Ritenuta del 4%: le istruzioni delle Finanze
Istruzioni piuttosto
minuziose sulla nuova ritenuta d’acconto del 4% sugli appalti condominiali sono
state date dalla recentissima circolare delle Entrate (7 febbraio 2007, n. 7).
Inclusioni. Come prevedibile,
le Finanze hanno voluto chiarire, a scanso di equivoci,
che la ritenuta va applicata non solo ai contratti di appalto, effettuati
nell’esercizio d’impresa (articolo 1655 del codice civile), ma anche ai
contratti d’opera (art. 2222 codice civile), quelli in cui una
persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio con
lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione, ivi comprese
le prestazioni occasionali. L’ambiguità era creata dal testo stesso dell’articolo
1, comma 43, della legge 27/12/2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007) , che ha introdotto la ritenuta: il primo periodo, infatti,
faceva riferimento solo ai contratti di appalto.
A titolo di esempio, la circolare elenca”
le prestazioni eseguite per interventi di manutenzione o ristrutturazione
dell'edificio condominiale e degli impianti elettrici o idraulici, ovvero per
l'esecuzione di attività di pulizia, manutenzione di caldaie, ascensori,
giardini, piscine e altre parti comuni dell'edificio” .
Esclusioni. Interessante è
esplorare quali sono le esclusioni. Innanzitutto i contratti diversi da quelli di opera, quali ad esempio i contratti di somministrazione
di energia elettrica, acqua, gas e simili, di assicurazione, di trasporto e di
deposito. Unica eccezione i contratti di servizio energia, su cui il 4% si
applica perché ne sono componenti essenziali le
prestazioni di servizi, quali la manutenzione e l’esercizio dell’impianto
termico.
In secondo luogo sono
esentati i contratti di fornitura di beni, qualora la posa in opera sia una
funzione secondaria rispetto alla vendita del bene stesso. Varrà probabilmente
la prevalenza del costo del bene rispetto a quella della
prestazione. Per esempio, se il negozio di serrature della strada accanto monta sul portone una costosa serratura,
l’esclusione dovrebbe essere assicurata.
Una terza esclusione
riguarda le prestazioni professionali (rese ad esempio da ingegneri,
architetti, geometri), già assoggettate alla ritenuta del 20 per cento sui
redditi di lavoro autonomo anche occasionali, così come quelle dell’amministratore
condominiale (non citato in circolare), che opera comunque
mediante contratto di mandato e non con contratto di appalto o opera.
Una quarta
esclusione, molto particolare, riguarda le nuove iniziative imprenditoriali o
le attività marginali, che godono di un regime fiscale
agevolato. Sono quelle disciplinate, rispettivamente, dagli articoli 13 e 14
della legge 23/12/2000, n. 388. Esse sono escluse dalla ritenuta sui compensi
di per sé. L’articolo 13 riguarda, nel caso in questione, le persone
fisiche che lanciano un’impresa del
tutto nuova e che possono perciò
avvalersi, per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i due
successivi, di un’imposta sostitutiva sul reddito. L’articolo 14 definisce, invece,
le attività di scarso peso economico (ricavi e i compensi comunque
minori di 25.800 euro annui), anch’esse soggette ad imposta sostitutiva . La
mancata ritenuta deve essere comunque giustificata da
una dichiarazione all’amministratore condominiale.
Soggetti obbligati. Obbligato è il
condominio in quanto tale. Normalmente se ne occuperà l’amministratore, ma niente vieta che lo faccia
uno studio esterno. Se l’amministratore non c’è (palazzi fino a 4 proprietari),
ciascun condomino potrà prendersene carico. Stesso
discorso vale per il supercondominio o il condominio parziale (per esempio i
condomini di una sola scala che fanno installare un ascensore). Conseguenza:
come afferma la circolare, in tal caso il condominio parziale dovrebbe ottenere
un codice fiscale autonomo (una brutta complicazione).
