SANATORIA COLF E BADANTI: TUTTE LE NORME

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Art. 33 Legge 30 luglio 2002, n. 189

DECRETO LEGGE 9 settembre 2002, n.195  

Circolare Min.  lavoro 20 settembre 02 n. 50

DECRETO Lavoro 26 agosto 2002  

LEGGE 9 ottobre 2002, n. 222 (conversione Dl 9/9/2002)

Messaggio Inps 16 ottobre 2002, n.353

 

SANATORIA COLF: IL TESTO DELLA NUOVA LEGGE (Legge 30 luglio 2002, n. 189)

Art. 33.

(Dichiarazione di emersione di lavoro irregolare)

1. Chiunque, nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge, ha occupato alle proprie dipendenze personale di origine extracomunitaria, adibendolo ad attività di assistenza a componenti della famiglia affetti da patologie o handicap che ne limitano l'autosufficienza ovvero al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, può denunciare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la sussistenza del rapporto di lavoro alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio mediante presentazione della dichiarazione di emersione nelle forme previste dal presente articolo. La dichiarazione di emersione è presentata dal richiedente, a proprie spese, agli uffici postali. Per quanto concerne la data, fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante. La denuncia di cui al primo periodo del presente comma è limitata ad una unità per nucleo familiare, con riguardo al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

2. La dichiarazione di emersione contiene a pena di inammissibilita':

a) le generalità del datore di lavoro ed una dichiarazione attestante la cittadinanza italiana o, comunque, la regolarità della sua presenza in Italia;

b) l'indicazione delle generalità e della nazionalità dei lavoratori occupati;

c) l'indicazione della tipologia e delle modalità di impiego;

d) l'indicazione della retribuzione convenuta, in misura non inferiore a quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento.

3. Ai fini della ricevibilità, alla dichiarazione di emersione sono allegati:

a) attestato di pagamento di un contributo forfettario, pari all'importo trimestrale corrispondente al rapporto di lavoro dichiarato, senza aggravio di ulteriori somme a titolo di penali ed interessi;

b) copia di impegno a stipulare con il prestatore d'opera, nei termini di cui al comma 5, il contratto di soggiorno previsto dall'articolo 5-bis del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, introdotto dall'articolo 6 della presente legge; (1)

c) certificazione medica della patologia o handicap del componente la famiglia alla cui assistenza è destinato il lavoratore. Tale certificazione non è richiesta qualora il lavoratore extracomunitario sia adibito al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

4. Nei venti giorni successivi alla ricezione della dichiarazione di cui al comma 1, la prefettura - ufficio territoriale del Governo competente per territorio verifica l'ammissibilità e la ricevibilità della dichiarazione e la questura accerta se sussistono motivi ostativi all'eventuale rilascio del permesso di soggiorno della durata di un anno, dandone comunicazione alla prefettura - ufficio territoriale del Governo, che assicura la tenuta di un registro informatizzato di coloro che hanno presentato la denuncia di cui al comma 1 e dei lavoratori extracomunitari cui è riferita la denuncia.

5. Nei dieci giorni successivi alla comunicazione della mancanza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 4, la prefettura - ufficio territoriale del Governo invita le parti a presentarsi per stipulare il contratto di soggiorno nelle forme previste dalla presente legge e alle condizioni contenute nella dichiarazione di emersione e per il contestuale rilascio del permesso di soggiorno, permanendo le condizioni soggettive di cui al comma 4.

Il permesso di soggiorno è rinnovabile previo accertamento da parte dell'organo competente della prova della continuazione del rapporto e della regolarità della posizione contributiva previdenziale ed assistenziale del lavoratore extracomunitario interessato. La mancata presentazione delle parti comporta l'archiviazione del relativo procedimento.*

* Comma modificato dalla Legge 222/2002

6. I soggetti di cui al comma 1, che inoltrano la dichiarazione di emersione del lavoro irregolare ai sensi dei commi da 1 a 3, non sono punibili per le violazioni delle norme relative al soggiorno, al lavoro, di carattere finanziario, fiscale, previdenziale e assistenziale nonché per gli altri reati e le violazioni amministrative comunque afferenti all'occupazione dei lavoratori extracomunitari indicati nella dichiarazione di emersione, compiute antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge. Fino alla data del rilascio del permesso di soggiorno ovvero fino alla data della comunicazione della sussistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno non si applica l'articolo 22, comma 12, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali determina con proprio decreto i parametri retributivi e le modalità di calcolo e di corresponsione delle somme di cui al comma 3, lettera a), nonché le modalità per la successiva imputazione delle stesse sia per fare fronte all'organizzazione e allo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, sia in relazione alla posizione contributiva previdenziale e assistenziale del lavoratore interessato in modo da garantire l'equilibrio finanziario delle relative gestioni previdenziali. Il Ministro, con proprio decreto, determina altresì le modalità di corresponsione delle somme e degli interessi dovuti per i contributi previdenziali concernenti periodi denunciati antecedenti ai tre mesi di cui al comma 3.*

* Comma modificato dalla Legge 222/2002

7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai rapporti di lavoro che occupino prestatori d'opera extracomunitari:

a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno, salvo che sussistano le condizioni per la revoca del provvedimento in presenza di circostanze obiettive riguardanti l'inserimento sociale. La revoca, fermi restando i casi di esclusione di cui alle lettere b) e c), non può essere in ogni caso disposta nell'ipotesi in cui il lavoratore extracomunitario sia stato sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo che non si sia concluso con un provvedimento che abbia dichiarato che il fatto non sussiste o non costituisce reato o che l'interessato non lo ha commesso, ovvero risulti destinatario di un provvedimento di espulsione mediante accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, ovvero abbia lasciato il territorio nazionale e si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 13, comma 13, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, e successive modificazioni. Le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato di cui all'articolo 3, comma 4, del citato decreto legislativo n. 286 del 1998, come sostituito dall'articolo 3, comma 2, della presente legge, sono decurtate dello stesso numero di permessi di soggiorno per lavoro, rilasciati a seguito di revoca di provvedimenti di espulsione ai sensi della presente lettera;

* Lettera sostituita dalla Legge 222/2002

b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato;

c) che risultino denunciati per uno dei reati indicati negli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, salvo che i relativi procedimenti si siano conclusi con un provvedimento che abbia dichiarato che il fatto non sussiste o non costituisce reato o che l'interessato non lo ha commesso ovvero nei casi di archiviazione previsti dall'articolo 411 del codice di procedura penale, ovvero risultino destinatari dell'applicazione di una misura di prevenzione, salvi in ogni caso gli effetti della riabilitazione. *

* Lettera modificata dalla Legge 222/2002

Le disposizioni del presente articolo non costituiscono impedimento all'espulsione degli stranieri che risultino pericolosi per la sicurezza dello Stato.

8. Chiunque presenta una falsa dichiarazione di emersione ai sensi del comma 1, al fine di eludere le disposizioni in materia di immigrazione della presente legge, è punito con la reclusione da due a nove mesi, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

 (1) L’articolo 5-bis così recita: Art. 5-bis. - (Contratto di soggiorno per lavoro subordinato) – 1. Il contratto di soggiorno per lavoro subordinato stipulato fra un datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia e un prestatore di lavoro, cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea o apolide, contiene:

        a) la garanzia da parte del datore di lavoro della disponibilità di un alloggio per il lavoratore che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica;

        b) l’impegno al pagamento da parte del datore di lavoro delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel Paese di provenienza.

    2. Non costituisce titolo valido per il rilascio del permesso di soggiorno il contratto che non contenga le dichiarazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1.

