortuni. L'articolo 21, alla lettera e) prevede anche " le procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei lavoratori"
- Deve essere effettuata la "valutazione del rischio" (è sotto la responsabilità del datore di lavoro, ma non è obbligatoria per iscritto), con la quale informare il dipendente e le ditte esterne sui rischi presenti all’interno del condominio.
- Il datore di lavoro - committente - verifica anche attraverso l’iscrizione alla CCIAA l’idoneità degli operatori a cui affida lavori in appalto (art. 7 - d.lgs. 626/94).
- E’ consigliata la tenuta - presso l’amministrazione - del registro infortuni, in cui segnare eventi che causano al dipendente assenza dal lavoro per più di un giorno.
CONDOMINIO CON PIU’ DIPENDENTI
- E’ obbligatoria la tenuta - presso l’amministrazione - del registro infortuni, in cui segnare eventi che causano ai dipendenti assenza dal lavoro per più di un giorno.
- Se i dipendenti svolgono mansioni affini a quelle dei portieri, vale quanto esposto nel caso "Condominio con un solo dipendente (portiere)".
- Se i dipendenti svolgono anche mansioni diverse dai portieri, devono eleggere un Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), che avrà diritto ad un corso specialistico di 32 ore. E’ inoltre necessario che il datore di lavoro nomini una figura chiamata correntemente R.S.P.P. (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) per l’assolvimento di quanto descritto al Capo II del decreto 626. Questa figura, la cui nomina va segnalata all’azienda ASL e alla Direzione Provinciale del Lavoro competenti, può essere un professionista esterno, un dipendente (che deve accettare ed essere formato di conseguenza) o il datore di lavoro stesso, nel qual caso è obbligatorio la frequenza ad un corso specialistico della durata di 16 ore.
Vale la pena ribadire che nel caso di condominio con alle dipendenze solo portieri o affini la figura del R.S.P.P. non è richiesta, da cui segue che il corso per poter autonominarsi R.S.P.P. non è obbligatorio.
- Deve essere effettuata la "valutazione del rischio" (sotto la responsabilità del datore di lavoro, è obbligatoria per iscritto solo nel caso di mansioni diverse dal portiere, ma può essere sostituita formalmente con una autocertificazione di "avvenuta valutazione" se i dipendenti sono meno di dieci), con la quale informare dipendenti e ditte esterne sui rischi presenti all’interno del condominio.
- Il datore di lavoro - committente - verifica anche attraverso l’iscrizione alla CCIAA l’idoneità degli operatori a cui affida lavori in appalto (art. 7 - d.lgs. 626/94).
Il dipendete dell'impresa pulizia ha un diverso datore di lavoro rispetto al condominio: è su di lui che incombono gli obblighi della 626.