Sfratti categorie deboli:
dopo l’ultimo decreto, il
collage dei 14 provvedimenti normativi
Provvedimento |
Titolo |
Differimento del termine di esecuzione dei provvedimenti di rilascio immobili ad
uso abitativo |
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Misure urgenti di sostegno
nelle aree metropolitane per i conduttori di immobili
in condizioni di particolare disagio abitativo conseguente a provvedimenti
esecutivi di rilascio |
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Decreto legge 27 maggio
2005, n. 86 |
Omesso |
Misure
per favorire l'accesso alla locazione da parte di conduttori in condizioni di
disagio abitativo conseguente a provvedimenti esecutivi di rilascio, nonché integrazioni alla legge 9 dicembre 1998, n. 431 |
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Decreto legge 13 settembre
2004, n. 240 |
Omesso |
Proroga di termini e
disposizioni urgenti ordinamentali |
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Decreto Legge 24 giugno
2003, n. 147 |
Omesso |
Disposizioni concernenti
proroghe in materia di sfratti, di edilizia e di
espropriazione |
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Decreto legge 20 giugno
2002, n. 122 |
Omesso |
Proroga di termini in
materia di sospensione di procedure esecutive per particolari categorie di
locatari e di copertura assicurativa per le imprese nazionali di trasporto aereo |
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Decreto Legge 27 dicembre 2001, n.450 |
Omesso |
Disposizioni in materia di
rilascio di immobili adibiti ad uso abitativo |
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Decreto Legge 2 luglio
2001, n. 247 |
Omesso |
Collegato alla Finanziaria
2001 |
Gazzetta Ufficiale N. 227 del 29 Settembre 2005
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Decreto Infrastrutture 28 settembre 2005
Differimento del termine di esecuzione
dei provvedimenti di rilascio immobili ad uso abitativo.
IL VICE MINISTRO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto il decreto-legge
13 settembre 2004, n. 240, convertito, nella legge 12 novembre 2004, n. 269,
recante «Misure per favorire l'accesso alla locazione da
parte di conduttori in condizioni di disagio abitativo conseguente a
provvedimenti esecutivi di rilascio, nonché
integrazioni alla legge 9 dicembre 1998, n. 431»;
Visto il decreto-legge
27 maggio 2005, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 26 luglio
2005, n. 148, recante «Misure urgenti di
sostegno nelle aree metropolitane per i conduttori di immobili
in condizioni di particolare disagio abitativo conseguente a provvedimenti
esecutivi di rilascio», che ha destinato le risorse di cui all'art. 5 del
decreto-legge n. 240/2004 sopracitato, disponibili alla
data del 1° aprile 2005, alla riduzione del disagio abitativo dei conduttori
assoggettati a procedure esecutive di rilascio e che si trovino in difficili
condizioni economiche e sociali e siano residenti nei comuni capoluogo delle
aree metropolitane di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma,
Bari, Napoli, Palermo, Messina, Catania, Cagliari e Trieste nonchè
nei comuni ad alta tensione abitativa con essi confinanti;
Visto in particolare l'art. 4, comma 2, della
legge 26 luglio 2005, n. 148, che dispone che con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 27 maggio 2005, n.
86, siano individuati, sulla base delle indicazioni pervenute al Ministero dalle
Prefetture -- Uffici territoriali del Governo interessate, tra i comuni di cui
all'art. 1, comma 2, del decreto-legge sopracitato, i
comuni che abbiano un numero di procedure esecutive di rilascio di immobili,
relative ai conduttori di cui all'art. 1, comma 1, del medesimo decreto-legge,
superiore a 400;
Considerato che con nota n. 1863/A del 20 giugno
2005 il Ministero ha richiesto alle Prefetture dei comuni
capoluogo delle aree metropolitane di Torino, Milano, Venezia, Genova,
Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli, Palermo, Messina, Catania, Cagliari e
Trieste di fornire i dati concernenti le procedure esecutive di rilascio di immobili
relative ai conduttori di cui all'art. 1, comma 1, della citata legge 26 luglio
2005, n. 148;
Considerato che sulla base delle informazioni attualmente pervenute dalle Prefetture -- Uffici
territoriali del Governo interessate, i comuni nel cui territorio risulta un
numero di procedure esecutive di sfratto superiore a 400 relative ai conduttori
in possesso dei requisiti previsti all'art. 1, comma 1, della citata legge 26
luglio 2005, n. 148, sono quelli di Milano, Firenze, Roma, Napoli;
Ai sensi del comma 2
dell'art. 4 della richiamata legge 26 luglio 2005, n. 148, e per gli effetti
del comma 3 del medesimo art. 4;
Decreta:
Articolo unico
Nei comuni di Milano, Firenze, Roma, Napoli -- effettuata la dichiarazione irrevocabile da parte del
conduttore di avvalersi di una delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 2,
del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 86, convertito, con modificazioni, nella
legge 26 luglio 2005, n. 148 -- il termine per l'esecuzione del provvedimento
di rilascio, di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2003, n.
147, convertito, con modificazioni, dalla legge l° agosto 2003, n. 200, è
differito al 30 settembre 2005.
Roma, 28 settembre 2005
Gazzetta Ufficiale N.
175 del 29 Luglio 2005
Legge di conversione 26 luglio 2005, n. 148 del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 86
Misure urgenti di sostegno nelle aree
metropolitane per i conduttori di immobili in
condizioni di particolare disagio abitativo conseguente a provvedimenti
esecutivi di rilascio.
Art. 1.
Finalità
1. Le risorse autorizzate dall'articolo 5 del
decreto-legge 13 settembre 2004, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 novembre 2004, n. 269, nel limite massimo di 104.940 migliaia di euro, disponibili alla data del 1° aprile 2005, sono
destinate, con le modalità di cui agli articoli 2 e 3, alla riduzione, nei
comuni di cui al comma 2, del disagio abitativo dei conduttori assoggettati a
procedure esecutive di rilascio che siano, o abbiano nel proprio nucleo
familiare, ultrasessantacinquenni o handicappati
gravi e che inoltre:
a) non dispongano di altra abitazione o di redditi sufficienti ad accedere
alla locazione di una nuova unità immobiliare;
b) siano
beneficiari, anche per effetto di rinvii della data di esecuzione
disposti dagli ufficiali giudiziari, della sospensione della procedura
esecutiva di rilascio ai sensi dell'articolo 80, comma 22, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, e successivi differimenti e proroghe, ovvero rientrino
tra i soggetti di cui alla lettera a) che abbiano subito sentenza o ordinanza
di sfratto tra il 1° luglio 2004 e la data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto;
c) siano
tuttora in possesso dei requisiti economici previsti dal Ministero dei lavori
pubblici ai sensi della citata legge n. 388 del 2000, e successivi differimenti
e proroghe.
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai soggetti di cui al comma 1 residenti
nei comuni capoluogo delle aree metropolitane di Torino, Milano, Venezia,
Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli, Palermo, Messina, Catania,
Cagliari e Trieste, nonché nei comuni ad alta tensione abitativa con essi
confinanti.
3. Le risorse non utilizzate per le finalità di
cui al comma 1, alla data del 31 ottobre 2005, sono destinate al finanziamento di interventi speciali finalizzati alla realizzazione di
alloggi sperimentali e a progetti speciali per aumentare la disponibilità di alloggi
di edilizia sociale nei comuni capoluogo di cui al comma 2 di maggiore
emergenza abitativa, da destinare prioritariamente ai soggetti in possesso dei
requisiti di cui al comma 1, con modalità da definire, sentita la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Tale decreto
prevede che sui singoli interventi speciali sia raggiunta l'intesa con la
regione e il comune capoluogo di cui al comma 2, interessati
dagli interventi.
3-bis. Entro dodici mesi dall'emanazione del
decreto di cui al comma 3, il Governo trasmette al
Parlamento una relazione sullo stato dell'assegnazione e dell'impiego delle
risorse assegnate ai comuni.
Riferimenti normativi.
Note all'art. 1:
- Il testo
dell'art. 5 del decreto-legge 13 settembre 2004, n. 240, convertito in legge,
con modifiche, dall'art.
