Registro, ipotecarie e catastali, successioni e
donazioni: come mettersi a posto con il Fisco
La sanatoria delle imposte sui
trasferimenti immobiliari: tutte le novità in discussione in Parlamento
di Silvio Rezzonico, presidente Confappi
(Confederazione piccola proprietà immobiliare)
La sanatoria delle imposte indirette (registro, ipotecaria e
catastale, successioni e donazioni e Invim), introdotta dall’articolo 11 della
Finanziaria 2003, ha come privilegiato campo d’azione gli immobili. Il costo è
tutto sommato ragionevole per il contribuente. Aumentando
del 25% il valore dichiarato nell'atto da sanare, senza il pagamento di
sanzioni e interessi, si ottengono due effetti: paralizzare il diritto degli
uffici a rettificare i valori dichiarati e rimediare alla mancata registrazione
o presentazione di denunce o dichiarazioni (per esempio la dichiarazione di
successione o la dichiarazione di incremento di valore ai fini dell'Invim).
Condizioni sono la presentazione di un’istanza in carta semplice e il
pagamento, da eseguire entro sessanta giorni dalla richiesta da parte
dell’Ufficio delle Entrate.
Le modifiche introdotte dalla Camera all’articolo 11 hanno un
doppio effetto: avvantaggiano il contribuente e tappano alcuni “buchi neri” nel
testo della Finanziaria.
La prima novità è la proroga dei termini, al 16 aprile 2003 (un
mese in più). La seconda è l’inefficacia delle notifiche inviate dagli Uffici
Finanziari, tra l’1 gennaio e il 16 aprile, allo scopo di impedire la definizione
agevolata delle
imposte, Condizione per l’applicazione resta che non sia stato precedentemente
notificato avviso di rettifica: tuttavia è stato chiarito che la notifica deve
essere pervenuta entro l’1 gennaio 2003. Di conseguenza i cittadini hanno
veramente tempo fino al 16 aprile per chiedere il condono, senza temere colpi
di coda della pubblica amministrazione.
La terza modifica è la proroga di due anni dei termini di
accertamento per chi non ha aderito alla sanatoria o non ha pagato quanto dovuto.
Si tratta del tipico avvertimento al contribuente: “o ti penti, o rischi
grosso”. Nel contempo, si chiude la strada a uno stratagemma. Il vecchio testo
di legge permetteva infatti ai contribuenti vicini alla scadenza dei termini
per gli accertamenti di presentare domanda per la sanatoria, senza pagare nulla
e al solo scopo di bloccare per alcuni mesi le rettifiche degli Uffici.
Il nuovo comma 1-bis introduce un’altra mini-sanatoria: chi ha
applicato illecitamente agevolazioni tributarie, se paga i tributi nella misura
ordinaria dopo aver presentato apposita istanza, non sembrerebbe costretto ad
applicare l’incremento del 25% (né, tanto meno, interessi o sanzioni). La nuova
misura potrebbe, ad esempio, facilitare il pentimento di chi, senza averne il diritto,
ha applicato agevolazioni sulla prima casa (registro al 3 o al 4%, bonus sul
riacquisto, ipotecarie e catastali in misura fissa per gli eredi).
Infine la modifica del comma 4 dell’articolo 11 è tesa a precisare,
salvo equivoci, che la sanatoria non contempla solo la mancata registrazione
dei contratti di locazione, ma anche l’omesso rinnovo annuale della
registrazione stessa. Si tratta, in effetti, di due forme di evasione fiscale
molto diffuse tra i contribuenti. Sia
il proprietario di casa che il suo inquilino, sono obbligati “in solido”
all’intero pagamento dell’imposta di registro, che comunque competerebbe metà
per ciascuno.
Restano esclusi dalla sanatoria, come chiarisce la circolare
3/2003, i valori dei beni determinati automaticamente e quindi non accertabili
dalle Finanze. Per intendersi il valore dell’immobile da denunciare in
compravendite immobiliari e successioni ottenuto moltiplicando la rendita
catastale (anche presunta dal contribuente) per 100 (abitazioni e box), per 50
(uffici) o per 34 (negozi).
