SANATORIA COLF E BADANTI: TUTTE LE NORME
Sommario (clicca sul documento)
Art. 33 Legge 30 luglio 2002, n.
189
DECRETO
LEGGE 9 settembre 2002, n.195
Circolare
Min. lavoro 20 settembre 02 n. 50
LEGGE
9 ottobre 2002, n. 222 (conversione Dl 9/9/2002)
Messaggio
Inps 16 ottobre 2002, n.353
SANATORIA COLF: IL TESTO DELLA NUOVA LEGGE (Legge
30 luglio 2002, n. 189)
(Dichiarazione di emersione di lavoro irregolare)
1. Chiunque, nei tre mesi antecedenti la
data di entrata in vigore della presente legge, ha occupato alle proprie
dipendenze personale di origine extracomunitaria, adibendolo ad attività di
assistenza a componenti della famiglia affetti da patologie o handicap che ne
limitano l'autosufficienza ovvero al lavoro domestico di sostegno al bisogno
familiare, può denunciare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, la sussistenza del rapporto di lavoro alla prefettura-ufficio
territoriale del Governo competente per territorio mediante presentazione della
dichiarazione di emersione nelle forme previste dal presente articolo. La
dichiarazione di emersione è presentata dal richiedente, a proprie spese, agli
uffici postali. Per quanto concerne la data, fa fede il timbro dell'ufficio
postale accettante. La denuncia di cui al primo periodo del presente comma è
limitata ad una unità per nucleo familiare, con riguardo al lavoro domestico di
sostegno al bisogno familiare.
2. La dichiarazione di emersione contiene a pena
di inammissibilita':
a) le
generalità del datore di lavoro ed una dichiarazione attestante la cittadinanza
italiana o, comunque, la regolarità della sua presenza in Italia;
b)
l'indicazione delle generalità e della nazionalità dei lavoratori occupati;
c)
l'indicazione della tipologia e delle modalità di impiego;
d) l'indicazione della retribuzione convenuta, in
misura non inferiore a quella prevista dal vigente contratto collettivo
nazionale di lavoro di riferimento.
3. Ai fini della ricevibilità, alla dichiarazione
di emersione sono allegati:
a)
attestato di pagamento di un contributo forfettario, pari all'importo
trimestrale corrispondente al rapporto di lavoro dichiarato, senza aggravio di ulteriori
somme a titolo di penali ed interessi;
b) copia
di impegno a stipulare con il prestatore d'opera, nei termini di cui al comma
5, il contratto di soggiorno previsto dall'articolo 5-bis del testo unico di
cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, introdotto dall'articolo 6 della
presente legge; (1)
c)
certificazione medica della patologia o handicap del componente la famiglia
alla cui assistenza è destinato il lavoratore. Tale certificazione non è
richiesta qualora il lavoratore extracomunitario sia adibito al lavoro
domestico di sostegno al bisogno familiare.
4. Nei venti giorni successivi alla ricezione
della dichiarazione di cui al comma 1, la prefettura - ufficio territoriale del
Governo competente per territorio verifica l'ammissibilità e la ricevibilità
della dichiarazione e la questura accerta se sussistono motivi ostativi
all'eventuale rilascio del permesso di soggiorno della durata di un anno,
dandone comunicazione alla prefettura - ufficio territoriale del Governo, che
assicura la tenuta di un registro informatizzato di coloro che hanno presentato
la denuncia di cui al comma 1 e dei lavoratori extracomunitari cui è riferita
la denuncia.
5. Nei dieci giorni successivi alla comunicazione
della mancanza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno di cui
al comma 4, la prefettura - ufficio territoriale del Governo invita le parti a
presentarsi per stipulare il contratto di soggiorno nelle forme previste dalla
presente legge e alle condizioni contenute nella dichiarazione di emersione e
per il contestuale rilascio del permesso di soggiorno, permanendo le condizioni
soggettive di cui al comma 4.
Il permesso di soggiorno è rinnovabile previo
accertamento da parte dell'organo competente della prova della continuazione
del rapporto e della regolarità della posizione contributiva previdenziale ed
assistenziale del lavoratore extracomunitario interessato. La mancata
presentazione delle parti comporta l'archiviazione del relativo procedimento.*
* Comma modificato dalla Legge 222/2002
6. I soggetti di cui al comma 1, che inoltrano la
dichiarazione di emersione del lavoro irregolare ai sensi dei commi da 1 a 3,
non sono punibili per le violazioni delle norme relative al soggiorno, al
lavoro, di carattere finanziario, fiscale, previdenziale e assistenziale nonché
per gli altri reati e le violazioni amministrative comunque afferenti
all'occupazione dei lavoratori extracomunitari indicati nella dichiarazione di
emersione, compiute antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente
legge. Fino alla data del rilascio del permesso di soggiorno ovvero fino alla
data della comunicazione della sussistenza di motivi ostativi al rilascio del
permesso di soggiorno non si applica l'articolo 22, comma 12, del testo unico
di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali determina con
proprio decreto i parametri retributivi e le modalità di calcolo e di
corresponsione delle somme di cui al comma 3, lettera a), nonché le modalità
per la successiva imputazione delle stesse sia per fare fronte
all'organizzazione e allo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo,
sia in relazione alla posizione contributiva previdenziale e assistenziale del
lavoratore interessato in modo da garantire l'equilibrio finanziario delle
relative gestioni previdenziali. Il Ministro, con proprio decreto, determina
altresì le modalità di corresponsione delle somme e degli interessi dovuti per
i contributi previdenziali concernenti periodi denunciati antecedenti ai tre
mesi di cui al comma 3.*
* Comma modificato dalla Legge 222/2002
7. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano ai rapporti di lavoro che occupino prestatori d'opera
extracomunitari:
a) nei
confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione per motivi
diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno, salvo che sussistano le
condizioni per la revoca del provvedimento in presenza di circostanze obiettive
riguardanti l'inserimento sociale. La revoca, fermi restando i casi di
esclusione di cui alle lettere b) e c), non può essere in ogni caso disposta
nell'ipotesi in cui il lavoratore extracomunitario sia stato sottoposto a
procedimento penale per delitto non colposo che non si sia concluso con un
provvedimento che abbia dichiarato che il fatto non sussiste o non costituisce
reato o che l'interessato non lo ha commesso, ovvero risulti destinatario di un
provvedimento di espulsione mediante accompagnamento alla frontiera a mezzo
della forza pubblica, ovvero abbia lasciato il territorio nazionale e si trovi
nelle condizioni di cui all'articolo 13, comma 13, del testo unico di cui al
decreto legislativo n. 286 del 1998, e successive modificazioni. Le quote
massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro
subordinato di cui all'articolo 3, comma 4, del citato decreto legislativo n.
286 del 1998, come sostituito dall'articolo 3, comma 2, della presente legge,
sono decurtate dello stesso numero di permessi di soggiorno per lavoro, rilasciati
a seguito di revoca di provvedimenti di espulsione ai sensi della presente
lettera;
* Lettera sostituita dalla Legge 222/2002
b) che
risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in
vigore in Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato;
c) che
risultino denunciati per uno dei reati indicati negli articoli 380 e 381 del
codice di procedura penale, salvo che i relativi procedimenti si siano conclusi
con un provvedimento che abbia dichiarato che il fatto non sussiste o non
costituisce reato o che l'interessato non lo ha commesso ovvero nei casi di
archiviazione previsti dall'articolo 411 del codice di procedura penale, ovvero
risultino destinatari dell'applicazione di una misura di prevenzione, salvi in
ogni caso gli effetti della riabilitazione. *
* Lettera modificata dalla Legge 222/2002
Le disposizioni del presente articolo non
costituiscono impedimento all'espulsione degli stranieri che risultino
pericolosi per la sicurezza dello Stato.