1, della
legge 12 novembre 2004, n. 269, recante: Misure per favorire l'accesso alla
locazione da parte di conduttori in condizioni di disagio abitativo conseguente
a provvedimenti esecutivi di rilascio, nonchè
integrazioni alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 13 settembre 2004, n. 215 è il seguente:
«Art.
5 (Copertura finanziaria). - 1. Agli oneri recati dall'art. 2, comma 9, e
dall'art. 3, commi 1, 2 e 3, valutati complessivamente in migliaia di euro 105.040 per l'anno 2004, nonché alle minori entrate
relative alle agevolazioni fiscali di cui ai commi 4 e 5 del predetto art. 3, valutate
in 1.500 migliaia di euro per l'anno 2004, in 7.300 migliaia di euro per l'anno
2005, in 17.725 migliaia di euro per l'anno 2006 e in 10.895 migliaia di euro
per l'anno 2007, si provvede:
a) per
l'anno 2004, per l'importo di 106.540 migliaia di euro,
a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1-bis, comma 3, del
decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2004, n. 191;
b) per gli anni 2005 e successivi, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 7.300 migliaia di euro per l'anno 2005, 11.081 migliaia di euro per l'anno
2006 e 10.081 migliaia di euro per l'anno 2007, le proiezioni dell'accantonamento
relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e, quanto a 6.644
migliaia di euro per l'anno 2006 e 814 migliaia di euro per l'anno 2007, la
proiezione dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Gli stanziamenti iscritti
in bilancio per l'esercizio 2004, relativamente ai
fondi destinati alle finalità di cui all'art. 2, comma 9, e all'art. 3, commi 1,
2 e 3, non utilizzati alla chiusura dell'esercizio sono conservati nel conto
dei residui per essere utilizzati nell'esercizio successivo.
3. Il Ministro dell'economia
e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri
di cui al presente decreto, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti
correttivi di cui all'art. 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468,
e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere ai sensi
dell'art. 11, comma 3, lettera i-quater), della
medesima legge. Gli eventuali decreti adottati ai sensi dell'art. 7, secondo
comma, n. 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui
al presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da
apposite relazioni illustrative.
4. Il Ministro dell'economia
e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, incluse quelle occorrenti per l'utilizzazione
dei fondi conservati di cui al comma 2.».
- Il testo
dell'art. 80, comma 22, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 recante:
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.
Legge finanziaria 2001,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2000, n. 302, supplemento
ordinario n. 219, è il seguente:
«22. Fino alla scadenza del termine di cui al comma 21 sono sospese le
procedure esecutive di sfratto iniziate contro gli inquilini che si trovino
nelle condizioni di cui al comma 20.».
- Il testo dell'art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante: Definizione ed ampliamento
delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle
regioni, delle province e dei comuni, con la conferenza Stato-città
ed autonomie locali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 agosto 1997, n.
202 è il seguente:
«Art.
8 (Conferenza Stato-città ed
autonomie locali e conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie
ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle
province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente
del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal
Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresì il Ministro del
tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle
finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il
presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale
comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici
sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci
designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'art. 17
della legge 8 giugno 1990, n. 142.
Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonchè
rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di
enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre
mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne
ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI,
dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La
Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio
dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale
incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno.».
Art. 2.
Contributi
1. Ai fini di quanto previsto all'articolo 1,
comma 1, è assegnato a ciascun conduttore, in possesso dei requisiti di cui
all'articolo 1, comma 1, in unica soluzione, un contributo determinato ai sensi
dell'articolo 3.
2. Per usufruire del contributo di cui al comma
1, il conduttore, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 1,
entro il 30 settembre 2005 deve trovarsi in una delle seguenti condizioni:
a) avere
stipulato, anche per il medesimo alloggio assoggettato a procedura esecutiva, un
nuovo contratto di locazione, a termine dell'articolo 1571 e seguenti del
codice civile, della durata di almeno diciotto mesi, regolarmente registrato ed
essere in possesso di apposita dichiarazione, che il
proprietario o l'usufruttuario dell'alloggio, assoggettato a procedura
esecutiva, è tenuto a rilasciare, attestante l'avvenuta riconsegna e
l'effet-tivo rientro nella disponibilità dello stesso alloggio; il contratto di
locazione deve essere sottoscritto successivamente alla data del 30 giugno 2004
e il conduttore non deve aver usufruito dei contributi previsti dal
decreto-legge 13 settembre 2004, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 novembre 2004, n. 269;
b) avere
eletto, previa apposita dichiarazione di presa in
carico ai fini alloggiativi rilasciata dal soggetto ospitante, il proprio domicilio,
per almeno diciotto mesi, presso terzi ed essere in possesso di apposita
dichiarazione, che il proprietario o l'usufruttuario dell'alloggio,
assoggettato a procedura esecutiva, è tenuto a rilasciare, attestante
l'avvenuta riconsegna e l'effettivo rientro nella disponibilità dello stesso
alloggio; l'elezione di domicilio deve essere effettuata successivamente alla
data del 30 giugno 2004; il termine di diciotto mesi decorre dalla data di comunicazione
di nuova elezione di domicilio alla competente autorità comunale.*
ATTENZIONE: L’articolo 11 del Dm 28/9/2005 ha stabilito: “Nei
comuni di Milano, Firenze, Roma, Napoli -- effettuata la dichiarazione
irrevocabile da parte del conduttore di avvalersi di una delle disposizioni di
cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 86, convertito,
con modificazioni, nella legge 26 luglio 2005, n. 148 -- il termine per
l'esecuzione del provvedimento di rilascio, di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge
24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge l° agosto
2003, n. 200, è differito al 30 settembre 2005”.
3. Alle dichiarazioni di cui al comma 2, lettere
a) e b), si applicano le disposizioni dell'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445.
4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, si provvede alla individuazione
delle modalità di erogazione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1, tra
i comuni di cui all'articolo 1, comma 2.
5. I comuni di cui
all'articolo 1, comma 2, comunicano al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti entro il 31 ottobre 2005, a pena di decadenza, l'ammontare
complessivo dei contributi richiesti dai conduttori ai sensi del comma 2,
verificando la sussistenza delle condizioni ivi previste.
Riferimenti normativi.
Note all'art. 2:
- L'art. 1571 del codice
civile è il seguente:
«Art.
1571 (Nozione). - La locazione è il contratto col quale una parte si obbliga a
far godere all'altra una cosa mobile o immobile per un dato tempo, verso un determinato
corrispettivo.».
- Per il decreto-legge 13
settembre 2004, n. 240, convertito in legge, con modifiche, dall'art. 1, della legge
12 novembre 2004, n. 269 vedi nota all'art. 1.
- Il testo
dell'art. 76 del testo unico del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445 recante: Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20
febbraio 2001, n. 42, supplemento ordinario n. 30 è il seguente:
«Art.
76 (Norme penali). - 1. Chiunque rilascia dichiarazioni
mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente
testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia.
2. L'esibizione di un atto
contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di
atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive
rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le
dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'art. 4, comma 2, sono
considerate come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se
i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un
pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il
giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai
pubblici uffici o dalla professione e arte.».
Art. 3.
Misura del contributo
1. Per i soggetti che si
trovino nella condizione di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), il
contributo di cui all'articolo 2, comma 1, è riconosciuto, nel limite delle
risorse assegnate a ciascun comune ai sensi dell'articolo 2, comma 4, nella misura
massima di 6.000 euro per ogni anno di durata del contratto.
2. Per i soggetti che si
trovino nella condizione di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), il
contributo di cui all'articolo 2, comma 1, è riconosciuto, nel limite delle
risorse assegnate a ciascun comune ai sensi dell'articolo 2, comma 4, nella misura
massima di 5.000 euro.
Art. 4.
Rilascio degli immobili
1. I contratti di locazione stipulati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera a), dai conduttori in
possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 1, con i rispettivi
locatori che abbiano richiesto la procedura esecutiva di rilascio, sospesa ai
sensi dell'articolo 80, comma 22, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successivi
differimenti e proroghe, non fanno venire meno l'esecutività del titolo di
rilascio già in possesso del locatore per lo stesso immobile, che rimane
pienamente azionabile al termine del nuovo contratto. In tale caso il
conduttore mantiene il punteggio e la eventuale
collocazione in graduatoria per l'assegnazione di un alloggio di edilizia
residenziale pubblica.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, sono individuati, sulla base
delle indicazioni pervenute al Ministero dalle prefetture - uffici territoriali
del Governo interessate, tra i comuni di cui all'articolo 1, comma 2, i comuni
che abbiano un numero di procedure esecutive di rilascio di immobili, relative
a conduttori di cui all'articolo 1, comma 1, superiore a 400.
