Servitù telefonica di cavo
Faccio riferimento alla posta apparsa
su TUTTOSOLDI del 19 maggio u.s. per chiederVi di
essere cortesemente informato in ordine alle "norme di deroga" da Voi
affermate circa la servitu' di passaggio di un cavo telefonico a favore di un
privato cittadino. Michele Fenoglio
Nella
risposta si parlava dell’imposizione della servitù di
passaggio dei cavi nelle proprietà altrui
per le antenne tv e per i telefoni. La servitù di cavo è in tal caso
chiaramente imposta dall’articolo 232 del Dpr 29 marzo 1973, n. 156. Se il proprietario
si rifiuta é lecito chiedere un provvedimento d’urgenza da parte del giudice
(articolo 700 del codice di procedura civile). Tuttavia la Corte
d'Appello di Milano ha escluso la possibilità di far passare i cavi nei locali
del vicino, se esiste un'alternativa alla loro
collocazione, anche più costosa (sentenza 30/6/95).