Varie novità dalle
leggi di due regioni
Risparmio energetico agevolato in Lazio e Basilicata
Legge Lazio n. 26 del 28-12-2007
Programma triennale di opere infrastrutturali da lanciare entro il 28 febbraio
2008 e terminare entro il 30 giugno. Gli enti locali sono invitati a formulare
proposte che, se accettate, verranno finanziate con un
contributo regionale compreso tra i 50 mila euro e i 300 mila euro,
quest’ultimo elevabile a 500 mila euro nel caso di proposte presentate da più
enti. Stanziati allo scopo 45 milioni di euro per il
triennio 2008-2010.
Fondo regionale per
lo sviluppo sostenibile degli ecosistemi marini dotato di 3 milioni di euro per il triennio 2008-2010 e altro Fondo triennale di
30 milioni di euro per interventi nei comuni del litorale laziale finalizzati
alla riqualificazione dei lungomare ed alla riqualificazione dei contesti
urbani.
Salvi i vincoli
paesistici, non occorrerà alcuna autorizzazione
comunale per l’installazione di: pannelli solari termici di sviluppo uguale o
inferiore a 30 mq; pompe di calore destinate esclusivamente alla produzione di
acqua calda e di aria negli edifici pubblici e privati e negli spazi liberi
annessi,; impianti fotovoltaici parzialmente o totalmente integrati ovvero
anche non integrati, qualora posti sulle coperture di edifici commerciali ed
industriali, di potenza nominale uguale o inferiore a 20 kWp
e, relativamente agli stabili condominiali, di potenza nominale uguale o
inferiore a 5 kWp per unità abitativa, fino a un
massimo di 20 kWp per l’intero stabile; impianti
eolici di potenza uguale o inferiore a 5 kWp. Sono
invece sottoposte a semplice Dia gli impianti solari
termici di potenza superiore, mentre per gli altri valgono le norme statali
(Dlgs n. 387/2003).
I comuni che
favoriscono l’impiego di energia solare termica e la
diminuzione degli sprechi idrici negli edifici entro il 30/4/2008 hanno titolo
preferenziale nella assegnazione dei fondi previsti. Possibili deroghe anche ai a vincoli paesistici per opere e interventi finalizzati
alla produzione e utilizzo di energie derivanti da fonti energetiche
rinnovabili, previo espletamento della procedura di valutazione di impatto
ambientale, ove prevista, o degli Studi di inserimento paesistico(Sip). Le regole sull’intubamento
dei corsi d’acqua sottoposti a vincolo possono avere accezioni per i tratti
confinanti o interni a strutture ospedaliere e cimiteriali.
Il termine per la
classificazione in zone acustiche del territorio comunale è rinviato al 31
dicembre 2009 (era restato al maggio 2004). Stanziati a questo
scopo contributi di 500 mila euro per il 2008.
Entro 8 mesi la
Giunta adotta il piano definitivo di valorizzazione del patrimonio immobiliare
della Regione e degli enti pubblici da essa
dipendenti..
Semplificata
la documentazione necessaria per le opere che producano meno di 2 mila metri
cubi di rocce e terra di scavo. Può essere
sostituita da una comunicazione a cura del titolare del cantiere e da una
relazione asseverata da un tecnico abilitato che descriva
io luogo, il tipo di trasporto e il sito di destinazione, garantendo
l’inesistenza di materiali pericolosi.
Estesi alle giovani
coppie con un Indicatore Situazione Economica Equivalente
(ISEE) non superiore a 30 mila euro i contributi per l’acquisto della prima
casa, con stanziamento aggiuntovo di milioni di euro
per il 2008.
Nel comprensorio
industriale artigianale di Acilia-Dragona
è possibile destinare ad attività commerciale una superficie complessiva non
superiore al 10 % di quella realizzabile pari a circa 300 mila metri quadrati.
La superficie massima da destinare alle attività commerciali non può essere
superiore a 30 mila metri quadrati complessivi.
Bur. n. 36 del 29
dicembre 2007
Legge Basilicata n. 28 del 28-12-2007
Anche
la Basilicata si appropria (o riappropria) dei parametri di calcolo di
rendimento energetico degli edifici, pur nel rispetto dei “principi
fondamentali” del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (codice
dell’energia). Starà quindi alla regione emanare appositi
provvedimenti. Nel frattempo si stabilisce già che non sono considerati nei
computi per la determinazione dei volumi, delle superfici, e nei rapporti di
copertura, i maggiori volumi e superfici per il miglioramento dei livelli di isolamento termico ed acustico o di inerzia termica. Tale
regola vale per la sola parte eccedente i 30 centimetri e fino ad un massimo di ulteriori 25 centimetri per gli elementi verticali e di
copertura e di 15 centimetri per quelli orizzontali intermedi. Queste
disposizioni valgono anche per le altezze massime, per le distanze dai confini,
tra gli edifici se non comportano ombreggiamento delle facciate, e dalle
strade, pur ferme restando le prescrizioni minime dettate dalla legislazione
statale. Si applicano sia agli edifici nuovi che a quelli ristrutturati.
I comuni possono
prevedere la riduzione degli oneri di urbanizzazione
per questi interventi edilizi nonché per quelli di utilizzo di fonti
rinnovabili.
A favore degli
interventi eco-compatibili sono previsti ulteriori
premi di cubatura. Essi sono: quelli che utilizzano pannelli termici e/o
impianti di geotermia a bassa entalpia che assicurino
non meno del 50% del fabbisogno di energia termica necessaria, e/o impianti
alimentati da biomasse e biogas; i condomini che utilizzano pannelli fotovoltaici
(a certe condizioni); gli edifici con certe coibentazioni verticali e
orizzontali; quelli che dispongono di sistemi di captazione, filtro ed accumulo
della pioggia; quelli con aree esterne con elementi filtranti in misura
inferiore al 60% delle superfici. Non computabili negagli standard, a
condizioni prefissate, i volumi tecnici.
Entro 4 mesi la
Giunta definisce la certificazione energetica degli edificie
detta disposizioni per l’esercizio, il controllo, la manutenzione e l’ispezione
degli impianti termici e disciplina la contabilizzazione degli impianti
centralizzati.
La legge regionale
detta poi norme sull’approvazione del Regolamento Urbanistico e dell’accordo di
pianificazione. Nelle more delle approvazioni dei PSC
(piani strutturali comunali) gli interventi consentiti in "zona agricola"
hanno il limite di densità fondiaria massima residenziale di 0,03 mc/mq e di densità fondiaria massima per annessi agricoli
di 0,07 mc/mq.
Bur n. 60 del 31 dicembre 2007