    3. Il contratto di soggiorno per lavoro è sottoscritto in base a quanto previsto dall’articolo 22 presso lo sportello unico per l’immigrazione della provincia nella quale risiede o ha sede legale il datore di lavoro o dove avrà luogo la prestazione lavorativa secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione».

    2. Con il regolamento di cui all’articolo 34, comma 1, si procede all’attuazione e all’integrazione delle disposizioni recate dall’articolo 5-bis del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, introdotto dal comma 1 del presente articolo, con particolare riferimento all’assunzione dei costi per gli alloggi di cui al comma 1, lettera a), del medesimo articolo 5-bis, prevedendo a quali condizioni gli stessi siano a carico del lavoratore


 
Gazzetta Ufficiale N. 211 del 09 Settembre 2002 
DECRETO-LEGGE 9 settembre 2002, n.195  
Disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di dare attuazione all'impegno assunto dal Governo dinanzi al Parlamento di provvedere, contestualmente all'entrata in vigore della nuova normativa sull'immigrazione, a legalizzare i lavoratori extracomunitari in posizione irregolare alle medesime condizioni stabilite dalla predetta normativa per altre categorie di lavoratori extracomunitari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 settembre 2002;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze;
E m a n a il seguente decreto-legge:
Art. 1.
Legalizzazione di lavoro irregolare
1. Chiunque, nell'esercizio di un'attività di impresa sia in forma individuale che societaria, ha occupato, nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore del presente decreto, alle proprie dipendenze lavoratori extracomunitari in posizione irregolare, può denunciare, entro trenta giorni dalla medesima data, la sussistenza del rapporto di lavoro alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo competente per territorio, mediante la presentazione, a proprie spese, di apposita dichiarazione attraverso gli uffici postali. Qualora si tratti di società operanti in Italia, la denuncia è sottoscritta e presentata del legale rappresentante. A tutti gli effetti, la data di presentazione è quella recata dal timbro dell'ufficio postale accettante. La dichiarazione di emersione è presentata dal richiedente, a proprie spese, agli uffici postali.
2. La dichiarazione contiene, a pena di inammissibilita':
a) i dati identificativi dell'imprenditore o della società e del suo legale rappresentante;
b) l'indicazione delle generalità e della nazionalità del lavoratore straniero occupato al quale si riferisce la dichiarazione;
c) l'indicazione della tipologia e delle modalità di impiego;
d) l'indicazione della retribuzione convenuta, in misura non inferiore a quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento.
3. Ai fini della ricevibilità, alla dichiarazione sono allegati:
a) copia sottoscritta della dichiarazione di impegno a stipulare, nei termini di cui al comma 5, il contratto di soggiorno per lavoro subordinato a tempo indeterminato nelle forme di cui all'articolo 5-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di seguito denominato: "testo unico", approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dall'articolo 6 della legge 30 luglio 2002, n. 189, ovvero di un contratto di lavoro di durata non inferiore ad un anno;
b) attestato di pagamento di un contributo forfettario pari a 700 euro per ciascun lavoratore.
4. Nei sessanta giorni successivi alla ricezione della dichiarazione di cui al comma 1, la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo, che assicura la tenuta di un registro informatizzato di coloro che hanno presentato la predetta dichiarazione e dei lavoratori extracomunitari ai quali è riferita la medesima dichiarazione, verifica l'ammissibilità e la ricevibilità della dichiarazione e la comunica al centro regionale per l'impiego competente per territorio. La questura accerta se sussistono motivi ostativi all'eventuale rilascio del permesso di soggiorno di validità pari ad un anno.
5. Nei dieci giorni successivi alla comunicazione della mancanza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 4, la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo invita le parti a presentarsi per stipulare il contratto di soggiorno per lavoro subordinato e per il contestuale rilascio del permesso di soggiorno, permanendo le condizioni soggettive di cui al comma 4. La mancata presentazione delle parti comporta l'improcedibilità e l'archiviazione del relativo procedimento. Il permesso di soggiorno può essere rinnovato previo accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato di durata non inferiore ad un anno, nonchè della regolarità della posizione contributiva della manodopera occupata.
6. I soggetti di cui al comma 1, che inoltrano la dichiarazione di emersione del lavoro irregolare ai sensi dei commi da l a 3, non sono punibili per le violazioni delle norme relative al soggiorno, al lavoro e di carattere finanziario, compiute antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, in relazione all'occupazione dei lavoratori extracomunitari indicati nella dichiarazione di emersione presentata. Le predette cause di non punibilità non si applicano a coloro che abbiano presentato una dichiarazione di emersione contenente dati non rispondenti al vero, al fine di procurare il permesso di soggiorno a stranieri.
7. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali determina, con proprio decreto, le modalità per l'imputazione del contributo forfettario di cui al comma 3, lettera b), sia per fare fronte all'organizzazione e allo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, sia in relazione alla posizione contributiva del lavoratore interessato, al fine di garantire l'equilibrio finanziario delle relative gestioni previdenziali. Il Ministro, con proprio decreto, determina altresì le modalità di corresponsione delle somme e degli interessi dovuti per i contributi previdenziali concernenti i periodi denunciati antecedenti ai tre mesi di cui al comma 1.
8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai rapporti di lavoro riguardanti lavoratori extracomunitari:
a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno ovvero un provvedimento restrittivo della libertà personale;
b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato o dell'Unione europea;
c) che risultino denunciati per uno dei reati indicati negli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, salvo che il procedimento penale si sia concluso con un provvedimento che abbia dichiarato che il fatto non sussiste o non costituisce reato o che l'interessato non lo ha commesso, ovvero risultino destinatari dell'applicazione di una misura di prevenzione o di sicurezza, salvi, in ogni caso, gli effetti della riabilitazione.
9. Chiunque presenta una falsa dichiarazione di emersione ai sensi del comma 1, al fine di eludere le disposizioni in materia di immigrazione del presente decreto, è punito con la reclusione da due a nove mesi, salvo che il fatto costituisca più grave reato.
Art. 2.
Disposizioni transitorie e finali
1. Fino alla data di conclusione della procedura di cui all'articolo 1, non possono essere adottati provvedimenti di allontanamento dal territorio nazionale nei confronti dei lavoratori compresi nella dichiarazione di cui allo stesso articolo, salvo che risultino pericolosi per la sicurezza dello Stato.
2. Il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 1, comma 5, comporta la contestuale revoca degli eventuali provvedimenti di espulsione già adottati nei confronti dello straniero che ha stipulato il contratto di soggiorno.
3. In deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 2-bis, del testo unico approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge 30 luglio 2002, n. 189, i lavoratori extracomunitari che stipulano il contratto di soggiorno per lavoro subordinato ai sensi dell'articolo 1, comma 5, ovvero altro contratto di lavoro, sono sottoposti a rilievi fotodattiloscopici entro un anno dalla data di rilascio del permesso di soggiorno e, comunque, in sede di rinnovo dello stesso.
4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3, nonché le modalità di presentazione della dichiarazione di legalizzazione di cui all'articolo 1, comma 1, ultimo periodo, si osservano anche per la presentazione delle dichiarazioni di emersione di lavoro irregolare previste dall'articolo 33 della legge 30 luglio 2002, n. 189.
5. Le disposizioni di cui ai commi 2-bis e 4-bis dell'articolo 5 del testo unico, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'articolo 5, comma 1, lettere b) e g), della legge 30 luglio 2002, n. 189, non si applicano allo straniero che richiede il permesso di soggiorno di cui al comma 3, lettere a) ed e), del medesimo articolo, di durata non superiore a tre mesi, ovvero per cure mediche, o che ne richiede il rinnovo.
6. Per il trattamento dei rilievi fotodattiloscopici di cui agli articoli 5, commi 2-bis e 4-bis, e 6, comma 4, del testo unico, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificati, rispettivamente, dagli articoli 5 e 7 della legge 30 luglio 2002, n. 189, si applica la disciplina in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, prevista per i dati di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni.
7. All'atto della consegna della carta d'identità elettronica, di cui all'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, i cittadini italiani sono sottoposti a rilievi dattiloscopici, ai sensi dell'articolo 5, commi 2-bis e 4-bis, del testo unico, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'articolo 5, comma 1, lettere b) e g), della legge 30 luglio 2002, n. 189.
8. Al comma 4, primo periodo, dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, introdotto dall'articolo 32 della legge 30 luglio 2002, n. 189, per soggetto destinatario dei servizi di accoglienza di cui al comma 1 del medesimo articolo si intende lo straniero con permesso umanitario di cui all'articolo 5, comma 6, del testo unico, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.
9. I datori di lavoro che, in esecuzione della garanzia prevista nel contratto di soggiorno per lavoro subordinato di cui all'articolo 6 della legge 30 luglio 2002, n. 189, abbiano sostenuto le spese per fornire un alloggio rispondente ai requisiti di legge, possono, a titolo di rivalsa e per la durata della prestazione, trattenere mensilmente dalla retribuzione del dipendente una somma massima pari ad un terzo dell'importo complessivo mensile.
Art. 3.
Copertura finanziaria
1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, comma 3, valutato in euro 1.420.160 per l'anno 2002 ed in euro 5.955.640 per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, commi 4 e 5, valutato in euro 1.267.443 per l'anno 2002 ed in euro 1.861.548 per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 9 settembre 2002