8. Chiunque presenta una falsa dichiarazione di emersione ai sensi del comma 1, al fine di eludere le disposizioni in materia di immigrazione della presente legge, è punito con la reclusione da due a nove mesi, salvo che il fatto costituisca più grave reato.
(1) L’articolo 5-bis così recita: Art.
5-bis. - (Contratto di soggiorno per lavoro subordinato) – 1. Il contratto di
soggiorno per lavoro subordinato stipulato fra un datore di lavoro italiano o
straniero regolarmente soggiornante in Italia e un prestatore di lavoro,
cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea o apolide, contiene:
a)
la garanzia da parte del datore di lavoro della disponibilità di un alloggio
per il lavoratore che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge per gli
alloggi di edilizia residenziale pubblica;
b)
l’impegno al pagamento da parte del datore di lavoro delle spese di viaggio per
il rientro del lavoratore nel Paese di provenienza.
2.
Non costituisce titolo valido per il rilascio del permesso di soggiorno il
contratto che non contenga le dichiarazioni di cui alle lettere a) e b) del
comma 1.
3.
Il contratto di soggiorno per lavoro è sottoscritto in base a quanto previsto
dall’articolo 22 presso lo sportello unico per l’immigrazione della provincia nella
quale risiede o ha sede legale il datore di lavoro o dove avrà luogo la
prestazione lavorativa secondo le modalità previste nel regolamento di
attuazione».
2.
Con il regolamento di cui all’articolo 34, comma 1, si procede all’attuazione e
all’integrazione delle disposizioni recate dall’articolo 5-bis del testo unico
di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, introdotto dal comma 1 del
presente articolo, con particolare riferimento all’assunzione dei costi per gli
alloggi di cui al comma 1, lettera a), del medesimo articolo 5-bis, prevedendo
a quali condizioni gli stessi siano a carico del lavoratore
Gazzetta Ufficiale N. 211 del 09 Settembre 2002
DECRETO-LEGGE 9 settembre 2002, n.195
Disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di dare attuazione all'impegno assunto dal Governo dinanzi al Parlamento di provvedere, contestualmente all'entrata in vigore della nuova normativa sull'immigrazione, a legalizzare i lavoratori extracomunitari in posizione irregolare alle medesime condizioni stabilite dalla predetta normativa per altre categorie di lavoratori extracomunitari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 settembre 2002;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze;
E m a n a il seguente decreto-legge:
Art. 1.
Legalizzazione di lavoro irregolare
1. Chiunque, nell'esercizio di un'attività di impresa sia in forma individuale che societaria, ha occupato, nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore del presente decreto, alle proprie dipendenze lavoratori extracomunitari in posizione irregolare, può denunciare, entro trenta giorni dalla medesima data, la sussistenza del rapporto di lavoro alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo competente per territorio, mediante la presentazione, a proprie spese, di apposita dichiarazione attraverso gli uffici postali. Qualora si tratti di società operanti in Italia, la denuncia è sottoscritta e presentata del legale rappresentante. A tutti gli effetti, la data di presentazione è quella recata dal timbro dell'ufficio postale accettante. La dichiarazione di emersione è presentata dal richiedente, a proprie spese, agli uffici postali.
2. La dichiarazione contiene, a pena di inammissibilita':
a) i dati identificativi dell'imprenditore o della società e del suo legale rappresentante;
b) l'indicazione delle generalità e della nazionalità del lavoratore straniero occupato al quale si riferisce la dichiarazione;
c) l'indicazione della tipologia e delle modalità di impiego;
d) l'indicazione della retribuzione convenuta, in misura non inferiore a quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento.
3. Ai fini della ricevibilità, alla dichiarazione sono allegati:
a) copia sottoscritta della dichiarazione di impegno a stipulare, nei termini di cui al comma 5, il contratto di soggiorno per lavoro subordinato a tempo indeterminato nelle forme di cui all'articolo 5-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di seguito denominato: "testo unico", approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dall'articolo 6 della legge 30 luglio 2002, n. 189, ovvero di un contratto di lavoro di durata non inferiore ad un anno;
b) attestato di pagamento di un contributo forfettario pari a 700 euro per ciascun lavoratore.
4. Nei sessanta giorni successivi alla ricezione della dichiarazione di cui al comma 1, la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo, che assicura la tenuta di un registro informatizzato di coloro che hanno presentato la predetta dichiarazione e dei lavoratori extracomunitari ai quali è riferita la medesima dichiarazione, verifica l'ammissibilità e la ricevibilità della dichiarazione e la comunica al centro regionale per l'impiego competente per territorio. La questura accerta se sussistono motivi ostativi all'eventuale rilascio del permesso di soggiorno di validità pari ad un anno.
5. Nei dieci giorni successivi alla comunicazione della mancanza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 4, la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo invita le parti a presentarsi per stipulare il contratto di soggiorno per lavoro subordinato e per il contestuale rilascio del permesso di soggiorno, permanendo le condizioni soggettive di cui al comma 4. La mancata presentazione delle parti comporta l'improcedibilità e l'archiviazione del relativo procedimento. Il permesso di soggiorno può essere rinnovato previo accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato di durata non inferiore ad un anno, nonchè della regolarità della posizione contributiva della manodopera occupata.
6. I soggetti di cui al comma 1, che inoltrano la dichiarazione di emersione del lavoro irregolare ai sensi dei commi da l a 3, non sono punibili per le violazioni delle norme relative al soggiorno, al lavoro e di carattere finanziario, compiute antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, in relazione all'occupazione dei lavoratori extracomunitari indicati nella dichiarazione di emersione presentata. Le predette cause di non punibilità non si applicano a coloro che abbiano presentato una dichiarazione di emersione contenente dati non rispondenti al vero, al fine di procurare il permesso di soggiorno a stranieri.
7. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali determina, con proprio decreto, le modalità per l'imputazione del contributo forfettario di cui al comma 3, lettera b), sia per fare fronte all'organizzazione e allo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, sia in relazione alla posizione contributiva del lavoratore interessato, al fine di garantire l'equilibrio finanziario delle relative gestioni previdenziali. Il Ministro, con proprio decreto, determina altresì le modalità di corresponsione delle somme e degli interessi dovuti per i contributi previdenziali concernenti i periodi denunciati antecedenti ai tre mesi di cui al comma 1.
8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai rapporti di lavoro riguardanti lavoratori extracomunitari:
a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno ovvero un provvedimento restrittivo della libertà personale;
b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato o dell'Unione europea;
c) che risultino denunciati per uno dei reati indicati negli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, salvo che il procedimento penale si sia concluso con un provvedimento che abbia dichiarato che il fatto non sussiste o non costituisce reato o che l'interessato non lo ha commesso, ovvero risultino destinatari dell'applicazione di una misura di prevenzione o di sicurezza, salvi, in ogni caso, gli effetti della riabilitazione.
9. Chiunque presenta una falsa dichiarazione di emersione ai sensi del comma 1, al fine di eludere le disposizioni in materia di immigrazione del presente decreto, è punito con la reclusione da due a nove mesi, salvo che il fatto costituisca più grave reato.
Art. 2.
Disposizioni transitorie e finali
1. Fino alla data di conclusione della procedura di cui all'articolo 1, non possono essere adottati provvedimenti di allontanamento dal territorio nazionale nei confronti dei lavoratori compresi nella dichiarazione di cui allo stesso articolo, salvo che risultino pericolosi per la sicurezza dello Stato.