Decorrenza. La ritenuta si
applica dal primo gennaio 2007, all’atto del pagamento (non conta la data della
fattura e neanche la mancata necessità di emetterla). Si applica anche su
acconti e saldi. Quindi in caso di saldo di opere o
servizi parzialmente pagati nel 2006, è solo la cifra del saldo che conta.. Con
Risoluzione n. 19 del 5 febbraio 2007 si
sono stabiliti anche i codici tributo: 1019 (percipienti
soggetti passivi dell'IRPEF) e 1020 (percipienti
soggetti passivi dell'IRES, in genere società e imprese).
Dichiarazione dei sostituti d’imposta.
Ovviamente le ritenute apportate vanno elencate nell’apposito
quadro del modello 770, come già accadeva per le ritenute del portiere e dell’amministratore.
Obbligo di comunicazione dei fornitori Il chiarimento più importante è che i pagamento di corrispettivi assoggettati
alla ritenuta del 4 per cento NON vanno annotati nella comunicazione all'anagrafe
tributaria, a meno che l’importo singolo
degli acquisti da lo stesso fornitore , al netto dei compensi soggetti a ritenuta,
superi i 258,23 euro.
Silvio Rezzonico
Cir_Entrate_7_2_07_7
Circolare Entrate 07/02/2007 n. 7
Articolo 25-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 - Ritenute sui corrispettivi
dovuti dal condominio all'appaltatore - Legge Finanziaria 2007 (Documento in
fase di trattamento redazionale. )
Nota: in
coda è pubblicata la Risoluzione che istituisce i codici tributo
INDICE
1. PREMESSA
2. SOGGETTI OBBLIGATI
3. CONTRATTI INTERESSATI
4. NUOVE INIZIATIVE PRODUTTIVE E ATTIVITÀ
MARGINALI
5. DECORRENZA DELL'OBBLIGO DI RITENUTA E
RELATIVA APPLICAZIONE
6. VERSAMENTO DELLE RITENUTE
7. OBBLIGHI DICHIARATIVI E DI CERTIFICAZIONE
8. COORDINAMENTO CON L'OBBLIGO DI
COMUNICAZIONE DEI DATI DEI FORNITORI
1. Premessa
L'articolo 1, comma 43, della legge 27
dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007) ha introdotto l'articolo 25-ter
nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 al fine
di disciplinare l'obbligo per il condominio, già sostituto di
imposta ai sensi dell'articolo 23, comma 1 del medesimo decreto, di operare
una ritenuta anche sui corrispettivi dovuti in relazione a talune prestazioni
di opera o servizi.
In particolare, il comma 1 del citato articolo
25-ter prevede che "Il condominio quale sostituto di imposta
opera all'atto del pagamento una ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto
dell'imposta sul reddito dovuta dal percipiente, con obbligo
di rivalsa, sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto
di opere o servizi, anche se rese a terzi o nell'interesse di terzi, effettuate
nell'esercizio di impresa".
Il comma 2 dispone che "La ritenuta di cui
al comma 1 é operata anche se i corrispettivi sono qualificabili come redditi
diversi ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lett. i) del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917".
2. Soggetti
obbligati
Il nuovo articolo 25-ter individua il soggetto
obbligato ad operare la ritenuta in esame nel "condominio quale sostituto di imposta" espressione a suo tempo inserita nell'articolo
23, comma 1, del D. P. R. n. 600 del 1973, dall'articolo 21 comma 11, della legge
27 dicembre 1997, n. 449, per attrarre detta figura nel novero dei sostituti di imposta.
Pertanto, anche con riferimento all'adempimento
dei nuovi obblighi introdotti dall'articolo 25-ter, si confermano i chiarimenti
già forniti con la circolare del Ministero delle finanze n. 204 del 6 novembre 2000.
Deve ritenersi, pertanto, che il soggetto obbligato
ad effettuare la ritenuta d'acconto "é il condominio
in quanto tale", anche se "il soggetto normalmente incaricato dal condominio
a porre in essere gli adempimenti correlati alle funzioni di sostituto di imposta
sia l'amministratore", laddove nominato per obbligo (condominio con più di
quattro condomini) o nell'esercizio di una facoltà (condominio con non più di quattro
condomini).
Va da sé che la ritenuta deve essere effettuata indipendentemente dalla veste giuridica dell'amministrazione
del condominio (persona fisica, società di persone, di capitali, etc. ).