 

Cir_lavoro_20_9_02_50

Ministero del Lavoro e     delle Politiche Sociali  Direzione Generale per l'Impiego

Servizio per i problemi dei lavoratori immigrati extracomunitari e delle loro famiglie

 Prot. n. 2840

Allegati: 3

CIRCOLARE N. 50/2002

Roma, 20 Settembre 2002

 

Oggetto: Dichiarazione di emersione di lavoro domestico irregolare e dichiarazione di legalizzazione di lavoro non domestico irregolare.

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 26.8.2002 n. 199, Supplemento ordinario n. 173, la legge 30 luglio 2002 n. 189, che modifica il "T.U. delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" (D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286).

L'art. 33 della nuova disciplina consente la regolarizzazione dei rapporti di lavoro con cittadini extracomunitari – privi dell'apposito permesso di soggiorno per lavoro – che, nei tre mesi antecedenti all'entrata in vigore della legge, sono stati occupati come domestici con mansioni di assistenza alle persone non autosufficienti o con mansioni di sostegno al bisogno familiare. Nel primo caso non è previsto alcun limite numerico all'emersione, mentre per quelli di sostegno al bisogno familiare è possibile regolarizzare un solo cittadino extracomunitario per ogni nucleo familiare.

Inoltre, il Governo ha emanato – in attuazione dell'ordine del giorno approvato l'11 luglio scorso dal Senato – il Decreto Legge n. 195 del 9 settembre 2002 che consente di legalizzare, a condizioni analoghe, i lavoratori extracomunitari dipendenti non domestici.

Il termine dei tre mesi è da intendersi in senso restrittivo e cioè il rapporto di lavoro deve essere iniziato almeno tre mesi prima dell'entrata in vigore della legge n. 189/2002 e essersi svolto con continuità in quel lasso di tempo, come è stato chiarito anche dalla circolare del Ministero dell'Interno n. 14 del 9 settembre 2002 (del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione).

In entrambi i casi è previsto che, per la regolarizzazione, il datore di lavoro denunci la sussistenza del rapporto di lavoro alla Prefettura-Ufficio Territoriale di Governo, inviando la dichiarazione di emersione o di legalizzazione tramite un Ufficio Postale.

Per maggiori dettagli sulla procedura, si rinvia alle due circolari emanate dal Ministero dell'Interno, cioè la n. 13 del 19 luglio 2002 (del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione) e la nota n. 300/C/2002/1704/P/12.222.7/3^Div. del 27 luglio 2002 (del Dipartimento della Pubblica Sicurezza).

Si evidenzia che, per la normalizzazione dei rapporti irregolari, è necessario il pagamento di un contributo forfettario, pari all'importo trimestrale corrispondente al rapporto di lavoro dichiarato, senza aggravio di ulteriori somme a titolo di penale ed interessi. Gli importi previsti sono di 290,00 Euro per i domestici di sostegno al bisogno familiare o per l'assistenza ai non autosufficienti (oltre 40,00 Euro per spese di presentazione), e di 700,00 Euro per tutti gli altri lavoratori dipendenti (oltre 100,00 Euro per spese). Il relativo attestato di pagamento deve essere allegato alla denuncia, ai fini della ricevibilità.

Per quella parte del rapporto di lavoro regolarizzato, eventualmente  svolto prima dei tre mesi anteriori all'entrata in vigore della legge e denunciato dal datore di lavoro, dovranno essere corrisposti successivamente i contributi previdenziali e gli interessi.

E' in corso di pubblicazione il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali che individua il contributo forfettario pari a 290,00 Euro per la regolarizzazione del lavoro domestico ed è, invece,  in via di perfezionamento il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali relativo alla determinazione delle modalità di imputazione del contributo forfettario pari a 700,00 Euro, per la legalizzazione di lavoro non domestico, anche con riferimento alla posizione contributiva del lavoratore.

I datori di lavoro che si avvalgono della regolarizzazione non sono punibili per le violazioni delle norme relative al soggiorno, al lavoro e di carattere finanziario, compiute – in relazione allo specifico rapporto di lavoro denunciato – anteriormente all'entrata in vigore delle nuove disposizioni di legge.

Per lo svolgimento della fase conclusiva della procedura, ciascuna Prefettura-UTG istituirà un apposito "Sportello polifunzionale", nel quale sarà presente almeno un incaricato di ogni Amministrazione chiamata nel procedimento, e potrà essere articolato in una o più "unità operative", in relazione alle esigenze locali ed alle risorse disponibili. 

Per promuovere l'emersione e la legalizzazione dei lavoratori extracomunitari, questo Ministero ha concordato con quello dell'Interno di fornire agli Sportelli Polifunzionali la collaborazione delle proprie strutture territoriali, in particolare delle Direzioni Provinciali del Lavoro. Inoltre, quest'Amministrazione ha attivato a livello centrale un "call center", in grado di assicurare in tempo reale la necessaria assistenza a tutti gli interessati.

La collaborazione che le Direzioni Provinciali del Lavoro dovranno assicurare concerne la stipula del "contratto di soggiorno per lavoro subordinato".

Per agevolare al massimo la regolarizzazione dei rapporti di lavoro e per semplificare in modo omogeneo l'attività delle D.P.L., è stato predisposto lo schema del contratto di soggiorno per le due distinte ipotesi, cioè per i rapporti di lavoro domestico e per quelli di lavoro non domestico (allegati n.1 e 2),

Per ogni singolo caso, il modello contrattuale sarà fornito all'incaricato della Direzione Provinciale del Lavoro dal terminalista che le Poste Italiane metteranno a disposizione dello Sportello Polifunzionale, e che provvederà a fornire il contratto prima del ricevimento degli utenti. Il modello contrattuale sarà già prestampato nelle parti essenziali (vale a dire, dati anagrafici, estremi del documento di riconoscimento, condizioni contrattuali conformi all'impegno assunto dal datore di lavoro con la dichiarazione di emersione o legalizzazione).