2. Il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 1, comma 5, comporta la contestuale revoca degli eventuali provvedimenti di espulsione già adottati nei confronti dello straniero che ha stipulato il contratto di soggiorno.
3. In deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 2-bis, del testo unico approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge 30 luglio 2002, n. 189, i lavoratori extracomunitari che stipulano il contratto di soggiorno per lavoro subordinato ai sensi dell'articolo 1, comma 5, ovvero altro contratto di lavoro, sono sottoposti a rilievi fotodattiloscopici entro un anno dalla data di rilascio del permesso di soggiorno e, comunque, in sede di rinnovo dello stesso.
4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3, nonché le modalità di presentazione della dichiarazione di legalizzazione di cui all'articolo 1, comma 1, ultimo periodo, si osservano anche per la presentazione delle dichiarazioni di emersione di lavoro irregolare previste dall'articolo 33 della legge 30 luglio 2002, n. 189.
5. Le disposizioni di cui ai commi 2-bis e 4-bis dell'articolo 5 del testo unico, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'articolo 5, comma 1, lettere b) e g), della legge 30 luglio 2002, n. 189, non si applicano allo straniero che richiede il permesso di soggiorno di cui al comma 3, lettere a) ed e), del medesimo articolo, di durata non superiore a tre mesi, ovvero per cure mediche, o che ne richiede il rinnovo.
6. Per il trattamento dei rilievi fotodattiloscopici di cui agli articoli 5, commi 2-bis e 4-bis, e 6, comma 4, del testo unico, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificati, rispettivamente, dagli articoli 5 e 7 della legge 30 luglio 2002, n. 189, si applica la disciplina in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, prevista per i dati di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni.
7. All'atto della consegna della carta d'identità elettronica, di cui all'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, i cittadini italiani sono sottoposti a rilievi dattiloscopici, ai sensi dell'articolo 5, commi 2-bis e 4-bis, del testo unico, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'articolo 5, comma 1, lettere b) e g), della legge 30 luglio 2002, n. 189.
8. Al comma 4, primo periodo, dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, introdotto dall'articolo 32 della legge 30 luglio 2002, n. 189, per soggetto destinatario dei servizi di accoglienza di cui al comma 1 del medesimo articolo si intende lo straniero con permesso umanitario di cui all'articolo 5, comma 6, del testo unico, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.
9. I datori di lavoro che, in esecuzione della garanzia prevista nel contratto di soggiorno per lavoro subordinato di cui all'articolo 6 della legge 30 luglio 2002, n. 189, abbiano sostenuto le spese per fornire un alloggio rispondente ai requisiti di legge, possono, a titolo di rivalsa e per la durata della prestazione, trattenere mensilmente dalla retribuzione del dipendente una somma massima pari ad un terzo dell'importo complessivo mensile.
Art. 3.
Copertura finanziaria
1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, comma 3, valutato in euro 1.420.160 per l'anno 2002 ed in euro 5.955.640 per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, commi 4 e 5, valutato in euro 1.267.443 per l'anno 2002 ed in euro 1.861.548 per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 9 settembre 2002
Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione
Generale per l'Impiego
Servizio per i problemi
dei lavoratori immigrati extracomunitari e delle loro famiglie
Prot.
n. 2840
Allegati:
3
CIRCOLARE
N. 50/2002
Roma, 20
Settembre 2002
Oggetto:
Dichiarazione di emersione di lavoro domestico irregolare e dichiarazione di
legalizzazione di lavoro non domestico irregolare.
È stata
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 26.8.2002 n. 199, Supplemento ordinario
n. 173, la legge 30 luglio 2002 n. 189, che modifica il "T.U. delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero" (D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286).
L'art. 33 della
nuova disciplina consente la regolarizzazione dei rapporti di lavoro con
cittadini extracomunitari – privi dell'apposito permesso di soggiorno per
lavoro – che, nei tre mesi antecedenti all'entrata in vigore della legge, sono
stati occupati come domestici con mansioni di assistenza alle persone non
autosufficienti o con mansioni di sostegno al bisogno familiare. Nel primo caso
non è previsto alcun limite numerico all'emersione, mentre per quelli di
sostegno al bisogno familiare è possibile regolarizzare un solo cittadino
extracomunitario per ogni nucleo familiare.
Inoltre,
il Governo ha emanato – in attuazione dell'ordine del giorno approvato l'11
luglio scorso dal Senato – il Decreto Legge n. 195 del 9 settembre 2002 che
consente di legalizzare, a condizioni analoghe, i lavoratori extracomunitari
dipendenti non domestici.
Il
termine dei tre mesi è da intendersi in senso restrittivo e cioè il rapporto di
lavoro deve essere iniziato almeno tre mesi prima dell'entrata in vigore della
legge n. 189/2002 e essersi svolto con continuità in quel lasso di tempo, come
è stato chiarito anche dalla circolare del Ministero dell'Interno n. 14 del 9
settembre 2002 (del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione).
In
entrambi i casi è previsto che, per la regolarizzazione, il datore di lavoro
denunci la sussistenza del rapporto di lavoro alla Prefettura-Ufficio
Territoriale di Governo, inviando la dichiarazione di emersione o di legalizzazione
tramite un Ufficio Postale.
Per
maggiori dettagli sulla procedura, si rinvia alle due circolari emanate dal
Ministero dell'Interno, cioè la n. 13 del 19 luglio 2002 (del Dipartimento per
le Libertà Civili e l'Immigrazione) e la nota n. 300/C/2002/1704/P/12.222.7/3^Div.
del 27 luglio 2002 (del Dipartimento della Pubblica Sicurezza).
Si
evidenzia che, per la normalizzazione dei rapporti irregolari, è necessario il
pagamento di un contributo forfettario, pari all'importo trimestrale
corrispondente al rapporto di lavoro dichiarato, senza aggravio di ulteriori
somme a titolo di penale ed interessi. Gli importi previsti sono di 290,00 Euro
per i domestici di sostegno al bisogno familiare o per l'assistenza ai non
autosufficienti (oltre 40,00 Euro per spese di presentazione), e di 700,00 Euro
per tutti gli altri lavoratori dipendenti (oltre 100,00 Euro per spese). Il
relativo attestato di pagamento deve essere allegato alla denuncia, ai fini
della ricevibilità.
Per
quella parte del rapporto di lavoro regolarizzato, eventualmente svolto prima dei tre mesi anteriori
all'entrata in vigore della legge e denunciato dal datore di lavoro, dovranno
essere corrisposti successivamente i contributi previdenziali e gli interessi.
E'
in corso di pubblicazione il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche
Sociali che individua il contributo forfettario pari a 290,00 Euro per la
regolarizzazione del lavoro domestico ed è, invece, in via di perfezionamento il decreto del Ministro del Lavoro e
delle Politiche Sociali relativo alla determinazione delle modalità di
imputazione del contributo forfettario pari a 700,00 Euro, per la
legalizzazione di lavoro non domestico, anche con riferimento alla posizione
contributiva del lavoratore.
I
datori di lavoro che si avvalgono della regolarizzazione non sono punibili per
le violazioni delle norme relative al soggiorno, al lavoro e di carattere
finanziario, compiute – in relazione allo specifico rapporto di lavoro
denunciato – anteriormente all'entrata in vigore delle nuove disposizioni di
legge.
Per
lo svolgimento della fase conclusiva della procedura, ciascuna Prefettura-UTG
istituirà un apposito "Sportello polifunzionale", nel quale
sarà presente almeno un incaricato di ogni Amministrazione chiamata nel
procedimento, e potrà essere articolato in una o più "unità operative",
in relazione alle esigenze locali ed alle risorse disponibili.
