Rubrica Leggi regionali (Lombardia, Sicilia, Sardegna, Lazio)

 

Lombardia

Legge 11 dicembre 2006 n. 24

Vari articoli di questa norma dedicata alla prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera riguardano il risparmio energetico degli impianti, industriali e civili.

La Giunta si prende l’incarico di emanare, entro sei mesi, i requisiti minimi di prestazione energetica e le relative configurazioni degli impianti termici per il riscaldamento ad uso civile, alimentati con combustibili di origine fossile, degli edifici di nuova costruzione o sottoposti a ristrutturazioni importanti ai sensi del Dlgs 192/2005, prescrizioni da rispettare nel caso di sostituzione di generatori di calore, alimentati con combustibili di origine fossile, collegati a canne fumarie collettive ramificate. Stabilisce inoltre le modalità per accreditare i tecnici all’esercizio delle attività di diagnosi e di certificazione energetica.

Si impone, tra 18 e 24 mesi, la diagnosi energetica degli edifici pubblici.

E’ prevista una sanzione da euro 100,00 a euro 600,00 per il mancato adempimento degli obblighi inerenti la tenuta del libretto di impianto o di centrale (in cui vanno annotati con i controlli periodici sull’efficienza degli impianti), nonché una sanzione da euro 50,00 a euro 300,00 per chi non provvederà all’invio di una dichiarazione di avvenuta manutenzione degli impianti termici, prevista da un futuro provvedimento della Giunta.

Le aziende distributrici di combustibile per gli impianti termici dovranno comunicare a loro volta, entro il 31 marzo di ogni anno ai comuni con più di 40 mila abitanti e alle province per il restante territorio, i dati relativi all’ubicazione e alla titolarità degli impianti riforniti negli ultimi dodici mesi e i dati relativi alle forniture annuali di combustibile (pena una sanzione da mille a diecimila euro). Provvedimenti specifici riguardano gli impianti a biomasse..

BUR 11 dicembre 2006 n. 50 S.O. n. 1

 

Sicilia

Legge 5 dicembre 2006, n. 21

I beni immobili strumentali all’attività della Regione, delle aziende sanitarie ed ospedaliere, delle IPAB e di altri enti vigilati e finanziati, purchè non vincolati, destinati ad attività assistenziale o, per gli Iacp, abitativa, possono essere conferiti in un apposito fondo immobiliare. Vi deve essere il consenso dell’ente conferente. Le regole sono stabilite dalla Regione che, con delibera, li individua singolarmente. Vengono inoltre prorogati diversi termini per la definizione agevolata dei crediti dovuti alla Regione..

BUR 7 dicembre 2006 n. 56

 

Legge 5 dicembre 2006, n. 23

Viene ulteriormente dettagliato l’iter delle gare d’appalto di lavori pubblici (regolato dalla legge nazionale n. 104/1994 come recepita dalla Sicilia con numerose modifiche). Possono essere costituite più commissioni provinciali in caso di indifferibile necessità ed urgenza di espletamento di gare per i lavori con importo a base d'asta superiore a 1.250.000 euro. Le gare sono espletate nella seduta ordinaria successiva al termine di due giorni a partire dalla scadenza del termine di presentazione delle domande.

BUR 7 dicembre 2006n n. 56

 

Sardegna

 

Legge 6 dicembre 2006, n. 19

Denominata “Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici” la legge 19/2006 disciplina le funzioni di Regione e Autorità di bacino regionale (bipartita in Comitato istituzionale e Agenzia regionale del distretto idrografico) per la definizione dei Piani di bacino distrettuali. Essi hanno lo scopo di pianificare la conservazione, alla difesa, alla valorizzazione e alla corretta utilizzazione del suolo e delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche e ambientali dei territori interessati. Alla regione fanno capo tutte le concessioni di acque pubbliche e l’agenzia regionale determina le prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative di tutti i titoli di utilizzazione, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione. E’ elaborato un piano di recupero dei costi relativi ai servizi idrici.

BUR 14 dicembre 2006, n. 41

 

Lazio

Legge 23 novembre 2006, n. 18

Viene data delega alle province sulla concessione dei contributi per il sostegno dell’utilizzo delle fonti rinnovabili di energia nell’edilizia e per il contenimento dei consumi energetici. Si tratta dei finanziamenti previsti dagli articoli 8, 10 e 13 della legge nazionale 10/1991. Sempre le province sono competenti per il rilascio dell’autorizzazione unica (dlgs 29 dicembre 2003, n. 387, art. 12, comma 3).

BUR 9 dicembre 2006 n. 34