Il contratto dovrà essere reso disponibile dalle Poste Italiane con congruo anticipo, per consentire una preistruttoria e accelerare il lavoro degli incaricati delle DPL.

L'incaricato della Direzione Provinciale del Lavoro, al momento della stipula, curerà i seguenti adempimenti:

1.       preliminarmente, controllerà i documenti d'identità e la corrispondenza con i riferimenti già compilati;

2.       insieme con il datore di lavoro e con il lavoratore, controllerà la correttezza dei dati e delle condizioni contrattuali già compilate. In particolare per la verifica dei minimi retributivi contrattuali, da eseguire servendosi anche dell'ausilio del personale di supporto di cui si parlerà più avanti, saranno fornite agli incaricati le apposite tabelle utilizzate dalle DPL.

3.       verificherà la corrispondenza dell'orario settimanale alla retribuzione evidenziata nella dichiarazione. Poiché nella modulistica non è stato previsto il riferimento alla categoria, si è ritenuto necessario predisporre, per ragioni di uniformità,  la tabella (allegato n. 3) che ha assunto a base di calcolo per le badanti una categoria non inferiore alla seconda e per le colf la terza categoria;

4.       farà completare alle parti le clausole contrattuali eventualmente ancora in bianco;

5.       farà apporre alle parti l'indicazione del luogo e della data, nonché la rispettiva sottoscrizione.

Il Decreto Legge n. 195 del 9 settembre 2002 ammette alla legalizzazione il lavoratore dipendente irregolare con contratto di soggiorno per lavoro subordinato "a tempo indeterminato" "ovvero con contratto di lavoro di durata non inferiore ad un anno", quest'ultimo deve intendersi riferito anche ai lavori svolti presso imprese agricole, purché la durata sia almeno di 12 mesi.

Se al momento dell'identificazione e riscontro preliminare, dovessero essere rilevati dati anagrafici diversi da quelli precompilati, il caso deve essere segnalato al rappresentante della Prefettura-UTG, per le determinazioni definitive.

L'incaricato della Direzione Provinciale del Lavoro, tenuta presente la specifica fase del procedimento a lui affidata, non dovrà chiedere alcuna ulteriore notizia, oltre a quelle necessarie per la compilazione del modello contrattuale; in particolare, non è previsto che debba curare alcun approfondimento né sulla capacità economica o sulle esigenze del datore di lavoro né sulle caratteristiche dell'alloggio offerto. Questo, sia in ragione della natura speciale della legge sia perché la dichiarazione di emersione o legalizzazione interviene su rapporti di lavoro già in corso; è da ritenere pertanto che la parte datoriale sia nelle condizioni economiche per assicurarne la prosecuzione.

Tuttavia, nonostante la legge non preveda espressamente la verifica della capacità reddituale del datore di lavoro, vista l'importanza di questo criterio (di cui verosimilmente si occuperà a regime l'emanando regolamento di attuazione), particolare attenzione dovrà essere posta ai casi che sollevano dubbi sull'effettività dei rapporti di lavoro che si vorrebbero fare emergere (ad esempio nei casi di un numero abnorme di rapporti dichiarati da un solo datore di lavoro).

In tale evenienza – da circoscrivere ai casi palesemente suscettibili di simulazione che dovessero pervenire allo sportello polifunzionale – l'incaricato della D.P.L. sospenderà i propri adempimenti, accantonando la pratica e rimettendone l'esame all'ufficio di appartenenza.

Il contratto dovrà essere sottoscritto in duplice originale (uno per il datore di lavoro ed uno per il lavoratore); l'incaricato avrà cura di conservarne una copia  per la D.P.L.

Per completezza, è appena il caso di evidenziare che la normativa per la legalizzazione dei rapporti consente la stipula di contratti di soggiorno per lavoro subordinato stabile, cioè a tempo indeterminato con orario di lavoro secondo le previsioni del CCNL, ovvero a tempo determinato non inferiore ad un anno. In ogni caso l'orario minimo di lavoro non potrà essere inferiore a quello contrattuale e comunque non potrà andare al di sotto della soglia di 20 ore settimanali. Ciò tenuto conto che, al di sotto di questa soglia, è consentito il lavoro agli stranieri provvisti di permesso di soggiorno per motivi di studio, già assistiti da una garanzia di mantenimento.

Il contratto di soggiorno decorre dalla data di entrata in vigore della legge (10 settembre 2002). Da tale data decorrono tutti gli obblighi contrattuali e di legge previsti tra cui quelli relativi agli obblighi assicurativi e previdenziali, così come tutti gli altri obblighi legati allo svolgimento del rapporto di lavoro. Pertanto, il datore di lavoro è obbligato, a decorrere dalla data del 10 settembre 2002, a pagare i relativi contributi previdenziali e premi assicurativi. Qualora il contratto di soggiorno non potesse essere stipulato, per motivi ostativi previsti dalla normativa vigente, poiché il rapporto di lavoro è stato di fatto espletato, si ritiene che debbano essere comunque dovuti i contributi previdenziali e premi assicurativi afferenti a detto rapporto per il periodo successivo all'entrata in vigore della legge n, 189/2002 e cioè il 10 settembre 2002. 

Per la regolarizzazione dei domestici, il reddito da lavoro del cittadino extracomunitario non può essere inferiore a 439,00 Euro e può essere conseguito anche con una pluralità di rapporti di lavoro.

In questa fattispecie, ciascun datore di lavoro presenterà la propria dichiarazione agli uffici postali, specificando nel modulo l'importo dello stipendio e le ore di lavoro prestate (nel modulo è prevista una casella dove è scritto occupato presso n°….. datori di lavoro, che possono essere due, tre o più). La somma delle cifre corrisposte dai vari datori di lavoro non può comunque essere inferiore ai 439 Euro. Naturalmente, ogni datore di lavoro dovrà versare l'intero contributo forfettario.

Le Prefetture-Uffici Territoriali di Governo inviteranno tutte le parti coinvolte a firmare il contratto di soggiorno nella stessa data e presso un unico sportello. Saranno stipulati tanti contratti quanti sono i datori e sarà concesso, naturalmente, un unico permesso di soggiorno. I datori di lavoro che abbiano sostenuto le spese per fornire un alloggio rispondente ai requisiti di legge, possono, a titolo di rivalsa e per la durata della prestazione, trattenere mensilmente dalla retribuzione del dipendente una somma massima pari ad un terzo dell'importo complessivo mensile (ex art. 2 comma 10 del Decreto Legge 195).

Nella consapevolezza che le Direzioni Provinciali del Lavoro sono carenti di risorse umane, in particolare nelle Città del centro-nord, quest'Amministrazione utilizzerà 300 unità impiegatizie dell'Area Funzionale B, posizione economica B3, assunte con contratto di lavoro interinale per il tramite di un'agenzia specializzata, da destinare ad attività di supporto alle "unità operative" interessate agli Sportelli Polifunzionali, sotto la guida di un referente per ogni Direzione Provinciale del Lavoro. Una parte dei lavoratori interinali è utilizzata presso la struttura centrale di questo Ministero, dove è  attivo il "call center".

In merito al libretto di lavoro, durante la procedura di emersione e legalizzazione sono da ritenersi sospesi gli obblighi di rilascio. E' noto infatti che sta per giungere a conclusione l'iter procedurale che abroga la relativa disciplina. Pertanto, esigenze di semplificazione del procedimento impongono, nelle more dell'abrogazione, che l'incaricato della D.P.L divulghi l'informazione che la richiesta dei libretti di lavoro potrebbe a breve rivelarsi inutile e che comunque il mancato rilascio in sede di stipula del contratto non pregiudica l'instaurazione del rapporto di lavoro.