Per
promuovere l'emersione e la legalizzazione dei lavoratori extracomunitari,
questo Ministero ha concordato con quello dell'Interno di fornire agli
Sportelli Polifunzionali la collaborazione delle proprie strutture
territoriali, in particolare delle Direzioni Provinciali del Lavoro. Inoltre,
quest'Amministrazione ha attivato a livello centrale un "call center",
in grado di assicurare in tempo reale la necessaria assistenza a tutti gli
interessati.
La
collaborazione che le Direzioni Provinciali del Lavoro dovranno assicurare
concerne la stipula del "contratto di soggiorno per lavoro subordinato".
Per
agevolare al massimo la regolarizzazione dei rapporti di lavoro e per
semplificare in modo omogeneo l'attività delle D.P.L., è stato predisposto lo
schema del contratto di soggiorno per le due distinte ipotesi, cioè per
i rapporti di lavoro domestico e per quelli di lavoro non domestico (allegati
n.1 e 2),
Per ogni singolo
caso, il modello contrattuale sarà fornito all'incaricato della Direzione
Provinciale del Lavoro dal terminalista che le Poste Italiane metteranno a
disposizione dello Sportello Polifunzionale, e che provvederà a fornire il
contratto prima del ricevimento degli utenti. Il modello contrattuale sarà già
prestampato nelle parti essenziali (vale a dire, dati anagrafici, estremi del
documento di riconoscimento, condizioni contrattuali conformi all'impegno
assunto dal datore di lavoro con la dichiarazione di emersione o
legalizzazione).
Il contratto
dovrà essere reso disponibile dalle Poste Italiane con congruo anticipo, per
consentire una preistruttoria e accelerare il lavoro degli incaricati delle
DPL.
L'incaricato
della Direzione Provinciale del Lavoro, al momento della stipula, curerà i
seguenti adempimenti:
1.
preliminarmente, controllerà i documenti d'identità e la corrispondenza con i
riferimenti già compilati;
2.
insieme con il datore di lavoro e con il lavoratore, controllerà la correttezza
dei dati e delle condizioni contrattuali già compilate. In particolare
per la verifica dei minimi retributivi contrattuali, da eseguire servendosi
anche dell'ausilio del personale di supporto di cui si parlerà più avanti,
saranno fornite agli incaricati le apposite tabelle utilizzate dalle DPL.
3.
verificherà la corrispondenza dell'orario settimanale alla retribuzione
evidenziata nella dichiarazione. Poiché nella modulistica non è stato previsto
il riferimento alla categoria, si è ritenuto necessario predisporre, per
ragioni di uniformità, la tabella
(allegato n. 3) che ha assunto a base di calcolo per le badanti una categoria
non inferiore alla seconda e per le colf la terza categoria;
4. farà
completare alle parti le clausole contrattuali eventualmente ancora in bianco;
5. farà
apporre alle parti l'indicazione del luogo e della data, nonché la rispettiva
sottoscrizione.
Il
Decreto Legge n. 195 del 9 settembre 2002 ammette alla legalizzazione il lavoratore
dipendente irregolare con contratto di soggiorno per lavoro subordinato "a
tempo indeterminato" "ovvero con contratto di lavoro di durata non
inferiore ad un anno", quest'ultimo deve intendersi riferito anche ai
lavori svolti presso imprese agricole, purché la durata sia almeno di 12 mesi.
Se
al momento dell'identificazione e riscontro preliminare, dovessero essere
rilevati dati anagrafici diversi da quelli precompilati, il caso deve essere
segnalato al rappresentante della Prefettura-UTG, per le determinazioni
definitive.
L'incaricato
della Direzione Provinciale del Lavoro, tenuta presente la specifica fase del
procedimento a lui affidata, non dovrà chiedere alcuna ulteriore notizia, oltre
a quelle necessarie per la compilazione del modello contrattuale; in
particolare, non è previsto che debba curare alcun approfondimento né sulla
capacità economica o sulle esigenze del datore di lavoro né sulle
caratteristiche dell'alloggio offerto. Questo, sia in ragione della natura
speciale della legge sia perché la dichiarazione di emersione o legalizzazione
interviene su rapporti di lavoro già in corso; è da ritenere pertanto che la
parte datoriale sia nelle condizioni economiche per assicurarne la
prosecuzione.
Tuttavia,
nonostante la legge non preveda espressamente la verifica della capacità
reddituale del datore di lavoro, vista l'importanza di questo criterio (di cui
verosimilmente si occuperà a regime l'emanando regolamento di attuazione),
particolare attenzione dovrà essere posta ai casi che sollevano dubbi
sull'effettività dei rapporti di lavoro che si vorrebbero fare emergere (ad
esempio nei casi di un numero abnorme di rapporti dichiarati da un solo datore
di lavoro).
In
tale evenienza – da circoscrivere ai casi palesemente suscettibili di
simulazione che dovessero pervenire allo sportello polifunzionale –
l'incaricato della D.P.L. sospenderà i propri adempimenti, accantonando la
pratica e rimettendone l'esame all'ufficio di appartenenza.
Il contratto
dovrà essere sottoscritto in duplice originale (uno per il datore di lavoro ed
uno per il lavoratore); l'incaricato avrà cura di conservarne una copia per la D.P.L.
Per completezza,
è appena il caso di evidenziare che la normativa per la legalizzazione dei
rapporti consente la stipula di contratti di soggiorno per lavoro subordinato
stabile, cioè a tempo indeterminato con orario di lavoro secondo le previsioni
del CCNL, ovvero a tempo determinato non inferiore ad un anno. In ogni caso
l'orario minimo di lavoro non potrà essere inferiore a quello contrattuale e
comunque non potrà andare al di sotto della soglia di 20 ore settimanali. Ciò
tenuto conto che, al di sotto di questa soglia, è consentito il lavoro agli
stranieri provvisti di permesso di soggiorno per motivi di studio, già
assistiti da una garanzia di mantenimento.
Il contratto di
soggiorno decorre dalla data di entrata in vigore della legge (10 settembre
2002). Da tale data decorrono tutti gli obblighi contrattuali e di legge
previsti tra cui quelli relativi agli obblighi assicurativi e previdenziali,
così come tutti gli altri obblighi legati allo svolgimento del rapporto di
lavoro. Pertanto, il datore di lavoro è obbligato, a decorrere dalla data del
10 settembre 2002, a pagare i relativi contributi previdenziali e premi
assicurativi. Qualora il contratto di soggiorno non potesse essere stipulato,
per motivi ostativi previsti dalla normativa vigente, poiché il rapporto di
lavoro è stato di fatto espletato, si ritiene che debbano essere comunque
dovuti i contributi previdenziali e premi assicurativi afferenti a detto
rapporto per il periodo successivo all'entrata in vigore della legge n,
189/2002 e cioè il 10 settembre 2002.
Per la
regolarizzazione dei domestici, il reddito da lavoro del cittadino
extracomunitario non può essere inferiore a 439,00 Euro e può essere conseguito
anche con una pluralità di rapporti di lavoro.
In questa
fattispecie, ciascun datore di lavoro presenterà la propria dichiarazione agli
uffici postali, specificando nel modulo l'importo dello stipendio e le ore di
lavoro prestate (nel modulo è prevista una casella dove è scritto occupato
presso n°….. datori di lavoro, che possono essere due, tre o più). La somma
delle cifre corrisposte dai vari datori di lavoro non può comunque essere
inferiore ai 439 Euro. Naturalmente, ogni datore di lavoro dovrà versare
l'intero contributo forfettario.
