Risparmio energetico: i nuovi decreti sull’applicazione della detrazione del 55% e sul “conto energia” per il fotovoltaico
Pubblichiamo i due decreti (Decreto Economia e Finanze 19 febbraio 2007 e Decreto ministero Sviluppo 19 febbraio 2007), il primo che detta le condizioni e le procedure per la detrazione fiscale del 55% (tutto sommato più diverse di quel che ci si attendeva, rispetto a quelle previste per il 36%) e il secondo che incrementa notevolmente i fondi disponibili per il fotovoltaico, ampliando anche il campo dei beneficiari.
Gli allegati al primo decreto sono disponibili sulla banca dati, in formato PDF, solo per gli iscritti.
Decreto Economia e Finanze 19 febbraio 2007
Decreto ministero Sviluppo 19 febbraio 2007
Gazzetta Ufficiale N. 47 del 26 Febbraio 2007
Decreto Economia e Finanze 19 febbraio 2007
Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell'articolo 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto l'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante legge finanziaria per il 2007 (di seguito: legge finanziaria 2007) e, in particolare:
- il comma 344, in forza del quale é riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento delle spese, effettivamente rimaste a carico del contribuente, sostenute entro il 31 dicembre 2007 per gli interventi ivi previsti, fino ad un valore massimo della detrazione pari a 100. 000 euro da ripartire in tre quote annuali di pari importo;
- il comma 345, in forza del quale é riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento delle spese, effettivamente rimaste a carico del contribuente, sostenute entro il 31 dicembre 2007 per gli interventi ivi previsti, fino ad un valore massimo della detrazione pari a 60. 000 euro da ripartire in tre quote annuali di pari importo;
- il comma 346, in forza del quale spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento delle spese, effettivamente rimaste a carico del contribuente, sostenute entro il 31 dicembre 2007 per gli interventi ivi previsti, fino ad un valore massimo della detrazione pari a 60. 000 euro da ripartire in tre quote annuali di pari importo;
- il comma 347, in forza del quale spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento delle spese, effettivamente rimaste a carico del contribuente, sostenute entro il 31 dicembre 2007 per gli interventi ivi previsti, fino ad un valore massimo della detrazione pari a 30. 000 euro da ripartire in tre quote annuali di pari importo;
- il comma 348, in forza del quale le detrazioni di cui ai commi 344, 345, 346 e 347 sono concesse con le modalità di cui all'art. 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e secondo le relative norme previste dal regolamento attuativo di cui al decreto del Ministro delle finanze 18 febbraio 1998, n. 41 e successive modificazioni, nonché secondo le ulteriori condizioni previste nel medesimo comma 348;
- il comma 349, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro il 28 febbraio 2007, sono stabilite modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 344, 345, 346 e 347;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia;
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica e, in particolare, l'art. 1 riguardante disposizioni tributarie concernenti interventi di recupero del patrimonio edilizio;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 18 febbraio 1998, n. 41 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale é stato adottato il regolamento recante norme di attuazione e procedure di controllo di cui all'art. 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia;
Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;
Visti gli articoli 2 e 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti l'istituzione del Ministero dell'economia e delle finanze ed il relativo trasferimento di funzioni già attribuite al Ministero delle finanze;
Visto l'art. 57 del medesimo decreto legislativo n. 300 del 1999, e successive modificazioni che ha istituito le Agenzie fiscali;
Visto che la tabella 3 della legge finanziaria 2007, alle colonne delle «strutture opache orizzontali» riporta erroneamente un'inversione dei valori relativi alle trasmittanze delle «coperture» e dei «pavimenti»;
Ritenuto che, in attesa della correzione del predetto errore, fosse opportuno stabilire le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 344, 345, limitatamente agli interventi sulle strutture opache verticali e sulle finestre comprensive di infissi, nonché di cui ai commi 346 e 347 della legge finanziaria 2007 Decreta:
Art. 1.
Definizioni
1. Agli effetti del presente decreto si applicano le definizioni di cui ai commi seguenti.
2. Per interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti di cui all'art. 1, comma 344, della legge finanziaria 2007, si intendono gli interventi che conseguono un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori riportati nelle tabelle di cui all'allegato C del presente decreto.
3. Per interventi sull'involucro di edifici esistenti di cui all'art. 1, comma 345, della legge finanziaria 2007, si intendono gli interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti, riguardanti strutture opache verticali, finestre comprensive di infissi, delimitanti il volume riscaldato, verso l'esterno e verso vani non riscaldati che rispettano i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m^2K, evidenziati nella tabella di cui all'allegato D al presente decreto.
4. Per interventi di installazione di pannelli solari di cui all'art. 1, comma 346, della legge finanziaria 2007, si intende l'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università.
5. Per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale di cui all'art. 1, comma 347, della legge finanziaria 2007, si intendono gli interventi, di sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione.
6. Per tecnico abilitato si intende un soggetto abilitato alla progettazione di edifici ed impianti nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente, iscritto agli ordini professionali degli ingegneri o degli architetti, ovvero, ai collegi professionali dei geometri o dei periti industriali.
7. Si applicano, inoltre, le definizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e successive modifiche e integrazioni.
Art. 2.
Soggetti ammessi alla detrazione
1. Per gli interventi di cui all'art. 1, commi da 2 a 5, la detrazione dall'imposta sul reddito spetta:
a) alle persone fisiche, agli enti e ai soggetti di cui all'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non titolari di reddito d'impresa, che sostengono le spese per la esecuzione degli interventi di cui ai predetti commi sugli edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti;
b) ai soggetti titolari di reddito d'impresa che sostengono le spese per la esecuzione degli interventi di cui al predetto art. 1, commi da 2 a 5, sugli edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti.
2. Nel caso in cui gli interventi di cui al comma 1 siano eseguiti mediante contratti di locazione finanziaria, la detrazione compete all'utilizzatore ed é determinata in base al costo sostenuto dalla società concedente.
3. Per i soggetti di cui al comma 1 la detrazione dall'imposta sul reddito compete relativamente alle spese sostenute nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007.
Art. 3.
Spese per le quali spetta la detrazione
1. La detrazione relativa alle spese per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 1, commi da 2 a 5, spetta per le spese relative a:
a) interventi che comportino una riduzione della trasmittanza termica U degli elementi opachi costituenti l'involucro edilizio, comprensivi delle opere provvisionali ed accessorie, attraverso:
1) fornitura e messa in opera di materiale coibente per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;
2) fornitura e messa in opera di materiali ordinari, anche necessari alla realizzazione di ulteriori strutture murarie a ridosso di quelle preesistenti, per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;
3) demolizione e ricostruzione dell'elemento costruttivo;
b) interventi che comportino una riduzione della trasmittanza termica U delle finestre comprensive degli infissi attraverso:
1) miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti con la fornitura e posa in opera di una nuova finestra comprensiva di infisso;
2) miglioramento delle caratteristiche termiche dei componenti vetrati esistenti, con integrazioni e sostituzioni.
c) interventi impiantistici concernenti la climatizzazione invernale e/o la produzione di acqua calda attraverso:
1) fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, nonché delle opere idrauliche e murarie necessarie per la realizzazione a regola d'arte di impianti solari termici organicamente collegati alle utenze, anche in integrazione con impianti di riscaldamento;
2) smontaggio e dismissione dell'impianto di climatizzazione invernale esistente, parziale o totale, fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione, a regola d'arte, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione. Negli interventi ammissibili sono compresi, oltre a quelli relativi al generatore di calore, anche gli eventuali interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di trattamento dell'acqua, sui dispositivi controllo e regolazione nonché sui sistemi di emissione.
d) prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b) e c), comprensive della redazione dell'attestato di certificazione energetica, ovvero, di qualificazione energetica.
Art. 4.
Adempimenti
1. I soggetti che intendono avvalersi della detrazione relativa alle spese per gli interventi di cui all'art. 1, commi da 2 a 5, sono tenuti a:
a) acquisire l'asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza dell'intervento ai pertinenti requisiti richiesti nei successivi articoli 6, 7, 8 e 9. Tale asseverazione può essere compresa nell'ambito di quella resa dal direttore lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate, obbligatoria ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modifiche e integrazioni;
b) acquisire e a trasmettere entro sessanta giorni dalla fine dei lavori e, comunque, non oltre il 29 febbraio 2008, all'ENEA ovvero, per i soggetti con periodo di imposta non coincidente con l'anno solare, non oltre sessanta giorni dalla chiusura del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007, la documentazione di cui ai successivi numeri 1 e 2, ottenendo ricevuta informatica, attraverso il seguente sito internet: www. acs. enea. it disponibile dal 30 aprile 2007; in alternativa la medesima documentazione può essere inviata, entro i medesimi termini e a mezzo raccomandata con ricevuta semplice, ad ENEA, Dipartimento ambiente, cambiamenti globali e sviluppo sostenibile, via Anguillarese n. 301 - 00123 Santa Maria di Galeria (Roma), specificando come riferimento: Finanziaria 2007 riqualificazione energetica.