La firma sul contratto può avvenire secondo le regole comuni. Nel caso di impossibilità per il datore di lavoro di presentarsi personalmente per la stipula del contratto (ad es. per gravi motivi di salute) è sufficiente una procura in carta semplice non autenticata, accompagnata da un documento del datore di lavoro e dalla relativa fotocopia.

IL DIRETTORE GENERALE (Dr.ssa Lea Battistoni)

 

All. 1   contratto di soggiorno per lavoro domestico 

All. 2   contratto di soggiorno per lavoro subordinato (non domestico) 

All. 3   tabella paga oraria colf e badanti non conviventi 


Allegato 1

CONTRATTO  DI  SOGGIORNO PER LAVORO DOMESTICO

(art. 33 della  L. 189/2002,  art. 5 bis del D. Lgs.  286/1998 e successive modifiche)

 

LE PARTI SOTTOSPECIFICATE

DATORE DI LAVORO

Codice fiscale_____________________________

Cognome________________________________________________________________________

Nome___________________________________________________________________________

Stato civile ____________________________ Sesso ¨

Nato/a il __________________________ Stato di nascita________________________________

Codice Stato _______________________Luogo di nascita _______________Provincia________

Residente in _____________________ _______Provincia _______________________________

Frazione, via ______________________________________________ Numero civico _________

Scala _____________ Interno _______________ C.A.P. _________________________________

¨ Cittadinanza italiana

Tipo di documento di identità _________________________________________________

N°. ______________________________________ Data rilascio ______________________

Rilasciato da ________________________________________________________________

Data scadenza ______________________________________________________________

¨ Altra cittadinanza (specificare) __________________________________________________

titolare di carta/permesso di soggiorno n.° _______________________________________

Data scadenza ______________________________________________________________

Per motivi di ________________________________________________________________

 

LAVORATORE

Codice fiscale (se già in possesso del lavoratore) _______________________________________

Cognome________________________________________________________________________

Nome________________________________________

Occupato presso n. ¨ datore/i di lavoro

Stato civile __________________________ Sesso ¨

Nato/a il ______________ ______________Stato di nascita ______________________________

Codice stato _________________________ Luogo di nascita _____________________________

Cittadinanza/e ___________________________________________________________________

Residente in (Stato estero)_________________________________________________________ Codice stato __________________________ Località ___________________________________

Indirizzo di residenza _____________________________________________________________

Recapito in Italia presso ___________________________________________________________

Comune __________________________ Provincia ___________ C.A.P. ___________________

Indirizzo ________________________________________________________________________

Titolare di passaporto o altro documento valido per l’espatrio rilasciato da ________________
________________________________________________________________________________

n.° _______________________________ data rilascio __________________________________data scadenza ______________________

se titolare di permesso di soggiorno indicare: n.° ______________________________________

per motivi di ____________________________________________________________________

data scadenza ________________________ data ingresso in Italia ________________________

frontiera ____________________________ visto: n.° ___________________________________

tipo ____________________________________________________________________________

Rilasciato da ____________________________________________________________________

Data scadenza _________________________________

STIPULANO

Regolare contratto di soggiorno per lavoro subordinato (di cui all’art. 5 bis del D. lgs n. 286/1998 e successive modifiche), adibendo il lavoratore sopraindicato:

¨ al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare;

¨ ad attività di assistenza al seguente componente della propria famiglia affetto da patologia o handicap che ne limitano l’autosufficienza:

cognome ______________________________________________________________________

nome _________________________________________________________________________

nato/a a _______________________________________ il ______________________________

 

INOLTRE, IL DATORE DI LAVORO

Dichiara che la retribuzione mensile convenuta con il lavoratore suindicato, in misura non inferiore a quanto previsto dal vigente contratto collettivo nazionale di categoria, è di

Euro ____________, _____

Importo in lettere ____________________________________________/________________

Fa presente che il luogo di lavoro e il seguente: città ________________________________

Via _________________________________________________________________________

E che l’orario settimanale di lavoro è di ore ¨¨.

Clausole eventuali aggiuntive ______________________________________________________

Si impegna a garantire che il lavoratore sopra indicato ha sistemazione alloggiativa, come sotto specificato:

comune ___________________________________ provincia ____________________________

C.A.P.  ________________________ Indirizzo _______________________________________

Piano _________________________ interno __________________________________

Si impegna, inoltre, al pagamento delle spese di viaggio, in caso di rientro del lavoratore nel Paese di provenienza,ai sensi dell’art.5-bis del D.lgs. n.286/1998 e successive modifiche.

A tal fine si richiama integralmente l’impegno a stipulare già presentato.

Il contratto decorre dalla data di entrata in vigore della Legge n. 189/2002 e cioè dal 10 settembre 2002.

_______________________________________            ___________________________________

                   Firma del datore di lavoro                                          Firma del lavoratore

 

Si attesta che le firme sovrariportate sono state apposte alla presenza del sottoscritto, previa verifica dei documenti di identità.

 

                                     L’incaricato della Direzione Provinciale del Lavoro

 

________________________________________________

 

 

 

Luogo ______________________________ Data __________________________

 


Allegato 2

CONTRATTO  DI  SOGGIORNO PER LAVORO SUBORDINATO (NON  DOMESTICO)

(Decreto Legge n. 195 del 9.9.2002,  art. 5 bis del D. Lgs.  286/1998 e successive modifiche)

 

LE PARTI SOTTOSPECIFICATE

DATORE DI LAVORO

¨ Imprenditore individuale ¨ Società _______________________________________________

Codice fiscale_____________________________

Cognome (se società, indicare le generalità del rappresentante legale)_____________________

________________________________________________________________________________

Nome___________________________________________________________________________

Stato civile ____________________________ Sesso ¨

Nato/a il __________________________ Stato di nascita________________________________

Codice Stato _________________Luogo di nascita __________________Provincia__________

Residente in _____________________ _______Provincia _______________________________

Frazione, via ______________________________________________ Numero civico _________

Scala _____________ Interno _______________ C.A.P. _________________________________

¨ Cittadinanza italiana

Tipo di documento di identità _________________________________________________

N°. ______________________________________ Data rilascio ______________________

Rilasciato da ________________________________________________________________

Data scadenza ______________________________________________________________

¨ Altra cittadinanza (specificare) __________________________________________________

titolare di carta/permesso di soggiorno n.° _______________________________________

Data scadenza ______________________________________________________________

Per motivi di ________________________________________________________________

 

LAVORATORE

Codice fiscale (se già in possesso del lavoratore) _______________________________________

Cognome________________________________________________________________________

Nome________________________________________

Stato civile __________________________ Sesso ¨

Nato/a il ______________ ______________Stato di nascita ______________________________

Codice stato _________________________ Luogo di nascita _____________________________

Cittadinanza/e ___________________________________________________________________

Residente in (Stato estero)_________________________________________________________ Codice stato __________________________ Località ___________________________________

Indirizzo di residenza _____________________________________________________________

Recapito in Italia presso ___________________________________________________________

Comune __________________________ Provincia ___________ C.A.P. ___________________

Indirizzo ________________________________________________________________________

Titolare di passaporto o altro documento valido per l’espatrio rilasciato da ________________
________________________________________________________________________________n.° _______________________________ data rilascio __________________________________data scadenza ______________________se titolare di permesso di soggiorno indicare: n.° ______________________________________

per motivi di ____________________________________________________________________

data scadenza ________________________ data ingresso in Italia ________________________

frontiera ____________________________ visto: n.° ___________________________________

tipo ____________________________________________________________________________

Rilasciato da ____________________________________________________________________

