Ritenuta d’acconto professionista
e detrazione 36%
La parcella pagata ad
un professionista, ad esempio per stesura del piano della sicurezza, rientra
sicuramente nelle voci che usufruiscono della legge in oggetto, parcella che
per essere ammessa nelle condizioni di detraibilità, dev' essere regolata a mezzo
bonifico bancario. Ciò premesso, occorre considerare che il bonifico in
questione viene effettuato per un importo inferiore al
dovuto in quanto l'ammontare della parcella stessa viene decurtato della
ritenuta d'acconto, ritenuta che viene poi riversata mediante il noto mod.
f.24.
Mi chiedo: se il
recupero del 36 per cento vale solo se i pagamenti a fornitori e ai
professionisti sono effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario,
l'ammontare della ritenuta d'acconto versata direttamente al Fisco è da
escludersi da tale beneficio?
GUIDO ROSSINI FNA
MILANO RM 224
La ritenuta d’acconto è
anch’essa detraibile, anche se non giustificabile con l’apposito bonifico bancario. Occorre, naturalmente,
serbare copia di tale versamento. Lo afferma la circolare 23 marzo 2001, n. 31
delle Entrate, che esamina anche il caso di altre
spese effettivamente sostenute per gli interventi di recupero di cui non è
possibile offrire giustificazione tramite bonifico. Ecco il testo relativo:
“Relativamente alle spese sostenute per interventi di
recupero del patrimonio edilizio, per le quali spetta la detrazione d'imposta
del 41 e/o del 36 per cento, devono essere esibiti:
-
copia della ricevuta postale della raccomandata con la quale é stata trasmessa
al competente Centro di Servizio la comunicazione di inizio
lavori;
-
copia dei bonifici bancari;
-
copia della documentazione relativa alle spese il cui
pagamento non é stato eseguito con bonifico bancario (pagamenti effettuati
entro il 28 marzo 1998 ovvero spese relative agli oneri di urbanizzazione, alle
ritenute d'acconto operate sui compensi, all'imposta di bollo e ai diritti
pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunce di inizio lavori);
-
attestazione della quota di pertinenza in caso di spese condominiali.”
In caso di accertamenti, sarebbe comunque prudente citare il testo
della circolare in oggetto (non tutti gli ispettori del Fisco sono ben
informati).