1) copia dell'attestato di certificazione energetica, nei casi di cui all'art. 5, comma 1, ovvero, copia dell'attestato di qualificazione energetica per i casi di cui all'art. 5, comma 2, contenente i dati elencati nello schema di cui all'allegato A al presente decreto; l'attestato di certificazione energetica, ovvero di qualificazione energetica, é prodotto da un tecnico abilitato, che può essere il medesimo tecnico che produce l'asseverazione di cui alla lettera a).
2) la scheda informativa relativa agli interventi realizzati contenente i dati elencati nello schema di cui all'allegato E al presente decreto ai fini dell'attività di monitoraggio di cui all'art. 11.
c) effettuare il pagamento delle spese sostenute per l'esecuzione degli interventi mediante bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA, ovvero, il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico é effettuato.
Tale condizione é richiesta per i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera a);
d) conservare ed esibire, previa richiesta degli uffici finanziari, la documentazione di cui alla lettera a), la ricevuta di cui alla lettera b), nonché le fatture o le ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi e, limitatamente ai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), la ricevuta del bonifico bancario, ovvero del bonifico postale, attraverso il quale é stato effettuato il pagamento, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Se le cessioni di beni e le prestazioni di servizi sono effettuate da soggetti non tenuti all'osservanza delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la prova delle spese può essere costituita da altra idonea documentazione. Nel caso in cui gli interventi siano effettuati su parti comuni degli edifici di cui all'art. 1117 del codice civile, va, altresì conservata ed esibita copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese; se i lavori sono effettuati dal detentore, va altresì conservata ed esibita la dichiarazione del possessore di consenso all'esecuzione dei lavori.
2. Nei casi in cui, per lo stesso edificio o unità immobiliare, sia effettuato più di un intervento fra quelli per i quali é possibile fruire della detrazione, la documentazione di cui al comma 1, lettera a), può avere carattere unitario e fornire i dati e le informazioni richieste in modo complessivo.
Art. 5.
Attestato di certificazione e di qualificazione energetica
1. L'attestato di certificazione energetica degli edifici é prodotto, successivamente alla esecuzione degli interventi, utilizzando le procedure e metodologie approvate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano ovvero le procedure stabilite dai comuni con proprio regolamento antecedente alla data dell'8 ottobre 2005.
2. In assenza delle procedure di cui al comma 1, in luogo dell'attestato di certificazione energetica é prodotto l'attestato di qualificazione energetica predisposto successivamente alla esecuzione degli interventi, conformemente allo schema riportato all'allegato A al presente decreto ed asseverato da un tecnico abilitato.
3. Per gli interventi di cui all'art. 1, i calcoli per la determinazione dell'indice di prestazione energetica sono condotti conformemente a quanto previsto all'allegato I, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e successive modifiche e integrazioni.
4. Per gli interventi di cui all'art. 1, commi 3, 4 e 5, per questo ultimo limitatamente all'installazione di impianti aventi una potenza nominale del focolare minore a 100 kW, per la determinazione dell'indice di prestazione energetica ai fini dell'attestato di qualificazione energetica, in alternativa al calcolo di cui al comma 3, si può applicare la metodologia di cui all'allegato B al presente decreto.
Art. 6.
Asseverazione degli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti
1. Per gli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, di cui all'art. 1, comma 2, l'asseverazione, di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), specifica che l'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale risulta inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori riportati nelle tabelle all'allegato C al presente decreto.
Art. 7.
Asseverazione degli interventi sull'involucro di edifici esistenti
1. Per gli interventi sull'involucro di edifici esistenti, di cui all'art. 1, comma 3, l'asseverazione di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), specifica il valore della trasmittanza originaria del componente su cui si interviene e che, successivamente all'intervento, le trasmittanze dei medesimi componenti sono inferiori o uguali ai valori riportati nella tabella riportata nell'allegato D al presente decreto.
2. Nel caso di sostituzione di finestre comprensive di infissi l'asseverazione, di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), sul rispetto degli specifici requisiti minimi, di cui al precedente comma 1, può essere sostituita da una certificazione dei produttori di detti elementi, che attesti il rispetto dei medesimi requisiti, corredata dalle certificazioni dei singoli componenti rilasciate nel rispetto della normativa europea in materia di attestazione di conformità del prodotto.
Art. 8.
Asseverazione degli interventi di installazione di pannelli solari
1. Per gli interventi di installazione di pannelli solari, di cui all'art. 1, comma 4, l'asseverazione di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), specifica il rispetto dei seguenti requisiti:
a) che i pannelli solari e i bollitori impiegati sono garantiti per almeno cinque anni;
b) che gli accessori e i componenti elettrici ed elettronici sono garantiti almeno due anni;
c) che i pannelli solari presentano una certificazione di qualità conforme alle norme UNI 12975 che é stata rilasciata da un laboratorio accreditato.
d) che l'installazione dell'impianto é stata eseguita in conformità ai manuali di installazione dei principali componenti.
2. Per i pannelli solari realizzati in autocostruzione, in alternativa a quanto disposto al comma 1, lettere a) e c), può essere prodotta la certificazione di qualità del vetro solare e delle strisce assorbenti, secondo le norme UNI vigenti, rilasciata da un laboratorio certificato, e l'attestato di partecipazione ad uno specifico corso di formazione da parte del soggetto beneficiario.
Art. 9.
Asseverazione degli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale
1. Per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, di cui all'art. 1, comma 5, l'asseverazione di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), specifica che:
a) sono installati generatori di calore a condensazione con rendimento termico utile, a carico pari al 100% della potenza termica utile nominale, maggiore o uguale a 93 + 2 log Pn, Dove log Pn é il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del singolo generatore, espressa in kW, e dove per valori di Pn maggiori di 400 kW si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW;
b) sono installate valvole termostatiche a bassa inerzia termica (o altra regolazione di tipo modulante agente sulla portata) su tutti i corpi scaldanti ad esclusione degli impianti di climatizzazione invernale progettati e realizzati con temperature medie del fluido termovettore inferiori a 45 °C.
2. Per i soli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, di cui all'art. 1, comma 5, con impianti aventi potenza nominale del focolare maggiori od uguali a 100 kW, oltre al rispetto di quanto riportato al comma 1, l'asseverazione di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), reca le seguenti ulteriori specificazioni:
a) che é stato adottato un bruciatore di tipo modulante;
b) che la regolazione climatica agisce direttamente sul bruciatore;
c) che é stata installata una pompa di tipo elettronico a giri variabili.
3. Rientra nell'ambito degli interventi di cui all'art. 1, comma 5, anche la trasformazione degli impianti individuali autonomi in impianto di climatizzazione invernale centralizzato con contabilizzazione del calore e le trasformazioni degli impianti centralizzati per rendere applicabile la contabilizzazione del calore. É escluso il passaggio da impianto di climatizzazione invernale centralizzato per l'edificio o il complesso di edifici ad impianti individuali autonomi.
4. Nel caso di impianti di potenza nominale del focolare inferiore a 100 kW, l'asseverazione di cui al comma 1 può essere sostituita da una certificazione dei produttori delle caldaie a condensazione e delle valvole termostatiche a bassa inerzia termica che attesti il rispetto dei medesimi requisiti, corredata dalle certificazioni dei singoli componenti rilasciate nel rispetto della normativa europea in materia di attestazione di conformità del prodotto.
Art. 10.
Cumulabilità
1. Le detrazioni di cui al presente decreto non sono cumulabili con altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge nazionali per i medesimi interventi di cui all'art. 1, commi da 2 a 5.
2. L'incentivo di cui al presente decreto é compatibile con la richiesta di titoli di efficienza energetica di cui ai decreti del 24 luglio 2004 del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e con specifici incentivi disposti da regioni, province e comuni.
Art. 11.
Monitoraggio e comunicazione dei risultati
1. Al fine di effettuare una valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di cui all'art. 1, commi da 2 a 5, l'ENEA elabora le informazioni contenute nei documenti di cui all'art. 4, comma 1, lettera b, numeri 1 e 2, e trasmette entro il 31 dicembre 2008 al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze territoriali, una relazione sui risultati degli interventi.
Roma, 19 febbraio 2007
Allegati in documento Pdf a parte
Gazzetta Ufficiale N. 45
del 23 Febbraio 2007
Decreto Sviluppo 19
febbraio 2007
Criteri e modalità
per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione
fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell'articolo 7 del decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL
TERRITORIO E DEL MARE
Visto l'art. 7, comma 1, del decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, recante attuazione della direttiva
2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia
elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno
dell'elettricità, prevede che il Ministro delle attività produttive, di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa
con la Conferenza unificata, adotti uno o più decreti con i quali sono definiti
i criteri per l'incentivazione della produzione di energia elettrica dalla
fonte solare;
Visto l'art. 7, comma 2, lettera d), del
decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, stabilisce che per l'elettricità
prodotta mediante conversione fotovoltaica della fonte solare i criteri per l'incentivazione
prevedono una specifica tariffa incentivante, di importo
decrescente e di durata tali da garantire una equa remunerazione dei costi di
investimento e di esercizio;
Visti i decreti del Ministro delle attività
produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006 (nel seguito: i
decreti interministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006), con i quali é
stata data prima attuazione a quanto disposto dall'art. 7, comma 2, lettera d),
del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233, di
conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181,
recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri.
Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni in
materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri
e dei Ministeri;
Visto il decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni e integrazioni,
recante attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento
energetico nell'edilizia;
Visto l'art. 52 del decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni e integrazioni, il quale
dispone, tra l'altro, che non é sottoposta ad imposta l'energia elettrica prodotta
con impianti azionati da fonti rinnovabili con potenza non superiore a 20 kW;
Visto il decreto del Presidente della
Repubblica 12 aprile 1996 come modificato ed integrato dal decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 3 settembre 1999, il quale dispone che
per talune tipologie di progetti che non ricadono in aree naturali protette,
tra le quali gli impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda, l'autorità competente
verifica se le caratteristiche del progetto richiedono lo svolgimento della procedura
di valutazione d'impatto ambientale;
Visto l'art. 136 del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, il quale individua gli immobili e le aree di notevole
interesse pubblico soggette alle disposizioni di cui al titolo I della parte
terza dello stesso decreto legislativo;
Considerato che i primi risultati
dell'attuazione dei decreti interministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006
hanno evidenziato una notevole complessità gestionale
del meccanismo nonché un eccessivo squilibrio a favore della realizzazione di
grandi impianti installati a terra;
Considerato che gli impianti fotovoltaici
possono essere realizzati anche disponendo i relativi moduli sugli edifici;
Considerato che gli impianti fotovoltaici con
moduli collocati secondo criteri di integrazione
architettonica o funzionale su elementi di arredo urbano e viario, superfici
esterne degli involucri di edifici, fabbricati e strutture edilizie di
qualsiasi funzione e destinazione, non ricadenti in aree naturali protette non
sono assoggettati a procedura di valutazione d'impatto ambientale in ragione
dei predetti criteri di integrazione;
Ritenuto di dover introdurre correttivi al
meccanismo introducendo un sistema di accesso agli
incentivi semplificato, stabile e duraturo;
Ritenuto opportuno chiarire che, in forza
dell'art. 52 del citato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e
successive modificazioni e integrazioni, gli impianti fotovoltaici di potenza non
superiore a 20 kW sono da considerare impianti non
industriali, e dunque non assoggettabili alla procedura di valutazione
d'impatto ambientale, qualora non ricadenti in aree naturali protette;
Ritenuto di dover orientare il processo di
diffusione del fotovoltaico verso applicazioni più promettenti, in termini di potenziale
di diffusione e connesso sviluppo tecnologico, e che consentano minor utilizzo
del territorio, privilegiando l'incentivazione di
impianti fotovoltaici i cui moduli sono posizionati o integrati nelle superfici
esterne degli involucri degli edifici e negli elementi di arredo urbano e
viario, tenendo tuttavia conto anche dei maggiori costi degli impianti di
piccola potenza, nonché di alcune applicazioni specifiche;
Ritenuto che il fotovoltaico sia da sostenere
prioritariamente in abbinamento all'uso efficiente dell'energia, in particolare
con modalità organicamente raccordate con le
disposizioni in materia di efficienza energetica degli edifici;
Acquisita l'intesa
della Conferenza unificata, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, sancita nella seduta del 15 febbraio 2007;
E m a n a il seguente
decreto:
Art. 1.
Finalità
1. Il presente decreto stabilisce i criteri e
le modalità per incentivare la produzione di energia
elettrica da impianti solari fotovoltaici, in attuazione dell'art. 7 del decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto valgono le
seguenti definizioni:
a) impianto o sistema solare fotovoltaico (o
impianto fotovoltaico) é un impianto di produzione di energia
elettrica mediante conversione diretta della radiazione solare, tramite l'effetto
fotovoltaico; esso é composto principalmente da un insieme di moduli
fotovoltaici, nel seguito denominati anche moduli, uno o più gruppi di
conversione della corrente continua in corrente alternata e altri componenti
elettrici minori;
b1) impianto
fotovoltaico non integrato é l'impianto con moduli ubicati al suolo, ovvero con
moduli collocati, con modalità diverse dalle tipologie di cui agli allegati 2 e
3, sugli elementi di arredo urbano e viario, sulle superfici esterne degli
involucri di edifici, di fabbricati e strutture edilizie di qualsiasi funzione
e destinazione;
b2) impianto
fotovoltaico parzialmente integrato é l'impianto i cui moduli sono posizionati,
secondo le tipologie elencate in allegato 2, su elementi di arredo urbano e
viario, superfici esterne degli involucri di edifici, fabbricati, strutture
edilizie di qualsiasi funzione e destinazione;
b3) impianto
fotovoltaico con integrazione architettonica é l'impianto fotovoltaico i cui moduli
sono integrati, secondo le tipologie elencate in allegato 3, in elementi di
arredo urbano e viario, superfici esterne degli involucri di edifici,
fabbricati, strutture edilizie di qualsiasi funzione e destinazione;
c) potenza nominale (o massima, o di picco, o
di targa) dell'impianto fotovoltaico é la potenza elettrica dell'impianto, determinata
dalla somma delle singole potenze nominali (o massime, o di picco, o di targa)
di ciascun modulo fotovoltaico facente parte del medesimo impianto, misurate alle
condizioni nominali, come definite alla lettera d);
d) condizioni nominali sono le condizioni di
prova dei moduli fotovoltaici nelle quali sono rilevate le prestazioni dei
moduli stessi, secondo un protocollo definito dalle norme CEI EN 60904-1 di cui
all'allegato 1;
e) energia elettrica
prodotta da un impianto fotovoltaico é l'energia elettrica misurata all'uscita
del gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata, ivi
incluso l'eventuale trasformatore, prima che essa sia resa disponibile alle utenze
elettriche del soggetto responsabile e/o immessa nella rete elettrica;
f) punto di connessione é il punto della rete
elettrica, di competenza del gestore di rete, nel quale l'impianto fotovoltaico
viene collegato alla rete elettrica;
g) data di entrata in
esercizio di un impianto fotovoltaico é la prima data utile a decorrere dalla
quale sono verificate tutte le seguenti condizioni:
g1) l'impianto é
collegato in parallelo con il sistema elettrico;
g2) risultano installati
tutti i contatori necessari per la contabilizzazione dell'energia prodotta e
scambiata o ceduta con la rete;
g3) risultano attivi i
relativi contratti di scambio o cessione dell'energia elettrica;
g4) risultano assolti
tutti gli eventuali obblighi relativi alla regolazione dell'accesso alle reti;
h) soggetto responsabile é il soggetto
responsabile dell'esercizio dell'impianto e che ha diritto, nel rispetto delle disposizioni
del presente decreto, a richiedere e ottenere le tariffe incentivanti;
i) soggetto attuatore é
il Gestore dei servizi elettrici - GSE S. p. a.
, già Gestore della rete di trasmissione nazionale S. p. a.
, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
j) potenziamento é l'intervento tecnologico
eseguito su un impianto entrato in esercizio da almeno due anni, consistente in
un incremento della potenza nominale dell'impianto, mediante aggiunta di moduli
fotovoltaici la cui potenza nominale complessiva sia non inferiore a 1 kW, in modo da consentire una produzione aggiuntiva dell'impianto
medesimo, come definita alla lettera k);
k) produzione aggiuntiva di un impianto é
l'aumento, ottenuto a seguito di un potenziamento ed espresso in kWh, dell'energia elettrica prodotta annualmente, di cui
alla lettera e), rispetto alla produzione annua media prima dell'intervento,
come definita alla lettera l); per i soli interventi di potenziamento su
impianti non muniti del gruppo di misura dell'energia prodotta, la produzione aggiuntiva
é pari all'energia elettrica prodotta dall'impianto a seguito dell'intervento
di potenziamento, moltiplicata per il rapporto tra l'incremento di potenza
nominale dell'impianto, ottenuto a seguito dell'intervento di potenziamento, e
la potenza nominale complessiva dell'impianto a seguito dell'intervento di
potenziamento;
l) produzione annua media di un impianto é la
media aritmetica, espressa in kWh, dei valori
dell'energia elettrica effettivamente prodotta, di cui alla lettera e), negli
ultimi due anni solari, al netto di eventuali periodi di fermata dell'impianto
eccedenti le ordinarie esigenze manutentive;
m) rifacimento totale é l'intervento
impiantistico-tecnologico eseguito su un impianto entrato in esercizio da
almeno venti anni che comporta la sostituzione con componenti
nuovi almeno di tutti i moduli fotovoltaici e del gruppo di conversione della
corrente continua in corrente alternata;
n) piccola rete
isolata é una rete elettrica così come definita dall'art. 2, comma 17, del
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni e
integrazioni;
r) servizio di scambio
sul posto é il servizio di cui all'art. 6 del decreto legislativo 29 dicembre
2003, n. 387, come disciplinato dalla deliberazione dell'Autorità per
l'energia elettrica e il gas 10 febbraio 2006, n. 28/06, ed eventuali
successivi aggiornamenti.
2. Valgono inoltre le definizioni riportate
all'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, escluso il comma 15, nonché le definizioni riportate all'art. 2 del decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
Art. 3.
Requisiti dei soggetti che possono beneficiare
delle tariffe incentivanti
1. Possono beneficiare delle tariffe di cui
all'art. 6 e del premio di cui all'art. 7:
a) le persone fisiche;
b) le persone giuridiche;
c) i soggetti pubblici;
d) i condomini di unità
abitative e/o di edifici.