Per il condominio con non più di quattro condomini,
in mancanza della nomina di un amministratore, "le ritenute dovranno
essere effettuate da uno qualunque dei condomini".
L'obbligo di effettuare
la ritenuta introdotto dall'articolo 25-ter, così come gli obblighi di ritenuta
dettati dalle altre disposizioni del Titolo III del D. P. R. n. 600 del 1973, si
applicano anche al c. d. "supercondominio" e al condominio parziale.
Il "supercondominio" si configura nell'ambito
di un complesso immobiliare composto da più edifici (ciascuno
dei quali é di norma costituito in condominio), caratterizzato dalla presenza
di cose, servizi ed aree comuni cui siano applicabili le norme sul condominio (cfr. : Cass civ. sez. II, 18
aprile 2005, n. 8066).
Il condominio parziale rileva nell'ipotesi di
gestione separata di un bene che, per obiettive caratteristiche funzionali, é
destinato al servizio e/o al godimento di una parte soltanto dell'edificio in
condominio (cfr. Cass. Civ.
, sez. II, 18 aprile 2005, n. 8066; Cass. Civ. , sez. II, 28 aprile 2004, n. 8136).
In tali ipotesi, ove sia ravvisabile una gestione
autonoma delle parti interessate tale da richiedere adempimenti nettamente separati
da quelli assolti dal condominio generale, il "supercondominio" e il
condominio parziale rilevano come distinti sostituti d'imposta
ed hanno, tra l'altro, l'obbligo di richiedere un proprio codice fiscale.
La disposizione in esame non si applica alla
comunione ereditaria sull'immobile né, in generale, alle comunioni su immobili in
cui una pluralità di soggetti é indistintamente proprietaria di tutto lo
stabile (cfr. circolare n. 204
del 2000).
3. Contratti
interessati
La ritenuta prevista dall'articolo 25-ter si applica
sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti
di appalto effettuate nell'esercizio di impresa (comma 1), ovvero nell'esercizio
di attività commerciali non abituali ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lett. i)
del TUIR (comma 2).
Deve ritenersi che la norma trova applicazione
per le prestazioni convenute nei contratti d'opera in generale e, in
particolare, nei contratti che comportano l'assunzione, nei confronti del committente,
di un'obbligazione avente ad oggetto la realizzazione, dietro corrispettivo, di
un'opera o servizio, nonché l'assunzione diretta, da parte
del prestatore d'opera, del rischio connesso con l'attività, svolta senza vincolo
di subordinazione nei confronti del committente.
La riportata conclusione é coerente con la
ratio della disposizione in commento, che estende l'obbligo della ritenuta anche
ai compensi corrisposti a fronte di prestazioni occasionali, ossia rese
nell'ambito di attività non abituali e verosimilmente in
assenza di organizzazioni complesse e articolate.
Devono ritenersi assoggettate a ritenuta, a
titolo esemplificativo, le prestazioni eseguite per interventi di manutenzione
o ristrutturazione dell'edificio condominiale e degli impianti elettrici o
idraulici, ovvero per l'esecuzione di attività di pulizia,
manutenzione di caldaie, ascensori, giardini, piscine e altre parti comuni
dell'edificio.
Sono, per contro, esclusi dall'applicazione della
ritenuta in commento i corrispettivi previsti in base a
contratti diversi da quelli di opera, quali ad esempio i contratti di somministrazione
di energia elettrica, acqua, gas e simili, di assicurazione, di trasporto e di
deposito.
Si ritiene, invece, che il corrispettivo debba
essere assoggettato alla ritenuta in argomento se corrisposto in base a contratto di servizio energia.
Si evidenzia che il contratto di servizio energia,
di cui all'articolo 1, comma 1, lett. p) del D. P. R. n. 412 del 1993, regolamenta l'erogazione di beni e servizi necessari a mantenere
le condizioni di comfort negli edifici nel rispetto delle vigenti leggi in
materia di uso razionale dell'energia, di sicurezza e salvaguardia dell'ambiente,
provvedendo comunque al miglioramento del processo di trasformazione dell'energia.