3. Nei comuni individuati con il decreto di cui
al comma 2, effettuata la dichiarazione irrevocabile
da parte del conduttore di avvalersi di una delle disposizioni di cui
all'articolo 2, comma 2, il termine per l'esecuzione del provvedimento di
rilascio, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2003, n.
147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, è differito
per il tempo strettamente necessario per avvalersi delle predette disposizioni
e comunque non oltre il 30 settembre 2005.
4. La dichiarazione irrevocabile di cui al comma
3 è comunicata alla cancelleria del giudice procedente con raccomandata con
avviso di ricevimento che è esibita all'ufficiale
giudiziario procedente, ovvero con dichiarazione resa allo stesso ufficiale
giudiziario che ne redige processo verbale.
5. La cancelleria del giudice
procedente, ovvero l'ufficiale giudiziario, danno immediata comunicazione al
locatore della dichiarazione irrevocabile e del conseguente differimento
degli atti della procedura.
Riferimenti normativi.
Note all'art. 4:
- Per l'art.
80, comma 22, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, vedi nota all'art. 1.
- Il testo dell'art. 1,
comma 1 del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito in legge dall'art.
1, legge 1° agosto 2003, n. 200, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25
giugno 2003, n. 145, è il seguente:
«Art.
1 (Sospensione delle procedure esecutive di rilascio per
finita locazione). - 1. La sospensione delle procedure
esecutive di rilascio per finita locazione di cui all'art. 1, comma 1, del
decreto-legge 20 giugno 2002, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1° agosto 2002, n. 185, è prorogata fino al 30 giugno 2004.».
Art. 5.
Disposizioni di bilancio
1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze sono apportate le occorrenti variazioni di
bilancio.
2. I contributi erogati
dai comuni di cui all'articolo 1, comma 2, ai sensi delle disposizioni
contenute nel presente decreto non sono considerati ai fini del rispetto del
patto di stabilità interno di cui alla legge 30 dicembre 2004, n. 311.
3. La quota delle risorse non impegnate per le
finalità di cui all'articolo 1, comma 1, nella misura accertata dal Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti entro il 15 novembre 2005, è immediatamente
versata all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnata,
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su apposito
capitolo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
- Centro di responsabilità 3, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 3.
Riferimenti normativi.
Nota all'art. 5:
- La legge 30 dicembre 2004,
n. 311 reca: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2005) ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 31 dicembre 2004, n. 306, supplemento ordinario n. 192.
Art. 5-bis.
Disposizioni relative al
patrimonio abitativo
1. L'attuazione dei piani e dei programmi di edilizia residenziale pubblica, o di altri strumenti
assimilati comunque denominati, ai sensi delle vigenti disposizioni, può essere
portata a compimento qualora, entro sei mesi dalla data di scadenza del piano
ovvero entro la data prevista per la realizzazione del programma, siano
adottati gli atti o siano iniziati i procedimenti comunque preordinati all'acquisizione
delle aree o all'attuazione degli interventi. Per i piani e i programmi scaduti
o non completati prima della data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, il termine di sei mesi decorre
da tale data.
2. Le disposizioni del
capo V della parte II del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, hanno effetto a decorrere dal 1° luglio 2006.
3. All'articolo 21-bis, comma 1, del
decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 1995, n. 341, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le
disposizioni di cui al precedente periodo si applicano anche agli alloggi prefabbricati
che siano stati realizzati con parziale ricorso a tecniche di
edilizia tradizionale, fatta salva la facoltà del comune cedente di
determinare un prezzo di cessione commisurato agli eventuali oneri di
manutenzione sostenuti».
4. Al fine di incrementare la disponibilità di alloggi da destinare ad abitazione principale, i comuni
possono deliberare la riduzione, anche al di sotto del limite minimo previsto
dalla legislazione vigente, delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
stabilite per gli immobili adibiti ad abitazione principale del proprietario, a
condizione che resti invariato il gettito totale dell'imposta comunale e previo
contestuale incremento delle aliquote da applicare alle aree edificabili, anche
in deroga al limite massimo previsto dalla legislazione vigente e con
esclusione dei casi in cui il proprietario delle aree edificabili si impegna
all'inalienabilità delle stesse nei termini e con le modalità stabiliti con
regolamento comunale.
Riferimenti normativi.
Nota all'art. 5-bis:
- Il decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380 reca: Testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia edilizia. (Testo A).
[Testo unico
Edilizia] ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 ottobre 2001,
n. 245 supplemento ordinario n. 239 il Capo V cita Norme per la sicurezza degli
impianti.
Il testo dell'art. 21-bis
del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito in legge con modiche dalla
legge 8 agosto 1995, n. 341, recante Misure dirette ad accelerare il
completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi
nelle aree depresse, nonchè disposizioni in materia
di lavoro e di occupazione e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 24 giugno 1995, n. 146 come modificato dal decreto qui pubblicato
è il seguente:
«Art.
21-bis (Trasferimento di alloggi). - 1. Gli alloggi
prefabbricati costruiti dallo Stato nei territori dei comuni della Campania e
della Basilicata, ai sensi del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive
modificazioni, sono ceduti in proprietà, a titolo gratuito, insieme alle parti
comuni, a coloro che ne hanno avuto formale
assegnazione, ancorchè provvisoria.
2. All'assegnatario è
equiparato l'eventuale subentrante per legittimo titolo.
3. Le domande per ottenere
la cessione in proprietà degli alloggi di cui al comma 1 debbono
essere presentate dagli interessati all'ufficio del territorio dell'Amministrazione
finanziaria della provincia territorialmente competente entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
4. Esaminata la domanda ed
acquisita la documentazione dai competenti uffici, il responsabile dell'ufficio
del territorio stipula nei successivi tre mesi dalla presentazione della
domanda stessa l'atto di cessione in proprietà dell'immobile assegnato a
ciascun avente diritto.
5. Gli alloggi ceduti in
proprietà agli aventi diritto devono conservare, a
pena di nullità dell'atto di cessione, la loro destinazione abitativa, non sono
cedibili in locazione, permuta, usufrutto o comodato e non sono alienabili per
venti anni a decorrere dalla data di accatastamento.
6. Il divieto di cui al
comma 5 non si applica qualora il contratto sia volto al successivo acquisto di altro alloggio ubicato nei centri storici dei comuni per
quanti vi risiedevano fino al 23 novembre 1980.
7. Per quanto non disposto
dal presente articolo si osservano, in quanto
applicabili, le norme dell'art. 28 della legge 8 agosto 1977, n. 513, e
successive modificazioni. Le disposizioni di cui al precedente periodo si
applicano anche agli alloggi prefabbricati che siano stati realizzati con
parziale ricorso a tecniche di edilizia tradizionale,
fatta salva la facoltà del comune cedente di determinare un prezzo di cessione
commisurato agli eventuali oneri di manutenzione sostenuti.».
Art. 6.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Gazzetta Ufficiale N. 266 del 12 Novembre 2004
Legge di conversione 12 novembre 2004, n. 269
Conversione decreto-legge 13 settembre 2004, n. 240 “Misure per favorire
l'accesso alla locazione da parte di conduttori in condizioni di disagio
abitativo conseguente a provvedimenti esecutivi di rilascio, nonché
integrazioni alla legge 9 dicembre 1998, n. 431».
In
vigore dal 13 novembre 2004
Art. 1.
Finalità
1. Il presente decreto persegue l'obiettivo di
ridurre le più marcate condizioni di disagio abitativo dei conduttori
assoggettati a procedure esecutive di rilascio che siano,
o abbiano nel proprio nucleo familiare, ultrasessantacinquenni
o handicappati gravi e che inoltre:
a) non dispongano di altra abitazione o di redditi sufficienti ad
accedere alla locazione di una nuova unità immobiliare;
b) siano
beneficiari, anche per effetto di rinvii della data di esecuzione
disposti dagli ufficiali giudiziari della sospensione della procedura esecutiva
di rilascio ai sensi dell'articolo 80, comma 22, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, e successivi differimenti e proroghe ovvero rientrino fra i soggetti di
cui alla lettera a) che abbiano subito sentenza o ordinanza di sfratto fra il
1° luglio 2004 e il 13 settembre 2004;
c) siano
tuttora in possesso dei requisiti economici previsti dal Ministero dei lavori
pubblici ai sensi della citata legge n. 388 del 2000, e successivi differimenti
e proroghe.
