Rubrica Leggi Regionali
A cura di Confappi-Federeamministratori
Le novità in Abruzzo,
Calabria, Liguria, Sardegna, Toscana, Trentino, Val d’Aosta e Veneto
ABRUZZO
Legge n. 23 del 17-07-2007
Per
quanto con ritardo, approvata anche in Abruzzo una legge sull’inquinamento acustico,
in attuazione della legge nazionale 26 ottobre 1995,
n. 447.
La Giunta regionale
è delegata entro 6 mesi a dettare i criteri per la classificazione acustica dei
territori comunali. I comuni hanno un ulteriore anno
per suddividere il proprio territorio in zone acustiche omogenee tenendo conto
anche delle aree di rilevante interesse paesaggistico, ambientale e turistico..
Identiche scadenze sono fissate per i piani di risanamento acustico. Si tratta,
come al solito, di termini ordinatori che si spera
verranno rispettati.
La documentazione di
previsione di impatto acustico è prevista per il
rilascio di qualunque licenza o concessione edilizia relativa ad attività
produttive e commerciali infrastrutture. Qualora si superino
i livelli di rumore del D. P. C. M. 14 novembre 1997 deve contenere
l’indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore
causate dall’attività o dagli impianti. I comuni hanno 180 giorni per adeguare
in tal senso i regolamenti relativi al rilascio delle
concessioni, autorizzazioni e provvedimenti.
Sempre entro sei
mesi la Giunta fissa i criteri per le modalità di
riconoscimento della figura del Tecnico competente in acustica ambientale. E’
prevista l’iscrizione in un elenco e il riconoscimento rilasciato da altre
Regioni e Province viene equiparato.
La vigilanza è
affidata a Comuni e Province che possono avvalersi dell’Arta
(Agenzia regionale per la Tutela dell’Ambiente).
Le sanzioni previste
variano, a seconda dei casi, da 516 fino a 15.493
euro. In particolare, quelle per il superamento delle soglie oscillano tra
1.032 e 10.329 euro.
Bur
n. 42 del 25 luglio 2007
CALABRIA
Legge Calabria n. 18 del 21-08-2007
Nelle nuove norme sugli usi civici è regolata
la ricognizione, l’inventario e la valorizzazione (quest’ultima,
attraverso piani comunali) dei beni di proprietà del demanio comunale o anche
di privati sui quali la collettività ha dei diritti.
Benché venga ribadito
che si tratta di diritti inalienabili, imprescrittibili e non usucapibili, nell’articolo 19 si afferma che
l’occupatore abusivo di terre del demanio civico comunale può chiedere la
legittimazione della detenzione di fatto senza titolo a certe condizioni. In
particolare deve aver apportato sostanziali e permanenti miglioramenti di tipo
agricolo e/o forestale, ambientale o volti alla sistemazione idrogeologica, non
aver commesso abusi edilizi, aver occupato per almeno
10 anni e non interrem,pere la continuità del demanio
civico. A queste condizioni si determinerà, per regolamento futuro, l’entià del canone enfiteutico. Inoltre gli articoli 17 e 24 regolano la liquidazione, la declassificazione, l’alienazione o la permuta degli usi civici da parte dei comuni, anche
con iter semplificato se il bene ricade in zone urbanizzate tali da non avere
più in alcun modo la destinazione e la funzione di uso
collettivo.
Sono dettati anche i criteri per la
determinazione dei prezzi.
BURC n.
15 del 16 agosto 2007 s.o.
LIGURIA
Legge n. 30 del 13-08-2007
Titolata “Norme regionali
per la sicurezza e la qualità del lavoro” questa legge stabilisce tra l’altro
che negli appalti pubblici che hanno ottenuto finanziamenti regionali, gli enti
prevedano clausole di risoluzione del contratto per
specifici casi di violazione delle norme in materia di salute, sicurezza e
regolarità del lavoro.
Inoltre istituisce
un “Registro dei datori di lavoro socialmente responsabili” che, realizzino iniziative, attuate di concerto con i lavoratori
e le loro rappresentanze, migliorative rispetto alle tutele di legge. Ad essi dà preferenza, a parità di condizioni, nel caso di
affidamento di appalto di fornitura, lavori o servizi mediante il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, nonché progetta di prevedere
ulteriori agevolazioni, sotto forma di contributi e detassazione fiscale.
