Risoluzione delle
Entrate
Ritenuta appalti condominiali: scatta al primo frazionamento
La ritenuta del 4%
sugli appalti in condominio va applicata anche prima che il condominio venga formalmente costituito e si convochi la prima
assemblea, non appena uno stabile che era di proprietà unica viene frazionato.
Lo stabilisce una condivisibile risoluzione delle Entrate (la n. 45 del
14/02/2008), che si occupa di un caso piuttosto comune: quello di edifici comunali in Toscana (ex ATER, l’azienda di
edilizia popolare pubblica in via di scioglimento nella regione) di cui una
parte degli appartamenti era stati venduta agli occupanti. L’Azienda gestrice
aveva chiesto, in sostanza, se nel periodo antecedente alla costituzione del
condominio fosse da trattenere la ritenuta sugli
appalti. L’equivoco era nato anche da una legge regionale toscana, la n. 96 del
1996, che nell’articolo 32 stabilisce che "Nei fabbricati in tutto o in
parte ceduti in proprietà l'amministrazione é tenuta in forma condominiale.
Fino al momento della costituzione del condominio l'Ente Gestore continuerà a
svolgere le funzioni di amministrazione
ordinaria".
Le Entrate hanno
giustamente ricordato che il condominio non si costituisce con un atto formale,
ma automaticamente, non appena il primo rogito di vendita di un appartamento in
un edificio, prima di proprietà unica, viene
trascritto presso i registri immobiliari. Pertanto è da quel momento che la
ritenuta è dovuta. Hanno poi ribadito
che l’obbligo di operare la ritenuta incombe sulla comunità condominiale,
“anche se il soggetto normalmente incaricato delle funzioni di sostituto
d'imposta é l'amministratore” (ma potrebbe essere anche altra persona, per
esempio un commercialista incaricato).
L’Agenzia è però
vittima di un equivoco quando afferma: “Si ritiene che l'obbligo di effettuazione della ritenuta e dei correlati adempimenti
sia comunque imputabile a ALFA S.p.a. (la
società gestrice) , in quanto il suo ruolo di "amministratore",
definito dal citato articolo 32 della legge della regione Toscana n. 96 del
1996, non viene meno per il solo fatto della nascita del condominio”. Viceversa
la malscritta legge toscana pone fine
alle funzioni dell’amministrazione precedente al momento della costituzione del condominio, quindi alla prima vendita (avrebbe
dovuto invece stabilire “al momento della nomina del primo amministratore
condominiale”).