Rubrica Leggi regionali
(Lombardia, Sicilia, Sardegna, Lazio)
Lombardia
Legge 11 dicembre 2006 n. 24
Vari articoli di
questa norma dedicata alla prevenzione e la riduzione delle emissioni in
atmosfera riguardano il risparmio energetico degli
impianti, industriali e civili.
La Giunta si prende
l’incarico di emanare, entro sei mesi, i requisiti minimi di prestazione
energetica e le relative configurazioni degli impianti termici per il
riscaldamento ad uso civile, alimentati con combustibili di origine
fossile, degli edifici di nuova costruzione o sottoposti a ristrutturazioni
importanti ai sensi del Dlgs 192/2005, prescrizioni
da rispettare nel caso di sostituzione di generatori di calore, alimentati con
combustibili di origine fossile, collegati a canne fumarie collettive
ramificate. Stabilisce inoltre le modalità per
accreditare i tecnici all’esercizio delle attività di diagnosi e di
certificazione energetica.
Si
impone, tra 18 e 24 mesi, la diagnosi
energetica degli edifici pubblici.
E’ prevista una
sanzione da euro 100,00 a euro 600,00 per il mancato adempimento
degli obblighi inerenti la tenuta del libretto di impianto o di centrale (in
cui vanno annotati con i controlli periodici sull’efficienza degli impianti),
nonché una sanzione da euro 50,00 a euro 300,00 per chi non provvederà
all’invio di una dichiarazione di avvenuta manutenzione degli impianti termici,
prevista da un futuro provvedimento della Giunta.
Le aziende
distributrici di combustibile per gli impianti termici dovranno comunicare a
loro volta, entro il 31 marzo di ogni anno ai comuni
con più di 40 mila abitanti e alle province per il restante territorio, i dati
relativi all’ubicazione e alla titolarità degli impianti riforniti negli ultimi
dodici mesi e i dati relativi alle forniture annuali di combustibile (pena una
sanzione da mille a diecimila euro). Provvedimenti specifici riguardano gli
impianti a biomasse..
BUR 11 dicembre 2006 n. 50 S.O. n. 1
Sicilia
Legge 5 dicembre 2006, n. 21
I beni immobili
strumentali all’attività della Regione, delle aziende sanitarie ed ospedaliere,
delle IPAB e di altri enti vigilati e finanziati, purchè non vincolati, destinati ad attività assistenziale
o, per gli Iacp, abitativa, possono essere conferiti
in un apposito fondo immobiliare. Vi deve essere il consenso dell’ente
conferente. Le regole sono stabilite dalla Regione che, con delibera, li
individua singolarmente. Vengono inoltre prorogati
diversi termini per la definizione agevolata dei crediti dovuti alla Regione..
BUR 7 dicembre 2006 n. 56
Legge 5 dicembre 2006, n. 23
Viene
ulteriormente dettagliato l’iter delle gare d’appalto di lavori pubblici
(regolato dalla legge nazionale n. 104/1994 come recepita dalla Sicilia con
numerose modifiche). Possono essere costituite più commissioni provinciali in
caso di indifferibile necessità ed urgenza di espletamento
di gare per i lavori con importo a base d'asta superiore a 1.250.000 euro. Le
gare sono espletate nella seduta ordinaria successiva al termine di due giorni
a partire dalla scadenza del termine di presentazione
delle domande.
BUR 7 dicembre 2006n n. 56
Sardegna
Legge 6 dicembre 2006, n. 19
Denominata
“Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici” la legge
19/2006 disciplina le funzioni di Regione e Autorità di bacino regionale
(bipartita in Comitato istituzionale e Agenzia regionale del distretto
idrografico) per la definizione dei Piani di bacino distrettuali. Essi hanno lo
scopo di pianificare la conservazione, alla difesa, alla valorizzazione
e alla corretta utilizzazione del suolo e delle acque, sulla base delle
caratteristiche fisiche e ambientali dei territori interessati. Alla regione
fanno capo tutte le concessioni di acque pubbliche e
l’agenzia regionale determina le prescrizioni o limitazioni temporali o
quantitative di tutti i titoli di utilizzazione, senza che ciò possa dar luogo
alla corresponsione di indennizzi, fatta salva la relativa riduzione del canone
demaniale di concessione. E’ elaborato un piano di recupero dei costi relativi ai servizi idrici.
BUR 14 dicembre 2006, n. 41
Lazio
Legge 23 novembre 2006, n. 18
Viene
data delega alle province sulla concessione dei contributi per il sostegno
dell’utilizzo delle fonti rinnovabili di energia nell’edilizia e per il
contenimento dei consumi energetici. Si tratta dei finanziamenti previsti dagli
articoli 8, 10 e 13 della legge nazionale 10/1991. Sempre le province sono
competenti per il rilascio dell’autorizzazione unica (dlgs
29 dicembre 2003, n. 387, art. 12, comma 3).
BUR 9 dicembre 2006 n. 34