Le
Prefetture-Uffici Territoriali di Governo inviteranno tutte le parti coinvolte
a firmare il contratto di soggiorno nella stessa data e presso un unico
sportello. Saranno stipulati tanti contratti quanti sono i datori e sarà
concesso, naturalmente, un unico permesso di soggiorno. I datori di lavoro che
abbiano sostenuto le spese per fornire un alloggio rispondente ai requisiti di
legge, possono, a titolo di rivalsa e per la durata della prestazione,
trattenere mensilmente dalla retribuzione del dipendente una somma massima pari
ad un terzo dell'importo complessivo mensile (ex art. 2 comma 10 del Decreto
Legge 195).
Nella
consapevolezza che le Direzioni Provinciali del Lavoro sono carenti di risorse
umane, in particolare nelle Città del centro-nord, quest'Amministrazione
utilizzerà 300 unità impiegatizie dell'Area Funzionale B, posizione economica
B3, assunte con contratto di lavoro interinale per il tramite di un'agenzia
specializzata, da destinare ad attività di supporto alle "unità
operative" interessate agli Sportelli Polifunzionali, sotto la guida di un
referente per ogni Direzione Provinciale del Lavoro. Una parte dei lavoratori
interinali è utilizzata presso la struttura centrale di questo Ministero, dove
è attivo il "call center".
In merito al
libretto di lavoro, durante la procedura di emersione e legalizzazione sono da
ritenersi sospesi gli obblighi di rilascio. E' noto infatti che sta per
giungere a conclusione l'iter procedurale che abroga la relativa disciplina.
Pertanto, esigenze di semplificazione del procedimento impongono, nelle more
dell'abrogazione, che l'incaricato della D.P.L divulghi l'informazione che la
richiesta dei libretti di lavoro potrebbe a breve rivelarsi inutile e che
comunque il mancato rilascio in sede di stipula del contratto non pregiudica
l'instaurazione del rapporto di lavoro.
La firma sul
contratto può avvenire secondo le regole comuni. Nel caso di impossibilità per
il datore di lavoro di presentarsi personalmente per la stipula del contratto
(ad es. per gravi motivi di salute) è sufficiente una procura in carta semplice
non autenticata, accompagnata da un documento del datore di lavoro e dalla
relativa fotocopia.
IL DIRETTORE GENERALE
(Dr.ssa Lea Battistoni)
All. 1 contratto
di soggiorno per lavoro domestico
All. 2 contratto di soggiorno per lavoro subordinato
(non domestico)
All. 3 tabella paga oraria colf e badanti non conviventi
Allegato 1
CONTRATTO DI
SOGGIORNO PER LAVORO DOMESTICO
(art. 33 della L. 189/2002, art. 5 bis del D. Lgs. 286/1998 e successive modifiche)
LE PARTI SOTTOSPECIFICATE
DATORE DI LAVORO
Nome___________________________________________________________________________
Stato civile
____________________________ Sesso ¨
Codice Stato
_______________________Luogo di nascita _______________Provincia________
Residente in
_____________________ _______Provincia _______________________________
Scala _____________
Interno _______________ C.A.P. _________________________________
¨ Cittadinanza italiana
Tipo di documento di
identità _________________________________________________
N°.
______________________________________ Data rilascio ______________________
Rilasciato da
________________________________________________________________
Data scadenza
______________________________________________________________
¨ Altra cittadinanza (specificare)
__________________________________________________
titolare di
carta/permesso di soggiorno n.° _______________________________________
Data scadenza
______________________________________________________________
Nome________________________________________
Occupato presso n. ¨ datore/i di lavoro
Stato civile __________________________
Sesso ¨
Nato/a il ______________
______________Stato di nascita ______________________________
Codice stato _________________________
Luogo di nascita _____________________________
Cittadinanza/e
___________________________________________________________________
Residente in (Stato
estero)_________________________________________________________ Codice stato
__________________________ Località ___________________________________
Indirizzo di residenza
_____________________________________________________________
Recapito in Italia presso
___________________________________________________________
Comune __________________________ Provincia
___________ C.A.P. ___________________
Indirizzo
________________________________________________________________________
Titolare di passaporto o altro documento
valido per l’espatrio rilasciato da ________________
________________________________________________________________________________
n.° _______________________________ data
rilascio __________________________________data scadenza ______________________
se titolare di permesso di soggiorno
indicare: n.° ______________________________________
per motivi di
____________________________________________________________________
data scadenza ________________________
data ingresso in Italia ________________________
frontiera ____________________________
visto: n.° ___________________________________
tipo
____________________________________________________________________________
Rilasciato da
____________________________________________________________________
Data scadenza
_________________________________
STIPULANO
Regolare contratto di soggiorno per lavoro
subordinato (di cui all’art. 5 bis del D. lgs n. 286/1998 e successive
modifiche), adibendo il lavoratore sopraindicato:
¨ al lavoro domestico di sostegno al
bisogno familiare;
¨ ad attività di assistenza al seguente
componente della propria famiglia affetto da patologia o handicap che ne
limitano l’autosufficienza:
nome
_________________________________________________________________________
nato/a a _______________________________________
il ______________________________
INOLTRE, IL DATORE DI
LAVORO
_______________________________________
___________________________________
Si attesta che le firme
sovrariportate sono state apposte alla presenza del sottoscritto, previa
verifica dei documenti di identità.
L’incaricato della Direzione
Provinciale del Lavoro
________________________________________________
Luogo
______________________________ Data __________________________
Allegato 2
CONTRATTO DI
SOGGIORNO PER LAVORO SUBORDINATO (NON
DOMESTICO)
(Decreto Legge n. 195 del
9.9.2002, art. 5 bis del D. Lgs. 286/1998 e successive modifiche)
LE PARTI SOTTOSPECIFICATE
DATORE DI LAVORO
________________________________________________________________________________
Nome___________________________________________________________________________
Stato civile
____________________________ Sesso ¨
Codice Stato
_________________Luogo di nascita __________________Provincia__________
Residente in
_____________________ _______Provincia _______________________________
Scala _____________
Interno _______________ C.A.P. _________________________________
¨ Cittadinanza italiana
Tipo di documento di
identità _________________________________________________
N°.
______________________________________ Data rilascio ______________________
Rilasciato da ________________________________________________________________
Data scadenza
______________________________________________________________
¨ Altra cittadinanza (specificare)
__________________________________________________
titolare di
carta/permesso di soggiorno n.° _______________________________________
Data scadenza
______________________________________________________________
Nome________________________________________
Stato civile __________________________
Sesso ¨
Nato/a il ______________
______________Stato di nascita ______________________________
Codice stato _________________________
Luogo di nascita _____________________________
Cittadinanza/e
___________________________________________________________________
Residente in (Stato
estero)_________________________________________________________ Codice stato
__________________________ Località ___________________________________
Indirizzo di residenza
_____________________________________________________________
Recapito in Italia presso
___________________________________________________________
Comune __________________________
Provincia ___________ C.A.P. ___________________
Indirizzo
________________________________________________________________________
Titolare di passaporto o altro documento
valido per l’espatrio rilasciato da ________________
________________________________________________________________________________n.°
_______________________________ data rilascio
__________________________________data scadenza ______________________se
titolare di permesso di soggiorno indicare: n.°
______________________________________
per motivi di
____________________________________________________________________
data scadenza ________________________
data ingresso in Italia ________________________
frontiera ____________________________
visto: n.° ___________________________________
tipo
____________________________________________________________________________
Rilasciato da
____________________________________________________________________
Data scadenza
_________________________________
STIPULANO
Regolare contratto di soggiorno per lavoro
subordinato (secondo le modalità previste dall’art. 5 bis del D. lgs n. 28619/98
e successive modifiche), adibendo il lavoratore sopraindicato, nel rispetto del
relativo contratto collettivo di lavoro di categoria, alle mansioni e nelle
forme, come sotto specificato:
- mansioni svolte dal lavoratore
____________________________________________________
- livello di inquadramento
_________________________________________________________
- contratto di categoria applicato
___________________________________________________
- orario di lavoro: giornaliero ____________ settimanale
_____________________________
- durata:
-
tempo
indeterminato ¨
-
tempo
determinato non inferiore ad un anno ¨ specificare la durata_______________
- luogo di lavoro: sede
_______________________ via __________________________________
INOLTRE, IL DATORE DI LAVORO
_______________________________________
___________________________________
Si attesta che le firme sovrariportate
sono state apposte alla presenza del sottoscritto, previa verifica dei
documenti di identità.
