Risparmio energetico: il commento alle istruzioni delle
Entrate sulla detrazione
Niente comunicazione
a Pescara, limiti di cumulo delle agevolazioni, familiari ammessi alla
detrazione, blocco per alle coibentazioni di tetti e
pavimenti, Iva ridotta sui “beni significativi;: Queste, tra tante altre, le
novità presenti nella circolare delle Entrate n. 36 del 31/5/2007 sulla
detrazione del 55% sul risparmio energetico, che, come del resto è successo per
quelle sulla detrazione del 36-41%, si spinge molto oltre il testo della legge
e del decreto ministeriale di attuazione (Dm 19 febbraio 2007) nell’offrire
interpretazioni che finiscono per completare, e non solo dettagliare, le norme
in vigore. Con una differenza rispetto al passato: mentre la tendenza
rilevabile precedentemente era quella di “allargare i
cordoni della borsa”, ampliando il raggio degli interventi, in questo caso
sembra prevalere l’avarizia e di conseguenza paiono aumentare i requisiti degli
interventi ammissibili.
In
compenso, ha un’importanza fondamentale la conferma che negli interventi attuati
da privati anche i familiari conviventi fino al terzo grado possano
concorrere alla spesa per gli interventi, come già accade per 36%. Altrimenti
sarebbe stato poco probabile che tutti i vantaggi della detrazione potessero
essere goduti da chi attua un intervento, eccezion fatta per chi ha redditi
davvero elevati. Vediamo di spiegarci facendo un
esempio: quello di un intervento che sfrutti per intero il tetto di 100 mila
euro di detrazione concesso per la riqualificazione energetica globale di edifici esistenti, che corrisponde a una spesa di
181.818 euro.
Il fatto che lo sconto si goda in tre anni, e che non si possano recuperare
negli anni successivi le somme non detratte, significa
che il committente dovrebbe avere una “capienza fiscale” di imposte annuali
pari almeno a 33.333 euro. Il che corrisponde a un
reddito annuo imponibile per le persone fisiche pari ad almeno 97.300 euro, al
netto di qualsiasi detrazione, comprese spese sanitarie e carichi di famiglia,
cioè oltre 8.100 euro al mese. Viceversa il concorso dei familiari alla spesa
potrebbe essere determinante per non farne solo uno
“sconto per ricchi”.
Desta sicuramente perplessità il fatto che la circolare, che altrove si
dilunga in interpretazioni arzigogolate sullo “spirito della legge”, escluda
dalla detrazione del 55 per cento (comma 345) le coibentazioni di tetti e
pavimenti. Il tutto per un banalissimo errore di copiatura, negli allegati alla
Finanziaria 2007, della tabella apposita riportata sul
Codice dell’Energia (dlgs n. 192/2005). Ciò non rientrava certo negli intenti
della Finanziaria, che del resto nel
comma 349 afferma “ai fini di quanto disposto dai
commi da 344 a 350 si applicano le definizioni di cui al decreto legislativo 19
agosto 2005, n. 192”. Una semplice rettifica pubblicata in Gazzetta della
tabella, senza bisogno di una legge apposita,
metterebbe riparo retroattivamente all’errore e nessuno probabilmente avrebbe
qualcosa da obiettare.
Qualche dubbio interpretativo potrebbe venire dalle
disposizioni sul cumulo delle agevolazioni, soprattutto quando certi interventi
edilizi complessivi abbiano da una parte lo scopo di
favorire il risparmio energetico e dall’altra scopi del tutto differenti (come
ad esempio quello di ripitturare una facciata condominiale, o mettere sbarre
anti-ladro alle finestre). L’esclusione del cumulo tra la detrazione del 55% e
quella del 36% in tal caso dovrebbe riguardare solo le “medesime spese” (come
chiarisce del resto il decreto ministeriale) e quindi si potrebbe godere
contemporaneamente della prima per il risparmio energetico e della seconda per
le altre opere.
Non è affrontato dalla circolare il problema dei pannelli
fotovoltaici, che godono della diversa agevolazione
del conto energia e che potrebbero essere integrati come componenti all’interno
di una riqualificazione energetica dell’intero edificio (comma 344). Le norme
del conto energia escludono solo la cumulabilità con la detrazione del 36%, ma
logica vuole che il divieto valga anche per il 55%.
Molti dubbi, può
causare il riferimento all’attestato di certificazione energetica, da produrre
obbligatoriamente per avere la detrazione. La circolare (ma anche il Decreto
del 19 febbraio), affermano che esso è sostituibile con quello di
“qualificazione energetica” allegato al decreto stesso, ma solo qualora le
Regioni (o i comuni, con procedure, stabilite con proprio regolamento
antecedente alla data dell'8 ottobre 2005) non ne abbiano
prodotto uno proprio. Ciò, tra l’altro, produce un possibile conflitto in
materia tra le norme regionali e quelle nazionali. Per esempio la regione Lombardia
con due delibere(Dgr n. 3938 e n. 3951, entrambe del 27 dicembre 2006), ha
stabilito le proprie procedure di calcolo e le condizioni per gli incentivi. L procedure per emettere l’attestato dovrebbero essere
varate tra una quindicina di giorni. Esse inevitabilmente produrranno una
complicazione nell’iter per ottenere la detrazione: occorrerà incaricare un
certificatore che presenti la domanda di attestato in
comune a cui in seguito il cittadino dovrà rivolgersi per ottenere il documento
.Altre regioni hanno norme che delegano la certificazioni
energetica alle province (Abruzzo, Alto Adige) e altre stabiliscono
funzioni nel merito dei Comuni (Basilicata, Friuli, Lazio, Liguria, Marche,
Piemonte e Veneto).
Un
ultima considerazione viene dalla parte della circolare che
tratta dell’Iva agevolata al 10%. Correttamente si dice avverte che infissi e
caldaie sono nell’elenco dei “beni significativi”, per
i quali si applica l’Iva al 20% per la parte del loro costo che supera metà
della fattura. E’ una situazione che potrà verificarsi, soprattutto nel caso in
cui si sostituisca la vecchia caldaia con un modello a condensazione senza
dover eseguire altri grandi lavori impiantistici.