Settima
puntata per il Mensile Cose di Casa
Dieci domande comuni sulla casa
7.1) Nel mio condominio le assemblee non riescono a
decidere nulla, perché i partecipanti sono troppo pochi. Ho deciso di darmi da
fare per convincerli a venire o perlomeno di dare la delega ad altri. Perciò ho chiesto all’amministratore i nomi e i numeri di
telefono di tutti, anche perché molti
abitano in altre città (vivo in riviera ligure). L’amministratore si è
rifiutato, dicendo che violerebbe la “privacy”. Ha ragione?
Solo in parte.
Secondo la delibera del Garante della protezione dati 11 maggio 2006,
l’amministratore ha la possibilità di detenere e deve comunicare ad ogni proprietari l’elenco dei condomini e i loro
indirizzi.
La stessa delibera
consente però la comunicazione dei numeri telefonici solo con l’espresso
consenso degli interessati, a meno che tale possibilità sia
espressamente prevista nel regolamento condominiale contrattuale.
In un parere
rilasciato a inizio 2003 il Garante ha consentito la
comunicazione del numero di telefono nei casi particolari di necessità ed
urgenza (per esempio per prevenire o limitare danni agli immobili in
condominio). Ma non ci pare che ciò sia applicabile
nel caso in questione.
7.2) A che condizioni può essere conveniente porre sul
tetto di un condominio degli impianti fotovoltaico per il risparmio energetico?
Quali sono i contributi previsti?
Il discorso è
complicato. Non esistono più, propriamente, dei contributi al momento
dell’installazione, ma solo in seguito. Chi si autoproduce energia non dovrà più pagare le bollette
dell’azienda locale distributrice (salvo le spese fisse e 30 euro all’anno), ma
incasserà, per ben vent’anni un contributo erogato da
un ente statale, il GRTN (Gestore della rete di trasmissione nazionale),
proporzionale alla quantità di energia prodotta. Tale contributo per le domande
inoltrate nel 2007 è pari a 42,3 centesimi di euro per
ogni chilowatt/ora prodotto (impianti piccoli e medi, fino a 20 kw di potenza), oppure a 43,7 cent (grandi impianti, da 20
a 100 kw di potenza), con incremento annuale pari
all’indice Istat dei prezzi al consumo per le
famiglie. Quanto al rapporto costi
guadagni, occorre pagare (molto) subito, ma dopo il periodo di
ammortamento si inizia a guadagnare, e non poco. Un esempio: si può
calcolare che un impianto condominiale di potenza massima pari a circa 20 kw ha un periodo di ammortamento
di circa 7 anni e sei mesi, entro il quale si ripaga. Dopo 20 anni, però, si
saranno guadagnati circa 273 mila euro, tramite i contributi. Il difficile è
ottenere questa agevolazione: a marzo di ogni anno, quando
si aprono gli uffici del Grtn (Viale
Maresciallo Pilsudski 92, 00197 Roma) c’è la coda di
chi la chiede, progetti alla mano. In pochi giorni tutti i contributi
richiedibili sono esauriti ebisogna attendere l’anno
dopo.
7.3 Esistono sconti o detrazioni dall’Imposta comunale
sugli immobili per le famiglie di basso reddito? Come si possono ottenere?
I comuni non possono
decretare aliquote ridotte per chi ha limitati
introiti, però possono stabilire un incremento delle detrazioni previste per
l’abitazione principale e spesso lo fanno. Le regole le
fissa ciascun consiglio comunale, anno dopo anno: è indispensabile quindi
informarsi presso gli uffici tributi. Quasi sempre
occorre presentare un’apposita domanda con relativa documentazione che
certifichi il reddito di tutti i componenti del nucleo famigliare entro una
certa data..
7.4) E’ possibile locare ad abitazione una casa per
brevissimi periodi? A quali condizioni?.
E’ indispensabile
giustificare che esista una necessità di locare
transitoriamente per il padrone di casa o per l’inquilino. L’importo massimo
dei canoni, che può variare dalla città, dalla zona, dalla superficie dei
locali e dalla loro condizione di manutenzione, è fissato da un “Accordo
Territoriale” sottoscritto nel singolo comune dalle organizzazioni dei
proprietari e degli inquilini. Il suo ammontare può poi
essere incrementato fino al 20%, ai sensi del decreto ministeriale 10 marzo
2006.L’accordo prevede la sottoscrizione di un modulo contrattuale
obbligatorio con allegata una ripartizione delle spese tra padrone di casa e
inquilino. Le locazioni transitorie
hanno obbligatoriamente una durata da un minimo di un mese a
un massimo di diciotto mesi. Il contratto va registrato e va pagata una spesa
di registrazione, a metà tra proprietario e inquilino, pari al 2% del canone
annuo. Occorre quindi informarsi in Comune e, se è il caso, farsi assistere da
un’associazione dei proprietari , perché la redazione
del contratto e soprattutto l’identificazione del canone corretto (che sarà
inferiore a quello di mercato) è molto complessa.
7.5) Ho sentito che chi vende un immobile acquistato da
meno di 5 anni deve pagare un tributo in più. E’ vero? Esistono casi di esclusione? Quanto si paga?