L’incaricato della Direzione Provinciale del
Lavoro
______________________________________________
Luogo
______________________________ Data ____________________
Allegato
3
II
Ctg (tabella paga oraria non conviventi: euro 4,157)
25h. 450,34
26h. 468,36
27h.
486,37
28h. 504,38
29h. 522,40
30h. 540,41
31h. 558,42
32h. 576.44
33h. 594.45
34h. 612,45
35h. 630,48
36h. 648,50
37h. 666,51
38h. 684,52
39h. 702,53
40h. 720,55
41h.
738,56
42h. 756,57
43h. 774,59
44h. 792,60
45h. 810,62
46h. 838,63
III Ctg (tabella paga
oraria non conviventi: euro 3,030)
34h.
446,41
35h. 459,53
36h. 472,68
37h. 485,80
38h. 498,92
39h. 512,07
40h. 525,19
41h. 538,31
42h. 551,46
43h. 564,58
44h.
577,70
45h. 590,85
46h. 603,97
Dm_Lavoro_26_8_02
Gazzetta Ufficiale N. 227 del 27 Settembre 2002
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 26 agosto 2002 Attuazione dell'art. 33, comma 6, della legge 30 luglio 2002, n. 189, in materia di immigrazione ed asilo.
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, avente ad oggetto la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;
Vista la legge 30 luglio 2002, n. 189, recante "Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo";
Visto, in particolare, l'art. 33, comma 6, della citata legge n. 189 del 2002, che demanda al Ministro del lavoro e delle politiche sociali la determinazione dei parametri retributivi e delle modalita' di calcolo e di corresponsione delle somme di cui al comma 3, lettera a) del medesimo art. 33, nonchè le modalità per la successiva imputazione delle stesse sia per far fronte all'organizzazione ed allo svolgimento dei compiti previsti dallo stesso art. 33, sia in relazione alla posizione contributiva del lavoratore interessato in modo da garantire l'equilibrio finanziario delle relative gestioni previdenziali;
Visto che il citato art. 33, comma 6, demanda altresì al Ministro del lavoro e delle politiche sociali la determinazione delle modalità di corresponsione delle somme e degli interessi dovuti per i contributi previdenziali concernenti periodi denunciati antecedenti ai tre mesi di cui al comma 3 dello stesso art. 33;
Ritenuto, ai fini della posizione contributiva ed assicurativa del lavoratore interessato, di assumere, quale parametro di riferimento per la determinazione del contributo forfettario di cui al citato comma 3, lettera a) dell'art. 33, il minimale retributivo fissato per i lavoratori addetti ai servizi domestici dall'art. 10, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403, come modificato dall'art. 7, comma 6, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638;
Ritenuto di applicare, per i fini predetti, la misura di contribuzione prevista dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243, per i rapporti di lavoro superiori a 24 ore settimanali;
Tenuto conto che per effetto delle disposizioni di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1403 del 1971, e successive modificazioni, e dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 155 del 1993, come convertito, occorre destinare una quota pari ad Euro 268 per la posizione contributiva ed assicurativa del lavoratore;
Tenuto conto, altresì, dell'intesa raggiunta tra il Ministero dell'interno ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali circa la quantificazione delle somme occorrenti per l'attuazione del citato art. 33 della legge n. 189 del 2002, determinata in una quota pari ad Euro 22;
Visto l'art. 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537;
Decreta:
Art. 1.
L'ammontare del contributo forfettario di cui all'art. 33, comma 3, lettera a), della legge 30 luglio 2002, n. 189, è determinato in misura pari ad Euro 290. I datori di lavoro di cui all'art. 33, comma 1, della legge n. 189 del 2002 sono tenuti a versare, ai fini della ricevibilità della dichiarazione di emersione, il predetto contributo all'Istituto nazionale della previdenza sociale mediante bollettini di c/c postale entro il 10 novembre 2002.
Art. 2.
L'ammontare delle somme affluite ai sensi del precedente art. 1 è ripartito dall'Istituto nazionale della previdenza sociale nelle seguenti misure:
a) Euro 268 destinati, in base alle aliquote previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403, e successive modificazioni, alle gestioni previdenziali ed assicurative interessate per le posizioni contributive dei lavoratori;
b) Euro 22 per assicurare la copertura delle spese necessarie per far fronte all'organizzazione ed allo svolgimento dei compiti di cui all'art. 33 della legge n. 189 del 2002, da assegnare per due terzi al Ministero dell'interno e per un terzo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Art. 3.
I datori di lavoro di cui all'art. 33, comma 1, della legge n. 189 del 2002, possono versare, previa domanda, all'Istituto nazionale della previdenza sociale i contributi ed i premi nonchè i relativi interessi dovuti per i periodi antecedenti ai tre mesi di cui al comma 3 del medesimo articolo, in un'unica soluzione ovvero in rate mensili di eguale importo, maggiorate:
a) fino a ventiquattro mesi degli interessi legali;
b) fino a trentasei mesi, degli interessi di dilazione a decorrere dal venticinquesimo mese.
Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 26 agosto 2002
Gazzetta Ufficiale N. 240 del 12 Ottobre 2002
Testo
del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195 (in Gazzetta Ufficiale - serie
generale - n. 211 del 9 settembre 2002), coordinato con la legge di conversione
9 ottobre 2002, n. 222 "Disposizioni urgenti in materia di legalizzazione
del lavoro irregolare di extracomunitari".
Art.
1.
Legalizzazione
di lavoro irregolare
1.
Chiunque, nell'esercizio di un'attività di impresa sia in forma individuale che
societaria, ha occupato, nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore
del presente decreto, alle proprie dipendenze lavoratori extracomunitari in
posizione irregolare, può denunciare, entro la data dell'11 novembre 2002, la
sussistenza del rapporto di lavoro alla Prefettura - Ufficio territoriale del
Governo competente per territorio, mediante la presentazione, a proprie spese,
di apposita dichiarazione attraverso gli uffici postali. Qualora si tratti di
società operanti in Italia, la denuncia è sottoscritta e presentata dal legale
rappresentante. A tutti gli effetti, la data di presentazione è quella recata
dal timbro dell'ufficio postale accettante. La dichiarazione di emersione è
presentata dal richiedente, a proprie spese, agli uffici postali.
2.
La dichiarazione contiene, a pena di inammissibilità:
a)
i dati identificativi dell'imprenditore o della società e del suo legale
rappresentante;
b)
l'indicazione delle generalità e della nazionalità del lavoratore straniero
occupato al quale si riferisce la dichiarazione;
c)
l'indicazione della tipologia e delle modalità di impiego;
d)
l'indicazione della retribuzione convenuta, in misura non inferiore a quella
prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento.
3.