Art. 4.
Requisiti dei componenti
e degli impianti ai fini dell'accesso alle tariffe incentivanti
1. Nei limiti
stabiliti all'art. 13, l'accesso alle tariffe incentivanti di cui all'art. 6 e
al premio di cui all'art. 7 é consentito a condizione che gli impianti
fotovoltaici rispettino i requisiti di cui ai successivi commi e sempreché i
medesimi impianti non abbiano beneficiato delle tariffe incentivanti introdotte
dai decreti interministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006.
2. La potenza nominale degli impianti deve
essere non inferiore a 1 kW.
3. Gli impianti fotovoltaici devono essere
entrati in esercizio in data successiva alla data di entrata
in vigore del provvedimento di cui all'art. 10, comma 1, a seguito di
interventi di nuova costruzione, rifacimento totale o potenziamento. Gli
impianti entrati in esercizio a seguito di potenziamento possono accedere alle tariffe incentivanti limitatamente alla
produzione aggiuntiva ottenuta a seguito dell'intervento di potenziamento, e
non possono accedere al premio di cui all'art. 7.
4. Gli impianti fotovoltaici e i relativi componenti devono essere conformi alle norme tecniche
richiamate nell'allegato 1 e devono essere realizzati con componenti di nuova
costruzione o comunque non già impiegati in altri impianti.
5. Gli impianti fotovoltaici devono ricadere
tra le tipologie di cui all'art. 2, comma 1, lettere
b1), b2) e b3).
6. Gli impianti fotovoltaici devono essere
collegati alla rete elettrica o a piccole reti isolate. Ogni singolo impianto fotovoltaico
dovrà essere caratterizzato da un unico punto di connessione alla rete
elettrica, non condiviso con altri impianti fotovoltaici.
7. Sono ammessi alle tariffe incentivanti
previste dal presente decreto anche gli impianti entrati in esercizio nel
periodo intercorrente tra il 1° ottobre 2005 e la data di entrata
in vigore del provvedimento di cui all'art. 10, comma 1, sempreché realizzati nel
rispetto delle disposizioni dei decreti interministeriali 28 luglio 2005 e 6
febbraio 2006, e sempreché tali impianti non beneficino e non abbiano
beneficiato delle tariffe di cui ai medesimi decreti interministeriali. Ai
predetti impianti compete, in relazione alla potenza
nominale dei medesimi, la tariffa prevista dall'art. 6, relativa agli impianti
che entrano in esercizio nel 2007.
8. Per gli impianti di cui al comma 7, la
richiesta di concessione della pertinente tariffa incentivante deve essere
inoltrata entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore del provvedimento di cui all'art. 10, comma 1, a pena la decadenza
del diritto alle tariffe incentivanti. La richiesta é corredata della
documentazione finale di entrata in esercizio elencata
nell'allegato 4, con le seguenti varianti al punto 5 del medesimo allegato:
a) il testo del punto
c) é sostituito dal seguente: «conformità dell'impianto alle disposizioni
dell'art. 4 del decreto interministeriale 28 luglio 2005, come
modificato dal decreto interministeriale 6 febbraio 2006»;
b) il testo del punto g) é sostituito dal
seguente:
«g1) di non incorrere in condizioni che, ai
sensi del decreto interministeriale 28 luglio 2005, art. 10, commi da 2 a 5,
comportano la non applicabilità o la non compatibilità con le tariffe di cui all'art.
6;
g2) di beneficiare [o
non beneficiare] della detrazione fiscale richiamata all'art. 2, comma 5, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, ivi incluse proroghe e modificazioni della
medesima detrazione, il cui beneficio comporta una riduzione del 30% delle
tariffe incentivanti riconosciute».
9. Con successivo decreto sono determinati i criteri
per l'incentivazione della produzione di energia
elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare in impianti non
collegati alla rete elettrica o a piccole reti isolate.
Art. 5.
Procedure per l'accesso alle tariffe incentivanti
1. Il soggetto che intende realizzare un
impianto fotovoltaico e accedere alle tariffe
incentivanti di cui all'art. 6 inoltra al gestore di rete il progetto
preliminare dell'impianto e richiede al medesimo gestore la connessione alla
rete ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79,
e di quanto previsto dall'art. 14 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. Nel caso di impianti
di potenza nominale non inferiore a 1 kW e non superiore a 20 kW, il soggetto
precisa se intende avvalersi o meno del servizio di scambio sul posto per
l'energia elettrica prodotta.
2. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas
definisce le modalità e le tempistiche secondo le
quali il gestore di rete comunica il punto di consegna ed esegue la connessione
dell'impianto alla rete elettrica, prevedendo penali nel caso di mancato
rispetto e definendo le modalità con le quali tali condizioni si applicano anche
agli impianti che hanno acquisito il diritto alle tariffe incentivanti ai sensi
dei decreti interministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006. Nelle more di
tali provvedimenti valgono, per quanto applicabili, le norme vigenti.
3. A impianto
ultimato, il soggetto che ha realizzato l'impianto trasmette al gestore di rete
comunicazione di ultimazione dei lavori.
4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto il soggetto
responsabile é tenuto a far pervenire al soggetto attuatore richiesta di
concessione della pertinente tariffa incentivante, unitamente alla
documentazione finale di entrata in esercizio elencata nell'allegato 4, fatte
salve integrazioni definite nel provvedimento di cui all'art. 10, comma 1. Il
mancato rispetto dei termini di cui al presente comma comporta la non
ammissibilità alle tariffe incentivanti di cui all'art. 6.
5. Entro sessanta giorni dalla data di
ricevimento della richiesta di cui al comma 4, completa di tutta la
documentazione ivi richiamata, il soggetto attuatore, verificato il rispetto
delle disposizioni del presente decreto e tenuto conto
di quanto previsto all'art. 6, comunica al soggetto responsabile la tariffa riconosciuta.
6. Le modalità di
erogazione della tariffa di cui all'art. 6 e del premio di cui all'art. 7 sono
fissate nel provvedimento di cui all'art. 10, comma 1.
7. Ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, per la costruzione e l'esercizio di impianti fotovoltaici per i quali non é necessaria alcuna
autorizzazione, come risultante dalla legislazione nazionale o regionale
vigente in relazione alle caratteristiche e alla ubicazione dell'impianto, non
si dà luogo al procedimento unico di cui all'art. 12, comma 4, del medesimo decreto legislativo
29 dicembre 2003, n. 387, ed é
sufficiente per gli stessi impianti la dichiarazione di inizio attività. Qualora
sia necessaria l'acquisizione di un solo provvedimento autorizzativo comunque denominato, l'acquisizione del predetto
provvedimento sostituisce il procedimento unico di cui all'art. 12 del decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. Le predette previsioni si applicano anche
agli impianti che hanno acquisito il diritto alle tariffe incentivanti ai sensi
dei decreti interministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006.
8. Gli impianti di cui all'art. 2, comma 1,
lettere b2) e b3), nonché, ai sensi dell'art. 52 del
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, gli impianti fotovoltaici di
potenza non superiore a 20 kW sono considerati impianti non industriali e
conseguentemente non sono soggetti alla verifica ambientale di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 come modificato ed integrato dal
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 settembre 1999, sempreché
non ubicati in aree protette.
9. Ai sensi dell'art. 12, comma 7, del decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, anche gli impianti fotovoltaici possono essere
realizzati in aree classificate agricole dai vigenti piani urbanistici senza la
necessità di effettuare la variazione di destinazione
d'uso dei siti di ubicazione dei medesimi impianti fotovoltaici.
10. Il soggetto attuatore predispone una
piattaforma informatica per le comunicazioni tra i soggetti
responsabili e lo stesso soggetto attuatore, anche relative al premio di
cui all'art. 7.
Art. 6.
Tariffe incentivanti e periodo di diritto
1. L'energia elettrica prodotta da impianti
fotovoltaici, realizzati in conformità al presente decreto ed entrati in
esercizio nel periodo intercorrente tra la data di emanazione
del provvedimento di cui all'art. 10, comma 1, e il 31 dicembre 2008, ha
diritto a una tariffa incentivante che, in relazione alla potenza nominale e
alla tipologia dell'impianto, di cui all'art. 2, comma 1, lettere b1), b2) e
b3), assume il valore di cui alla successiva tabella (valori in euro/kWh
prodotto dall'impianto fotovoltaico). La tariffa individuata sulla base della
medesima tabella é riconosciuta per un periodo di venti anni a decorrere dalla
data di entrata in esercizio dell'impianto ed é
costante in moneta corrente in tutto il periodo di venti anni.
|
1 |
2 |
3 |
Potenza nominale dell'impianto P (kW) |
Impianti di cui all'art. 2, comma 1, lettera b1) |
Impianti di cui all'art. 2, comma 1, lettera b2) |
Impianti di cui all'art. 2, comma 1, lettera b3) |
A) 1 ≤ P ≤ 3 |
0,40 |
0,44 |
0,49 |
B) 3 < P ≤ 20 |
0,38 |
0,42 |
0,46 |
C) P > 20 |
0,36 |
0,40 |
0,44 |
2. L'energia elettrica prodotta da impianti
fotovoltaici, realizzati in conformità al presente decreto ed entrati in
esercizio in ciascuno degli anni del periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2009
e il 31 dicembre 2010, ha diritto, in relazione alla
potenza nominale e alla tipologia dell'impianto, alla tariffa incentivante di cui
al comma 1, decurtata del 2% per ciascuno degli anni di calendario successivi
al 2008 con arrotondamento commerciale alla terza cifra decimale, fermo
restando il periodo di venti anni. Il valore della tariffa é
costante in moneta corrente nel predetto periodo di venti anni.