A raffronto il vecchio e il nuovo testo dell’art. 11 della
Finanziaria 2003 , con le modifiche introdotte dal Parlamento
Art. 11 (Definizione agevolata ai fini delle imposte di registro,
ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni e sull'incremento di
valore degli immobili)
1. Ai fini delle imposte di registro,
ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni e sull'incremento di
valore degli immobili, per gli atti pubblici formati, le scritture private
autenticate e le scritture private registrate entro la data del 30 novembre
2002 nonché per le denunce e le dichiarazioni presentate entro la medesima
data, i valori dichiarati per i beni ovvero gli incrementi di valore
assoggettabili a procedimento di valutazione sono definiti, ad istanza dei
contribuenti da presentare entro il 16 marzo 2003, con l'aumento del 25 per
cento, a condizione che non sia stato precedentemente notificato avviso di
rettifica e liquidazione della maggiore imposta. 2. Alla liquidazione dei tributi provvede il
competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, tenuto conto di quanto
corrisposto in via principale, con esclusione di sanzioni e interessi. 3. Qualora non venga eseguito il pagamento
dell'imposta entro sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di
liquidazione, la domanda di definizione è priva di effetti. 4. Se alla data di entrata in vigore della
presente legge sono decorsi i termini per la registrazione ovvero per la
presentazione delle denunce o dichiarazioni, non sono dovute sanzioni e
interessi qualora si provveda al pagamento dei tributi e all'adempimento
delle formalità omesse entro il 16 marzo 2003. |
Art. 11 Definizione agevolata ai fini delle
imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni e
sull'incremento di valore degli immobili. Proroga di termini 1.Ai fini delle imposte di registro,
ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni e sull'incremento di
valore degli immobili, per gli atti pubblici formati, le scritture private
autenticate e le scritture private registrate entro la data del 30 novembre
2002 nonché per le denunce e le dichiarazioni presentate entro la medesima
data, i valori dichiarati per i beni ovvero gli incrementi di valore
assoggettabili a procedimento di valutazione sono definiti, ad istanza dei
contribuenti da presentare entro il 16 aprile 2003, con l'aumento del
25 per cento, a condizione che non sia stato notificato avviso di
rettifica e liquidazione della maggiore imposta alla data di entrata in
vigore della presente legge. Per gli stessi tributi, qualora l'istanza non
sia stata presentata, o ai sensi del comma 3 sia priva di effetti, in deroga
all'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, i termini per la
rettifica e la liquidazione della maggiore imposta sono prorogati di due anni. 1-bis. Le violazioni relative all'applicazione,
con agevolazioni tributarie, delle imposte su atti, scritture, denunce e
dichiarazioni di cui al comma 1, possono essere definite con il pagamento
delle maggiori imposte a condizione che il contribuente provveda a presentare
entro il 16 aprile 2003 istanza con contestuale dichiarazione di non voler
beneficiare dell'agevolazione precedentemente richiesta. La disposizione non
si applica qualora, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia
stato notificato avviso di rettifica e liquidazione delle maggiori imposte 2. Alla liquidazione dei tributi provvede il
competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, tenuto conto di quanto
corrisposto in via principale, con esclusione di sanzioni e interessi. 3. Qualora non venga eseguito il pagamento
dell'imposta entro sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di
liquidazione, la domanda di definizione è priva di effetti. 4. Se alla data di entrata in vigore della
presente legge sono decorsi i termini per la registrazione ovvero per la
presentazione delle denunce o dichiarazioni, ovvero per l'esecuzione dei
versamenti annuali di cui al comma 3 dell'articolo 17 del testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, non sono dovute
sanzioni e interessi qualora si provveda al pagamento dei tributi e
all'adempimento delle formalità omesse entro il 16 aprile 2003 |