A questa regola,
esistono alcune eccezioni. Per esempio chi vende una abitazione
acquistata come prima casa entro cinque anni, ma entro un anno acquista
un’altra prima casa, non è mai colpito dal Fisco. Inoltre chi è divenuto erede
di una casa che ha abitato, se la vende entro cinque anni, scampa comunque ad altri tributi. Stesso discorso per chi ha
acquistato per usucapione, cioè per possesso
ininterrotto per vent'anni. (risoluzione Entrate n.
78 del 2003)
L’imponibile del
cosiddetto “capital gain” è calcolato sottraendo dal prezzo di rivendita quello
pagato a suo tempo per l’acquisto, aumentato di eventuali
spese che ne hanno incrementato il valore (per esempio una ristrutturazione).
Esso può essere tassato in due modi.. Il primo è
applicando i normali scaglioni dell’Irpef nella
dichiarazione dei redditi (e denunciando il capital gain nei redditi diversi).
Il secondo, in genere più conveniente, è versando direttamente al notaio un
imposta sostitutiva del 12,5%..
7.6) Un immobile può essere venduto se
non ha l’abitabilità o l’agibilità?
Solo introducendo nel rogito una clausola in cui l’acquirente riconosce
di sapere che manca l’abitabilità-agibilità e (soprattutto) che è stato
compiutamente informato delle ragioni per cui manca o è difficile da ottenere. (altrimenti si
potrebbe fare valere la vendita di “aliud pro alio”, di una cosa per l’altra, che è causa di risoluzione
del contratto, con la restituzione di quanto pagato). Si espliciterà che
l’acquirente si prende carico dell’ottenimento dell’agibilità e che in ragione
di ciò è concesso uno “sconto” sul prezzo
7.7) E’ possibile ottenere le agevolazioni sul recupero
(detrazione Irpef del 41 o del 36%) su più immobili
posseduti, ciascuno entro la cifra massima di 48 mila euro per ciascun intervento edile?
Si, e non solo. Il
tetto di 48 mila euro va calcolato non solo per ciascun immobile, ma anche per
ciascuna delle persone (proprietarie o non) che pagano i lavori. Perciò, per
esempio, se marito e moglie pagano a metà i lavori su
un immobile, la detrazione si applica di fatto su un tetto di 96 mila euro
(48.000 x2). Però il tetto di 48 mila euro complessivi
vale anche se i lavori si protraggono per più anni. Perciò
se, ad esempio, l’impresa edile è pagata nel 2006 e nel 2007, non è possibile
per ciascun committente applicare la
detrazione su 48 mila euro per il 2006 e altri 48 mila per il 2007.
7.8) In caso di lite in condominio,
quando ci si può rivolgere al Giudice di Pace, per abbreviare i tempi del
giudizio?
Le competenze del
Giudice di Pace sono:
1.
Cause relative a
beni mobili di valore non superiore a
2.582 euro, quando dalla legge non sono attribuite ad altro giudice. Il valore
è generalmente relativo alla somma totale e non alla quota attribuita al
singolo condomino. Le cause non debbono coinvolgere
questioni particolari diritti sugli agli immobili.
2.
Cause relative la misura
e la modalità d'uso dei servizi condominiali, qualunque sia il valore.
3.
Cause relative all’osservanza
delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi, qualunque sia il
valore;
4.
Cause in materia di immissioni
di fumo, calore, esalazioni, rumori, che riguardino immobili di civile
abitazione. Tuttavia se si intende richiedere (come
spesso capita) un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo, a tutela del
diritto alla salute, la competenza sulle cause per immissioni slitta al Giudice
Unico.
7.9) Il conto corrente del condominio
può essere intestato all’amministratore? Oppure è
obbligatorio quello condominiale? In tal caso, come decide l’assemblea?
Anche in mancanza di
un’apposita legge ormai praticamente tutti i giudici
hanno valutato come obbligatorio il conto corrente intestato al condominio,
anche per evitare confusioni tra la contabilità del condominio stesso e quella
personale dell’amministratore o di altri palazzi.
La decisione deve
essere presa durante un’assemblea. Basta il voto favorevole di metà delle
persone presenti, che possiedano la maggioranza del
palazzo (cioè delle quote millesimali). La proposta può venire sia
dall’amministratore che da qualsiasi condomino, che dovrebbero mettere aconfronto le condizioni offerte da diverse banche.
7.10) Quando è utile installare un’antenna antifulmine?
Nei normali edifici
abitativi l’impianto anti-fulmine non è quasi mai necessario, soprattutto se il
fabbricato è costruito in cemento armato. Infatti le
armature costituiscono intorno alle persone all’interno una cosiddetta “gabbia Faraday”, quasi sempre impenetrabile ai fulmini. Inoltre
un’adeguata messa a terra dell’impianto elettrico ha anche una funzione
antifulmine . Negli altri casi, l’impianto può essere
non solo utile, ma necessario, particolarmente nelle zone che più spesso sono
colpite (nella norma CEI 81-1 si trovano i criteri per il calcolo della
probabilità della caduta dei fulmini).