Registro, ipotecarie e catastali, successioni e donazioni: come mettersi a posto con il Fisco

 

La sanatoria delle imposte sui trasferimenti immobiliari: tutte le novità in discussione in Parlamento

 

di Silvio Rezzonico, presidente Confappi (Confederazione piccola proprietà immobiliare)

 

La sanatoria delle imposte indirette (registro, ipotecaria e catastale, successioni e donazioni e Invim), introdotta dall’articolo 11 della Finanziaria 2003, ha come privilegiato campo d’azione gli immobili. Il costo è tutto sommato ragionevole per il contribuente. Aumentando del 25% il valore dichiarato nell'atto da sanare, senza il pagamento di sanzioni e interessi, si ottengono due effetti: paralizzare il diritto degli uffici a rettificare i valori dichiarati e rimediare alla mancata registrazione o presentazione di denunce o dichiarazioni (per esempio la dichiarazione di successione o la dichiarazione di incremento di valore ai fini dell'Invim). Condizioni sono la presentazione di un’istanza in carta semplice e il pagamento, da eseguire entro sessanta giorni dalla richiesta da parte dell’Ufficio delle Entrate.

Le modifiche introdotte dalla Camera all’articolo 11 hanno un doppio effetto: avvantaggiano il contribuente e tappano alcuni “buchi neri” nel testo della Finanziaria.

La prima novità è la proroga dei termini, al 16 aprile 2003 (un mese in più). La seconda è l’inefficacia delle notifiche inviate dagli Uffici Finanziari, tra l’1 gennaio e il 16 aprile, allo scopo di impedire la definizione agevolata delle imposte, Condizione per l’applicazione resta che non sia stato precedentemente notificato avviso di rettifica: tuttavia è stato chiarito che la notifica deve essere pervenuta entro l’1 gennaio 2003. Di conseguenza i cittadini hanno veramente tempo fino al 16 aprile per chiedere il condono, senza temere colpi di coda della pubblica amministrazione.

La terza modifica è la proroga di due anni dei termini di accertamento per chi non ha aderito alla sanatoria o non ha pagato quanto dovuto. Si tratta del tipico avvertimento al contribuente: “o ti penti, o rischi grosso”. Nel contempo, si chiude la strada a uno stratagemma. Il vecchio testo di legge permetteva infatti ai contribuenti vicini alla scadenza dei termini per gli accertamenti di presentare domanda per la sanatoria, senza pagare nulla e al solo scopo di bloccare per alcuni mesi le rettifiche degli Uffici. 

Il nuovo comma 1-bis introduce un’altra mini-sanatoria: chi ha applicato illecitamente agevolazioni tributarie, se paga i tributi nella misura ordinaria dopo aver presentato apposita istanza, non sembrerebbe costretto ad applicare l’incremento del 25% (né, tanto meno, interessi o sanzioni). La nuova misura potrebbe, ad esempio, facilitare il pentimento di chi, senza averne il diritto, ha applicato agevolazioni sulla prima casa (registro al 3 o al 4%, bonus sul riacquisto, ipotecarie e catastali in misura fissa per gli eredi).

Infine la modifica del comma 4 dell’articolo 11 è tesa a precisare, salvo equivoci, che la sanatoria non contempla solo la mancata registrazione dei contratti di locazione, ma anche l’omesso rinnovo annuale della registrazione stessa. Si tratta, in effetti, di due forme di evasione fiscale molto diffuse tra i contribuenti. Sia  il proprietario di casa che il suo inquilino, sono obbligati “in solido” all’intero pagamento dell’imposta di registro, che comunque competerebbe metà per ciascuno.

Restano esclusi dalla sanatoria, come chiarisce la circolare 3/2003, i valori dei beni determinati automaticamente e quindi non accertabili dalle Finanze. Per intendersi il valore dell’immobile da denunciare in compravendite immobiliari e successioni ottenuto moltiplicando la rendita catastale (anche presunta dal contribuente) per 100 (abitazioni e box), per 50 (uffici) o per 34 (negozi).

 

A raffronto il vecchio e il nuovo testo dell’art. 11 della Finanziaria 2003 , con le modifiche introdotte dal Parlamento

 

Art. 11 (Definizione agevolata ai fini delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni e sull'incremento di valore degli immobili)

 

1. Ai fini delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni e sull'incremento di valore degli immobili, per gli atti pubblici formati, le scritture private autenticate e le scritture private registrate entro la data del 30 novembre 2002 nonché per le denunce e le dichiarazioni presentate entro la medesima data, i valori dichiarati per i beni ovvero gli incrementi di valore assoggettabili a procedimento di valutazione sono definiti, ad istanza dei contribuenti da presentare entro il 16 marzo 2003, con l'aumento del 25 per cento, a condizione che non sia stato precedentemente notificato avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Alla liquidazione dei tributi provvede il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, tenuto conto di quanto corrisposto in via principale, con esclusione di sanzioni e interessi.

3. Qualora non venga eseguito il pagamento dell'imposta entro sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione, la domanda di definizione è priva di effetti.

4. Se alla data di entrata in vigore della presente legge sono decorsi i termini per la registrazione ovvero per la presentazione delle denunce o dichiarazioni, non sono dovute sanzioni e interessi qualora si provveda al pagamento dei tributi e all'adempimento delle formalità omesse entro il 16 marzo 2003.

 

 

Art. 11 Definizione agevolata ai fini delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni e sull'incremento di valore degli immobili. Proroga di termini

1.Ai fini delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni e sull'incremento di valore degli immobili, per gli atti pubblici formati, le scritture private autenticate e le scritture private registrate entro la data del 30 novembre 2002 nonché per le denunce e le dichiarazioni presentate entro la medesima data, i valori dichiarati per i beni ovvero gli incrementi di valore assoggettabili a procedimento di valutazione sono definiti, ad istanza dei contribuenti da presentare entro il 16 aprile 2003, con l'aumento del 25 per cento, a condizione che non sia stato notificato avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta alla data di entrata in vigore della presente legge. Per gli stessi tributi, qualora l'istanza non sia stata presentata, o ai sensi del comma 3 sia priva di effetti, in deroga all'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, i termini per la rettifica e la liquidazione della maggiore imposta sono prorogati di due anni.

1-bis. Le violazioni relative all'applicazione, con agevolazioni tributarie, delle imposte su atti, scritture, denunce e dichiarazioni di cui al comma 1, possono essere definite con il pagamento delle maggiori imposte a condizione che il contribuente provveda a presentare entro il 16 aprile 2003 istanza con contestuale dichiarazione di non voler beneficiare dell'agevolazione precedentemente richiesta. La disposizione non si applica qualora, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stato notificato avviso di rettifica e liquidazione delle maggiori imposte

2. Alla liquidazione dei tributi provvede il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, tenuto conto di quanto corrisposto in via principale, con esclusione di sanzioni e interessi.

3. Qualora non venga eseguito il pagamento dell'imposta entro sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione, la domanda di definizione è priva di effetti.

4. Se alla data di entrata in vigore della presente legge sono decorsi i termini per la registrazione ovvero per la presentazione delle denunce o dichiarazioni, ovvero per l'esecuzione dei versamenti annuali di cui al comma 3 dell'articolo 17 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, non sono dovute sanzioni e interessi qualora si provveda al pagamento dei tributi e all'adempimento delle formalità omesse entro il 16 aprile 2003