Si ha diritto ad
essere riscaldati
Abito in un comune montano. L’assemblea
condominiale composta prevalentemente da proprietari di seconde case, mira a
ridurre le spese di riscaldamento tagliando sui tempi di accensione
e riducendo al minimo il calore nei giorni feriali.In base alla Legge del
9/1/91, n. 10 ,
al DPR del 26/8/93, n. 412 è stata fatta una suddivisione in 6 zone Climatiche,
cinque con limitazioni di accensione e quella di cui fa parte il comune in cui
risiedo, senza limitazioni.
G. B.
Il Dpr 412/1993, in
quanto volto al risparmio energetico,
fissa dei tempi massimi di
accensione, non dei tempi minimi: quindi non può essere d’aiuto. L’assemblea
condominiale ha ben diritto, con delibera regolamentare (maggioranza dei
presenti e almeno 500 millesimi) o con regolamento contrattuale, di stabilire
dei tempi di accensione uguali o inferiori ai massimi,
però non può ledere il diritto alla salute del singolo condomino. Contro il
sottoutilizzo dell’impianto è possibile promuovere una causa presso il Giudice
Unico, chiedendo una procedura di urgenza ai sensi
dell’articolo 700 del codice di procedura civile a tutela, appunto, del diritto
alla salute. Non è possibile però, nel frattempo, autoridursi le spese condominiali relative (erfino se è
casa sua è lasciata completamente al freddo. Lo ha chiarito, più volte, la
Cassazione (sentenze Sezioni unite n. 10492/96, n. 5813/1998, n. 10560/2001). .