Ai fini della ricevibilità, alla dichiarazione sono allegati:
a) copia sottoscritta della dichiarazione
di impegno a stipulare, nei termini di cui al comma 5, il contratto di
soggiorno per lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero per un contratto
di lavoro di durata non inferiore ad un anno nelle forme di cui all'articolo
5-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di seguito
denominato: "testo unico", di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dall'articolo 6
della legge 30 luglio 2002, n. 189;
b)
attestato di pagamento di un contributo forfettario pari a 700 euro per ciascun
lavoratore.
4.
Nei sessanta giorni successivi alla ricezione della dichiarazione di cui al
comma 1, la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo, che assicura la
tenuta di un registro informatizzato di coloro che hanno presentato la predetta
dichiarazione e dei lavoratori extracomunitari ai quali è riferita la medesima
dichiarazione, verifica l'ammissibilità e la ricevibilità della dichiarazione e
la comunica al centro per l'impiego competente per territorio. La questura
accerta se sussistono motivi ostativi all'eventuale rilascio del permesso di
soggiorno di validità pari ad un anno.
5.
Nei dieci giorni successivi alla comunicazione della mancanza di motivi
ostativi al rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 4, la Prefettura
- Ufficio territoriale del Governo invita le parti a presentarsi per stipulare
il contratto di soggiorno per lavoro subordinato e per il contestuale rilascio
del permesso di soggiorno, permanendo le condizioni soggettive di cui al comma
4. La mancata presentazione delle parti comporta l'improcedibilità e
l'archiviazione del relativo procedimento. Il permesso di soggiorno può essere
rinnovato previo accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo
indeterminato ovvero a tempo determinato di durata non inferiore ad un anno,
nonchè della regolarità della posizione
contributiva previdenziale ed assistenziale del lavoratore extracomunitario
interessato.
6.
I soggetti di cui al comma 1, che inoltrano la dichiarazione di emersione del
lavoro irregolare ai sensi dei commi da 1 a 3, non sono punibili per le
violazioni delle norme relative al soggiorno, al lavoro, di carattere
finanziario, fiscale, previdenziale e assistenziale nonchè per gli altri reati
e le violazioni amministrative comunque afferenti all'occupazione dei
lavoratori extracomunitari indicati nella dichiarazione di emersione, compiute
antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Fino
alla data del rilascio del permesso di soggiorno ovvero fino alla data della
comunicazione della sussistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di
soggiorno non si applica l'articolo 22, comma 12, del testo unico di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.
7.
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali determina, con proprio
decreto, le modalità per l'imputazione del contributo forfettario di cui al
comma 3, lettera b), sia per fare fronte all'organizzazione e allo svolgimento
dei compiti di cui al presente articolo, sia in relazione alla posizione
contributiva previdenziale ed
assistenziale del lavoratore interessato, al fine di garantire l'equilibrio
finanziario delle relative gestioni previdenziali. Il Ministro, con proprio
decreto, determina altresì le modalità di corresponsione delle somme e degli
interessi dovuti per i contributi previdenziali concernenti i periodi
denunciati antecedenti ai tre mesi di cui al comma 1.
8.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai rapporti di lavoro
riguardanti lavoratori extracomunitari:
a)
nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione per
motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno, salvo che
sussistano le condizioni per la revoca del provvedimento in presenza di
circostanze obiettive riguardanti l'inserimento sociale. La revoca, fermi
restando i casi di esclusione di cui alle lettere b) e c), non può essere in
ogni caso disposta nell'ipotesi in cui il lavoratore extracomunitario sia o sia
stato sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo che non si sia
concluso con un provvedimento che abbia dichiarato che il fatto non sussiste o
non costituisce reato o che l'interessato non lo ha commesso, ovvero risulti
destinatario di un provvedimento di espulsione mediante accompagnamento alla
frontiera a mezzo della forza pubblica, ovvero abbia lasciato il territorio
nazionale e si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 13, comma 13, del
testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, e successive
modificazioni. Le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello
Stato per lavoro subordinato di cui all'articolo 3, comma 4, del citato decreto
legislativo n. 286 del 1998, e successive modificazioni, sono decurtate dello
stesso numero di permessi di soggiorno per lavoro, rilasciati a seguito di
revoca di provvedimenti di espulsione ai sensi della presente lettera;
b)
che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali
in vigore in Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato;
c)
che risultino denunciati per uno dei reati indicati negli articoli 380 e 381
del codice di procedura penale, salvo che il procedimento penale si sia
concluso con un provvedimento che abbia dichiarato che il fatto non sussiste o non
costituisce reato o che l'interessato non lo ha commesso, ovvero nei casi di
archiviazione previsti dall'articolo 411 del codice di procedura penale ovvero
risultino destinatari dell'applicazione di una misura di prevenzione o di
sicurezza, salvi, in ogni caso, gli effetti della riabilitazione.
9.
Chiunque presenta una falsa dichiarazione di emersione ai sensi del comma 1, al
fine di eludere le disposizioni in materia di immigrazione del presente
decreto, è punito con la reclusione da due a nove mesi, salvo che il fatto
costituisca più grave reato.
9-bis.
Per i soggetti diversi dal datore di lavoro, l'obbligo relativo alla
comunicazione dell'alloggio di cui all'articolo 7 del testo unico di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, in
relazione ai lavoratori extracomunitari denunciati, può essere adempiuto fino
alla data dell'11 novembre 2002. La medesima disposizione si applica anche
relativamente alla procedura di emersione di cui all'articolo 33 della legge 30
luglio 2002, n. 189.
Art.
2.
Disposizioni
transitorie e finali
1.
Fino alla data di conclusione della procedura di cui all'articolo 1, non
possono essere adottati provvedimenti di allontanamento dal territorio
nazionale nei confronti dei lavoratori compresi nella dichiarazione di cui allo
stesso articolo, salvo che risultino pericolosi per la sicurezza dello Stato.
2.
Il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 1, comma 5,
comporta la contestuale revoca degli eventuali provvedimenti di espulsione già
adottati nei confronti dello straniero che ha stipulato il contratto di
soggiorno.
3.
In deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 2-bis, del testo unico di
cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come introdotto
dall'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge 30 luglio 2002, n. 189, i
lavoratori extracomunitari che stipulano il contratto di soggiorno per lavoro
subordinato ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del presente decreto ovvero
altro contratto di lavoro, sono sottoposti a rilievi fotodattiloscopici entro
un anno dalla data di rilascio del permesso di soggiorno e, comunque, in sede
di rinnovo dello stesso.
4.
Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3, nonché le modalità di presentazione della
dichiarazione di legalizzazione di cui all'articolo 1, comma 1, ultimo periodo,
si osservano anche per la presentazione delle dichiarazioni di emersione di
lavoro irregolare previste dall'articolo 33 della legge 30 luglio 2002, n. 189.
5.
Le disposizioni di cui ai commi 2-bis e 4-bis dell'articolo 5 del testo unico,
di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato
dall'articolo 5, comma 1, lettere b) e g), della legge 30 luglio 2002, n. 189,
non si applicano allo straniero che richiede il permesso di soggiorno di cui al
comma 3, lettere a) ed e), del medesimo articolo, di durata non superiore a tre
mesi, ovvero per cure mediche, o che ne richiede il rinnovo.
6.
Per il trattamento dei rilievi fotodattiloscopici di cui agli articoli 5, commi
2-bis e 4-bis, e 6, comma 4, del testo unico, di cui al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, come modificati, rispettivamente, dagli articoli 5 e 7
della legge 30 luglio 2002, n. 189, si applica la disciplina in materia di
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali, prevista all'articolo 4, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n.
675, e successive modificazioni.
7.
