C'è tempo fino al 15 maggio 2002 per mettersi in
regola per le case possedute all'estero e mai denunciate sul 730 o sul Modello
unico, pagando il 2,5% del denaro espatriato illegalmente o comunque da rimpatriare,
facendo uso del cosiddetto “scudo
fiscale”.
In che cosa consistono le irregolarità? Per
qualcuno, nell'aver esportato senza denunzia capitali superiori a 20 milioni di
lire, per acquistare l'immobile. Per altri, solo nel non aver denunciato il
valore dell'immobile nel quadro RW della dichiarazione. E, infine, se
l'immobile è affittato, oppure è comunque tassato all'estero per un reddito
qualsiasi (come accade in Italia, dove si presuppone un reddito fittizio, pari
alla rendita catastale) nel non aver dichiarato tale reddito nel quadro L
(redditi diversi).
Esportazione regolare
di capitali. Se i soldi sono stati esportati facendo
regolare attestato all'Ufficio italiano cambi, può benissimo darsi che il
proprietario dell'immobile sia a posto, anche se non ha compilato il quadro
Rw..
Più esattamente, lo è chi non ha mai affittato
l'immobile e lo possiede in certi determinati Paesi. E cioè quelli in cui gli
immobili non locati non sono tassati ai fini delle imposte sui redditi (per
esempio Francia, Gran Bretagna, Stati Uniti, Portogallo, Danimarca, Russia
e Montecarlo);
Viceversa non è mai in regola chi
·
non ha denunciato un reddito da locazione,
conseguito in qualsiasi Paese;
·
ha venduto l'immobile guadagnandoci e ha lasciato
il denaro depositato nel paese estero;
·
possiede una casa, anche non affittata, in paesi
in cui gli immobili sono comunque tassati come redditi (per esempio la Spagna,
la Svizzera, il Belgio e la Svezia).
In tal caso,
se i redditi da locazione percepiti sono rimasti all'estero, il rientro di tali
capitali utilizzando lo “Scudo” verrà a costare il 2,5% del valore dell’immobile.
Questa "sanatoria" risolve automaticamente anche tutte le pendenze
fiscali con lo Stato italiano.
.
Multiproprietà Vi è un caso in
cui l’esportazione di capitali senza denuncia è, come abbiamo detto, regolare:
quando l'immobile è costato meno di 20 milioni. Una situazione meno rara di
quel che si crede, quando sono coinvolti acquirenti in multiproprietà, che
possono aver speso somme inferiori a questa cifra. Inoltre i multiproprietari,
se non si recano nella loro casa nel periodo prescritto, in genere non l'affittano,
ma godono di un altro appartamento altrove, per mezzo di circuiti di scambi
attivati da società come l'Rci (Resort condominium international) o Interval
International. Lo sfondamento del tetto dei 20 milioni può non esserci stato
anche se il valore della quota in multiproprietà è superiore. Per esempio, se
marito e moglie hanno acquistato una multiproprietà per 38 milioni, ciascuno di
loro ha in effetti investito solo 19 milioni.
Esportazione irregolare di capitali.
Chi invece ha esportato senza denuncia capitali superiori a 20 milioni di lire,
dovrà in ogni caso pagare il 2,5% sul prezzo denunciato al rogito per
acquistare l'immobile, ovunque esso sia situato. Se lo ha venduto, il 2,5%
andrà calcolato sul ricavato della rivendita.
Ravvedimento o scudo?
Chi, solo per l'anno 2000, ha omesso di denunciare sul quadro RW degli immobili
o sul quadro L le somme incassate dagli affitti o ricavate all'estero dalla
loro vendita, non ha in genere convenienza, per mettersi in regola, di
utilizzare lo "scudo fiscale", pagando il 2,5%. Meglio che utilizzi
il cosiddetto "ravvedimento operoso", che gli permette (se ha
presentato comunque la dichiarazione dei redditi nei termini previsti) di
pagare 1/5 della sanzione minima fiscale, cioè 100 mila lire, ripresentando
contemporaneamente il quadro RW in cui regolarizza la propria posizione. Lo scudo fiscale è poco conveniente anche per chi
vuole regolarizzare la semplice mancata denuncia di canoni in anni precedenti: in
genere, costa meno pagare le normali sanzioni.