Riferimenti normativi:
- Il testo
del comma 22 dell'art. 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante:
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2001)», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre
2000, n. 302, S.O., è il
seguente:
«22. Fino alla scadenza del termine di cui al comma 21 sono sospese le
procedure esecutive di sfratto iniziative contro gli inquilini che si trovino
nelle condizioni di cui al comma 20.».
Art. 2.
Misure
1. Ai fini di quanto previsto all'articolo 1
possono essere stipulati, oltre alle tipologie contrattuali previste dalla
legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, i tipi di contratto
previsti dai commi 2, 3, 4, 5 e 6, per i quali è
prevista la corresponsione dei contributi di cui agli articoli 3 e 4.
2. I soggetti di cui
all'articolo 1 possono stipulare con i rispettivi locatori che abbiano
richiesto la procedura esecutiva di rilascio sospesa ai sensi dell'articolo 80,
comma 22, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successivi differimenti e
proroghe, nuovi contratti per la durata minima di un anno e massima di diciotto
mesi, cui si applicano esclusivamente le disposizioni di cui agli articoli 1571
e seguenti del codice civile.
3. Gli enti locali possono stipulare, in qualità di conduttori, contratti di locazione, della
durata fino a due anni non rinnovabili né prorogabili per soddisfare le
esigenze abitative dei soggetti di cui all'articolo 1, assicurando il puntuale
pagamento del canone di locazione, il rilascio dell'immobile alla scadenza
contrattuale prevista, nonché il risarcimento al proprietario di eventuali
danni arrecati nel corso della utilizzazione da parte del concessionario.
Gli alloggi, locati nelle predette forme
contrattuali, sono destinati, mediante concessione
amministrativa di durata massima pari alla durata dei contratti, ai
soggetti indicati all'articolo 1. Tali contratti possono essere sostituiti,
anche prima della scadenza, da contratti stipulati
direttamente tra il locatore e il soggetto beneficiario della concessione
amministrativa, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge n. 431 del 1998,
e successive modificazioni, per i quali è tuttavia comunque esclusa qualsiasi
forma di proroga o rinnovo automatico del contratto, fatto salvo l'esplicito
accordo delle parti contraenti.
4. Gli enti locali possono stipulare, in qualità di conduttori, contratti di locazione, di durata
triennale, prorogabile di altri due anni in presenza di esplicito accordo delle
parti contraenti, per soddisfare le esigenze abitative dei soggetti di cui
all'articolo 1, assicurando il puntuale pagamento del canone di locazione, il
rilascio dell'immobile alla scadenza contrattuale prevista, nonché il
risarcimento al proprietario di eventuali danni arrecati nel corso della utilizzazione
da parte del concessionario. Gli alloggi locati nelle suddette forme
contrattuali sono destinati, mediante concessione
amministrativa di durata massima pari alla durata dei contratti, ai
soggetti indicati all'articolo 1. Per tali contratti il canone è stabilito
secondo le modalità previste dagli accordi definiti in
sede locale, di cui al comma 3 dell'articolo 2 della legge n. 431 del 1998, e
successive modificazioni, vigenti nel comune dove si trova l'alloggio concesso
in locazione, ovvero dal decreto ministeriale di cui all'articolo 4, comma 3,
della stessa legge.
5. I soggetti di cui all'articolo 1 possono
stipulare contratti di locazione di durata triennale prorogabile di altri due anni in presenza di esplicito accordo delle
parti contraenti. Per tali contratti il canone è stabilito secondo le modalità previste dagli accordi definiti in sede locale, di
cui al comma 3 dell'articolo 2 della legge n. 431 del 1998, e successive
modificazioni, vigenti nel comune dove si trova l'alloggio concesso in locazione,
ovvero dal decreto ministeriale di cui all'articolo 4, comma 3, della stessa
legge.
6. I soggetti di cui all'articolo 1 possono
stipulare direttamente contratti di locazione della durata di quattro anni,
prorogabili fino ad ulteriori quattro anni in presenza
di esplicito accordo delle parti contraenti. A tali contratti si applicano
esclusivamente le disposizioni di cui agli articoli 1571 e seguenti del codice
civile.
6-bis. I soggetti che hanno partecipato ai bandi
per l'assegnazione degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica che si sono avvalsi della disciplina prevista dai commi
2, 3, 4 e 5, mantengono, sino alla scadenza del rapporto locativo così
rinnovato, il punteggio conseguito riferito alla qualifica di sottoposto a
sentenza o ordinanza di sfratto.
7. Il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti tramite gli istituti autonomi case popolari e gli altri istituti comunque ad essi succeduti, attraverso la costituzione di
uno «sportello emergenza sfratti», provvede all'assistenza dei soggetti di cui
all'articolo 1 e al coordinamento delle iniziative ed inoltre all'erogazione:
a) del
contributo di cui all'articolo 3, comma 1, relativo alla sottoscrizione dei
contratti ai sensi dei commi 3 e 4, sulla base degli elenchi trasmessi dai
comuni contenenti, in relazione a ciascun contratto
stipulato, la data di stipula, gli estremi di registrazione, i nominativi del
proprietario, e del concessionario e l'importo del canone da corrispondere;
b) del
contributo di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, relativi alla sottoscrizione dei
contratti ai sensi dei commi 2, 5 e 6, a favore del locatore sulla base della
domanda presentata dal proprietario stesso, contenente, in
relazione al contratto sottoscritto, la data di stipula, gli estremi di
registrazione, i nominativi del proprietario e del locatario e l'importo del
canone da corrispondere.
8. L'erogazione di cui
al comma 7 è disposta con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti entro trenta giorni dal ricevimento da parte dei comuni degli elenchi
di cui alla lettera a) del comma 7, ovvero della domanda di cui alla lettera b)
del medesimo comma.
9. Per lo svolgimento dei compiti affidati ai
sensi del comma 7, agli istituti ivi contemplati è riconosciuto un compenso
pari all'1 per cento del contributo da erogare in relazione a
ciascun contratto stipulato.
9-bis. I soggetti di cui all'articolo 1, anche se
beneficiari delle misure di cui al presente articolo, continuano ad essere
considerati quali conduttori assoggettati a procedure esecutive ai fini
dell'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale
pubblica da parte di qualunque ente.
Riferimenti normativi:
- La legge 9 dicembre 1998,
n. 431 reca: «Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti
ad uso abitativo» ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 dicembre 1998, n.
202, S.O.
- Il testo dell'art. 1571
del codice civile è il seguente:
«Art.
1571 Capo VI della locazione Sezione I. La locazione è
il contratto col quale una parte si obbliga a far godere all'altra una cosa mobile
o immobile per un dato tempo, verso un determinato corrispettivo».
- Il testo
del comma 3 dell'art. 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 è il
seguente:
«3. In alternativa
a quanto previsto dal comma 1, le parti possono stipulare contratti di locazione,
definendo il valore del canone, la durata del contratto, anche in relazione a
quanto previsto dall'art. 5, comma 1, nel rispetto comunque di quanto previsto
dal comma 5 del presente articolo, ed altre condizioni contrattuali sulla base
di quanto stabilito in appositi accordi definiti in sede locale fra le
organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori
maggiormente rappresentative. Al fine di promuovere i predetti accordi, i
comuni, anche in forma associata, provvedono a convocare
le predette organizzazioni entro sessanta giorni dalla emanazione del decreto
di cui al comma 2 dell'art. 4. I medesimi accordi sono depositati, a cura delle
organizzazioni firmatarie, presso ogni comune dell'area territoriale
interessata.».