3. Con successivi decreti del Ministro dello
sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata, da emanare con cadenza
biennale a decorrere dal 2009, sono ridefinite le tariffe incentivanti per gli
impianti che entrano in esercizio negli anni successivi al 2010, tenendo conto
dell'andamento dei prezzi dei prodotti energetici e dei componenti
per gli impianti fotovoltaici, nonché dei risultati delle attività di cui agli
articoli 14 e 15.
In assenza dei predetti decreti continuano ad
applicarsi, per gli anni successivi al 2010, le tariffe fissate dal presente
decreto per gli impianti che entrano in esercizio nell'anno 2010.
4. Le tariffe di cui ai
commi 1 e 2 sono incrementate del 5% con arrotondamento commerciale alla
terza cifra decimale nei seguenti casi:
a) per impianti fotovoltaici ricadenti nelle
righe B) e C), colonna 1, della tabella riportata al comma 1, i cui soggetti responsabili
impiegano l'energia prodotta dall'impianto con modalità
che consentano ai medesimi soggetti di acquisire, con riferimento al solo
impianto fotovoltaico, il titolo di autoproduttore di cui all'art. 2, comma 2, del
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e successive modificazioni e
integrazioni;
b) per gli impianti il cui soggetto
responsabile é una scuola pubblica o paritaria di qualunque ordine e grado o
una struttura sanitaria pubblica;
c) per gli impianti integrati, ai sensi
dell'art. 2, comma 1, lettera b3), in superfici esterne degli involucri di edifici, fabbricati, strutture edilizie di destinazione
agricola, in sostituzione di coperture in eternit o comunque contenenti amianto;
d) per gli impianti i cui soggetti
responsabili sono enti locali con popolazione residente inferiore a 5000
abitanti sulla base dell'ultimo censimento Istat.
5. Il diritto all'incremento di cui a una delle lettere a), b), c) e d) del comma 4 non é
cumulabile con gli incrementi delle altre lettere dello stesso comma 4.
6. Sono fatti salvi gli obblighi previsti
dalla normativa fiscale in materia di produzione di energia
elettrica.
Art. 7.
Premio per impianti fotovoltaici abbinati ad
un uso efficiente dell'energia
1. Gli impianti fotovoltaici che accedono alle tariffe incentivanti ai sensi del presente
decreto, operanti in regime di scambio sul posto e destinati ad alimentare,
anche parzialmente, utenze ubicate all'interno o comunque asservite a unità
immobiliari o edifici, come definiti dall'art. 2, comma 1, del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e successive modificazioni e integrazioni,
possono beneficiare di un premio aggiuntivo con le modalità e alle condizioni
di cui ai successivi commi.
2. Il diritto al premio di cui al comma 1
ricorre qualora il soggetto responsabile si doti di un attestato di
certificazione energetica relativo all'edificio o unità immobiliare, di cui al decreto
legislativo citato al comma 1, comprendente anche l'indicazione di possibili
interventi migliorativi delle prestazioni energetiche dell'edificio o dell'unità
immobiliare, e, successivamente alla data di entrata
in esercizio dell'impianto fotovoltaico, effettui interventi tra quelli
individuati nella medesima certificazione energetica che conseguano, al netto
dei miglioramenti conseguenti alla installazione dell'impianto fotovoltaico,
una riduzione di almeno il 10% dell'indice di prestazione energetica
dell'edificio o unità immobiliare rispetto al medesimo indice come individuato
nella certificazione energetica.
Fino alla data di entrata
in vigore delle Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli
edifici, di cui all'art. 6, comma 9, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
192, e successive modificazioni e integrazioni, l'attestato di certificazione energetica
é sostituito dall'attestato di qualificazione energetica di cui al medesimo
decreto legislativo.
3. L'avvenuta esecuzione degli interventi e
l'ottenimento della riduzione del fabbisogno di energia
di cui al comma 2 sono dimostrati mediante produzione di nuova certificazione
energetica dell'edificio o unità immobiliare, con le stesse modalità di cui al
comma 2.
4. A seguito dell'esecuzione degli interventi,
il soggetto responsabile trasmette al soggetto attuatore le certificazioni energetiche
dell'edificio o unità immobiliare, di cui ai commi 2 e 3, chiedendo il
riconoscimento del premio.
5. Il premio é riconosciuto a decorrere
dall'anno solare successivo alla data di ricevimento della domanda di cui al
comma 4, e consiste in una maggiorazione percentuale della tariffa riconosciuta,
di cui all'art. 6, in misura pari alla metà della percentuale di riduzione del
fabbisogno di energia conseguita e dimostrata come
previsto al comma 3, con arrotondamento commerciale alla terza cifra decimale. La
maggiorazione predetta non può in ogni caso eccedere il 30% della tariffa
incentivante riconosciuta alla data di entrata in
esercizio dell'impianto fotovoltaico. La tariffa incentivante
maggiorata é riconosciuta per l'intero periodo residuo di diritto alla tariffa
incentivante.
6. L'esecuzione di nuovi interventi che conseguano una riduzione di almeno il 10% dell'indice di
prestazione energetica dell'edificio o unità immobiliare rispetto al medesimo
indice antecedente ai nuovi interventi rinnovano il diritto al premio, con le
medesime modalità di cui ai commi precedenti, fermo restando il limite massimo
del 30% di cui al comma 5.
7. La cessione
congiunta dell'edificio o unità immobiliare e dell'impianto fotovoltaico che ha
diritto al premio di cui al presente articolo comporta la contestuale cessione
del diritto alla tariffa incentivante e al premio per il residuo periodo di
diritto.
8. Il premio di cui al comma 1 compete altresì,
nella misura del 30% di cui al comma 5, agli impianti operanti in regime di
scambio sul posto, destinati ad alimentare, anche parzialmente, utenze ubicate
all'interno o comunque asservite a unità immobiliari o
edifici, come definiti dall'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 192, e successive modificazioni e integrazioni, qualora le predette
unità immobiliari o edifici siano stati completati successivamente alla data di
entrata in vigore del presente decreto e conseguano, sulla base di idonea
certificazione, un indice di prestazione energetica dell'edificio o unità immobiliare
inferiore di almeno il 50% rispetto ai valori riportati nell'allegato C, comma
1, tabella 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive
modificazioni e integrazioni.
Art. 8.
Ritiro e valorizzazione dell'energia elettrica
prodotta dagli impianti fotovoltaici
1. L'energia elettrica prodotta da impianti
fotovoltaici di potenza nominale non superiore a 20 kW
può beneficiare della disciplina dello scambio sul posto. Tale disciplina
continua ad applicarsi dopo il termine del periodo di diritto alla tariffa
incentivante di cui all'art. 6.
2. L'energia elettrica prodotta da impianti
fotovoltaici che non beneficiano della disciplina dello scambio sul posto,
qualora immessa nella rete elettrica, é ritirata con le modalità
e alle condizioni fissate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai
sensi dell'art. 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, ovvero ceduta sul mercato.
3. I benefici di cui ai
commi 1 e 2 sono aggiuntivi alle tariffe di cui all'art. 6 e al premio
di cui all'art. 7.
Art. 9.
Condizioni per la cumulabilità di incentivi
1. Le tariffe incentivanti di cui all'art. 6 e
il premio di cui all'art. 7 non sono applicabili all'elettricità prodotta da
impianti fotovoltaici per la cui realizzazione siano o
siano stati concessi incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale
o comunitaria in conto capitale e/o in conto interessi con capitalizzazione
anticipata, eccedenti il 20% del costo dell'investimento. Le tariffe
incentivanti di cui all'art. 6 e il premio di cui all'art. 7 sono applicabili
all'elettricità prodotta da impianti fotovoltaici per la cui realizzazione siano o siano stati concessi incentivi pubblici di natura
locale, regionale o comunitaria in conto capitale e/o in conto interessi con
capitalizzazione anticipata, nel solo caso in cui il soggetto responsabile dell'edificio
sia una scuola pubblica o paritaria di qualunque ordine e grado o una struttura
sanitaria pubblica.
2. Le tariffe incentivanti di cui all'art. 6 e
il premio di cui all'art. 7 non sono cumulabili con:
a) i certificati verdi
di cui all'art. 2, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 29 dicembre
2003, n. 387;
b) i titoli derivanti dalla applicazione
delle disposizioni attuative dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16
marzo 1999, n. 79, e dell'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio
2000, n. 164.
3. Le tariffe incentivanti di cui all'art. 6 e
il premio di cui all'art. 7 non sono applicabili all'elettricità prodotta da
impianti fotovoltaici realizzati ai fini del rispetto di obblighi
discendenti dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni
e integrazioni, o dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, entrati in esercizio in
data successiva al 31 dicembre 2010.