Il contratto di servizio energia non é assimilabile al contratto
di somministrazione, avendo esso un contenuto più ampio, così da ricomprendere, ad esempio,
anche l'esercizio e la manutenzione degli impianti.
La ritenuta prevista dall'articolo 25-ter del
D. P. R. n. 600 del 1973 non si applica ai corrispettivi pagati in dipendenza
di forniture di beni con posa in opera, qualora la posa in opera assuma
funzione accessoria rispetto alla cessione del bene (cfr.
circolare n. 37 del 2006).
I corrispettivi di prestazioni d'opera
riconducibili ad attività di lavoro autonomo anche occasionale (ad esempio
prestazioni rese da ingegneri, architetti, geometri), sono esclusi dall'applicazione
della ritenuta in esame, in quanto l'articolo 25-ter fa
esplicitamente riferimento a prestazioni svolte nell'esercizio di impresa o di
attività commerciale non abituale.2200 I corrispettivi
di tali prestazioni - anche se pagati dal condominio - sono assoggettati alla
ritenuta del 20 per cento sui redditi di lavoro autonomo anche occasionali prevista
dall'articolo 25 del D. P. R. n. 600 del
1973.
La ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto prevista dalla disposizione in esame deve essere operata
anche sui corrispettivi delle prestazioni di opera e servizi rese da soggetti
non residenti, qualora siano rilevanti nel territorio dello Stato ai sensi
dell'articolo 23 del TUIR. In particolare, la ritenuta deve essere operata sui
corrispettivi pagati alle stabili organizzazioni di soggetti non residenti.
Mandato e non appalto
4. Nuove
iniziative produttive e attività marginali
La ritenuta prevista dall'articolo 25-ter del
D. P. R. n. 600 del 1973 non deve essere applicata sui corrispettivi delle prestazioni
rese dalle persone fisiche che si avvalgono del regime fiscale agevolato per le
nuove iniziative imprenditoriali, o del regime fiscale agevolato delle attività
marginali disciplinati, rispettivamente, dagli articoli 13 e 14 della legge 23
dicembre 2000, n. 388.
Al riguardo si ricorda che con i due
provvedimenti di attuazione del Direttore dell'Agenzia
delle Entrate, entrambi del 14 marzo 2001, é stato stabilito che i ricavi ed i
compensi relativi al reddito oggetto del regime fiscale agevolato non sono assoggettati
a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta. A tal fine i contribuenti
rilasciano un'apposita dichiarazione, dalla quale risulti
che il reddito cui le somme afferiscono é soggetto ad
imposta sostitutiva (cfr. par.
1. 7 del provvedimento di attuazione dell'articolo 13,
e par. 1. 8 del provvedimento di attuazione dell'articolo
14).
L'esonero
dall'applicazione della ritenuta prevista dall'articolo 25-ter del D. P. R. n. 600 del 1973
nei due casi in esame é comunque subordinato, da parte
dell'amministratore di condominio, all'acquisizione della prescritta
dichiarazione.
5. Decorrenza
dell'obbligo di ritenuta e relativa applicazione
Il nuovo articolo 25-ter del D. P. R. n. 600
del 1973 é entrato in vigore il 1 gennaio 2007 (cfr. comma 1364 della legge finanziaria).
Posto che la norma in commento trova applicazione
"all'atto del pagamento" dei corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti d'appalto di opere o servizi, la ritenuta
d'acconto del 4 per cento deve essere operata sui pagamenti effettuati a partire
dal 1 gennaio 2007, indipendentemente dalla data di effettuazione delle prestazioni
stesse o dalla data di emissione della relativa fattura.
L'obbligo di operare la predetta ritenuta, ancorato
- come si é detto - "all'atto del pagamento", sussiste a prescindere
dall'assolvimento o meno dell'obbligo di emettere fattura (si pensi alle prestazioni
occasionali) ovvero a prescindere dalla indicazione in
fattura della ritenuta medesima.
La ritenuta dovrà essere operata
indipendentemente dall'importo del pagamento effettuato e dall'imputazione del pagamento
stesso ad acconto o saldo del corrispettivo dovuto.
6. Versamento
delle ritenute
A seguito dell'introduzione
dell'articolo 25-ter del D. P. R. n. 600 del 1973 non si
é reso necessario modificare anche le disposizioni in materia di riscossione.