Burl
n. 14 del 22 agosto 2007
LIGURIA
Legge n. 31 del 13-08-2007
Ponendosi
come scopo la trasparenza degli appalti e delle concessioni, questa norma
ligure riguarda sia la pubblica amministrazione che i soggetti privati che
fruiscono di contributi pubblici. Istituisce un
Osservatorio regionale per i contratti pubblici, all’interno del quale vi sarà
una “Sezione di valutazione della qualità e completezza progettuale e della
congruità dei prezzi di gara”. Le amministrazioni
hanno l’obbligo di inviare telematicamente alla Regione le informazioni
riguardanti, in particolare, le fasi di programmazione, progettazione,
affidamento, realizzazione e collaudo di appalti e
concessioni di lavori, forniture e servizi pubblici. Un’ “Unità tecnica
regionale” è incaricata del project financing, godendo di un apposito “Fondo per lo Sviluppo”. La quota dei
corrispettivi di lavori e opere affidate in subappalto o in
cottimo, relativa agli oneri per la sicurezza, non è assoggettabile ad
alcun ribasso rispetto al prezzo risultante dall’aggiudicazione e deve essere
riportata in modo analitico nei relativi contratti.
I comuni sopra i 200
abitanti devono entro un anno approvare un piano d’azione di durata triennale
per l’introduzione di criteri ambientali nelle procedure di acquisto
di forniture e servizi. Previsto un regolamento di attuazione.
Burl
n. 14 del 22 agosto 2007
SARDEGNA
Legge n. 5 del 07-08-2007
Nasce la prima
disciplina organica dei lavori pubblici nell’isola. Da quasi venti anni la
Sardegna era in attesa di una nuova legge che
regolasse la materia e la notizia dell’approvazione del provvedimento è stata
accolta favorevolmente dagli operatori del settore che sperano anche in un
nuovo prezzario (l’attuale risale al 1996). Dalla nuova normativa, in
particolare, ci si attende un miglioramento del lavoro della pubblica
amministrazione ed in una accelerazione dei tempi di
svolgimento delle gare. Tra le novità segnaliamo l’istituzione
dell’Osservatorio regionale dei lavori pubblici. La norma riguarda gli appalti di importo superiore e inferiore alla soglia comunitaria,e
disciplina tutte le fasi del ciclo (dalla progettazione al collaudo). Accanto
alle procedure di gara tradizionali (aperta, ristretta e negoziata) sono
disciplinati i nuovi sistemi che aprono alla collaborazione tra amministrazione
aggiudicatrice ed operatore economico: il dialogo competitivo e l’accordo
quadro. Le norme che regolano le procedure di gara e di affidamento
sono, in linea di massima, le stesse sia per gli appalti di lavori sia per
quelli di servizi e forniture. Viene introdotto il
principio della tutela e della qualità nella realizzazione architettonica.
Snellite infine le procedure, sopprimendo comitati pletorici che rallentavano i
percorsi.
Burs n. 26 dell’11 agosto 2007, sup. ord. N.
5
SARDEGNA
Determinazione Direzione generale pianificazione
urbanistica n. 808 del 10/08/2007
Aggiornato l’elenco
dei centri storici sardi, in cui si applica la legge n. 29/98
“Tutela e valorizzazione dei
centri storici”.che prevede
agevolazioni e contributi. Attualmente sono quelli di
320 comuni. .
SICILIA
Legge n. 20 del 21-08-2007
Modifica della legge
sugli appalti pubblici (che, lo ricordiamo, è la legge nazionale legge 11 febbraio 1994, n. 109, come
abbondantemente variata da norme siciliane, prima tra tutti
la legge n. 7/2002). Il nodo principale è il nuovo articolo 21 che
scandisce il metodo di offerta degli appalti mediante
pubblico incanto, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Con meccanismi matematici alquanto astrusi e sorteggi viene
determinata qual è l’offerta media matematica di riferimento, che è lo
spartiacque per decidere l’offerta da preferire, cioè è quella che più gli si
avvicina per difetto.