- Il testo
del comma 3 dell'art. 4 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 è il
seguente:
«3. Entro quattro mesi dalla
data di emanazione del decreto di cui al comma 2, il
Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro delle finanze, fissa
con apposito decreto le condizioni alle quali possono essere stipulati i
contratti di cui al comma 3 dell'art. 2, nonchè
dell'art. 5 nel caso in cui non vengano convocate da parte dei comuni le
organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori ovvero non siano
definiti gli accordi di cui al medesimo comma 3 dell'art. 2.».
Art. 3.
Incentivi
1. Al fine di favorire la sottoscrizione dei
contratti di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 2, è
assegnato agli enti locali, in unica soluzione, per ciascun contratto
stipulato, a parziale copertura dell'onere derivante dalla sottoscrizione del
contratto stesso, un contributo determinato ai sensi dell'articolo 4 ovvero
nella misura inferiore derivante dalla sottoscrizione del contratto.
2. Al fine di favorire la sottoscrizione dei contratti
di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 2, è corrisposta, a favore del proprietario
di alloggio che abbia stipulato un contratto di
locazione con i soggetti di cui all'articolo 1, in unica soluzione, la somma
determinata ai sensi dell'articolo 4 in conto canoni ancora da corrispondere da
parte dei soggetti di cui all'articolo 1. Nel caso in cui l'importo complessivo
dei canoni derivanti dalla sottoscrizione del contratto di locazione per un
triennio risulti inferiore alla somma fissata
all'articolo 4, il contributo spettante è pari a tale minore importo.
3. Al fine di favorire la sottoscrizione dei
contratti di cui al comma 2 dell'articolo 2, è corrisposta, a favore del
proprietario di alloggio che abbia stipulato un
contratto di locazione di cui al predetto comma, in unica soluzione, la somma
prevista dall'articolo 4. Ferma restando la corresponsione, da parte del
conduttore, dell'importo del canone previsto dal precedente contratto di
locazione, la predetta somma è corrisposta quale integrazione dell'importo del
canone previsto nel nuovo contratto, fatti salvi eventuali ulteriori
incrementi che, comunque, restano a carico del conduttore. Nel caso in cui
l'importo complessivo dei canoni derivanti dalla sottoscrizione del contratto
di locazione, detratto l'importo complessivo dei canoni derivanti dal
precedente contratto di locazione di cui al comma 2 dell'articolo 2, risulti inferiore alla somma indicata all'articolo 4, il
contributo spettante è pari a tale minore importo.
4. Ai proprietari degli immobili locati ai sensi
dei commi 4 e 5 dell'articolo 2 si applicano le agevolazioni fiscali previste
dall'articolo 8, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive
modificazioni, incrementando al 70 per cento la percentuale di
ulteriore riduzione del reddito imponibile, ferma restando
l'applicazione dell'imposta proporzionale di registro nella misura del 70 per
cento.
5. Ai proprietari degli immobili locati ai sensi
dei commi 3 e 6 dell'articolo 2 si applicano le agevolazioni fiscali previste
dall'articolo 8, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive
modificazioni.
6. I comuni possono deliberare aliquote agevolate
o l'esenzione totale dall'imposta comunale sugli immobili relativamente
agli alloggi oggetto dei contratti di cui all'articolo 2, anche
differenziando l'agevolazione in funzione delle diverse tipologie di contratto.
7. L'erogazione del contributo di cui al comma 1
e della somma di cui ai commi 2 e 3 è disposta secondo l'ordine cronologico
derivante dalla data di stipula del contratto, che
deve essere sottoscritto, ai fini della sola ammissibilità ai benefici, entro
il 31 marzo 2005.
Riferimenti normativi:
- Il testo del comma 1
dell'art. 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 è il
seguente:
«1. Nei comuni di cui
all'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e successive modificazioni,
il reddito imponibile derivante al proprietario dai contratti stipulati o
rinnovati ai sensi del comma 3 dell'art. 2 a seguito di accordo
definito in sede locale e nel rispetto dei criteri indicati dal decreto di cui
al comma 2 dell'art. 4, ovvero nel rispetto delle condizioni fissate dal
decreto di cui al comma 3 del medesimo art. 4, determinato ai sensi dell'art.
34 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, è ulteriormente ridotto dal 30 per cento. Per i suddetti contratti il corrispettivo annuo ai fini della
determinazione della base imponibile per l'applicazione dell'imposta
proporzionale di registro è assunto nella misura minima del 70 per cento».
Art. 4.
Misura del contributo.
1. In relazione alla
dimensione demografica del comune in cui è sito l'alloggio oggetto del
contratto sottoscritto ai sensi dell'articolo 2, i contributi di cui
all'articolo 3 sono riconosciuti nella misura di:
a) euro 5.000 per comuni con popolazione pari o superiore a 500.000
abitanti;
b) euro 4.000 per comuni con popolazione compresa tra 100.000 e
500.000 abitanti;
c) euro
3.000 per comuni con popolazione pari o inferiore a 100.000 abitanti
Art. 5.
Copertura finanziaria
1. Agli oneri recati dall'articolo 2, comma 9, e
dall'articolo 3, commi 1, 2 e 3, valutati complessivamente in migliaia di euro 105.040 per l'anno 2004, nonché alle minori entrate
relative alle agevolazioni fiscali di cui ai commi 4 e 5 del predetto articolo
3, valutate in 1.500 migliaia di euro per l'anno 2004, in 7.300 migliaia di
euro per l'anno 2005, in 17.725 migliaia di euro per l'anno 2006 e in 10.895
migliaia di euro per l'anno 2007, si provvede:
a) per
l'anno 2004, per l'importo di 106.540 migliaia di euro,
a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1-bis, comma 3, del
decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2004, n. 191;
b) per gli anni 2005 e successivi, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 7.300 migliaia di euro per l'anno 2005, 11.081 migliaia di euro per l'anno
2006 e 10.081 migliaia di euro per l'anno 2007, le proiezioni
dell'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
e, quanto a 6.644 migliaia di euro per l'anno 2006 e 814 migliaia di euro per
l'anno 2007, la proiezione dell'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri.
2. Gli stanziamenti iscritti in bilancio per
l'esercizio 2004, relativamente ai fondi destinati
alle finalità di cui all'articolo 2, comma 9, e all'articolo 3, commi 1, 2 e 3,
non utilizzati alla chiusura dell'esercizio sono conservati nel conto dei
residui per essere utilizzati nell'esercizio successivo.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente
decreto, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui
all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere ai sensi
dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della
medesima legge. Gli eventuali decreti adottati ai sensi dell'articolo 7,
secondo comma, n. 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui
al presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da
apposite relazioni illustrative.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio, incluse quelle occorrenti per
l'utilizzazione dei fondi conservati di cui al comma 2.
Riferimenti normativi:
- Il testo dell'art. 1-bis,
comma 3 del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito con modificazione
della legge 30 luglio 2004, n. 191 recante: Interventi urgenti per il
contenimento della spesa pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2004, n.
178, S.O., è il seguente:
«3. Al fine di incrementare
la dotazione del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in
locazione, di cui all'art. 11, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è
autorizzata, per l'anno 2004, la spesa di 110 milioni di euro».
- Il testo dell'art. 11-ter,
comma 7, dell'art. 11, comma 3, lettera i-quater, e
dell'art. 7 secondo comma, n. 2 della legge 5 agosto 1978, n. 468 recante:
riforma di alcune norme di contabilità generale dello
Stato in materia di bilancio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 22 agosto
1978, n. 233 è il seguente:
«Art.
11-ter (Copertura finanziaria delle leggi). - (Omissis).
7. Qualora nel corso
dell'attuazione di leggi si verifichino o siano in
procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa o di
entrata indicate dalle medesime leggi al fine della copertura finanziaria, il
Ministro competente ne dà notizia tempestivamente al Ministro dell'economia e
delle finanze, il quale, anche ove manchi la predetta segnalazione, riferisce
al Parlamento con propria relazione e assume le conseguenti iniziative legislative.
La relazione individua le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai
fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati
per la quantificazione degli oneri autorizzati dalle predette leggi. Il
Ministro dell'economia e delle finanze può altresì
promuovere la procedura di cui al presente comma allorchè
riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica indicati dal documento di programmazione
economico-finanziaria e da eventuali aggiornamenti, come approvati dalle
relative risoluzioni parlamentari. La stessa procedura è applicata in caso di
sentenza definitive di organi giurisdizionali e della
Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente
suscettibili di determinare maggiori oneri.