Data scadenza _________________________________

STIPULANO

Regolare contratto di soggiorno per lavoro subordinato (secondo le modalità previste dall’art. 5 bis del D. lgs n. 28619/98 e successive modifiche), adibendo il lavoratore sopraindicato, nel rispetto del relativo contratto collettivo di lavoro di categoria, alle mansioni e nelle forme, come sotto specificato:

- mansioni svolte dal lavoratore ____________________________________________________

- livello di inquadramento _________________________________________________________

- contratto di categoria applicato ___________________________________________________

- orario di lavoro:       giornaliero ____________ settimanale _____________________________

- durata:

-          tempo indeterminato ¨

-          tempo determinato non inferiore ad un anno ¨ specificare la durata_______________

- luogo di lavoro: sede _______________________ via __________________________________

INOLTRE, IL DATORE DI LAVORO

Dichiara che la retribuzione mensile convenuta con il lavoratore suindicato, in misura non inferiore a quanto previsto dal vigente contratto collettivo nazionale di categoria, è di

Euro ____________, _____

Importo in lettere ____________________________________________/________________

Si impegna a garantire al lavoratore sopra indicato la richiesta sistemazione alloggiativa, come sotto specificato:

comune ___________________________________ provincia ____________________________

C.A.P.  ________________________ Indirizzo _______________________________________

Piano _________________________ interno __________________________________

Si impegna, inoltre, al pagamento delle spese di viaggio, in caso di rientro del lavoratore nel Paese di provenienza, ai sensi dell’art.5- bis del D.lgs n.286/1998 e successive modifiche.

A tal fine si richiama integralmente l’impegno a stipulare già presentato.

Il contratto decorre dalla data di entrata in vigore del decreto Legge n 195/2002 e cioè dal 10 settembre 2002.

 

_______________________________________            ___________________________________

                   Firma del datore di lavoro                                          Firma del lavoratore

Si attesta che le firme sovrariportate sono state apposte alla presenza del sottoscritto, previa verifica dei documenti di identità.

 

 L’incaricato della Direzione Provinciale del Lavoro

 

______________________________________________

 

 

Luogo ______________________________ Data ____________________

 

 


Allegato 3

II Ctg (tabella paga oraria non conviventi: euro 4,157)

 

 

A)                                    Orario settimanale                                Retribuzione mensile

 

Soglia max.                       24h. 22’                                                  439.00

                           

25h.                                                         450,34

26h.                                                         468,36

27h.                                                         486,37

28h.                                                         504,38

29h.                                                         522,40

                                           30h.                                                         540,41

31h.                                                         558,42

32h.                                                         576.44

                                           33h.                                                         594.45

34h.                                                         612,45

35h.                                                         630,48

                                           36h.                                                         648,50

                                           37h.                                                         666,51

                                           38h.                                                         684,52

                                           39h.                                                         702,53

                                           40h.                                                         720,55

                                           41h.                                                         738,56

                                           42h.                                                         756,57

 43h.                                                          774,59

 44h.                                                          792,60

 45h.                                                          810,62

 46h.                                                          838,63

 

III Ctg (tabella paga oraria non conviventi: euro 3,030)

 

B)                                    Orario settimanale                                Retribuzione mensile

Soglia max.                       33h. 25’                                                  439.00

                           

34h.                                                         446,41

35h.                                                         459,53

36h.                                                         472,68

37h.                                                         485,80

38h.                                                         498,92

                                           39h.                                                         512,07

40h.                                                         525,19

41h.                                                         538,31

                                           42h.                                                         551,46

43h.                                                         564,58

44h.                                                         577,70

                                           45h.                                                         590,85

                                           46h.                                                         603,97


 

Dm_Lavoro_26_8_02
Gazzetta Ufficiale N. 227 del 27 Settembre 2002 
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
DECRETO 26 agosto 2002  Attuazione dell'art. 33, comma 6, della legge 30 luglio 2002, n. 189, in materia di immigrazione ed asilo.
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, avente ad oggetto la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;
Vista la legge 30 luglio 2002, n. 189, recante "Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo";
Visto, in particolare, l'art. 33, comma 6, della citata legge n. 189 del 2002, che demanda al Ministro del lavoro e delle politiche sociali la determinazione dei parametri retributivi e delle modalita' di calcolo e di corresponsione delle somme di cui al comma 3, lettera a) del medesimo art. 33, nonchè le modalità per la successiva imputazione delle stesse sia per far fronte all'organizzazione ed allo svolgimento dei compiti previsti dallo stesso art. 33, sia in relazione alla posizione contributiva del lavoratore interessato in modo da garantire l'equilibrio finanziario delle relative gestioni previdenziali;
Visto che il citato art. 33, comma 6, demanda altresì al Ministro del lavoro e delle politiche sociali la determinazione delle modalità di corresponsione delle somme e degli interessi dovuti per i contributi previdenziali concernenti periodi denunciati antecedenti ai tre mesi di cui al comma 3 dello stesso art. 33;
Ritenuto, ai fini della posizione contributiva ed assicurativa del lavoratore interessato, di assumere, quale parametro di riferimento per la determinazione del contributo forfettario di cui al citato comma 3, lettera a) dell'art. 33, il minimale retributivo fissato per i lavoratori addetti ai servizi domestici dall'art. 10, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403, come modificato dall'art. 7, comma 6, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638;
Ritenuto di applicare, per i fini predetti, la misura di contribuzione prevista dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243, per i rapporti di lavoro superiori a 24 ore settimanali;
Tenuto conto che per effetto delle disposizioni di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1403 del 1971, e successive modificazioni, e dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 155 del 1993, come convertito, occorre destinare una quota pari ad Euro 268 per la posizione contributiva ed assicurativa del lavoratore;
Tenuto conto, altresì, dell'intesa raggiunta tra il Ministero dell'interno ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali circa la quantificazione delle somme occorrenti per l'attuazione del citato art. 33 della legge n. 189 del 2002, determinata in una quota pari ad Euro 22;
Visto l'art. 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537;
Decreta:
Art. 1.
L'ammontare del contributo forfettario di cui all'art. 33, comma 3, lettera a), della legge 30 luglio 2002, n. 189, è determinato in misura pari ad Euro 290. I datori di lavoro di cui all'art. 33, comma 1, della legge n. 189 del 2002 sono tenuti a versare, ai fini della ricevibilità della dichiarazione di emersione, il predetto contributo all'Istituto nazionale della previdenza sociale mediante bollettini di c/c postale entro il 10 novembre 2002.
Art. 2.
L'ammontare delle somme affluite ai sensi del precedente art. 1 è ripartito dall'Istituto nazionale della previdenza sociale nelle seguenti misure:
a) Euro 268 destinati, in base alle aliquote previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403, e successive modificazioni, alle gestioni previdenziali ed assicurative interessate per le posizioni contributive dei lavoratori;
b) Euro 22 per assicurare la copertura delle spese necessarie per far fronte all'organizzazione ed allo svolgimento dei compiti di cui all'art. 33 della legge n. 189 del 2002, da assegnare per due terzi al Ministero dell'interno e per un terzo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Art. 3.
I datori di lavoro di cui all'art. 33, comma 1, della legge n. 189 del 2002, possono versare, previa domanda, all'Istituto nazionale della previdenza sociale i contributi ed i premi nonchè i relativi interessi dovuti per i periodi antecedenti ai tre mesi di cui al comma 3 del medesimo articolo, in un'unica soluzione ovvero in rate mensili di eguale importo, maggiorate:
a) fino a ventiquattro mesi degli interessi legali;
b) fino a trentasei mesi, degli interessi di dilazione a decorrere dal venticinquesimo mese.
Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 26 agosto 2002
 
 

Gazzetta Ufficiale N. 240 del 12 Ottobre 2002

Testo del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 211 del 9 settembre 2002), coordinato con la legge di conversione 9 ottobre 2002, n. 222 "Disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari".