Viene poi ricomposta la commissione addetta variazioni percentuali dei singoli
prezzi dei materiali da costruzione, che andranno pubblicate per decreto entro
il 30 giugno di ogni anno e si determina entro che limiti di tempo i progetti
approvati debbano tenerne conto.
Una quota
percentuale dei ribassi d’asta offerti dalle imprese è destinata alla lotta al
lavoro nero.
Bur
n. 40 del 31 agosto 2007
TOSCANA
Legge n. 41 del 27-07-2007
Nel variare la legge sul governo del Territorio (n. 1/2005) si precisa
l’iter e i compiti della “Conferenza paritetica interistituzionale”
tra le amministrazioni che regola i conflitti sorti
tra di esse in merito agli strumenti di pianificazione territoriale. Inoltre si
dà ai cittadini organizzati in forme associative un termine di 30 giorni dalla
pubblicazione sul Burt dell’approvazione degli
strumenti per presentare istanze al comune, alla provincia o alla Regione dirette a
rilevare l’incompatibilità o il contrasto dei nuovi strumenti di pianificazione
con quelli già vigenti . Nel frattempo è sospesa l’efficacia dell’atto
contestato in attesa della pronuncia della Conferenza.
Burt n. 23 del 3 agosto 2007
TRENTO
Decreto presidente provincia 16 luglio 2007, n. 19-99/Leg
Si modifica
l’articolo 24 del regolamento sugli appalti pubblici. Sono considerate anomale
ed escluse dalle gare le offerte che presentano un ribasso pari o superiore
alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con
esclusione del 10% rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle
di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi
percentuali che superano la predetta media. Il tutto
ameno che ci siano meno di 5 offerte: allora il
criterio di esclusione non è matematico, ma deve essere giustificato. Tali
meccanismi non operano se il criterio dell’appalto è quello dell’offerta
economicamente più vantaggiosa. .
Bur 11 settembre
2007, n. 37
TRENTO
Legge n. 23 del 27
luglio 2007
Nell’ambito di
questa norma sulle politiche sociali sono previsti contributi per l’acquisto,
la costruzione, il riattamento e l’ampliamento degli immobili destinati alla realizzazione degli interventi socio-assistenziali e dei
relativi arredi, con vincoli di destinazione d’uso.
Burt
n. 32 del 7 agosto 2007
VAL D’AOSTA
Legge n. 19 del 06-08-2007
Varato una sorta di testo
unico sull’accesso ai documenti amministrativi , sulle
dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti notori, sulle
dichiarazioni di inizio attività e sul relativo silenzio-assenso che ha effetti
anche in campo edilizio e immobiliare in genere.
Burva
n. 35 del 28 agosto 2007
VENETO
Legge 16 agosto
2007, n. 20
Legge omnibus, che
oltre a riorganizzare la struttura regionale rispetto a difesa del suolo e
territorio (tra cui l’Agenzia regionale dell’Ambiente), ma si occupa anche di
contributi agli immobili di pregio.
Viene infatti chiarito che i finanziamenti regionali (fino al
70%) per il recupero degli immobili vincolati ai sensi delle leggi statali sono
concessi solo se il proprietario stipula un atto pubblico trascritto con la
Regione che regoli la loro visitabilità. Egli può
anche richiedere che l’accesso non sia più consentito,
ma allora deve restituire il denaro ricevuto maggiorato degli interessi legali.
Precisati
anche i contributi per i locali commerciali con almeno 70 anni di vita con valore
artistico-storico.
Le proposte di intervento devono prevedere una spesa
non inferiore a 20 mila euro per le richieste di contributo riguardanti
interventi sugli immobili e a 10 mila sui beni mobili. Il termine di
presentazione delle domande alla Regione da parte dei
comuni slitta dal 31 gennaio al 30 settembre.
Incrementati
anche (dal 50 al 70% della spesa ammessa) i contributi per il recupero delle
città murate venete.
In caso di scavo dei
terreni per opere edili, infine, la dichiarazione del proponente
il progetto che attesti che l’area non è interessata da attività o
eventi di potenziale contaminazione ambientale, rende non necessario il parere
dell’Agenzia regionale dell’ambiente e le verifiche dei funzionari. Va
corredata con cartografia adeguata.
Bur
N. 73 del
21 agosto 2007