4. Le tariffe
incentivanti di cui all'art. 6 e il premio di cui all'art. 7 non sono
applicabili all'elettricità prodotta da impianti fotovoltaici per i quali sia
stata riconosciuta o richiesta la detrazione fiscale richiamata all'art. 2,
comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, anche nel caso di proroghe e
modificazioni della medesima detrazione.
5. Resta fermo il diritto al beneficio della
riduzione dell'imposta sul valore aggiunto per gli impianti facenti uso di energia solare per la produzione di calore o energia, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e al
decreto del Ministro delle finanze 29 dicembre 1999.
6. Ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera d),
del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, le tariffe incentivanti
erogate ai sensi del presente decreto, ivi inclusi il premio di cui all'art. 7 e i benefici di cui all'art. 8, sono
finalizzate a garantire una equa remunerazione dei
costi di investimento e di esercizio degli impianti fotovoltaici.
Art. 10.
Modalità per l'erogazione
dell'incentivazione
1. Con provvedimento emanato entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas aggiorna i provvedimenti
emanati in attuazione dei decreti interministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio
2006, al fine di stabilire le modalità, i tempi e le condizioni per
l'erogazione delle tariffe incentivanti di cui all'art. 6 e del premio di cui all'art.
7, nonché per la verifica del rispetto delle disposizioni del presente decreto,
con particolare riferimento a quanto previsto agli articoli 5 e 11.
2. Con propri provvedimenti l'Autorità per
l'energia elettrica e il gas determina le modalità con
le quali le risorse per l'erogazione delle tariffe incentivanti di cui all'art.
6 e del premio di cui all'art. 7, nonché per la gestione delle attività previste
dal presente decreto, trovano copertura nel gettito della componente tariffaria
A3 delle tariffe dell'energia elettrica.
Art. 11.
Verifiche e controlli
1. Fatte salve le altre conseguenze disposte
dalla legge, false dichiarazioni inerenti le
disposizioni del presente decreto comportano la decadenza dal diritto alla
tariffa incentivante sull'intera produzione e per l'intero periodo di diritto
alla stessa tariffa incentivante, nonché la decadenza dal diritto al premio di cui
all'art. 7. Il soggetto attuatore definisce e attua modalità
per il controllo, anche mediante verifiche sugli impianti, di quanto dichiarato
dai soggetti responsabili.
Art. 12.
Obiettivo di potenza nominale da installare
1. L'obiettivo nazionale di
potenza nominale fotovoltaica cumulata da installare é stabilito in 3000 MW
entro il 2016.
Art. 13.
Limite massimo della potenza elettrica
cumulativa di tutti gli impianti che possono ottenere le tariffe incentivanti
1. Il limite massimo
della potenza elettrica cumulativa di tutti gli impianti che, ai sensi del
presente decreto, possono ottenere le tariffe incentivanti di cui all'art. 6 e
il premio di cui all'art. 7 é stabilito in 1200 MW, fatto salvo quanto previsto
al comma 2.
2. In aggiunta agli impianti che concorrono al
raggiungimento della potenza elettrica cumulativa di cui al comma 1, hanno
diritto alle tariffe incentivanti di cui all'art. 6 e al premio di cui all'art.
7 tutti gli impianti che entrano in esercizio entro quattordici mesi dalla
data, comunicata dal soggetto attuatore sul proprio sito internet, nella quale verrà raggiunto il limite di potenza di 1200 MW di cui al
comma 1. Il predetto termine di quattordici mesi é elevato a ventiquattro mesi
per i soli impianti i cui soggetti responsabili sono soggetti pubblici.
3. A decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, il soggetto attuatore pubblica
sul proprio sito internet e aggiorna con continuità la potenza cumulata degli
impianti entrati in esercizio nell'ambito dei decreti interministeriali 28
luglio 2005 e 6 febbraio 2006 e, separatamente, la potenza cumulata degli impianti
entrati in esercizio nell'ambito del presente decreto.
4. Con decreto del Ministro dello sviluppo
economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, da adottarsi entro i sei mesi
successivi alla data di raggiungimento del limite di cui al comma 1, sono
determinate le misure per il conseguimento dell'obiettivo di cui all'art. 12.
Art. 14.
Monitoraggio della diffusione, divulgazione dei
risultati e attività di informazione
1. Entro il 31 ottobre di ogni
anno, il soggetto attuatore trasmette al Ministero dello sviluppo economico, al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, alle regioni e
province autonome, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas e all'Osservatorio
di cui all'art. 16 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, un
rapporto relativo all'attività eseguita e ai risultati conseguiti a seguito
dell'attuazione dei decreti interministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006
e del presente decreto.
2. Con separato riferimento ai decreti
interministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006 e al presente decreto, il
rapporto di cui al comma 1 fornisce, per ciascuna regione e provincia autonoma
e per ciascuna tipologia di impianto, l'ubicazione
degli impianti fotovoltaici, la potenza annualmente entrata in esercizio, la relativa
produzione energetica, i valori delle tariffe incentivanti erogate, l'entità
cumulata delle tariffe incentivanti erogate in ciascuno degli anni precedenti e
ogni altro dato ritenuto utile.
3. Qualora, entro i
trenta giorni successivi alla data di trasmissione, il soggetto attuatore non
riceva osservazioni del Ministero dello sviluppo economico o del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il rapporto di cui al
comma 1 é reso pubblico.
4. Il soggetto attuatore pubblica sul proprio
sito una raccolta fotografica esemplificativa degli impianti fotovoltaici
entrati in esercizio, avvalendosi delle foto trasmesse ai sensi dell'art. 5, comma 4.
5. Anche ai fini di quanto previsto all'art. 15,
il soggetto attuatore e l'ENEA organizzano, su un
campione significativo di impianti i cui soggetti responsabili sono soggetti
pubblici e in modo da rappresentare le diverse tecnologie e applicazioni, un
sistema di rilevazione dei dati tecnologici e di funzionamento. Il medesimo soggetto
attuatore, attraverso uno specifico protocollo d'intesa con il Ministero della
pubblica istruzione, con l'ANCI, con l'UPI e con l'UNCEM, organizza un sistema
tecnico-operativo al fine di facilitare, per gli istituti scolastici
interessati, l'avvio delle procedure per la richiesta delle tariffe
incentivanti secondo le modalità previste all'art. 5.
6. Il soggetto attuatore promuove azioni
informative finalizzate a favorire la corretta conoscenza del meccanismo di incentivazione e delle relative modalità e condizioni di
accesso, di cui al presente decreto, rivolte anche ai soggetti pubblici, anche
congiuntamente al protocollo di intesa di cui al comma 5, e ai soggetti che
possono finanziare gli impianti.
Art. 15.
Monitoraggio tecnologico e promozione
dello sviluppo delle tecnologie
1. L'ENEA, coordinandosi con il soggetto
attuatore, effettua un monitoraggio tecnologico al
fine di individuare le prestazioni delle tecnologie impiegate per la
realizzazione degli impianti fotovoltaici realizzati nell'ambito dei decreti
interministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006 e nell'ambito del presente
decreto, segnalando le esigenze di innovazione tecnologica. Un rapporto annuale
in merito, comprendente anche l'analisi degli indici di prestazione degli impianti
aggregati per zone, per tecnologia dei moduli fotovoltaici e del gruppo di
conversione della corrente continua in corrente alternata e per tipologia degli
impianti medesimi é trasmesso, entro il 31 dicembre di ogni
anno, al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare.
2. Al fine di favorire lo sviluppo di
tecnologie innovative per la conversione fotovoltaica che permettano anche
l'aumento dell'efficienza di conversione dei componenti
e degli impianti, anche sulla base delle attività di cui al comma 1 e all'art. 14,
il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata,
adotta gli atti necessari per promuovere lo sviluppo delle predette tecnologie
e delle imprese, nel limite di una potenza nominale di 100 MW, aggiuntiva
rispetto alla potenza di cui all'art. 13, commi 1 e 2.
Art. 16.
Disposizioni finali
1. Le disposizioni dei decreti
interministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006 si continuano ad applicare
esclusivamente agli impianti fotovoltaici che hanno già acquisito, entro il
2006, il diritto alle tariffe incentivanti stabilite dai medesimi decreti. A tali
fini, in entrambi i commi 2 e 3 dell'art. 2 del decreto interministeriale
6 febbraio 2006 le parole «per ciascuno degli anni dal 2006 al 2012 inclusi»
sono così sostituite: «fino al 2006 incluso».
2. I soggetti che hanno acquisito il diritto
alle tariffe incentivanti ai sensi dei decreti interministeriali 28 luglio 2005
e 6 febbraio 2006 devono far pervenire al soggetto
attuatore le comunicazioni di inizio lavori, fine lavori, entrata in esercizio entro
novanta giorni dalle rispettive scadenze previste dall'art. 8 del decreto
interministeriale 28 luglio 2005. Qualora le date di inizio
lavori, fine lavori, entrata in esercizio siano antecedenti alla data di
entrata in vigore del presente decreto e non siano già state comunicate, il
predetto termine di novanta giorni decorre dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.