Al riguardo, si applicano pertanto le medesime disposizioni che disciplinano la
riscossione delle ritenute di cui agli articoli 23, 24, 25, 25-bis e 28 del
medesimo decreto.
In particolare, per le
ritenute effettuate ai sensi dell'articolo 25-ter del D. P. R. n. 600 del 1973
trovano applicazione le disposizioni in materia di:
- versamento diretto di
cui all'articolo 3, primo comma, n. 1) del D. P. R. n. 602 del
1973;
- versamento unitario e
compensazione previsti dall'articolo 17 del d. lgs.
n. 241 del 1997 anche per le ritenute alla fonte riscosse
mediante versamento diretto;
- versamento entro il giorno
sedici del mese successivo a quello in cui é stata operata la ritenuta, ai
sensi del combinato disposto dell'articolo 8, primo comma, n. 1) del D. P. R.
n. 602 del 1973, e
dell'articolo 18 del d. lgs. n. 241 del 1997.
Per il versamento tramite mod. F24 devono
essere utilizzati i codici tributo 1019 (per i percipienti
soggetti passivi dell'IRPEF) e 1020 (per i percipienti
soggetti passivi dell'IRES), istituiti con risoluzione n. 19/E del 5 febbraio
2007 dell'Agenzia delle entrate.
7. Obblighi
dichiarativi e di certificazione
I dati riguardanti le
ritenute effettuate ai sensi dell'articolo 25-ter e il relativo versamento devono
essere indicati nella dichiarazione dei sostituti di imposta che il condominio é
tenuto a presentare secondo le modalità previste dall'articolo 4 del D. P. R. n.
322 del 1998.
Il condominio deve altresì provvedere al rilascio
della certificazione unica attestante l'ammontare delle somme e valori
corrisposti nonché la relativa causale e l'ammontare delle
ritenute operate (cfr. articolo
4, commi 6-ter e 6-quater, del D. P. R. n. 322 del 1998).
Tanto l'obbligo di effettuare
la ritenuta, quanto gli obblighi di presentazione della dichiarazione dei sostituti
di imposta e di certificazione delle ritenute effettuate gravano sul condominio
in quanto tale e devono essere adempiuti dall'amministratore di condominio in
carica pro-tempore.
8. Coordinamento
con l'obbligo di comunicazione dei dati dei fornitori
L'effettuazione della ritenuta
del 4 per cento di cui all'articolo 25-ter del D. P. R. n. 600 del
1973 non esonera il condominio dall'obbligo di comunicare annualmente all'anagrafe
tributaria, tramite il proprio amministratore, l'ammontare dei beni e servizi acquistati
dal condominio, unitamente ai dati identificativi dei relativi fornitori, previsto
dall'articolo 7 del D. P. R. 29 settembre 1973, n. 605 e disciplinato
con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle entrate del 12 novembre
1998.
Ai fini del coordinamento della disposizione
in esame con l'obbligo di comunicazione all'anagrafe tributaria si rinvia a
quanto già chiarito con la citata circolare n. 204 del 2000.
In questa sede si evidenzia comunque
che l'articolo 1, comma 2, del citato decreto del 12 novembre 1998 dispone che "Non
devono essere comunicati:
a) i dati relativi alle
forniture di acqua, energia elettrica e gas;
b) i dati relativi alle
forniture di servizi che hanno comportato il pagamento di compensi soggetti
alle ritenute alla fonte;
c) con riferimento al singolo fornitore, i
dati elencati alla lettera b) del comma precedente qualora l'importo complessivo
degli acquisti effettuati nell'anno solare non sia superiore a lire
cinquecentomila".
Per effetto della lett. b) sopra riportata, i dati
relativi alle forniture di servizi che abbiano comportato
il pagamento di corrispettivi assoggettati alla ritenuta del 4 per cento in
applicazione dell'articolo 25-ter non devono essere comunicati all'anagrafe tributaria,
secondo la procedura prevista dal citato decreto. Gli stessi, infatti, devono
essere inclusi nella dichiarazione dei sostituti di imposta
(Mod. 770).