Art. 1.

Legalizzazione di lavoro irregolare

1. Chiunque, nell'esercizio di un'attività di impresa sia in forma individuale che societaria, ha occupato, nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore del presente decreto, alle proprie dipendenze lavoratori extracomunitari in posizione irregolare, può denunciare, entro la data dell'11 novembre 2002, la sussistenza del rapporto di lavoro alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo competente per territorio, mediante la presentazione, a proprie spese, di apposita dichiarazione attraverso gli uffici postali. Qualora si tratti di società operanti in Italia, la denuncia è sottoscritta e presentata dal legale rappresentante. A tutti gli effetti, la data di presentazione è quella recata dal timbro dell'ufficio postale accettante. La dichiarazione di emersione è presentata dal richiedente, a proprie spese, agli uffici postali.

2. La dichiarazione contiene, a pena di inammissibilità:

a) i dati identificativi dell'imprenditore o della società e del suo legale rappresentante;

b) l'indicazione delle generalità e della nazionalità del lavoratore straniero occupato al quale si riferisce la dichiarazione;

c) l'indicazione della tipologia e delle modalità di impiego;

d) l'indicazione della retribuzione convenuta, in misura non inferiore a quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento.

3. Ai fini della ricevibilità, alla dichiarazione sono allegati:

a) copia sottoscritta della dichiarazione di impegno a stipulare, nei termini di cui al comma 5, il contratto di soggiorno per lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero per un contratto di lavoro di durata non inferiore ad un anno nelle forme di cui all'articolo 5-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di seguito denominato: "testo unico", di cui al  decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dall'articolo 6 della legge 30 luglio 2002, n. 189;

b) attestato di pagamento di un contributo forfettario pari a 700 euro per ciascun lavoratore.

4. Nei sessanta giorni successivi alla ricezione della dichiarazione di cui al comma 1, la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo, che assicura la tenuta di un registro informatizzato di coloro che hanno presentato la predetta dichiarazione e dei lavoratori extracomunitari ai quali è riferita la medesima dichiarazione, verifica l'ammissibilità e la ricevibilità della dichiarazione e la comunica al centro per l'impiego competente per territorio. La questura accerta se sussistono motivi ostativi all'eventuale rilascio del permesso di soggiorno di validità pari ad un anno.

5. Nei dieci giorni successivi alla comunicazione della mancanza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 4, la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo invita le parti a presentarsi per stipulare il contratto di soggiorno per lavoro subordinato e per il contestuale rilascio del permesso di soggiorno, permanendo le condizioni soggettive di cui al comma 4. La mancata presentazione delle parti comporta l'improcedibilità e l'archiviazione del relativo procedimento. Il permesso di soggiorno può essere rinnovato previo accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato di durata non inferiore ad un anno, nonchè della regolarità  della posizione contributiva previdenziale ed assistenziale del lavoratore extracomunitario interessato.

6. I soggetti di cui al comma 1, che inoltrano la dichiarazione di emersione del lavoro irregolare ai sensi dei commi da 1 a 3, non sono punibili per le violazioni delle norme relative al soggiorno, al lavoro, di carattere finanziario, fiscale, previdenziale e assistenziale nonchè per gli altri reati e le violazioni amministrative comunque afferenti all'occupazione dei lavoratori extracomunitari indicati nella dichiarazione di emersione, compiute antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Fino alla data del rilascio del permesso di soggiorno ovvero fino alla data della comunicazione della sussistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno non si applica l'articolo 22, comma 12, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

7. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali determina, con proprio decreto, le modalità per l'imputazione del contributo forfettario di cui al comma 3, lettera b), sia per fare fronte all'organizzazione e allo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, sia in relazione alla posizione contributiva  previdenziale ed assistenziale del lavoratore interessato, al fine di garantire l'equilibrio finanziario delle relative gestioni previdenziali. Il Ministro, con proprio decreto, determina altresì le modalità di corresponsione delle somme e degli interessi dovuti per i contributi previdenziali concernenti i periodi denunciati antecedenti ai tre mesi di cui al comma 1.

8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai rapporti di lavoro riguardanti lavoratori extracomunitari:

a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno, salvo che sussistano le condizioni per la revoca del provvedimento in presenza di circostanze obiettive riguardanti l'inserimento sociale. La revoca, fermi restando i casi di esclusione di cui alle lettere b) e c), non può essere in ogni caso disposta nell'ipotesi in cui il lavoratore extracomunitario sia o sia stato sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo che non si sia concluso con un provvedimento che abbia dichiarato che il fatto non sussiste o non costituisce reato o che l'interessato non lo ha commesso, ovvero risulti destinatario di un provvedimento di espulsione mediante accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, ovvero abbia lasciato il territorio nazionale e si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 13, comma 13, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, e successive modificazioni. Le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato di cui all'articolo 3, comma 4, del citato decreto legislativo n. 286 del 1998, e successive modificazioni, sono decurtate dello stesso numero di permessi di soggiorno per lavoro, rilasciati a seguito di revoca di provvedimenti di espulsione ai sensi della presente lettera;

b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato;

c) che risultino denunciati per uno dei reati indicati negli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, salvo che il procedimento penale si sia concluso con un provvedimento che abbia dichiarato che il fatto non sussiste o non costituisce reato o che l'interessato non lo ha commesso, ovvero nei casi di archiviazione previsti dall'articolo 411 del codice di procedura penale ovvero risultino destinatari dell'applicazione di una misura di prevenzione o di sicurezza, salvi, in ogni caso, gli effetti della riabilitazione.

9. Chiunque presenta una falsa dichiarazione di emersione ai sensi del comma 1, al fine di eludere le disposizioni in materia di immigrazione del presente decreto, è punito con la reclusione da due a nove mesi, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

9-bis. Per i soggetti diversi dal datore di lavoro, l'obbligo relativo alla comunicazione dell'alloggio di cui all'articolo 7 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, in relazione ai lavoratori extracomunitari denunciati, può essere adempiuto fino alla data dell'11 novembre 2002. La medesima disposizione si applica anche relativamente alla procedura di emersione di cui all'articolo 33 della legge 30 luglio 2002, n. 189.

 

Art. 2.

Disposizioni transitorie e finali

1. Fino alla data di conclusione della procedura di cui all'articolo 1, non possono essere adottati provvedimenti di allontanamento dal territorio nazionale nei confronti dei lavoratori compresi nella dichiarazione di cui allo stesso articolo, salvo che risultino pericolosi per la sicurezza dello Stato.

2. Il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 1, comma 5, comporta la contestuale revoca degli eventuali provvedimenti di espulsione già adottati nei confronti dello straniero che ha stipulato il contratto di soggiorno.

3. In deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 2-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come introdotto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge 30 luglio 2002, n. 189, i lavoratori extracomunitari che stipulano il contratto di soggiorno per lavoro subordinato ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del presente decreto ovvero altro contratto di lavoro, sono sottoposti a rilievi fotodattiloscopici entro un anno dalla data di rilascio del permesso di soggiorno e, comunque, in sede di rinnovo dello stesso.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3, nonché le modalità di presentazione della dichiarazione di legalizzazione di cui all'articolo 1, comma 1, ultimo periodo, si osservano anche per la presentazione delle dichiarazioni di emersione di lavoro irregolare previste dall'articolo 33 della legge 30 luglio 2002, n. 189.