3. In caso di decadenza o di rinuncia al
diritto da parte di soggetti che sono stati ammessi a beneficiare delle tariffe
incentivanti introdotte dai decreti interministeriali 28 luglio 2005 e 6
febbraio 2006 non si dà luogo, a decorrere dalla data
di entrata in vigore del presente provvedimento, a scorrimento dei relativi elenchi
o graduatorie.
4. La potenza resa
disponibile a seguito della decadenza del diritto alle tariffe incentivanti di
cui ai decreti interministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006, o a
seguito della mancata realizzazione degli impianti, é da considerarsi compresa
nel limite di cui al precedente art. 13, comma 1.
5. I termini fissati per l'inizio dei lavori e
per la conclusione dei lavori di realizzazione degli impianti fotovoltaici
ammessi alle tariffe incentivanti ai sensi dei decreti interministeriali 28
luglio 2005 e 6 febbraio 2006, possono essere posticipati, su
richiesta del soggetto responsabile al soggetto attuatore, per un periodo di
tempo non superiore a sei mesi, esclusivamente in caso di comprovato ritardo
nel rilascio delle necessarie autorizzazioni alla costruzione e all'esercizio
dell'impianto, non imputabile al soggetto responsabile.
6. Fermo restando quanto disposto all'art. 4,
comma 7, i soggetti che hanno presentato domande di accesso
alle tariffe incentivanti introdotte dai decreti interministeriali 28 luglio
2005 e 6 febbraio 2006 e che non sono stati ammessi a beneficiare delle
medesime tariffe a causa dell'esaurimento della potenza limite annuale disponibile,
non hanno alcuna priorità ai fini dell'accesso alle tariffe incentivanti di cui
al presente decreto. Tali soggetti, possono accedere
alle tariffe incentivanti di cui al presente decreto nel rispetto delle
relative disposizioni.
7. Il presente decreto entra in vigore il
giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 19 febbraio 2007
Il Ministro dello sviluppo economico Bersani Il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Pecoraro Scanio
Allegato
1
I moduli fotovoltaici devono essere provati e
verificati da laboratori accreditati, per le specifiche prove necessarie alla verifica
dei moduli, in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025. Tali laboratori
dovranno essere accreditati EA (European Accreditation Agreement) o dovranno
aver stabilito con EA accordi di mutuo riconoscimento.
Gli impianti fotovoltaici devono essere
realizzati con componenti che assicurino l'osservanza
delle due seguenti condizioni:
a) Pcc > 0,85 *
Pnom * I/Istc,
dove:
- Pcc é la potenza in
corrente continua misurata all'uscita del generatore fotovoltaico, con
precisione migliore del ± 2%;
- Pnom é la potenza nominale del generatore
fotovoltaico;
- I é l'irraggiamento
[W/m2] misurato sul piano dei moduli, con precisione migliore del ± 3%;
- Istc, pari a 1000 W/m2, é l'irraggiamento in
condizioni di prova standard;
Tale condizione deve essere verificata per I
> 600 W/m2.
b) Pca > 0,9 * Pcc
dove:
Pca é la potenza
attiva in corrente alternata misurata all'uscita del gruppo di conversione
della corrente generata dai moduli fotovoltaici continua in corrente
alternata, con precisione migliore del 2%.
La misura della potenza Pcc e della potenza
Pca deve essere effettuata in condizioni di
irraggiamento (I) sul piano dei moduli superiore a 600 W/m2.
Qualora nel corso di detta misura venga rilevata una temperatura di lavoro dei moduli,
misurata sulla faccia posteriore dei medesimi, superiore a 40 °C, é ammessa la
correzione in temperatura della potenza stessa. In questo caso la condizione a)
precedente diventa:
a) Pcc > (1 - Ptpv
- 0,08) * Pnom * I/Istc
Ove Ptpv indica le perdite termiche del
generatore fotovoltaico (desunte dai fogli di dati dei moduli), mentre tutte le
altre perdite del generatore stesso (ottiche, resistive, caduta sui diodi,
difetti di accoppiamento) sono tipicamente assunte
pari all'8%.
Nota:
Le perdite termiche del generatore
fotovoltaico Ptpv, nota la temperatura delle celle fotovoltaiche Tcel, possono
essere determinate da:
Ptpv = (Tcel - 25) * y
/100
oppure, nota la temperatura
ambiente Tamb da:
Ptpv = [Tamb - 25 + (NOCT - 20) * I / 800] * y /100
dove:
y Coefficiente di
temperatura di potenza (parametro, fornito dal costruttore, per moduli in
silicio cristallino é tipicamente pari a 0,4 ÷ 0,5%/°C);
NOCT Temperatura nominale di lavoro della
cella (parametro, fornito dal costruttore, é tipicamente pari a 40 ÷ 50%/°C, ma
può arrivare a 60 °C per moduli in retrocamera).
Tamb Temperatura ambiente; nel caso di impianti in cui una faccia del modulo sia esposta
all'esterno e l'altra faccia sia esposta all'interno di un edificio (come
accade nei lucernai a tetto), la temperatura da considerare sarà la media tra
le due temperature.
Tcel é la temperatura delle celle di un modulo
fotovoltaico; può essere misurata mediante un sensore termoresistivo (PT100)
attaccato sul retro del modulo.
Gli impianti fotovoltaici e i relativi componenti, le cui tipologie sono contemplate nel presente
decreto, devono rispettare, ove di pertinenza, le prescrizioni contenute nelle
seguenti norme tecniche, comprese eventuali varianti, aggiornamenti ed
estensioni emanate successivamente dagli organismi di normazione citati:
CEI 64-8: Impianti
elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente
alternata e a 1500 V in corrente continua;
CEI 11-20: Impianti di produzione di energia elettrica e gruppi di continuità collegati a reti
di I e II categoria;
CEI EN 60904-1(CEI
82-1): Dispositivi fotovoltaici Parte 1:
Misura delle caratteristiche fotovoltaiche
tensione-corrente;
CEI EN 60904-2 (CEI
82-2): Dispositivi fotovoltaici - Parte 2:
Prescrizione per le celle fotovoltaiche di
riferimento;
CEI EN 60904-3 (CEI
82-3): Dispositivi fotovoltaici - Parte 3:
Principi di misura per
sistemi solari fotovoltaici per uso terrestre e irraggiamento spettrale di
riferimento;
CEI EN 61727 (CEI
82-9): Sistemi fotovoltaici (FV) - Caratteristiche dell'interfaccia di raccordo
con la rete;
CEI EN 61215 (CEI
82-8): Moduli fotovoltaici in silicio cristallino per applicazioni terrestri. Qualifica del
progetto e omologazione del tipo;
CEI EN 61646 (82-12): Moduli fotovoltaici (FV)
a film sottile per usi terrestri - Qualifica del progetto e approvazione di
tipo;
CEI EN 50380 (CEI
82-22): Fogli informativi e dati di targa per moduli fotovoltaici;
CEI 82-25: Guida alla
realizzazione di sistemi di generazione fotovoltaica collegati alle reti
elettriche di Media e Bassa tensione;
CEI EN 62093 (CEI 82-24): Componenti
di sistemi fotovoltaici - moduli esclusi (BOS) - Qualifica di progetto in
condizioni ambientali naturali;
CEI EN 61000-3-2 (CEI 110-31): Compatibilità
elettromagnetica (EMC) - Parte 3: Limiti - Sezione 2: Limiti per le emissioni
di corrente armonica (apparecchiature con corrente di ingresso
" = 16 A per fase);
CEI EN 60555-1 (CEI 77-2): Disturbi nelle reti
di alimentazione prodotti da apparecchi
elettrodomestici e da equipaggiamenti elettrici simili - Parte 1: Definizioni;
CEI EN 60439 (CEI 17-13): Apparecchiature
assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT);
serie composta da:
CEI EN 60439-1 (CEI
17-13/1): Apparecchiature soggette a prove di tipo (AS) e apparecchiature
parzialmente soggette a prove di tipo (ANS);
CEI EN 60439-2 (CEI
17-13/2): Prescrizioni particolari per i condotti sbarre;
CEI EN 60439-3 (CEI
17-13/3): Prescrizioni particolari per apparecchiature assiemate di protezione
e di manovra destinate ad essere installate in luoghi dove personale non
addestrato ha accesso al loro uso - Quadri di distribuzione (ASD);
CEI EN 60445 (CEI
16-2): Principi base e di sicurezza per l'interfaccia uomo-macchina, marcatura
e identificazione - Individuazione dei morsetti e degli
apparecchi e delle estremità dei conduttori designati e regole generali per un
sistema alfanumerico;
CEI EN 60529 (CEI
70-1): Gradi di protezione degli involucri (codice IP);
CEI EN 60099-1 (CEI
37-1): Scaricatori - Parte 1: Scaricatori a resistori non lineari con
spinterometri per sistemi a corrente alternata CEI 20-19: Cavi isolati con
gomma con tensione nominale non superiore a 450/750 V;
CEI 20-20: Cavi
isolati con polivinilcloruro con tensione nominale non superiore a 450/750 V;
CEI EN 62305 (CEI 81-10): Protezione contro i
fulmini;
serie composta da:
CEI EN 62305-1 (CEI 81-10/1): Principi
generali;
CEI EN 62305-2 (CEI 81-10/2): Valutazione del
rischio;
CEI EN 62305-3 (CEI
81-10/3): Danno materiale alle strutture e pericolo per le persone;
CEI EN 62305-4 (CEI
81-10/4): Impianti elettrici ed elettronici interni alle strutture;
CEI 81-3: Valori medi
del numero di fulmini a terra per anno e per chilometro quadrato;
CEI 0-2: Guida per la
definizione della documentazione di progetto per impianti elettrici;
CEI 0-3: Guida per la
compilazione della dichiarazione di conformità e relativi allegati per la legge
n. 46/1990;
UNI 10349: Riscaldamento e raffrescamento
degli edifici. Dati climatici;
CEI EN 61724 (CEI 82-15): Rilievo delle
prestazioni dei sistemi fotovoltaici - Linee guida per
la misura, lo scambio e l'analisi dei dati;
CEI 13-4: Sistemi di
misura dell'energia elettrica - Composizione, precisione e verifica;
CEI EN 62053-21 (CEI
13-43): Apparati per la misura dell'energia elettrica (c. a. ) - Prescrizioni
particolari - Parte 21:
Contatori statici di energia
attiva (classe 1 e 2);
EN 50470-1 ed EN 50470-3 in corso di
recepimento nazionale presso CEI;
CEI EN 62053-23 (CEI
13-45): Apparati per la misura dell'energia elettrica (c. a. ) - Prescrizioni
particolari - Parte 23:
Contatori statici di energia
reattiva (classe 2 e 3);
CEI 64-8, parte 7, sezione 712: Sistemi
fotovoltaici solari (PV) di alimentazione.