Anche l'obbligo di comunicazione di cui alla
precedente lettera c) rileva con esclusivo riferimento agli acquisti il cui
importo complessivo, per ciascun fornitore, supera il limite di
euro 258,23, calcolato al netto dei compensi soggetti a ritenuta ai sensi
dell'articolo 25-ter del D. P. R. 600 del 1973.
É opportuno ricordare che l'articolo 7 del D. P.
R. n. 605 del 1973 pone l'obbligo di comunicazione direttamente in capo agli
"amministratori di condominio". Al riguardo, nella citata circolare n.
204 del 2000 e nelle istruzioni per la compilazione del quadro AC del modello UNICO-PF,
é chiarito che l'obbligo di comunicare i dati relativi ai
fornitori ricade sull'amministratore in carica al 31 dicembre dell'anno cui si
riferisce l'elenco.
Nota normativa al punto
4. Nuove iniziative produttive e attività
marginali (articoli 13 e 14 della legge 23
dicembre 2000, n. 388.
1. Le persone fisiche che intraprendono un'attività artistica o professionale
ovvero d'impresa, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 49 e 51 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono avvalersi, per il periodo
d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i due successivi, di un regime
fiscale agevolato che prevede il pagamento di un'imposta sostitutiva
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, pari al 10 per cento del
reddito di lavoro autonomo o d'impresa, determinato rispettivamente ai sensi
dell'articolo 50 o dell'articolo 79 del citato testo unico. Nel caso di imprese di cui all'articolo 5, comma 4, dello stesso
testo unico, l'imposta sostitutiva é dovuta dall'imprenditore.
2. Il
beneficio di cui al comma 1 é riconosciuto a condizione che:
a) il
contribuente non abbia esercitato negli ultimi tre anni attività artistica o
professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;
b)
l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di
lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente
svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di
arti o professioni;
c) sia
realizzato un ammontare di compensi di lavoro autonomo non superiore a lire 60
milioni o un ammontare di ricavi non superiore a lire 60 milioni per le imprese
aventi per oggetto prestazioni di servizi ovvero a
lire 120 milioni per le imprese aventi per oggetto altre attività;
d)
qualora venga proseguita un'attività d'impresa svolta
in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi, realizzati
nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto
beneficio, non sia superiore a lire 60 milioni per le imprese aventi per
oggetto prestazioni di servizi ovvero a lire 120 milioni per le imprese aventi
per oggetto altre attività;
e) siano regolarmente
adempiuti gli obblighi previdenziali, assicurativi e amministrativi.
3. Il
regime agevolato cessa di avere efficacia e il contribuente é assoggettato a
tassazione ordinaria:
a) a
decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello nel quale i compensi o i
ricavi conseguiti superano gli importi indicati al comma 2, lettera c) ;
b) a
decorrere dallo stesso periodo d'imposta nel quale i compensi o i ricavi
superano del 50 per cento gli importi indicati al comma 2, lettera c) ; in tale caso sarà assoggettato a tassazione nei modi
ordinari l'intero reddito d'impresa o di lavoro autonomo conseguito nel periodo
d'imposta.
4. I
contribuenti che si avvalgono del regime fiscale di cui al comma 1 possono
farsi assistere negli adempimenti tributari dall'ufficio delle
entrate competente in ragione del domicilio fiscale. In tal caso, devono
munirsi di un'apparecchiatura informatica corredata di accessori
idonei da utilizzare per la connessione con il sistema informativo del
Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze.
5. Ai contribuenti che si avvalgono del regime di cui al presente
articolo, é attribuito un credito d'imposta, utilizzabile in compensazione ai
sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nella misura del 40 per
cento della parte del prezzo unitario d'acquisto dell'apparecchiatura
informatica e degli accessori di cui al comma 4. Il predetto credito é
riconosciuto per un importo non superiore a lire seicentomila e spetta anche in
caso di acquisizione dei beni in locazione
finanziaria. In tale caso il credito é commisurato al 40 per cento del prezzo di acquisto ed é liquidato con riferimento ai canoni di
locazione pagati in ciascun periodo d'imposta, fino a concorrenza di lire
seicentomila. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito
imponibile e non é rimborsabile.