All'atto della consegna della carta d'identità elettronica, di cui all'articolo
36 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445,
i cittadini italiani sono sottoposti a rilievi dattiloscopici, ai sensi
dell'articolo 5, commi 2-bis e 4-bis, del testo unico, di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'articolo 5, comma 1,
lettere b) e g), della legge 30 luglio 2002, n. 189, secondo modalità
stabilite, anche per quanto riguarda l'utilizzazione e la conservazione dei
dati e l'accesso alle informazioni raccolte, con il decreto di cui al comma 1
del medesimo articolo 36 del citato decreto del Presidente della Repubblica n.
445 del 2000.
8.
Al comma 4, primo periodo, dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre
1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.
39, introdotto dall'articolo 32 della legge 30 luglio 2002, n. 189, per
soggetto destinatario dei servizi di accoglienza di cui al comma 1 del medesimo
articolo si intende lo straniero con permesso umanitario di cui all'articolo 5,
comma 6, del testo unico, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
e successive modificazioni.
9.
I datori di lavoro che, in esecuzione della garanzia prevista nel contratto di
soggiorno per lavoro subordinato di cui all'articolo 6 della legge 30 luglio
2002, n. 189, abbiano sostenuto le spese per fornire un alloggio rispondente ai
requisiti di legge, possono, a titolo di rivalsa e per la durata della
prestazione, trattenere mensilmente dalla retribuzione del dipendente una somma
massima pari ad un terzo dell'importo complessivo mensile.
9-bis.
Al comma 5, secondo periodo, dell'articolo 33 della legge 30 luglio 2002, n.
189, le parole: "della manodopera occupata" sono sostituite dalle
seguenti: "previdenziale ed assistenziale del lavoratore extracomunitario
interessato".
9-ter.
Il primo periodo del comma 6 dell'articolo 33 della legge 30 luglio 2002, n.
189, è sostituito dai seguenti:
"I soggetti di cui al comma 1, che
inoltrano la dichiarazione di emersione del lavoro irregolare ai sensi dei
commi da 1 a 3, non sono punibili per le violazioni delle norme relative al
soggiorno, al lavoro, di carattere finanziario, fiscale, previdenziale e
assistenziale nonchè per gli altri reati e le violazioni amministrative
comunque afferenti all'occupazione dei lavoratori extracomunitari indicati
nella dichiarazione di emersione, compiute antecedentemente alla data di
entrata in vigore della presente legge. Fino alla data del rilascio del
permesso di soggiorno ovvero fino alla data della comunicazione della
sussistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno non si
applica l'articolo 22, comma 12, del testo unico di cui al decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni".
9-quater.
Al comma 6, secondo periodo, dell'articolo 33 della legge 30 luglio 2002, n.
189, dopo le parole: "sia in relazione alla posizione contributiva"
sono inserite le seguenti: "previdenziale e assistenziale".
9-quinquies.
Al comma 7 dell'articolo 33 della legge 30 luglio 2002, n. 189, la lettera a) è
sostituita dalla seguente:
"a) nei confronti dei quali sia stato
emesso un provvedimento di espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo
del permesso di soggiorno, salvo che sussistano le condizioni per la revoca del
provvedimento in presenza di circostanze obiettive riguardanti l'inserimento
sociale. La revoca, fermi restando i casi di esclusione di cui alle lettere b)
e c), non può essere in ogni caso disposta nell'ipotesi in cui il lavoratore
extracomunitario sia stato sottoposto a procedimento penale per delitto non
colposo che non si sia concluso con un provvedimento che abbia dichiarato che
il fatto non sussiste o non costituisce reato o che l'interessato non lo ha
commesso, ovvero risulti destinatario di un provvedimento di espulsione
mediante accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, ovvero
abbia lasciato il territorio nazionale e si trovi nelle condizioni di cui
all'articolo 13, comma 13, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286
del 1998, e successive modificazioni. Le quote massime di stranieri da
ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato di cui all'articolo
3, comma 4, del citato decreto legislativo n. 286 del 1998, come sostituito
dall'articolo 3, comma 2, della presente legge, sono decurtate dello stesso
numero di permessi di soggiorno per lavoro, rilasciati a seguito di revoca di
provvedimenti di espulsione ai sensi della presente lettera".
9-sexies.
Al comma 7, lettera c) dell'articolo 33 della legge 30 luglio 2002, n. 189, le
parole da: "che esclude" fino a:
"interessato"
sono sostituite dalle seguenti: "che abbia dichiarato che il fatto non
sussiste o non costituisce reato o che l'interessato non lo ha commesso ovvero
nei casi di archiviazione previsti dall'articolo 411 del codice di procedura
penale".
9-septies.
All'articolo 34, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189, le parole da:
"di cui agli articoli 18, 23 e 28," alla fine del periodo sono
sostituite dalle seguenti: "già esercitate in materia di immigrazione
dalle direzioni provinciali del lavoro alla data di entrata in vigore della
presente legge continuano ad essere svolte dalle direzioni medesime".
Art.
3.
Copertura
finanziaria
1.
All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, comma 3, valutato in euro
1.420.160 per l'anno 2002 ed in euro 5.955.640 per l'anno 2003, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2.
All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, commi 4 e 5, valutato in
euro 1.267.443 per l'anno 2002 ed in euro 1.861.548 per l'anno 2003, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base
di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2-bis.
Per l'erogazione del compenso per lavoro straordinario a favore del personale
dell'Amministrazione civile dell'interno impiegato per fronteggiare l'ulteriore
attività richiesta per la definizione delle procedure di regolarizzazione di
cui all'articolo 1, è autorizzata la spesa nella misura massima di 459.658,20
euro per l'anno 2002 e di 1.103.179,69 euro a decorrere dall'anno 2003, cui si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base
di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3.
Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art.
4.
Entrata
in vigore
1.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà
presentato alle Camere per la conversione in legge.
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale,
Messaggio 16 ottobre 2002, n.353
Art. 33 della legge n. 189/2002 e decreto-legge
n. 195/2002, convertito con modificazioni, in legge 9.10.2002, n. 222.
Regolarizzazione e legalizzazione dei lavoratori extracomunitari.
Scadenza del termine per gli adempimenti contributivi
In relazione alle richieste di chiarimenti da più
parti pervenute, ed in attesa della emanazione della circolare in materia, si
forniscono le seguenti urgenti precisazioni.
1. Lavoratori extracomunitari con rapporto di
lavoro subordinato
Tenuto conto che il termine di presentazione
della dichiarazione di emersione, a seguito della modifica apportata dalla
legge n. 222/02 di conversione del D.L. 195/02, scade l'11 novembre 2002, i
connessi adempimenti contributivi (denuncia e versamento dei contributi con
effetto dal 10.9.2002), devono essere effettuati entro la scadenza del periodo
di paga riferito al mese di novembre e cioè entro il 16 dicembre 2002, senza
aggravio di somme aggiuntive.
2. Lavoratori extracomunitari con rapporto di
lavoro domestico
Il termine di presentazione della denuncia del
rapporto di lavoro, di norma, scade entro il decimo giorno successivo al
trimestre solare nel corso del quale è avvenuta l'assunzione.
Nella fattispecie in questione, atteso che il termine di presentazione
della dichiarazione di emersione è stato fissato dall'art. 33 della legge n.
189/2002 entro due mesi dall'entrata in vigore della legge stessa e cioè entro
l'11 novembre 2002, la denuncia di rapporto di lavoro domestico (mod. LD09)
potrà essere utilmente presentata entro il 10 gennaio 2003, con obblighi
contributivi a far tempo dal l0 settembre 2002.
IL DIRETTORE GENERALE
PRAUSCELLO
Nota: il modello LD09 è
compilabile via Internet all’indirizzo http://www.inps.it/Servizi/Colf/domestici/modulo.asp?language=ita