Scivolo auto che serve altri: chi paga?
Oggetto:
quesito condominio quartiere Lodovico il Moro “Comparto B”.
Sono
proprietario di un appartamento al quarto piano di via
Giussani 32 nel comparto B.
Purtroppo
nel 1998 il comparto si divise in 7 condomini, tre gestiti da un
amministratore, quattro da un altro. Questo ha comportato l’insorgere di feroci
lotte tra i diversi condomini su tutte le spese delle parti comuni (verde,
vialetti, via interna Paternò, marciapiede, scivoli auto box). Tutti i
residenti di via Giussani 20/32 e di via Pepere 1/5 non
usufruiscono delle parti comuni specie di via Paternò.
Il
problema è il seguente:
su tutti i rogiti del comparto, a suo tempo, l’ex IACPM oggi
ALER di Milano, ha evidenziato, come peraltro accatastato, che tutto il
comparto è proprietario nelle particelle millesimali anche, per esempio, dello
scivolo auto box di Via Paternò 7,8,9,10,11 che immette nel corsello box a
fondo cieco sotto i fabbricati usati esclusivamente dai soli residenti dei
civici di cui sopra oltre ai residenti di via Paternò 12,13,14,15.
Vi
sarebbero altri esempi, ma guardando la planimetria allegata si può ben capire il problema.
L’amministratore
nell’ultima assemblea ha proposto ai residenti di via
Giussani e via Pepere di contribuire, nella misura del 20 per cento alle spese
dei lavori di manutenzione dei residenti di via Paternò.
La
proposta è stata respinta.
Possiamo
chiedere all’Aler, già proprietario di 972 appartamenti con la rimanenza del 33
per cento, di mettere fine ai litigi, poiché nei rogiti è descritto che detto
ente può fare e disfare la consistenza delle parti
comuni, ove questo pregiudichi il diritto di godimento del proprio immobile da
parte dell’acquirente, senza dare conto agli acquirenti di provvedere ad
aggiornare o a modificare al catasto le
parti comuni assegnando ad ogni singolo condominio le parti di sua competenza?
La
richiesta del contributo del 20 per cento, respinta ai
sensi dell’art. 1123 cc è legittima?
Possiamo
chiedere il rimborso di quanto illegittimamente pagato a Via Paternò?
Grazie
Tommaso Biasino
E’ proprio l’articolo
1123, secondo comma, da Lei citato che, in mancanza di diverse regole stabilite
nel regolamento condominiale contrattuale (cioè quello
accettato da tutti, non quello deliberato a maggioranza in assemblea)
istituisce quello che la giurisprudenza ha definito come il “condominio
parziale”. Esso prevede che le spese per una parte comune del palazzo, se
utilizzata solo da alcuni condomini, siano a carico solo di chi la utilizza (tra
i casi classici c’è l’ascensore della scala A che non serve i condomini della
scala B, oppure l’occlusione di un tubo di fognatura posto nella scala B che
non coinvolge i condomini della scala A). Non si vede perché la stessa regola
non possa valere per uno scivolo auto box.
La possibilità dell’Aler,
ribadita nei rogiti di acquisto, “di fare e disfare la
consistenza delle parti comuni”, senza apportare modifiche alla loro consistenza
catastale, ci pare quantomeno dubbia. I casi sono due: o lei ha interpretato
male le clausole relative inserite nel rogito, o esse, per più di un motivo,
sono nulle. Innanzitutto è impensabile che un contratto possa andare in
contrasto con nome imperative di legge, quali per esempio quelle che impongono
l’accatastamento di immobili (quanto necessario), o la
trascrizione di diritti su di essi. In secondo luogo una clausola che renda indefinito l’oggetto di un contratto di compravendita
può essere ritenuta nulla e, in qualche caso, rendere addirittura nullo l’intero
contratto. In terzo luogo una clausola di questo tipo, imposta dall’Aler, è
senz’altro da elencare tra quelle vessatorie nei contratto
tra “professionisti” e “consumatore”, cosi come elencate nell’articolo 33 del
codice del consumo, il Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (fino a
poco fa articolo 1469-bis del codice
civile). Veda, a questo proposito, le lettere l), m) e v) del comma 2 che, in
modi diversi, considerano abusive la clausole in cui
il consumatore assume obblighi indeterminati, e il professionista-venditore si
riserva di precisarli in seguito.