6. Fermi
restando l'obbligo di conservare, ai sensi dell'articolo 22 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, i documenti ricevuti ed emessi e, se prescritti, gli obblighi di
fatturazione e di certificazione dei corrispettivi, i
soggetti ammessi al regime agevolato previsto al comma 1 sono esonerati dagli
obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, rilevanti ai
fini delle imposte dirette, dell'IRAP e dell'imposta sul valore aggiunto (IVA),
nonché dalle liquidazioni e dai versamenti periodici rilevanti ai fini dell'IVA
previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100.
7. Ai
fini contributivi, previdenziali ed extratributari, nonché
del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia ai sensi
dell'articolo 12, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, la posizione dei contribuenti che si avvalgono del
regime previsto al comma 1 é valutata tenendo conto dell'ammontare che, ai
sensi dello stesso comma 1, costituisce base imponibile per l'applicazione
dell'imposta sostitutiva.
8. Per
l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di imposte
sui redditi. Nei confronti dei contribuenti che hanno fruito del regime di cui
al presente articolo e per i quali risultino
inesistenti le condizioni richieste per fruire dello stesso si applicano, in
particolare, le sanzioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
9. Con
uno o più decreti del Ministero delle finanze sono dettate
le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.
1. Le
persone fisiche esercenti attività per le quali risultano
applicabili gli studi di settore possono avvalersi del regime disciplinato nel
presente articolo a condizione che i ricavi e i compensi del periodo d'imposta
precedente risultino di ammontare non superiore al limite individuato con
appositi decreti ministeriali, tenuto conto delle dimensioni medie degli
operatori del settore. Tale limite, differenziato in
relazione ai diversi settori di attività, non può, comunque, essere superiore a
50 milioni di lire.
2. Ai
fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo per
ricavi e compensi si intendono i ricavi e i compensi
minimi di riferimento determinati in base all'applicazione degli studi di
settore dopo aver normalizzato la posizione del contribuente tenendo conto
delle peculiarità delle situazioni di marginalità, anche in riferimento agli
indici di coerenza economica che caratterizzano il contribuente stesso.
Per il
primo periodo di applicazione ai fini della ammissione
al regime si fa riferimento ai ricavi e ai compensi conseguiti nell'anno
precedente.
3. I
contribuenti indicati al comma 1 presentano domanda all'ufficio delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale
entro il mese di gennaio dell'anno a decorrere dal quale si intende fruire del
predetto regime. Nell'anno 2001 la domanda é presentata entro il 31 marzo.
4. I
soggetti che si avvalgono del regime fiscale delle attività marginali
sono tenuti al versamento di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche. L'imposta sostitutiva é pari al 15 per cento del reddito
di lavoro autonomo o di impresa determinato
rispettivamente ai sensi dell'articolo 50 o dell'articolo 79 del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Nel caso di imprese di cui all'articolo 5, comma 4, del citato testo
unico l'imposta sostitutiva é dovuta dall'imprenditore.
5. Il
regime fiscale delle attività marginali cessa di avere efficacia e il
contribuente é assoggettato a tassazione ordinaria:
a) a
decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello nel quale i ricavi o i
compensi valutati in base agli studi di settore applicabili nel periodo di
riferimento, prendendo a base i dati dichiarati dal contribuente o rettificati
dall'ufficio, superano il limite individuato dai decreti di cui al comma 1, in relazione allo specifico settore di attività;
b) a
decorrere dallo stesso periodo d'imposta in cui i ricavi o i compensi
conseguiti ovvero valutati in base agli studi di settore applicabili nel
periodo di riferimento, prendendo a base i dati dichiarati dal contribuente o
rettificati dall'ufficio, superano il limite, individuato nei decreti di cui al
comma 1 in relazione allo specifico settore di
attività, del cinquanta per cento del limite stesso; in tal caso sarà
assoggettato a tassazione nei modi ordinari l'intero reddito d'impresa o di
lavoro autonomo conseguito nel periodo d'imposta;
c) in
caso di rinuncia da parte del contribuente mediante comunicazione all'ufficio delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale da
effettuare entro il mese di gennaio dell'anno a decorrere dal quale si intende
rinunciare al predetto regime.