Nel caso di impianti
fotovoltaici di potenza superiore a 3 kW e realizzati secondo le tipologie di
interventi valide ai fini del riconoscimento dell'integrazione architettonica
(articolo 2, comma 1, lettera b3)), in deroga alle certificazioni sopra
richieste, sono ammessi moduli fotovoltaici non certificati secondo le norme
CEI EN 61215 (per moduli in silicio cristallino) o CEI EN 61646 (per moduli a
film sottile) nel solo caso in cui non siano commercialmente disponibili dei
prodotti certificati che consentano di realizzare il tipo di integrazione
progettato per lo specifico impianto. In questo caso é
richiesta una dichiarazione del costruttore che il prodotto é progettato e
realizzato per poter superare le prove richieste dalla norma CEI EN
61215 o CEI EN 61646. La dichiarazione dovrà essere supportata da
certificazioni rilasciate da un laboratorio accreditato, ottenute su moduli
similari, ove disponibili, oppure suffragata da una adeguata
motivazione tecnica. Tale laboratorio dovrà essere accreditato EA (European
Accreditation Agreement) o dovrà aver stabilito con EA accordi
di mutuo riconoscimento.
Si applicano inoltre, per quanto compatibili
con le norme sopra elencate, i documenti tecnici emanati dai gestori di rete
riportanti disposizioni applicative per la connessione di impianti
fotovoltaici collegati alla rete elettrica.
Allegato 2
TIPOLOGIE DI
INTERVENTI VALIDE AI FINI DEL RICONOSCIMENTO DELLA PARZIALE INTEGRAZIONE
ARCHITETTONICA (Art. 2, COMMA 1, LETTERA B2)
Tipologia
specifica 1
Moduli fotovoltaici installati su tetti piani
e terrazze di edifici e fabbricati. Qualora sia presente
una balaustra perimetrale, la quota massima, riferita all'asse mediano dei moduli fotovoltaici, deve risultare non
superiore all'altezza minima della stessa balaustra.
---------------------------------------------------------------------
Tipologia
specifica 2
Moduli fotovoltaici installati su tetti, coperture,
facciate, balaustre o parapetti di edifici e
fabbricati in modo complanare alla superficie di appoggio senza la sostituzione
dei materiali che costituiscono le superfici d'appoggio stesse.
---------------------------------------------------------------------
Tipologia
specifica 3
Moduli fotovoltaici installati su elementi di arredo urbano, barriere acustiche, pensiline, pergole e
tettoie in modo complanare alla superficie di appoggio senza la sostituzione dei
materiali che costituiscono le superfici d'appoggio stesse.
Allegato 3
TIPOLOGIE DI
INTERVENTI VALIDE AI FINI DEL RICONOSCIMENTO DELL'INTEGRAZIONE ARCHITETTONICA
(ART. 2, COMMA 1, LETTERA B3)
Tipologia
specifica 1
Sostituzione dei materiali di rivestimento di tetti,
coperture, facciate di edifici e fabbricati con moduli
fotovoltaici aventi la medesima inclinazione e funzionalità architettonica
della superficie rivestita
---------------------------------------------------------------------
Tipologia
specifica 2
Pensiline, pergole e tettoie in cui la struttura
di copertura sia costituita dai moduli fotovoltaici e
dai relativi sistemi di supporto
---------------------------------------------------------------------
Tipologia
specifica 3 Porzioni della copertura di edifici in
cui i moduli fotovoltaici sostituiscano il materiale trasparente o
semitrasparente atto a permettere l'illuminamento naturale di uno o più vani
interni
---------------------------------------------------------------------
Tipologia
specifica 4
Barriere acustiche in cui parte
dei pannelli fonoassorbenti siano sostituiti da moduli fotovoltaici
---------------------------------------------------------------------
Tipologia
specifica 5
Elementi di illuminazione
in cui la superficie esposta alla radiazione solare degli elementi riflettenti
sia costituita da moduli fotovoltaici
---------------------------------------------------------------------
Tipologia
specifica 6
Frangisole i cui elementi strutturali siano costituiti
dai moduli fotovoltaici e dai relativi sistemi di supporto
---------------------------------------------------------------------
Tipologia
specifica 7
Balaustre e parapetti in cui i moduli fotovoltaici
sostituiscano gli elementi di rivestimento e copertura
---------------------------------------------------------------------
Tipologia
specifica 8
Finestre in cui i moduli fotovoltaici sostituiscano
o integrino le superfici vetrate delle finestre stesse
---------------------------------------------------------------------
Tipologia
specifica 9
Persiane in cui i moduli fotovoltaici costituiscano
gli elementi strutturali delle persiane
---------------------------------------------------------------------
Tipologia
specifica 10
Qualsiasi superficie descritta nelle tipologie
precedenti sulla quale i moduli fotovoltaici costituiscano rivestimento o
copertura aderente alla superficie stessa
Allegato 4
DOCUMENTAZIONE DA
ALLEGARE ALLA RICHIESTA DI CONCESSIONE DELLA TARIFFA INCENTIVANTE (Art. 5,
COMMA 4)
DOCUMENTAZIONE FINALE DI ENTRATA IN ESERCIZIO
1. Documentazione finale di
progetto dell'impianto, realizzato in conformità alla norma CEI-02, firmato da
professionista o tecnico iscritto all'albo professionale. La
documentazione finale di progetto deve essere corredata da elaborati grafici di
dettaglio e da almeno cinque fotografie su supporto informatico volte a
fornire, attraverso diverse inquadrature, una visione completa dell'impianto,
dei suoi particolari e del quadro di insieme in cui si
inserisce e a supportare quanto dichiarato ai sensi della lettera d) della sottostante
dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
2. Scheda tecnica che riporta l'ubicazione e
la potenza nominale dell'impianto, la tensione in corrente continua in ingresso
al gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata, la tensione
in corrente alternata in uscita dal gruppo di conversione della corrente
continua in corrente alternata, le caratteristiche dei moduli fotovoltaici, del
gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata, la
produzione annua attesa di energia elettrica, le
modalità con le quali viene assicurato il rispetto dei requisiti tecnici di cui
all'allegato 1 al presente decreto.
3. Elenco dei moduli fotovoltaici indicante
modello, marca e numero di matricola, e dei convertitori della corrente
continua in corrente alternata, con indicazione di modello marca e numero di
matricola.
4. Certificato di collaudo dell'impianto.
5. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà autenticata, firmata dal soggetto
responsabile, con la quale si attesta:
a) la natura del soggetto responsabile, con
riferimento all'art. 3;
b) la tipologia dell'intervento di realizzazione dell'impianto (nuova costruzione,
potenziamento, rifacimento totale;
c) la conformità dell'impianto e dei relativi componenti alle disposizioni dell'art. 4;
d) la tipologia dell'impianto, in relazione a quelle definite all'art. 2, comma 1, lettere
b1), b2), b3), con riferimento, per le medesime lettere b2) e b3), alle
specifiche tipologie di cui agli allegati 2 e 3, nonché, qualora ne ricorra il
caso, della specifica applicazione, con riferimento all'art. 6, comma 4;
e) la data di entrata
in esercizio dell'impianto in relazione alla definizione di cui all'art. 2,
comma 1, lettera g);
f) se l'impianto opera o
meno in regime di scambio sul posto;
g) di non incorrere in condizioni che, ai
sensi dell'art. 9, commi 1, 2 e 3 e 4, comportano la non applicabilità o la non
compatibilità con le tariffe di cui all'art.
6 e al premio di cui all'art. 7.
6. Copia, ove ricorra il caso, della denuncia di apertura dell'officina elettrica.