(Omissis)».
«Art.
11 (Legge finanziaria). - (Omissis).
3. La legge finanziaria non
può contenere norme di delega o di carattere ordinamentale
ovvero organizzatorio.
Essa contiene esclusivamente
norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno
considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:
a) i-ter)
(Omissis).
i-quater) norme
recanti misure correttive degli effetti finanziari delle leggi di cui all'art.
11-ter, comma 7.
Omissis».
«Art.
7 (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine).
- (Omissis).
Con decreti del Ministro del
tesoro, da registrarsi alla Corte dei conti, sono trasferite
dal predetto fondo ed iscritte in aumento sia delle dotazioni di
competenza che di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie:
1) (Omissis).
2) per
aumentare gli stanziamenti dei capitoli di spesa aventi carattere obbligatorio
o connessi con l'accertamento e la riscossione delle entrate.
(Omissis)».
Art. 6.
Dichiarazione irrevocabile da parte del
conduttore
1. Effettuata la
dichiarazione irrevocabile da parte del conduttore di avvalersi di una delle
tipologie di contratto di cui all'articolo 2, il termine per l'esecuzione del
provvedimento di rilascio, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24
giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003,
n. 200, è differito per il tempo strettamente necessario alla stipula del
contratto stesso e comunque non oltre il 31 marzo 2005.
2. La dichiarazione irrevocabile di cui al comma
1 è comunicata alla cancelleria del giudice procedente con raccomandata con
avviso di ricevimento che è esibita all'ufficiale
giudiziario procedente, ovvero con dichiarazione resa allo stesso ufficiale
giudiziario che ne redige processo verbale.
3. La cancelleria del giudice procedente, ovvero
l'ufficiale giudiziario, danno immediata comunicazione al locatore e allo
sportello emergenza sfratti di cui all'articolo 2
della dichiarazione irrevocabile e del conseguente differimento degli atti
della procedura.
Riferimenti normativi:
- Il testo
dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito con
modificazioni dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, recante: Proroga di termini e
disposizioni urgenti ordinamentali, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2003, n. 145, è il seguente:
«1. La
sospensione delle procedure esecutive di rilascio per finita locazione di cui
all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 122, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 185, è prorogata fino al 30
giugno 2004.».
Art. 7.
Modifiche alla legge 9 dicembre 1998, n. 431
1. All'articolo 4, comma 3, della legge 9
dicembre 1998, n. 431, successive modificazioni, dopo le parole: «i contratti
di cui al comma 3 dell'articolo 2» sono inserite le
seguenti «nonchè dell'articolo 5».
2. Il comma 5 dell'articolo 11
della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni è sostituito
dal seguente: «5. Le risorse assegnate al Fondo di cui al comma 1 sono
ripartite, entro il 31 marzo di ogni anno, tra le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. A decorrere dall'anno
2005 la ripartizione è effettuata dal Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sulla base dei criteri fissati con apposito decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, previa medesima intesa ed in rapporto alla
quota di risorse messe a disposizione dalle singole regioni e province
autonome, ai sensi del comma 6.».
2-bis. All'articolo 11, comma 3, della legge 9
dicembre 1998, n. 431, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I comuni
possono, con delibera della propria giunta, prevedere che i contributi
integrativi destinati ai conduttori vengano, in caso di morosità, erogati al
locatore interessato a sanatoria della morosità medesima, anche tramite
l'associazione della proprietà edilizia dallo stesso locatore per iscritto
designata, che attesta l'avvenuta sanatoria con dichiarazione sottoscritta
anche dal locatore».
Riferimenti normativi:
- Il testo
del comma 3 dell'art. 4 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 come
modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:
«3. Entro quattro mesi dalla
data di emanazione del decreto di cui al comma 2, il
Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro delle finanze, fissa
con apposito decreto le condizioni alle quali possono essere stipulati i contratti
di cui al comma 3 dell'art. 2, nonché dell'art. 5 nel caso in cui non vengano
convocate da parte dei comuni le organizzazioni della proprietà edilizia e dei
conduttori ovvero non siano definiti gli accordi di cui al medesimo comma 3
dell'art. 2».
- Il testo dell'art. 11
della legge 9 dicembre 1998, n. 431, come modificato dalla legge qui pubblicata
è il seguente:
«Art.
11 (Fondo nazionale). - 1. Presso il Ministero dei lavori pubblici è istituito
il il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso
alle abitazioni in locazione, la cui dotazione annua è determinata dalla legge
finanziaria, ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera
d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni.
2. Per
ottenere i contributi di cui al comma 3 i conduttori devono dichiarare sotto la
propria responsabilità che il contratto di locazione è stato registrato.
3. Le somme assegnate al
Fondo di cui al comma 1 sono utilizzate per la concessione, ai conduttori
aventi i requisiti minimi individuati con le modalità
di cui al comma 4, di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di
locazione dovuti ai proprietari degli immobili, di proprietà sia pubblica sia
privata, nonchè qualora le disponibilità del Fondo lo
consentano, per sostenere le iniziative intraprese dai comuni anche attraverso
la costituzione di agenzie o istituti per la locazione o attraverso attività di
promozione in convenzione con cooperative edilizie per la locazione, tese a
favorire la mobilità nel settore della locazione attraverso il reperimento di
alloggi da concedere in locazione per periodi determinati. I comuni possono,
con delibera della propria giunta, prevedere che i contributi integrativi
destinati ai conduttori vengano, in caso di morosità, erogati al locatore
interessato a sanatoria delle morosità medesima, anche tramite l'associazione
della proprietà edilizia dallo stesso locatore per iscritto designata, che
attesta l'avvenuta sanatoria con dichiarazione sottoscritta anche dal locatore.
4. Il Ministro dei lavori
pubblici, entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente
per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, definisce, con proprio decreto, i requisiti minimi necessari per
beneficiare dei contributi integrativi di cui al comma 3 e i criteri per la
determinazione dell'entità dei contributi stessi in relazione al reddito
familiare e all'incidenza sul reddito medesimo del canone di locazione.
5. Le risorse assegnate al
Fondo di cui al comma 1 sono ripartite, entro il 1° marzo di ogni
anno, tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. A decorrere
dall'anno 2005 la ripartizione è effettuata dal
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, sulla base dei criteri fissati con apposito decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa medesima intesa ed in
rapporto alla quota di risorse messe a disposizione dalle singole regioni e
province autonome, ai sensi del comma. 6.
6. Le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano possono concorrere al finanziamento degli
interventi di cui al comma 3 con proprie risorse iscritte nei rispettivi
bilanci.
7. Le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla ripartizione fra i comuni delle
risorse di cui al comma 6 nonchè di quelle ad esse attribuite ai sensi del comma 5, sulla base di
parametri che premino anche la disponibilità dei comuni a concorrere con
proprie risorse alla realizzazione degli interventi di cui al comma 3. Qualora
le risorse di cui al comma 5 non siano trasferite ai
comuni entro novanta giorni dall'effettiva attribuzione delle stesse alle
regioni e alle province autonome, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro dei lavori pubblici, previa diffida alla regione o alla
provincia autonoma inadempiente, nomina un commissario ad acta;
gli oneri connessi alla nomina ed all'attività del commissario ad acta sono posti a carico dell'ente inadempiente.
8. I comuni definiscono
l'entità e le modalità di erogazione dei contributi di
cui al comma 3, individuando con appositi bandi pubblici i requisiti del
conduttori che possono beneficiarne, nel rispetto dei criteri e dei requisiti
minimi di cui al comma 4.
9. Per gli anni 1999, 2000 e
2001, ai fini della concessione dei contributi integrativi di
cui al comma 3, è assegnata al Fondo una quota, pari a lire 600 miliardi per
ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, delle risorse di cui alla legge 14
febbraio 1963, n. 60, relative alle annualità 1996, 1997 e 1998. Tali
disponibilità sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, ad apposita
unità previsionale di base dello stato di previsione
del Ministero dei lavori pubblici. Le predette risorse, accantonate dalla
deliberazione del CIPE 6 maggio 1998, non sono trasferite ai sensi
dell'articolo 61 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e restano nella
disponibilità della Sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti per il
predetto versamento.
