Servitù di pozzo, suo aggravamento e rumori
Anni fa i miei genitori
hanno acquistato una casa indipendente su tre lati, il quarto lato è in
comune con un altro immobile adibito a ristorante.
Mio padre si era impegnato con il
proprietario dell’immobile confinante e con il proprietario precedente
dell’immobile acquistato dai miei genitori, concedere a titolo gratuito la
possibilità di posizionare in una porzione di terreno
di nostra proprietà una parte di un pozzo a tenuta stagna al servizio della
fossa biologica Himof di proprietà del confinante.
Tale documento è stato firmato da mio
padre, il quale è venuto a mancare 5 anni fa, dal
proprietario dell’immobile confinante, e dal precedente proprietario del nostro
immobile, ma la nostra copia, come crediamo le altre, non è stata registrata da
un notaio.
Il primo quesito che pongo è: le altre
copie possono essere registrate da un notaio anche se le firme non sono state
apposte davanti a lui? Gli altri firmatari avrebbero potuto far registrare il
documento a nostra insaputa?
Nella fossa biologica, recentemente è
stata istallata una pompa senza avvisarci, la quale arreca parecchio disturbo
quando viene azionata, e in particolare di notte,
trovandosi nelle vicinanze della stanza da letto.
Per tale motivo vorrei sapere se il
documento di cui sono in possesso ha validità essendo venuto a mancare mio
padre che l’aveva firmato, e se eventualmente il problema del rumore non si
risolvesse diversamente, posso chiedere la rimozione
del pozzo a tenuta stagna, e chi dovrebbe sostenere le spese per
tale operazione?
PS:
data della scrittura privata: 09/09/95.
Data
del contratto preliminare per l’acquisto dell’immobile 23/05/95.
Atto notarile per l’acquisto dell’immobile
27/10/95.
Nel caso servano, in
allegato c’è una copia della scrittura privata. Sonetto (Verruca,
Savona)
La servitù per scrittura privata è tuttora operante, anche senza
l’intervento del notaio. Tuttavia le restano due possibilità.
La prima è quella di lamentare l’aggravamento della servitù, conseguente
all’installazione della pompa, inizialmente non prevista. Il giudice valuterà il caso in concreto,
valutando in particolare se la pompa è, o non è, un dispositivo indispensabile per poter godere della servitù in questione. La seconda soluzione (che
si può imboccare anche contemporaneamente) è il ricorso al Giudice appellandosi
all'articolo 844 del codice civile (immissioni di
rumore e fumi che superano la normale tollerabilità).
Il Giudice di Pace è competente per le liti sui rumori e sulle
immissioni tra civili abitazioni. Tuttavia, nove volte su
dieci, la competenza slitta al Giudice Unico. Infatti
, per tutelare il più rapidamente possibile il diritto alla salute, si
fa appello, congiuntamente alla procedura ordinaria, anche all'articolo 700 del
codice di procedura civile, chiedendo un provvedimento d'urgenza, che solo il
Giudice Unico può concedere provvisoriamente in attesa dei (lunghi) tempi del
processo ordinario.
Per poter chiedere il provvedimento d'urgenza, occorre aver fatto effettuare una perizia a un tecnico acustico di parte. Dal
momento che il ricorso costa, va ben preparato,
collezionando tutte le testimonianze possibili (vicini, vigili urbani, oltre
un'eventuale perizia dell'Agenzia regionale). Naturalmente, va coinvolto anche
un avvocato. Il giudice, che incaricherà un Consulente tecnico d'ufficio (Ctu),
un perito esperto in misurazioni acustiche, che si rifarà a parametri del
codice civile per valutare la tollerabilità del rumore .
I tempi di intervento possono essere di alcuni mesi .
Il giudice può, oltre a stabilire immediatamente misure per contenere il
disturbo, valutare nel singolo caso l'entità del danno subito, e il relativo
risarcimento.
Sono coinvolti a favore del ricorrente almeno tre professionisti,
il Consulente tecnico di parte, l'avvocato, e il Consulente tecnico d'Ufficio
nominato dal Giudice (le cui spese, al momento del ricorso d'urgenza, sono in genere poste per il 50% a carico delle due parti). In tutto, la spesa può essere di circa 5 mila euro.
Ovviamente chi vince la causa avrà diritto a farsi rimborsare quanto ha
anticipato, comprese le perizie, fino all'ultima lira