Sanatoria edilizia e agibilità
Con riferimento alla risposta pubblicata
sul numero di settembre corrente, a pag. 10 della rubrica Notes – immobili,
circa il cambio di destinazione con sanatoria in condono ex Legge
47/85 – vorrei avere cortesemente un’estensione della risposta al mio
caso.
In data 01/03/95 presentavo domanda ex
art. 39 L. 724/94 tipologia 4, per sanare la trasformazione di un locale
adibito a magazzino ed iscritto al N.C.E.U. di Torino alla cat. C2, in due monolocali con servizio, poi accatastati alla cat.
A4.
In data 20/03/98 la “Città di Torino“ mi inviava concessione edilizia in sanatoria, dove, dopo
tutte le considerazioni di rito, mi “concedeva in sanatoria la conservazione
delle opere edilizie eseguite abusivamente – omissis – n° 2 monolocali, da uso
deposito, in uso abitativo“.
In altra parte però, si legge anche:
“Richiamato l’obbligo, nei casi previsti dalla legge (QUALI??) di richiedere successivamente la licenza di abitabilità o di agibilità“.
Ora, tenuto conto che i locali, pur disponendo di regolare luce, aria, servizi igienici
completi, sono però di altezza limitata a 230/235 cm, temo che una mia
richiesta di agibilità possa essere respinta. Oppure
mi deve essere concessa ex Legge in considerazione della concessione di
condono?
Per condono si è inteso solo concedere “la
conservazione delle opere abusive“?
Certo se così fosse, cesserebbe ogni
utilità del condono in quanto, seppur conservabili, le
opere risulterebbero inutilizzabili. Marco Grimaldi
Il ventesimo comma dell’articolo 35 della legge n. 47/1985, che
insieme a tutti i capi IV e V della stessa legge è stato reso applicabile dalla
legge 24 novembre 2003, n.326 , art. 32, così
stabilisce: “20. A seguito della concessione o autorizzazione in sanatoria viene altresì rilasciato il certificato di abitabilità o
agibilità anche in deroga ai requisiti fissati da norme regolamentari, qualora
le opere sanate non contrastino con le disposizioni vigenti in materia di
sicurezza statica, attestata dal certificato di idoneità di cui alla lettera b)
del terzo comma e di prevenzione degli incendi e degli infortuni.”.
La lettera b del terzo comma recita: “3. Alla domanda devono essere
allegati:
a) omesso;
b) una apposita dichiarazione, corredata
di documentazione fotografica, dalla quale risulti lo stato dei lavori
relativi; quando l'opera abusiva supera i 450 metri cubi, devono altresì essere
presentati, entro il termine stabilito per il versamento della seconda rata
della oblazione, una perizia giurata sulle dimensioni e sullo stato delle opere
e una certificazione redatta da un tecnico abilitato all'esercizio della
professione attestante l'idoneità statica delle opere eseguite. Qualora l'opera
per la quale viene presentata istanza di sanatoria sia
stata in precedenza collaudata, tale certificazione non è necessaria se non è
oggetto di richiesta motivata da parte del sindaco;”
La giurisprudenza ha in più aggiunto un ulteriore
requisito: quello dell’”accettabilità”, affermando in sostanza che
l’abitabilità-agibilità non può essere concessa per manufatti “inaccettabili”
dal punto di vista igienico-sanitario. Non ci pare comunque
che ciò si configuri nel suo caso, essendo servizi igienici completi, pur nella
carenza delle altezze minime.
Per ottenere il rilascio del certificato di abitabilità-agibilità
è necessario presentare l’idonea perizia giurata, effettuare i versamenti
dovuti e presentare istanza per il rilascio.
Non ci pare che la legge regionale Piemonte n. 33 del 10-11-2004
innovi nulla a questo proposito.