Ambiente. La legge
dell’Umbria
I nuovi edifici devono recuperare
le acque
piovane
Umbria
all’avanguardia nella tutela energetico-ambientale per nuove costruzioni e
ristrutturazioni integrali. Con la legge n. 17
del 18 novembre 2008 la piccola Regione dell’Italia
centrale, dà per prima applicazione pratica a una disposizione della Finanziaria
2008 di impressionante vaghezza, riguardante il risparmio idrico e detta
disposizioni più rigide per l’uso di fonti rinnovabili.
Ricordiamo che la Finanziaria (art. 1, comma 288) ha disposto che dal 2009
il rilascio del permesso di costruire dovrà essere subordinato, oltre che alla
certificazione energetica dell’edificio, anche alle “caratteristiche
strutturali dell’immobile finalizzate al risparmio idrico e al reimpiego delle acque meteoriche”.
L’Umbria mette in
pratica questa regola, imponendo il recupero delle acque piovane quando si verificano due condizioni: tetto dell’edificio superiore
a 100 metri quadrati e presenza di aree verdi irrigabili pertinenziali
all’edificio con superficie superiore a 200 metri quadrati. La capacità totale di accumulo è resa particolarmente elevata in caso di tetti
di oltre 300 mq. Unica eccezione possibile è la costruzione di
edifici pertinenziali. Le acque recuperate saranno riciclate a vantaggio
delle aree verdi pubbliche o private, dell’alimentazione delle reti antincendio,
degli autolavaggi, degli usi domestici compatibili (questi ultimi previo parere
dell’Azienda sanitaria locale). Gli strumenti urbanistici fisseranno le
percentuali minime di permeabilità dei suoli, da calcolare sull’intera
superficie dei nuovi insediamenti, che non deve essere
inferiore al 60% in quelli residenziali e al 40% negli altri. Anche nei
parcheggi con superfici impermeabili e capienza da 50 posti auto in su, vanno raccolte le acque piovane e trattate con
sistemi di separazione e raccolta degli olii
inquinanti.
La legge n. 17/2008
copia quella nazionale nel pretendere nelle nuove costruzioni energia elettrica
da fonti rinnovabili (in genere, fotovoltaico) in grado di garantire 1 kW per ciascuna unità abitativa e
5 kW per edifici industriali oltre 100 mq. Impone
però i 5 kW anche alle
attività artigianali, agricole, direzionali, commerciali e per servizi. Diviene
poi indispensabile installare nelle nuove costruzioni pannelli solari per la
produzione di acqua calda sanitaria, con copertura non
inferiore al 50% del fabbisogno annuo della residenza o dell’attività
insediata. Possono però essere documentati impedimenti tecnici che non consentano di raggiungere le soglie minime. Inoltre vengono esclusi gli edifici nei centri storici e fatti salvi
i vincoli relativi a beni culturali, ambientali e paesaggistici che intralcino
le opere.
Infine viene varata la certificazione di sostenibilità ambientale
rilasciata dall’Arpa, che, come chiarisce la stessa legge, è diversa dalla
certificazione energetica, ma ne comprende i risultati. Essa andrà allegata ai
rogiti ed è facoltativa gli interventi edilizi dei privati.
Tuttavia chi la fa potrà ottenere contributi nonché
riduzione degli oneri di urbanizzazione secondaria e del costo di
costruzione(oltre eventuali incentivi fiscali comunali).