10. Il Ministero dei lavori
pubblici provvederà, a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, ad effettuare il versamento all'entrata del bilancio dello
Stato nell'anno 2003 delle somme occorrenti per la copertura delle ulteriori
minori entrate derivanti, in tale esercizio, dall'applicazione dell'art. 8,
commi da 1 a 4, pari a lire 67,5 miliardi, intendendosi ridotta per un importo
corrispondente l'autorizzazione di spesa per l'anno medesimo determinata ai
sensi del comma 1 del presente articolo.
11. Le
disponibilità del Fondo sociale, istituita ai sensi dell'art. 75 della legge 27
luglio 1978. n. 392, sono versate all'entrata
del bilancio dello Stato per essere riassegnate con
decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
al Fondo di cui al comma 1.».
Art. 7-bis.
Modifica dell'articolo 56 della legge 27 luglio
1978, n. 392
1. L'articolo 56 della legge 27 luglio 1978, n.
392, è sostituito dal seguente:
«Art. 56 (Modalità per il rilascio). - 1. Con il provvedimento che
dispone il rilascio, il giudice, previa motivazione che tenga conto anche delle
condizioni del conduttore comparate a quelle del locatore nonché
delle ragioni per le quali viene disposto il rilascio stesso e, nei casi di
finita locazione, del tempo trascorso dalla disdetta, fissa la data
dell'esecuzione entro il termine massimo di sei mesi ovvero, in casi
eccezionali, di dodici mesi dalla data del provvedimento.
2. Nelle ipotesi di cui all'articolo 55, per il
caso in cui il conduttore non provveda al pagamento nel termine assegnato, la
data dell'esecuzione non può essere fissata oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine concesso per il pagamento.
3. Qualunque forma abbia
il provvedimento di rilascio, il locatore e il conduttore possono, in qualsiasi
momento e limitatamente alla data fissata per l'esecuzione, proporre al
tribunale in composizione collegiale l'opposizione di cui all'articolo 6, comma
4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431.
4. Trascorsa inutilmente la data fissata, il
locatore promuove l'esecuzione ai sensi degli articoli 605 e seguenti del
codice di procedura civile.
Riferimenti normativi:
- Il testo dell'art. 55
della legge 27 luglio 1978, n. 392, recante: Disciplina delle locazioni di immobili urbani, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29
luglio 1978, n. 211, è il seguente:
«Art.
55 (Termine per il pagamento dei canoni scaduti).
La morosità del conduttore
nel pagamento dei canoni o degli oneri di cui all'art. 5 può essere sanata in
sede giudiziale per non più di tre volte nel corso di un quadriennio se il
conduttore alla prima udienza versa l'importo dovuto per tutti i canoni scaduti
e per gli oneri accessori maturati sino a tale data, maggiorato
degli interessi legali e delle spese processuali liquidate in tale sede dal
giudice.
Ove il pagamento non avvenga
in udienza, il giudice, dinanzi a comprovate condizioni di difficoltà del
conduttore, può assegnare un termine non superiore a giorni novanta.
In tal caso rinvia l'udienza
a non oltre dieci giorni dalla scadenza del termine
assegnato.
La morosità può essere
sanata, per non più di quattro volte complessivamente nel corso di un
quadriennio, ed il termine di cui al secondo comma è di centoventi giorni, se
l'inadempienza, protrattasi per non oltre due mesi, è conseguente alle precarie
condizioni economiche del conduttore, insorte dopo la stipulazione del
contratto e dipendenti da disoccupazione, malattie o gravi, comprovate
condizioni di difficoltà.
Il pagamento, nei termini di
cui ai commi precedenti esclude la risoluzione del contratto.
4. Per i provvedimenti
esecutivi di rilascio per finita locazione emessi dopo la data di entrata in vigore della presente legge, il conduttore può
chiedere una sola volta, con istanza rivolta al pretore competente ai sensi
dell'art. 26, primo comma, del codice di procedura civile, che sia nuovamente
fissato il giorno dell'esecuzione entro un termine di sei mesi salvi i casi di
cui al comma 5. Si applicano i commi dal secondo al settimo dell'art. 11 del
citato decreto-legge n. 9 del 1982, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 94 del 1982. Avverso il decreto del pretore il locatore ed il conduttore
possono proporre opposizione per qualsiasi motivo al tribunale che giudica con
le modalità di cui all'art. 618 del codice di
procedura civile.».
- Il testo
del comma 4 dell'art. 6 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è il seguente:
«4. Per i provvedimenti
esecutivi di rilascio per finita locazione emessi dopo la data di entrata in vigore della presente legge, il conduttore può
chiedere una sola volta, con istanza rivolta al pretore competente ai sensi
dell'art. 26, primo comma, del codice di procedura civile, che sia nuovamente
fissato il giorno dell'esecuzione entro un termine di sei mesi salvi i casi di
cui al comma 5. Si applicano i commi dal secondo al settimo dell'art. 11 del
citato decreto-legge n. 9 del 1982, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 94 del 1982. Avverso il decreto del pretore il locatore ed il conduttore
possono proporre opposizioni per qualsiasi motivo al tribunale che giudica con
le modalità di cui all'art. 618 del codice di
procedura civile.».
- Il testo dell'art. 605 del
codice di procedura civile è il seguente:
«Art.
605 (Formalità del testamento segreto). - La carta su cui sono
stese le disposizioni o quella che serve da involto deve essere sigillata con
impronta, in guisa che il testamento non si possa aprire nè
estrarre senza rottura o alterazione. Il testatore, in
presenza di due testimoni, consegna [c.c. 685] personalmente al notaio
la carta così sigillata, o la fa sigillare nel modo sopra indicato in presenza
del notaio e dei testimoni, e dichiara che in questa carta è contenuto il suo
testamento. Il testatore, se è muto o sordomuto, deve scrivere tale
dichiarazione in presenza dei testimoni e deve pure
dichiarare per iscritto di aver letto il testamento, se questo è stato scritto
dal altri [c.c. 604].
Sulla carta in cui dal
testatore è scritto o involto il testamento, o su un ulteriore
involto predisposto dal notaio e da lui debitamente sigillato, si scrive l'atto
di ricevimento nel quale si indicano il fatto della consegna e la dichiarazione
del testatore, il numero e l'impronta dei sigilli, e
l'assistenza dei testimoni a tutte le formalità.».
Art. 8.
Efficacia
1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3,
4, 5 e 6 hanno efficacia, ai fini dei contributi e delle agevolazioni fiscali negli stessi previste, fino al 31 marzo 2005.
Art. 8-bis.
Disposizioni finali
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle
province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei rispettivi Statuti e
norme di attuazione.
Art. 9.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Legge di conversione 1° agosto 2003, n. 200 del
decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale -
n. 145 del 25 giugno 2003),
“Proroga
di termini e disposizioni urgenti ordinamentali”. (GU
n. 178 del 2-8-2003)
Art. 1.
Sospensione delle procedure esecutive di rilascio
per finita locazione
1. La sospensione delle procedure esecutive di
rilascio per finita locazione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge
20 giugno 2002, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto
2002, n. 185, é prorogata fino al 30 giugno 2004.*
ATTENZIONE: L’articolo 11 del Dm 28/9/2005 ha stabilito: “Nei
comuni di Milano, Firenze, Roma, Napoli -- effettuata la dichiarazione
irrevocabile da parte del conduttore di avvalersi di una delle disposizioni di
cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 86, convertito,
con modificazioni, nella legge 26 luglio 2005, n. 148 -- il termine per
l'esecuzione del provvedimento di rilascio, di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge
24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge l° agosto
2003, n. 200, è differito al 30 settembre 2005”.
Art. 2-.18 omissis
Legge di conversione 1
agosto 2002, n. 185 del DL 20 giugno 2002, n.122
Disposizioni concernenti proroghe in materia di
sfratti, di edilizia e di espropriazione".
Art. 1.
1. La sospensione delle procedure esecutive di
rilascio per finita locazione, da ultimo disposta per gli immobili adibiti ad
uso abitativo, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 27 dicembre
2001, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n.
14, è prorogata fino al 30 giugno 2003*.
* Termine
prorogato dal Dl 24/6/03 n. 147 convertito nella legge /8/2003, n. 200 al 30
giugno 2004.