5. Le disposizioni di cui ai commi 2-bis e 4-bis dell'articolo 5 del testo unico, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'articolo 5, comma 1, lettere b) e g), della legge 30 luglio 2002, n. 189, non si applicano allo straniero che richiede il permesso di soggiorno di cui al comma 3, lettere a) ed e), del medesimo articolo, di durata non superiore a tre mesi, ovvero per cure mediche, o che ne richiede il rinnovo.

6. Per il trattamento dei rilievi fotodattiloscopici di cui agli articoli 5, commi 2-bis e 4-bis, e 6, comma 4, del testo unico, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificati, rispettivamente, dagli articoli 5 e 7 della legge 30 luglio 2002, n. 189, si applica la disciplina in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, prevista all'articolo 4, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni.

7. All'atto della consegna della carta d'identità elettronica, di cui all'articolo 36 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.

445, i cittadini italiani sono sottoposti a rilievi dattiloscopici, ai sensi dell'articolo 5, commi 2-bis e 4-bis, del testo unico, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'articolo 5, comma 1, lettere b) e g), della legge 30 luglio 2002, n. 189, secondo modalità stabilite, anche per quanto riguarda l'utilizzazione e la conservazione dei dati e l'accesso alle informazioni raccolte, con il decreto di cui al comma 1 del medesimo articolo 36 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.

8. Al comma 4, primo periodo, dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, introdotto dall'articolo 32 della legge 30 luglio 2002, n. 189, per soggetto destinatario dei servizi di accoglienza di cui al comma 1 del medesimo articolo si intende lo straniero con permesso umanitario di cui all'articolo 5, comma 6, del testo unico, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

9. I datori di lavoro che, in esecuzione della garanzia prevista nel contratto di soggiorno per lavoro subordinato di cui all'articolo 6 della legge 30 luglio 2002, n. 189, abbiano sostenuto le spese per fornire un alloggio rispondente ai requisiti di legge, possono, a titolo di rivalsa e per la durata della prestazione, trattenere mensilmente dalla retribuzione del dipendente una somma massima pari ad un terzo dell'importo complessivo mensile.

9-bis. Al comma 5, secondo periodo, dell'articolo 33 della legge 30 luglio 2002, n. 189, le parole: "della manodopera occupata" sono sostituite dalle seguenti: "previdenziale ed assistenziale del lavoratore extracomunitario interessato".

9-ter. Il primo periodo del comma 6 dell'articolo 33 della legge 30 luglio 2002, n. 189, è sostituito dai seguenti:

"I soggetti di cui al comma 1, che inoltrano la dichiarazione di emersione del lavoro irregolare ai sensi dei commi da 1 a 3, non sono punibili per le violazioni delle norme relative al soggiorno, al lavoro, di carattere finanziario, fiscale, previdenziale e assistenziale nonchè per gli altri reati e le violazioni amministrative comunque afferenti all'occupazione dei lavoratori extracomunitari indicati nella dichiarazione di emersione, compiute antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge. Fino alla data del rilascio del permesso di soggiorno ovvero fino alla data della comunicazione della sussistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno non si applica l'articolo 22, comma 12, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni".

9-quater. Al comma 6, secondo periodo, dell'articolo 33 della legge 30 luglio 2002, n. 189, dopo le parole: "sia in relazione alla posizione contributiva" sono inserite le seguenti: "previdenziale e assistenziale".

9-quinquies. Al comma 7 dell'articolo 33 della legge 30 luglio 2002, n. 189, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno, salvo che sussistano le condizioni per la revoca del provvedimento in presenza di circostanze obiettive riguardanti l'inserimento sociale. La revoca, fermi restando i casi di esclusione di cui alle lettere b) e c), non può essere in ogni caso disposta nell'ipotesi in cui il lavoratore extracomunitario sia stato sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo che non si sia concluso con un provvedimento che abbia dichiarato che il fatto non sussiste o non costituisce reato o che l'interessato non lo ha commesso, ovvero risulti destinatario di un provvedimento di espulsione mediante accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, ovvero abbia lasciato il territorio nazionale e si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 13, comma 13, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, e successive modificazioni. Le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato di cui all'articolo 3, comma 4, del citato decreto legislativo n. 286 del 1998, come sostituito dall'articolo 3, comma 2, della presente legge, sono decurtate dello stesso numero di permessi di soggiorno per lavoro, rilasciati a seguito di revoca di provvedimenti di espulsione ai sensi della presente lettera".

9-sexies. Al comma 7, lettera c) dell'articolo 33 della legge 30 luglio 2002, n. 189, le parole da: "che esclude" fino a:

"interessato" sono sostituite dalle seguenti: "che abbia dichiarato che il fatto non sussiste o non costituisce reato o che l'interessato non lo ha commesso ovvero nei casi di archiviazione previsti dall'articolo 411 del codice di procedura penale".

9-septies. All'articolo 34, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189, le parole da: "di cui agli articoli 18, 23 e 28," alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "già esercitate in materia di immigrazione dalle direzioni provinciali del lavoro alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad essere svolte dalle direzioni medesime".

Art. 3.

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, comma 3, valutato in euro 1.420.160 per l'anno 2002 ed in euro 5.955.640 per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, commi 4 e 5, valutato in euro 1.267.443 per l'anno 2002 ed in euro 1.861.548 per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2-bis. Per l'erogazione del compenso per lavoro straordinario a favore del personale dell'Amministrazione civile dell'interno impiegato per fronteggiare l'ulteriore attività richiesta per la definizione delle procedure di regolarizzazione di cui all'articolo 1, è autorizzata la spesa nella misura massima di 459.658,20 euro per l'anno 2002 e di 1.103.179,69 euro a decorrere dall'anno 2003, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale,

Messaggio 16 ottobre 2002, n.353

Art. 33 della legge n. 189/2002 e decreto-legge n. 195/2002, convertito con modificazioni, in legge 9.10.2002, n. 222.
Regolarizzazione e legalizzazione dei lavoratori extracomunitari.
Scadenza del termine per gli adempimenti contributivi

In relazione alle richieste di chiarimenti da più parti pervenute, ed in attesa della emanazione della circolare in materia, si forniscono le seguenti urgenti precisazioni.

1. Lavoratori extracomunitari con rapporto di lavoro subordinato

Tenuto conto che il termine di presentazione della dichiarazione di emersione, a seguito della modifica apportata dalla legge n. 222/02 di conversione del D.L. 195/02, scade l'11 novembre 2002, i connessi adempimenti contributivi (denuncia e versamento dei contributi con effetto dal 10.9.2002), devono essere effettuati entro la scadenza del periodo di paga riferito al mese di novembre e cioè entro il 16 dicembre 2002, senza aggravio di somme aggiuntive.

2. Lavoratori extracomunitari con rapporto di lavoro domestico

Il termine di presentazione della denuncia del rapporto di lavoro, di norma, scade entro il decimo giorno successivo al trimestre solare nel corso del quale è avvenuta l'assunzione.

Nella fattispecie in questione, atteso che il termine di presentazione della dichiarazione di emersione è stato fissato dall'art. 33 della legge n. 189/2002 entro due mesi dall'entrata in vigore della legge stessa e cioè entro l'11 novembre 2002, la denuncia di rapporto di lavoro domestico (mod. LD09) potrà essere utilmente presentata entro il 10 gennaio 2003, con obblighi contributivi a far tempo dal l0 settembre 2002.

IL DIRETTORE GENERALE

PRAUSCELLO

 

Nota: il modello LD09 è compilabile via Internet all’indirizzo http://www.inps.it/Servizi/Colf/domestici/modulo.asp?language=ita