6. Fermi
restando l'obbligo di conservare, ai sensi dell'articolo 22 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, i documenti ricevuti ed emessi e, se prescritti, gli obblighi di
fatturazione e di certificazione dei corrispettivi, i soggetti ammessi al
regime agevolato previsto al comma 1 sono esonerati dagli obblighi di
registrazione e di tenuta delle scritture contabili, rilevanti ai fini delle imposte dirette, dell'IRAP e dell'IVA, nonché
dalle liquidazioni e dai versamenti periodici rilevanti ai fini dell'IVA
previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100.
7. I
contribuenti che si avvalgono del regime fiscale delle attività marginali possono farsi assistere negli adempimenti
tributari dall'ufficio delle entrate competente in ragione del domicilio
fiscale. In tal caso, devono munirsi di un'apparecchiatura informatica
corredata di accessori idonei da utilizzare per la
connessione con il sistema informativo del Dipartimento delle entrate del
Ministero delle finanze.
8. Ai contribuenti che si avvalgono del regime di cui al presente
articolo é attribuito un credito d'imposta, utilizzabile in compensazione ai
sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nella misura del quaranta
per cento della parte del prezzo unitario d'acquisto dell'apparecchiatura
informatica e degli accessori di cui al comma 7. Il predetto credito é
riconosciuto per un importo non superiore a lire seicentomila e spetta anche in
caso di acquisizione dei beni in locazione
finanziaria. In tal caso il credito é commisurato al quaranta per cento del
prezzo di acquisto ed é liquidato con riferimento ai
canoni di locazione pagati in ciascun periodo d'imposta, fino a concorrenza di
lire seicentomila. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del
reddito imponibile e non é rimborsabile.
9. Ai
fini contributivi, previdenziali ed extratributari, nonché
del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia ai sensi
dell'articolo 12, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la
posizione dei contribuenti che si avvalgono del regime previsto dal comma 1 é
valutata tenendo conto dell'ammontare che, ai sensi del comma 4, costituisce
base imponibile per l'applicazione dell'imposta sostitutiva.
10. Per
l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di imposte
sui redditi. Nei confronti dei contribuenti che hanno fruito del regime di cui
al presente articolo e per i quali risultino
inesistenti le condizioni richieste per fruire dello stesso si applicano, in
particolare, le sanzioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
11. Con
uno o più decreti del Ministero delle finanze sono dettate
le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.
Ris_Entrate_5_2_07_19
Risoluzione Entrate 05/02/2007 n. 19
Oggetto:
Istituzione di codici tributo
per i versamenti, mediante modello F24, delle ritenute operate ai sensi della
Legge 27/12/2006, n. 296, art. 1, c. 43 (Documento in fase di trattamento
redazionale. )
Testo:
La Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1,
comma 43, prevede l'inserimento dell'articolo 25-ter al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Tale articolo
stabilisce che il "condominio quale sostituto d'imposta opera all'atto del
pagamento una ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto
dell'imposta sul reddito dovuta dal percipiente, con
obbligo di rivalsa, sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a
contratti di appalto di opere o servizi, anche se rese a terzi o nell'interesse
di terzi, effettuate nell'esercizio di impresa".
Per consentire il versamento delle ritenute di
cui sopra con le modalità di cui all'articolo 17 del
decreto legislativo 241 del 9 luglio 1997, si istituiscono i seguenti codici
tributo:
"1019" - Ritenute del 4% operate dal
condominio quale sostituto d'imposta a titolo di acconto
dell'IRPEF dovuta dal percipiente.
"1020" - Ritenute del 4% operate
all'atto del pagamento da parte del condominio quale sostituto d'imposta a
titolo di acconto dell'IRES dovuta dal percipiente.
In sede di compilazione del modello F24 i
predetti codici dovranno essere esposti nella sezione "Erario",
indicando nella colonna "anno di riferimento" l'anno d'imposta cui le
ritenute si riferiscono, espresso nella forma AAAA.
Si precisa che tali codici tributo saranno operativamente efficaci a decorrere dal quinto
giorno lavorativo successivo alla data della presente risoluzione.