ATTENZIONE:
L’articolo 11 del Dm 28/9/2005 ha stabilito: “Nei comuni di Milano, Firenze,
Roma, Napoli -- effettuata la dichiarazione irrevocabile da parte del
conduttore di avvalersi di una delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 2,
del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 86, convertito, con modificazioni, nella
legge 26 luglio 2005, n. 148 -- il termine per l'esecuzione del provvedimento
di rilascio, di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2003, n.
147, convertito, con modificazioni, dalla legge l° agosto 2003, n. 200, è
differito al 30 settembre 2005”.
2. Su ricorso del locatore, notificato al
conduttore, che contesti la sussistenza in capo a quest'ultimo dei requisiti richiesti per la sospensione
dell'esecuzione, il giudice dell'esecuzione procede con le modalità di cui
all'articolo 11, commi quinto e sesto, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, disponendo o
meno la prosecuzione dell'esecuzione con provvedimento da emanarsi nel termine
di giorni otto dalla data di presentazione del ricorso. Avverso il decreto è
ammessa opposizione al tribunale, che giudica in composizione collegiale con le
modalità di cui all'articolo 618 del codice di
procedura civile.
Riferimenti normativi:
- Il testo
dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 27 dicembre 2001, n. 450, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 14, recante: "Proroga
di termini in materia di sospensione di procedure esecutive per particolari
categorie di locatari e di copertura assicurativa per le imprese nazionali di
trasporto aereo", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio
2002, n. 49, è il seguente:
"Art.
1 (Proroga della sospensione delle procedure esecutive di rilascio di immobili ad uso abitativo). - 1. La sospensione delle
procedure esecutive di rilascio di immobili adibiti ad
uso abitativo, già disposta ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 2
luglio 2001, n. 247, convertito dalla legge 4 agosto 2001, n. 332, iniziate nei
confronti degli inquilini in possesso dei requisiti indicati al comma 20
dell'art. 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è prorogata fino al 30 giugno
2002.".
- Il testo
dell'art. 11, commi quinto e sesto, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, recante:
"Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di
sfratti", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 26 marzo 1982, n. 84, è
il seguente:
"Il pretore, acquisita
la prova dell'avvenuta notificazione nonchè le
deduzioni e produzioni del locatore e dell'eventuale beneficiario e sentite le
parti, ove lo reputi indispensabile, decide con decreto sull'istanza.
Il provvedimento è
immediatamente comunicato a cura della cancelleria al conduttore, al locatore
ed all'eventuale beneficiario.".
- Il testo dell'art. 618 del
codice di procedura civile è il seguente:
"Art.
618 (Provvedimenti del giudice dell'esecuzione). - Il giudice dell'esecuzione
fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti davanti a sè e il termine perentorio per la notificazione del ricorso
e del decreto, e dà, nei casi urgenti, i provvedimenti opportuni.
All'udienza dà con ordinanza
i provvedimenti che ritiene indilazionabili e provvede
a norma degli articoli 175 e seguenti all'istituzione della causa, che è poi
decisa con sentenza non impugnabile.
Sono altresì non impugnabili
le sentenze pronunciate a norma dell'articolo precedente, primo comma.".
Art. 2-4 OMISSIS.
Proroga di termini in
materia di sospensione di procedure esecutive per particolari categorie di
locatari e di copertura assicurativa per le imprese nazionali di trasporto aereo
TESTO COORDINATO DEL
DECRETO-LEGGE 27 dicembre 2001, n.450 Testo del
decreto-legge 27 dicembre 2001, n. 450 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 301 del 29 dicembre 2001), coordinato con la legge di
conversione 27 febbraio 2002, n. 14 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla
pag. 5), recante: ".". (GU n. 49 del 27-2-2002)
Art. 1.
Proroga della sospensione delle procedure
esecutive di rilascio di immobili ad uso abitativo
1. La sospensione delle procedure esecutive di
rilascio di immobili adibiti ad uso abitativo, già
disposta ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 2 luglio 2001, n.
247, convertito dalla legge 4 agosto 2001, n. 332, iniziate nei confronti degli
inquilini in possesso dei requisiti indicati al comma 20 dell'articolo 80 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' prorogata fino al 30 giugno 2004.*
* Prorogata da ultimo dalla
Legge 1/8/2003, n. 200
--------------------------------------------------------------------------------
Riferimenti normativi:
- Il testo dell'art. 1,
comma 1, del decreto-legge 2 luglio 2001, n. 247, convertito dalla legge 4
agosto 2001, n. 332, e' il seguente:
"1. La sospensione
delle procedure esecutive di rilascio di immobili
adibiti ad uso abitativo, gia' disposta ai sensi
dell'art. 80, comma 22, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, iniziate nei
confronti degli inquilini in possesso dei requisiti indicati al comma 20 del
medesimo art. 80, e' differita fino al 31 dicembre 2001.".
- Il testo
del comma 20, dell'art. 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' il
seguente:
"20. I commi indicati
dall'art. 6 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, possono destinare fino al 10
per cento delle somme ad essi attribuite sul Fondo di
cui all'art. 11 della medesima legge alla locazione di immobili per inquilini
assoggettati a procedure esecutive di sfratto che hanno nel nucleo familiare ultrasessantacinquenni, o handicappati gravi, e che non
dispongano di altra abitazione o di redditi sufficienti ad accedere all'affitto
di una nuova casa. Al medesimo fine i comuni medesimi possono utilizzare
immobili del proprio patrimonio, ovvero destinare ulteriori risorse
proprie ad integrazione del Fondo anzidetto.".
Disposizioni in materia di rilascio di immobili adibiti ad uso abitativo
Decreto-legge 2 luglio 2001, n. 247 (in Gazzetta Ufficiale -
serie generale - n. 151 del 2 luglio 2001), convertito, senza modificazioni, dalla legge 4 8 2001, n. 332. (GU n. 193 del 21-8-2001)
Art. 1.
1. La sospensione delle procedure esecutive di
rilascio di immobili adibiti ad uso abitativo, già
disposta ai sensi dell'articolo 80, comma 22, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, iniziate nei confronti degli inquilini in possesso dei requisiti indicati
al comma 20 del medesimo articolo 80, é differita fino al 31 dicembre 2001.
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo
dell'art. 80, commi 20 e 22, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante:
"Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Sato (legge finanziaria 2001)":
"20. I comuni indicati
dall'art. 6 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, possono destinare fino al 10
per cento delle somme ad essi attribuite sul Fondo di
cui all'art. 11 della medesima legge alla locazione di immobili per inquilini
assoggettati a procedure esecutive di sfratto che hanno nel nucleo familiare ultrassessantacinquenni, o handicappati gravi, e che non
dispongano di altra abitazione o di redditi sufficienti ad accedere all'affitto
di una nuova casa. Al medesimo fine i comuni medesimi possono utilizzare immobili
del proprio patrimonio, ovvero destinare ulteriori risorse
proprie ad integrazione del Fondo anzidetto.
(Omissis).
22. Fino alla scadenza del termine di cui al comma 21 sono sospese le
procedure esecutive di sfratto iniziate contro gli inquilini che si trovino
nelle condizioni di cui al comma 20".
Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 80 commi 20-22
20. I comuni indicati dall'articolo 6 della legge
9 dicembre 1998, n. 431, possono destinare fino al 10 per cento delle somme ad essi attribuite sul Fondo di cui all'articolo 11 della
medesima legge alla locazione di immobili per inquilini assoggettati a
procedure esecutive di sfratto che hanno nel nucleo familiare ultrasessantacinquenni, o handicappati gravi, e che non
dispongano di altra abitazione o di redditi sufficienti ad accedere all'affitto
di una nuova casa. Al medesimo fine i comuni medesimi possono utilizzare
immobili del proprio patrimonio, ovvero destinare ulteriori risorse
proprie ad integrazione del Fondo anzidetto.
21. Ai fini dell'applicazione del comma 20 i
comuni predispongono graduatorie degli inquilini per cui
vengano accertate le condizioni di cui al medesimo comma 20. Nella prima
applicazione le graduatorie sono predisposte entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
22. Fino alla scadenza
del termine di cui al comma 21 sono sospese le procedure esecutive di sfratto
iniziate contro gli inquilini che si trovino nelle condizioni di cui al comma 20.*